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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Dott. Ciro Marsella Presidente
Dott. Barbara Del Bono Consigliere
Dott. Francesca Coccoli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 826/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 13 febbraio 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Teti appellante
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Giammarino appellata
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 199/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data
13.4.2023. L'udienza del 13 febbraio 2024, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta e decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dell'appellante:
“1) disporre l'affidamento dei figli minori al padre, anche con collocazione preferenziale presso lo stesso e porre a carico della appellata ed in favore dell'appellante l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300 per ciascuno di essi rivalutabili annualmente secondo Istat oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, regolando il diritto di visita della madre;
2) in subordine chiede che venga stabilita la collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, una settimana consecutiva presso l'abitazione del padre ed una settimana consecutiva presso la madre, stabilendo il mantenimento diretto in capo a ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
3) nella denegata ipotesi di collocamento preferenziale dei figli presso la madre disporre che il versi un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 300 mensili per ciascuno oltre Pt_1
il 50% delle spese straordinarie regolando il diritto di visita del padre come richiesto e stabilendo per il periodo festivo, Pasqua e natale e per il periodo estivo come già disposto in sede separativa.
Con rigetto di ogni avversa domanda e pretesa, infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni della appellata:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte adita:
1) voglia respingere l'appello interposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1
Sentenza n. 199/2023 del Tribunale civile di Chieti;
2) ove dovessero essere ritenute ammissibili e meritevoli di considerazione le nuove circostanze relative al cambio di abitazione dell'appellata e dei minori, in aggiunta a quanto già previsto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, voglia disporre a carico del
in sostituzione dell'obbligo già imposto con la sentenza impugnata di dover provvedere a Pt_1 canone di locazione ed utenze per l'immobile da condurre in locazione per fini abitativi dei figli e della ex moglie, l'obbligo in capo all'appellante stesso di corrispondere alla l'ulteriore CP_1 importo quanto meno di € 800,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nelle spese di alloggio per i figli e la madre e loro spese di utenze, ovvero, in ulteriore subordine, voglia ricomprendere tale importo nell'assegno dovuto dal padre a titolo di mantenimento dei due figli, aumentandolo quanto meno ad € 1.400,00 (600,00 già previsti + 800,00) mensili, di cui € 700,00 Org_ per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Ferme le altre disposizioni anche in ordine alle spese straordinarie;
3) voglia condannare l'appellante alla refusione delle spese del presente grado”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“Si chiede rigettarsi il ricorso e confermare la sentenza impugnata”.
FATTO E DIRITTO
Provvedimento impugnato. Con sentenza n. 199/2023, pubblicata in data 13 aprile 2023, il
Tribunale di Chieti, definendo il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
con il resistente procedimento nel corso del quale era CP_1 Parte_1
intervenuta sentenza non definitiva n. 223 del 25 marzo 2020 che aveva deciso la questione di status, così ha stabilito in merito alle questioni economiche e ai provvedimenti concernenti l'affidamento dei due figli minori della coppia:
“ACCERTA la insussistenza ab origine - dunque dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio - dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
Per l'effetto RIGETTA la richiesta della ricorrente di un assegno divorzile.
CONFERMA le statuizioni di cui all'accordo di modifica delle condizioni di separazione del
21.4.17, approvato dal Tribunale di Chieti con provvedimento del 13.6.17, in relazione al collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, all'obbligo del resistente di versamento alla ricorrente di un assegno mensile di €. 600,00 + Org_ rivalutazione annuale per il mantenimento dei figli, al concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie afferenti ai minori, all'obbligo di pagamento da parte del degli oneri (canone e utenze) della locazione dell'immobile destinato alla abitazione dei Pt_1
figli e della loro madre.
DICHIARA la inammissibilità delle domande della ricorrente di condanna del resistente alla riconsegna dei beni mobili meglio descritti in motivazione.
RIGETTA le altre domande ed eccezioni.
COMPENSA le spese di lite tra le parti”.
Il Tribunale di Chieti ha così disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori che avevano, all'epoca della pronuncia, rispettivamente sedici anni, , e quattordici Per_1
anni, , con collocamento preferenziale presso la madre, confermando quanto concordato dalle Per_2
stesse parti in sede di modifica delle condizioni della separazione consensuale (accordo approvato dal Tribunale con provvedimento del 13.6.2017), non essendo emerse criticità in tale regime protratto ormai da circa sei anni, disattendendo di conseguenza la richiesta di collocamento preferenziale presso di sé o di collocamento alternato formulata dal padre.
Ha confermato, altresì, con ciò disattendendo la richiesta di aumento fino ad euro 500,00 per ciascun figlio, formulata dalla ricorrente, e di diminuzione fino ad euro 200,00 per figlio, invocata dal la previsione di un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi euro 600,00, Pt_1
oltre che del pagamento del 50% delle spese straordinarie e degli oneri (canone e utenze) della locazione dell'immobile destinato alla abitazione dei figli e della loro madre.
E' pervenuto, infine, il Tribunale alla decisione di rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla , in quanto la stessa, ancora giovane e professionalmente titolata, CP_1
non aveva mai dedotto o tanto meno dimostrato una propria situazione di indigenza, ovvero una propria incapacità di provvedere ai propri bisogni primari, ed era inoltre emerso svolgesse con regolarità attività professionale in nero.
2) Appello. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione formulando Parte_1
le seguenti conclusioni:
"1) disporre l'affidamento dei figli minori al padre, anche con collocazione preferenziale presso lo stesso e porre a carico della appellata ed in favore dell'appellante l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300 per ciascuno di essi rivalutabili annualmente secondo Istat oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, regolando il diritto di visita della madre;
2) in subordine chiede che venga stabilita la collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, una settimana consecutiva presso l'abitazione del padre ed una settimana consecutiva presso la madre, stabilendo il mantenimento diretto in capo a ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
3) nella denegata ipotesi di collocamento preferenziale dei figli presso la madre disporre che il versi un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 300 mensili per ciascuno oltre Pt_1
il 50% delle spese straordinarie regolando il diritto di visita del padre come richiesto e stabilendo per il periodo festivo, Pasqua e natale e per il periodo estivo come già disposto in sede separativa.
Con rigetto di ogni avversa domanda e pretesa, infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
A fondamento della proposta impugnazione, ha articolato i seguenti motivi di appello:
1. “Violazione e/o falsa applicazione artt 115 e 116 cpc nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia”. Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il Tribunale, quanto alla collocazione dei figli minori, avrebbe omesso di considerare che la richiesta di collocazione prevalente presso il padre o, in subordine , paritetica presso entrambi i genitori, senza commistione con la relazione sentimentale materna, era dettata dalla esigenza di tutelare i figli, considerato che gli stessi avevano bisogno di tempo non solo per elaborare la definitiva separazione dei genitori, ma per adattarsi a vivere nel diverso equilibrio familiare che veniva loro imposto dalla madre, dal nuovo compagno e dalla famiglia di costui.
2. “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie- violazione artt 115 e 116 cpc nonche' illogica e contraddittoria motivazione”.
Ha lamentato il che il Tribunale avrebbe stabilito, oltre all'obbligo di contributo Pt_1
del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 300 mensili ed al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento del canone di locazione e delle utenze della casa sita in Pescara alla Via Anelli, abitata dalla unitamente ai figli, sull'erroneo presupposto di fatto che entrambe le parti CP_1
godessero di stabili occupazioni lavorative, sebbene in nero, omettendo tuttavia di considerare che il aveva fatto fronte negli anni ai propri obblighi di Pt_1
mantenimento verso i figli ricorrendo ai propri risparmi a all'aiuto economico del proprio padre. Si è lamentato, inoltre, della circostanza che il Collegio di prime cure non avrebbe considerato che la non solo era percettrice di reddito, ma aveva CP_1
intrapreso una nuova convivenza di fatto, con la conseguenza che doveva ritenersi venuto meno ogni obbligo assistenziale dell'ex coniuge nei suoi confronti, in passato soddisfatto attraverso il pagamento da parte del del canone di locazione e degli Pt_1 oneri relativi all'abitazione dei due minori e della madre. Ha sostenuto il che la Pt_1
disvelata persistente capacità reddituale della avrebbe dovuto quantomeno CP_1
con riferimento al contenuto degli obblighi (di mantenimento dei figli, di pagamento degli oneri di locazione dell'immobile dagli stessi abitato unitamente alla madre e di concorso nel 50% delle spese straordinarie) imporre un contributo della stessa che negli accordi di separazione, a parte il 50% delle spese straordinarie, non era previsto.
Si è costituita l'appellata, contestando la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto.
Ha eccepito, in particolare, che in sede di modifica delle condizioni di separazione le parti avevano ritenuto, di comune accordo, che fosse interesse dei minori il loro collocamento preferenziale presso la madre e che la relazione sentimentale dalla stessa intrapresa non era affatto nuova;
inoltre, dalla separazione dei coniugi sino alla sentenza oggetto di gravame erano decorsi ben sette anni e già dal marzo 2020 era intervenuta pronuncia di scioglimento del loro matrimonio, pertanto i figli hanno avuto tutto il tempo di elaborare i cambiamenti intervenuti sia nella vita della madre che in quella del padre, ed erano, infatti, risultati in sede di audizione particolarmente sereni.
In merito agli obblighi di mantenimento, ha evidenziato che il aveva assunto Pt_1
volontariamente nel 2017 gli oneri economici vigenti, che da allora li aveva rispettati.
****
3) Motivi della decisione.
3.1. Preliminarmente deve essere rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4,
d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt.
473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
Nel merito si osserva quanto segue.
3.2 In ordine al primo motivo di appello, basato sulla omessa o insufficiente motivazione circa la decisione di mantenere l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, anziché presso il padre, come da quest'ultimo domandato, sostiene l'appellante che una tale statuizione non avrebbe tenuto in considerazione l'esigenza di tutelare i figli, i quali avevano bisogno di tempo non solo per elaborare la definitiva separazione dei genitori, ma per adattarsi a vivere nel diverso equilibrio familiare che veniva loro imposto dalla madre, dal nuovo compagno e dalla famiglia di costui. Pare opportuno evidenziare in punto di fatto che dal rapporto coniugale sono nati due figli:
, l'11.12.2006, diciassettenne, e , nato il [...], quindicenne. Per_1 Per_2
I due coniugi si sono separati con decreto del tribunale di Chieti dell'1.09.2016, che ha omologato le condizioni concordate dalle parti. A seguito di successivo ricorso consensuale le condizioni di separazione sono state modificate, come da decreto della stessa autorità giudiziaria del 13 giugno
2017 (procedimento n. 395/2017 R.V.G.) che così ha regolamentato, per quel che qui interessa,
l'affidamento dei minori:
“I figli, e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 preferenziale presso la madre, nell'abitazione in Pescara alla Via Luigi Anelli n. 4 ove la stessa fisserà la propria residenza, unitamente ai figli, immobile all'uopo locato dal padre che provvederà, finché essi vi permarranno, al pagamento dei canoni di locazione e relative utenze.
Eventuali trasferimenti da detta abitazione ad altra dovranno essere previamente decisi e condivisi da entrambi i genitori, il Sig. continuerà ad abitare in Francavilla al Mare alla Via Pt_1
Cicognini n. 32, obbligandosi a comunicare eventuali spostamenti della propria residenza domicilio o dimora”.
Venivano, altresì, disciplinate le modalità di frequentazione con il padre.
In sede di giudizio di scioglimento del matrimonio civile, il ha invocato in via principale il Pt_1
collocamento preferenziale dei minori presso di sé.
Un tale richiesta è stata fondata sulla circostanza sopravvenuta della convivenza di fatto della con il nuovo compagno, e sulla necessità di tutelare l'interesse dei due minori che mal CP_1 sopporterebbero l'imposizione di tale nuova figura e della di lui famiglia.
Il Collegio di primo grado ha disatteso tale richiesta, confermando il collocamento prevalente presso la madre, sulla base delle seguenti motivazioni: in primo luogo non sono emerse criticità per i minori;
in secondo luogo, la circostanza che la abbia un nuovo compagno non appare CP_1
ostativa alla conferma della disciplina, posto che la relazione risale a periodo anteriore a quello in cui i coniugi concordarono in sede di modifica il collocamento prevalente. Inoltre, considerato che l'attuale disciplina si è rivelata funzionale a una crescita equilibrata, ha disatteso, altresì, richiesta subordinata di collocamento a settimane alternate o di separazione dei due fratelli.
La decisione del Tribunale risulta pienamente condivisibile in quanto supportata da rigorosa e puntuale motivazione con la quale risultano presi in esame tutti gli aspetti della questione.
Ed invero pienamente ragionevole e coerente sul piano logico appare la decisione di confermare in termini di collocamento prevalente la situazione prescelta dagli stessi coniugi sette anni addietro in sede di modifica delle condizioni di separazione, positivamente sperimentata negli anni, rispetto alla quale da un lato non sono emersi fatti nuovi tali da incidere negativamente sulla serenità e stabilità dei minori, dall'altro gli stessi ragazzi, attualmente dell'età di diciassette e quindici anni, ascoltati nel corso del giudizio di primo grado allorquando avevano rispettivamente sedici e quattordici anni, non hanno manifestato disagio o sofferenza derivanti dalla situazione di convivenza con la madre e dalla relazione sentimentale dalla stessa intrapresa.
In primo luogo, in punto di fatto non è risultato provato che una tale relazione si sia trasformata in stabile convivenza di fatto come prospettato dal emergendo anzi il contrario dall'audizione Pt_1
dei minori, mentre la circostanza dedotta dall'appellante, secondo la quale all'epoca delle modifiche delle condizioni della separazione la circostanza della relazione sentimentale, pur nota all'appellante, non era stata portata a conoscenza dei ragazzi, non esime l'istante dall'onere di provare l'eventuale disagio che l'avvento di un tale nuovo elemento nella vita materna possa aver arrecato ai due ragazzi, tanto da rendere opportuno, nel loro interesse, un trasferimento in via preferenziale presso l'abitazione del padre dopo oltre sei anni di abitazione presso la madre.
Un tale onere non risulta assolto.
In merito alla considerazione della volontà del minore in sede di adozione delle decisioni che concernono l'affidamento dello stesso, occorre rammentare che le previsioni contenute negli articoli
315-bis c.c., comma 3, artt. 336-bis e 337-octies c.c., nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalit à con cui tale ascolto deve avvenire, danno attuazione all'interno del nostro ordinamento a quanto previsto dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo in data 25 gennaio 1996; in particolare l'art. 6 prevede che nei procedimenti che riguardano un minore l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione. La norma convenzionale stabilisce ch e a questo obbligo consegua il dovere, per il giudice, di "tenere in debito conto l'opinione da lui espressa".
Ebbene, “Questa disposizione (a cui si ispira il disposto dell'attuale art. 473 -bis.4 c.p.c. in tema di ascolto del minore, laddove, nel prevedere che "il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", spiega che
"le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità") chiarisce che il giudicante è tenuto ad ascoltare il minore, qualora abbia una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto "in debito conto" (cioè considerato e ponderato con tutta l'attenzione che merita, dato che proviene dalla persona su cui si ripercuoteranno gli effetti della decisi one). In altri termini, tenere nel debito conto è cosa diversa dal recepire, rimanendo affidata al giudice e non al minore l'individuazione del superiore interesse di quest'ultimo.
In questa prospettiva interpretativa la giurisprudenza di questa Corte h a già avuto modo di chiarire che la prescrizione dell'art. 315-bis c.c., comma 3, impone non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo riguarda;
sicché il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. 12957/2018,
Cass. 23804/2021)”- Corte di Cassazione civile, ord. n. 16231 dell'8.6.2023.
Ebbene, sentiti nel corso del giudizio di primo grado, nell'udienza del 19 luglio 2022, i due minori
( all'epoca quasi sedicenne, dell'età di tredici anni e mezzo), hanno dichiarato: Per_1 Per_2
Persona_3
ADR: “Ho un buon rapporto buono sia con mio padre, sia con mia madre, mentre ho un rapporto accettabile con il compagno di mia madre , il quale non frequenta mai la nostra Persona_4
casa”
ADR: Attualmente viviamo con mia madre dal lunedì al venerdì e con mio padre da venerdì pomeriggio a domenica sera. Mio padre ci viene a prendere in macchina ogni mattina per portarci
a scuola (che è lontana da casa di mia madre che non guida) e ci riporta da lei all'uscita di scuola.
A volte si lamenta del fatto che non è semplice portarci a scuola e riportarci a casa ogni giorno.
ADR: l'attuale disciplina della frequentazione nostra con i genitori va bene, anche se non sono contrario alla possibilità che stiamo una settimana con una ed un'altra settimana con l'altro, in quanto ciò consentirebbe loro di avere una maggior libertà individuale nella settimana che non passiamo con loro.
ADR: da mio padre io studierei nella camera dove abito con mio fratello, mentre quest'ultimo potrebbe studiare con l'aiuto di mio padre nel soggiorno. Da mia madre io e mio fratello abbiamo una camera da letto ciascuno e mia madre dorme in sala.
ADR: mio fratello è solito avere bisogno dell'aiuto di mia madre per fare i compiti nel pomeriggio,
e nella settimana che passeremmo con mio padre credo che lui patirebbe parimenti aiutarlo nei compiti (come fa mia madre), anche perché solitamente lavora da casa.
ADR: Mio fratello ha un rapporto un po' meno facile con il compagno di mia madre, perché all'epoca della separazione era piccolo e ha vissuto male la vicenda. ADR: io ho un buon rapporto con mio fratello. Mi dispiace che i mei genitori siano in causa e preferirei che si conciliassero. Vorrei anche sapere chi ha iniziato il processo perché ho avuto da loro versioni contrapposte”.
Testimone_1
“a domanda del Giudice, così risponde: “Ho un buon rapporto sia con mio padre che con mia madre, mentre non ho alcun rapporto con il nuovo compagno di mia madre.
ADR: da marzo 2022 circa faccio il doposcuola, per cui da allora non ho avuto bisogno di aiuto dei genitori il pomeriggio nel fare i compiti e ne ho avuto bisogno prima che iniziassi il doposcuola e in genere mi aiutava mio padre che mi veniva a prendere anche nei pomeriggi infrasettimanali per farmi fare i compiti a casa sua;
ciò in quanto mia madre è straniera e non è in grado di aiutarmi nello studio.
ADR: vorrei se possibile stare con mio padre durante la settimana e con mia madre da venerdì pomeriggio a domenica.
ADR: vorrei questo in quanto così non faremmo più tutti questi giri, non solo da e per la scuola ma anche ad esempio per andare in campagna con lui, come a volte avviene.
ADR: vado bene a scuola e la media dei voti dell'ultima pagella è di 7”.
La valutazione delle dichiarazioni dei due ragazzi, effettuata puntualmente ed approfonditamente dal Tribunale di Chieti, risulta soddisfare pienamente i principi della Suprema Corte, sopra richiamati, in tema di audizione del minore: ed invero in maniera condivisibile il Collegio di primo grado ha evidenziato essere emerso che il compagno della madre “non frequenta mai” la loro casa;
la circostanza, confermata anche dagli esiti dei “pedinamenti e appostamenti” eseguiti dall'investigatore privato incaricato dal resistente, in occasione dei quali i due non sono stati mai visti in compagnia dei predetti figli minori, consente in primo luogo di escludere il rapporto di stabile convivenza, affermato dall'appellante, ma anche l'imposizione ai minori di una nuova presenza al fianco della madre con i caratteri di invasività e turbamento della vita e dell'equilibrio dei due ragazzi, sostenuti dal Pt_1
In proposito il minore ha dichiarato di avere un “rapporto accettabile” con il Per_1
compagno della madre ed ha riferito che suo fratello “non ha alcun rapporto” con lo stesso.
Coerentemente e logicamente il Tribunale ne ha tratto “conferma della sostanziale “neutralità” rispetto ai predetti minori del fatto che la loro madre abbia ormai da sette anni una nuova relazione, coltivata senza diretto coinvolgimento dei figli”.
Sempre ha espressamente riconosciuto che la attuale disciplina di collocazione e di Per_1 frequentazione dei genitori “va bene” , pur aggiungendo di non essere “contrario alla possibilità che stiamo una settimana con una ed un'altra settimana con l'altro; ma, come ritenuto nella sentenza appellata, la “ dichiarata “non contrarietà” del figlio al collocamento settimanale Per_1
alternato “è processualmente neutra, in quanto dichiaratamente motivata non da proprie esigenze personali, bensì dal desiderio espresso dal minore (sulla cui spontaneità, peraltro, residuano dubbi) di dare loro “una maggior libertà individuale nella settimana che non passano con loro”.
Anche la preferenza espressa da di stare con il padre durante la settimana e con la madre Per_2 nei weekend (“vorrei se possibile stare con mio padre durante la settimana e con mia madre da venerdì pomeriggio a domenica”) è stata presa in esame dal Tribunale e ragionevolmente ritenuta inidonea a determinare il mutamento dell'assetto vigente da sette anni, “sia perché si è trattato di preferenza espressa sulla base di una motivazione priva di ragioni oggettivamente apprezzabili
(ADR: vorrei questo in quanto così non faremmo più tutti questi giri, non solo da e per la scuola ma anche ad esempio per andare in campagna con lui, come a volte avviene.”), sia perché – come più volte sottolineato – la attuale disciplina non ha rivelato alcuna criticità nella piena valorizzazione del rapporto dei figli con ciascuna figura genitoriale”.
In conclusione, a fronte dell'equilibrio manifestato dalla situazione protrattasi negli ultimi sette anni, e della mancanza di elementi che denotino effettivo disagio interiore o perdita di serenità in capo ai ragazzi, non vi sono ragioni per immutare un tale assetto né in senso favorevole ad un collocamento prevalente presso il padre, né ad un collocamento a settimane alternate, dovendosi ritenere tale scelta subordinata contraria all'interesse dei minori, che verrebbero costretti ad uno spostamento continuo e ad una alternanza costante di habitat inteso come abitudini quotidiane e spazi in cui vivere e mantenere abiti, materiale scolastico ed oggetti personali.
3.3. Con il secondo motivo di appello, basato sulla “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie- violazione artt 115 e 116 cpc nonché illogica e contraddittoria motivazione”, lamenta il che il Tribunale avrebbe erroneamente stabilito, oltre all'obbligo di contributo del padre al Pt_1
mantenimento di ciascuno dei figli nella misura di euro 300,00 mensili e oltre al concorso per il
50% nel pagamento delle spese straordinarie, l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento del canone di locazione e delle utenze della casa abitata dalla unitamente ai figli, CP_1
sull'erroneo presupposto di fatto che entrambe le parti godessero di stabili occupazioni lavorative, sebbene in nero, omettendo tuttavia di considerare che il aveva fatto fronte negli anni ai Pt_1
propri obblighi di mantenimento verso i figli solo ricorrendo ai propri risparmi a all'aiuto economico del proprio genitore.
Lamenta, inoltre, che il Collegio di prime cure non avesse considerato che la non solo CP_1
era percettrice di reddito, ma aveva intrapreso una nuova convivenza di fatto, con la conseguenza che doveva ritenersi venuto meno ogni obbligo assistenziale dell'ex coniuge nei suoi confronti, in passato soddisfatto attraverso il pagamento da parte del del canone di locazione e degli Pt_1 oneri relativi all'abitazione dei due minori e della madre. Sostiene il che la disvelata Pt_1
persistente capacità reddituale della avrebbe dovuto quantomeno con riferimento al CP_1
contenuto degli obblighi (di mantenimento dei figli, di pagamento degli oneri di locazione dell'immobile dagli stessi abitato unitamente alla madre e di concorso nel 50% delle spese straordinarie) imporre un contributo della stessa che negli accordi di separazione, a parte il 50% delle spese straordinarie, non era previsto.
Neppure tale motivo di appello può trovare accoglimento.
Oggetto di effettiva contestazione tra le parti in merito ai provvedimenti di carattere economico rimane in questa sede unicamente l'obbligo in capo al di continuare a provvedere al Pt_1
pagamento del canone di locazione (oltre che delle utenze), relativo all'abitazione condotta in locazione dalla ex coniuge per risiedervi con i due figli.
Una tale previsione risulta essere stata in origine concordata dalle parti in sede di modifica consensuale delle condizioni di separazione (“I figli, e restano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre, nell'abitazione in Pescara alla Via Luigi Anelli n. 4 ove la stessa fisserà la propria residenza, unitamente ai figli, immobile all'uopo locato dal padre che provvederà, finché essi vi permarranno, al pagamento dei canoni di locazione e relative utenze. Eventuali trasferimenti da detta abitazione ad altra dovranno essere previamente decisi e condivisi da entrambi i genitori, il Sig. Pt_1
continuerà ad abitare in Francavilla al Mare alla Via Cicognini n. 32, obbligandosi a comunicare eventuali spostamenti della propria residenza domicilio o dimora”).
Risulta successivamente confermata con sentenza in sede di scioglimento del vincolo coniugale, in quanto intesa, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per la previsione di un assegno divorzile a favore della unicamente come integrativa del contributo al mantenimento dei CP_1
due figli minori.
Pur dato atto della intervenuta disdetta da parte della locatrice in merito al rapporto di locazione relativo all'immobile all'epoca abitato dalle parti, il Tribunale ha previsto che il dovesse Pt_1
continuare a far fronte al pagamento del canone di locazione e ai conseguenti oneri, con riferimento ad altro immobile da individuare a cura delle parti.
In ordine alla permanenza dei presupposti di una tale obbligazione, integrativa del contributo al mantenimento monetariamente quantificato e partecipe della relativa natura, si osserva in linea generale quanto segue.
Ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell' art. 337 ter comma 4, c.c. , che, introdotto dal D.L.vo n. 154 del
2013 , art. 55, riproduce quanto già stabilito all' art. 155 comma 4, c.c. , a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 54 del 2006 , art. 1 (così Cass., Sez. I, Ordinanza n. 2020 del 28 gennaio 2021 e Cass., Sez. VI-1, Ordinanza n. 19299 del 16 settembre 2020).
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporz ionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
In punto di fatto, posto che non risultano in contestazione né il tenore di vita goduto dai ragazzi con entrambi i genitori né i tempi di permanenza presso ciascun genitore, oggetto di contrasto sono le risorse economiche di cui entrambi i genitori usufruiscono, le esigenze dei ragazzi oltre che la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Sotto tale ultimo aspetto, la doglianza del secondo la quale avrebbe errato il Collegio di Pt_1
prime cure laddove, pur avendo dato correttamente atto della indipendenza economica della appellata, non ne ha tratto quale logica conseguenza la previsione di un contributo economico della stessa in favore dei figli, appare infondata. E' agevole sul punto evidenziare che in ragione dei notevolmente più ampli tempi di permanenza dei due minori presso la madre, la stessa provveda in via diretta e continuativa a tutte le esigenze di ordinario mantenimento ed accudimento e come tale contributo abbia una valenza economica incisiva nella ripartizione proporzionale degli obblighi di mantenimento gravanti su ciascuno dei genitori.
In merito ad altro profilo oggetto di contestazione, deve ritenersi che il Tribunale, attraverso un'istruttoria approfondita, corredata da un puntuale percorso motivazionale, ha correttamente ritenuto non solo che entrambe le parti siano percettrici di reddito, seppur in nero, ma in particolare che pur avendo formalmente cessato la propria attività “ausiliare della Parte_1
intermediazione finanziaria”, esercitata attraverso l'omonima ditta individuale fino al 31/12/2003
(ultima dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2003, dal quale è stato rilevato un reddito imponibile pari ad € 33.068,00 ed un volume d'affari pari ad € 49.116,00), abbia di fatto continuato ad esercitare in nero detta attività. Perviene il Tribunale a tali condivisibili conclusioni sulla base: 1. “di una meticolosa ricostruzione di plurime operazioni finanziarie compiute negli ultimi anni da (fratello di e che in passato aveva anche Persona_5 Parte_1 costituito una società commerciale), la Guardia di Finanza ha concluso sottolineando come “è verosimile ritenere che il sig. , abbia continuato, in nero, l'attività di trading, Parte_1
cessata ufficialmente nel 2003. Tale ipotesi, potrebbe essere altresì suffragata, dalle numerose operazioni finanziarie effettuate dal sig. , fratello del sig. , a Persona_5 Parte_1
fronte di redditi dichiarati con congrui con i volumi di dette movimentazioni finanziarie”; 2. della considerazione “che egli stesso – nel ricorso congiunto del 21.4.17 per la modifica delle condizioni della separazione – dichiarava (unitamente alla moglie) al Tribunale che la necessità di chiedere una tale modifica era rappresentata dalle “sopravvenute ragioni lavorative del che gli Pt_1 imponevano frequenti spostamenti anche fuori regione” (cfr. il ricorso)”;
3. della conferma che si trae dalle dichiarazioni del figlio secondo il quale il padre “lavora solitamente da casa”; 4. Per_1
della circostanza che in sede di modifica delle condizioni di separazione, nel 2017, sia stato lo stesso a proporre le condizioni economiche attualmente vigenti, alle quali ha fatto fronte Pt_1
attraverso un esborso annuo di almeno euro 20.600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della coniuge, ciò coerentemente con quello che era l'assetto patrimoniale concordato dalle parti nel 2017 e mantenutosi in equilibrio, nel rispetto delle obbligazioni previste a carico del per oltre sei anni. Pt_1
Sostiene di contro quest'ultimo che la permanenza di uno stato di disoccupazione iniziato dal 2003
e protrattosi nei seguenti venti anni l'avrebbe costretto in tutto questo lasso di tempo a far fronte alle obbligazioni attraverso i risparmi accumulati e con l'aiuto paterno.
Ebbene, premesso che l'eventuale stato di disoccupazione non esimerebbe il padre, soprattutto ove in possesso, come nel caso di specie, di requisiti di piena ed anzi competitiva capacità lavorativa
(per età, salute, titolo di studio costituito dalla laurea in economia e commercio, pregresse ed incontestate esperienze lavorative appetibili sul mercato), dall'onere di garantire un'esistenza adeguata ai minori, al più incidendo sulla quantificazione del contributo, deve osservarsi quanto segue.
Pur ammessa ex artt. 473-bis.25 la documentazione nuova prodotta solo in questa sede in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 12.2.24, in quanto relativa a diritti indisponibili, quali quelli che attengono al mantenimento del minore, la stessa appare inidonea ad assolvere all'onere di provare l'affermato utilizzo dei risparmi accumulati grazie all'attività lavorativa esercitata fino al 2003 per far fronte nei venti anni successivi agli obblighi di mantenimento verso i figli e verso la ex coniuge, non emergendo da detta documentazione la prova dell'impiego esclusivo di tali risparmi, in eventuale concorso con un parimenti non provato costante e decisivo aiuto economico da parte del proprio genitore (che si appalesa, come puntualmente osservato in primo grado, in termini marginali), per soddisfare per oltre venti anni l'obbligazione di pagamento di circa
20.000,00 euro annui.
Residua la questione relativa alla permanenza dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione e delle relative utenze, incidente sotto il profilo indicato dalla menzionata norma come
“attuali esigenze del figlio”. Ebbene, non è oggetto di contestazione la sopravvenuta circostanza del venir meno della disponibilità in capo all'appellata dell'abitazione condotta in locazione dall'epoca della separazione consensuale, e ciò non già per volontà delle parti, bensì a seguito della disdetta proveniente dalla parte locatrice. Neppure è contestato che, nelle more della ricerca di un accordo con l'ex coniuge per il reperimento di una nuova abitazione, il cui onere economico continuasse a gravare sul (così come espressamente concordato nelle condizioni di separazione modificate Pt_1
consensualmente), la si sia trasferita con i figli presso un immobile messo nella loro CP_1
esclusiva disponibilità ed in comodato gratuito dal compagno di quest'ultima.
Tanto premesso, deve in proposito ritenersi pienamente condivisibile, con ciò disattendendo sia la richiesta di revoca dell'obbligazione formulata dall'appellante che la domanda di modifica articolata dalla parte appellata, il principio affermato dal Collegio di primo grado, laddove àncora
l'obbligazione di pagamento del canone di locazione e delle relative utenze alla pendenza di un tale rapporto, anche eventualmente riferito ad altro immobile. Ne consegue che, pur dovendo ritenersi attualmente sospeso l'obbligo mensile in difetto di prova dell'effettiva esigenza di pagamento del canone e delle utenze per le esigenze abitative dei minori, temporaneamente soddisfatte attraverso la disponibilità di un immobile in comodato gratuito, una tale obbligazione è destinata a riprendere efficacia ove reperita una nuova abitazione in locazione.
3.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellata, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
199/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 13 aprile 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida in euro 6.946,00, oltre IVA, CAP, ed oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 febbraio 2024, su relazione della Dott.
Francesca Coccoli Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Coccoli
Il Presidente
Dott. Ciro Marsella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Dott. Ciro Marsella Presidente
Dott. Barbara Del Bono Consigliere
Dott. Francesca Coccoli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 826/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 13 febbraio 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Teti appellante
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Giammarino appellata
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 199/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data
13.4.2023. L'udienza del 13 febbraio 2024, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta e decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dell'appellante:
“1) disporre l'affidamento dei figli minori al padre, anche con collocazione preferenziale presso lo stesso e porre a carico della appellata ed in favore dell'appellante l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300 per ciascuno di essi rivalutabili annualmente secondo Istat oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, regolando il diritto di visita della madre;
2) in subordine chiede che venga stabilita la collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, una settimana consecutiva presso l'abitazione del padre ed una settimana consecutiva presso la madre, stabilendo il mantenimento diretto in capo a ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
3) nella denegata ipotesi di collocamento preferenziale dei figli presso la madre disporre che il versi un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 300 mensili per ciascuno oltre Pt_1
il 50% delle spese straordinarie regolando il diritto di visita del padre come richiesto e stabilendo per il periodo festivo, Pasqua e natale e per il periodo estivo come già disposto in sede separativa.
Con rigetto di ogni avversa domanda e pretesa, infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni della appellata:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte adita:
1) voglia respingere l'appello interposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1
Sentenza n. 199/2023 del Tribunale civile di Chieti;
2) ove dovessero essere ritenute ammissibili e meritevoli di considerazione le nuove circostanze relative al cambio di abitazione dell'appellata e dei minori, in aggiunta a quanto già previsto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, voglia disporre a carico del
in sostituzione dell'obbligo già imposto con la sentenza impugnata di dover provvedere a Pt_1 canone di locazione ed utenze per l'immobile da condurre in locazione per fini abitativi dei figli e della ex moglie, l'obbligo in capo all'appellante stesso di corrispondere alla l'ulteriore CP_1 importo quanto meno di € 800,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nelle spese di alloggio per i figli e la madre e loro spese di utenze, ovvero, in ulteriore subordine, voglia ricomprendere tale importo nell'assegno dovuto dal padre a titolo di mantenimento dei due figli, aumentandolo quanto meno ad € 1.400,00 (600,00 già previsti + 800,00) mensili, di cui € 700,00 Org_ per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Ferme le altre disposizioni anche in ordine alle spese straordinarie;
3) voglia condannare l'appellante alla refusione delle spese del presente grado”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“Si chiede rigettarsi il ricorso e confermare la sentenza impugnata”.
FATTO E DIRITTO
Provvedimento impugnato. Con sentenza n. 199/2023, pubblicata in data 13 aprile 2023, il
Tribunale di Chieti, definendo il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
con il resistente procedimento nel corso del quale era CP_1 Parte_1
intervenuta sentenza non definitiva n. 223 del 25 marzo 2020 che aveva deciso la questione di status, così ha stabilito in merito alle questioni economiche e ai provvedimenti concernenti l'affidamento dei due figli minori della coppia:
“ACCERTA la insussistenza ab origine - dunque dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio - dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
Per l'effetto RIGETTA la richiesta della ricorrente di un assegno divorzile.
CONFERMA le statuizioni di cui all'accordo di modifica delle condizioni di separazione del
21.4.17, approvato dal Tribunale di Chieti con provvedimento del 13.6.17, in relazione al collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, all'obbligo del resistente di versamento alla ricorrente di un assegno mensile di €. 600,00 + Org_ rivalutazione annuale per il mantenimento dei figli, al concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie afferenti ai minori, all'obbligo di pagamento da parte del degli oneri (canone e utenze) della locazione dell'immobile destinato alla abitazione dei Pt_1
figli e della loro madre.
DICHIARA la inammissibilità delle domande della ricorrente di condanna del resistente alla riconsegna dei beni mobili meglio descritti in motivazione.
RIGETTA le altre domande ed eccezioni.
COMPENSA le spese di lite tra le parti”.
Il Tribunale di Chieti ha così disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori che avevano, all'epoca della pronuncia, rispettivamente sedici anni, , e quattordici Per_1
anni, , con collocamento preferenziale presso la madre, confermando quanto concordato dalle Per_2
stesse parti in sede di modifica delle condizioni della separazione consensuale (accordo approvato dal Tribunale con provvedimento del 13.6.2017), non essendo emerse criticità in tale regime protratto ormai da circa sei anni, disattendendo di conseguenza la richiesta di collocamento preferenziale presso di sé o di collocamento alternato formulata dal padre.
Ha confermato, altresì, con ciò disattendendo la richiesta di aumento fino ad euro 500,00 per ciascun figlio, formulata dalla ricorrente, e di diminuzione fino ad euro 200,00 per figlio, invocata dal la previsione di un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi euro 600,00, Pt_1
oltre che del pagamento del 50% delle spese straordinarie e degli oneri (canone e utenze) della locazione dell'immobile destinato alla abitazione dei figli e della loro madre.
E' pervenuto, infine, il Tribunale alla decisione di rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla , in quanto la stessa, ancora giovane e professionalmente titolata, CP_1
non aveva mai dedotto o tanto meno dimostrato una propria situazione di indigenza, ovvero una propria incapacità di provvedere ai propri bisogni primari, ed era inoltre emerso svolgesse con regolarità attività professionale in nero.
2) Appello. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione formulando Parte_1
le seguenti conclusioni:
"1) disporre l'affidamento dei figli minori al padre, anche con collocazione preferenziale presso lo stesso e porre a carico della appellata ed in favore dell'appellante l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300 per ciascuno di essi rivalutabili annualmente secondo Istat oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, regolando il diritto di visita della madre;
2) in subordine chiede che venga stabilita la collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, una settimana consecutiva presso l'abitazione del padre ed una settimana consecutiva presso la madre, stabilendo il mantenimento diretto in capo a ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
3) nella denegata ipotesi di collocamento preferenziale dei figli presso la madre disporre che il versi un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 300 mensili per ciascuno oltre Pt_1
il 50% delle spese straordinarie regolando il diritto di visita del padre come richiesto e stabilendo per il periodo festivo, Pasqua e natale e per il periodo estivo come già disposto in sede separativa.
Con rigetto di ogni avversa domanda e pretesa, infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
A fondamento della proposta impugnazione, ha articolato i seguenti motivi di appello:
1. “Violazione e/o falsa applicazione artt 115 e 116 cpc nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia”. Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il Tribunale, quanto alla collocazione dei figli minori, avrebbe omesso di considerare che la richiesta di collocazione prevalente presso il padre o, in subordine , paritetica presso entrambi i genitori, senza commistione con la relazione sentimentale materna, era dettata dalla esigenza di tutelare i figli, considerato che gli stessi avevano bisogno di tempo non solo per elaborare la definitiva separazione dei genitori, ma per adattarsi a vivere nel diverso equilibrio familiare che veniva loro imposto dalla madre, dal nuovo compagno e dalla famiglia di costui.
2. “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie- violazione artt 115 e 116 cpc nonche' illogica e contraddittoria motivazione”.
Ha lamentato il che il Tribunale avrebbe stabilito, oltre all'obbligo di contributo Pt_1
del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 300 mensili ed al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento del canone di locazione e delle utenze della casa sita in Pescara alla Via Anelli, abitata dalla unitamente ai figli, sull'erroneo presupposto di fatto che entrambe le parti CP_1
godessero di stabili occupazioni lavorative, sebbene in nero, omettendo tuttavia di considerare che il aveva fatto fronte negli anni ai propri obblighi di Pt_1
mantenimento verso i figli ricorrendo ai propri risparmi a all'aiuto economico del proprio padre. Si è lamentato, inoltre, della circostanza che il Collegio di prime cure non avrebbe considerato che la non solo era percettrice di reddito, ma aveva CP_1
intrapreso una nuova convivenza di fatto, con la conseguenza che doveva ritenersi venuto meno ogni obbligo assistenziale dell'ex coniuge nei suoi confronti, in passato soddisfatto attraverso il pagamento da parte del del canone di locazione e degli Pt_1 oneri relativi all'abitazione dei due minori e della madre. Ha sostenuto il che la Pt_1
disvelata persistente capacità reddituale della avrebbe dovuto quantomeno CP_1
con riferimento al contenuto degli obblighi (di mantenimento dei figli, di pagamento degli oneri di locazione dell'immobile dagli stessi abitato unitamente alla madre e di concorso nel 50% delle spese straordinarie) imporre un contributo della stessa che negli accordi di separazione, a parte il 50% delle spese straordinarie, non era previsto.
Si è costituita l'appellata, contestando la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto.
Ha eccepito, in particolare, che in sede di modifica delle condizioni di separazione le parti avevano ritenuto, di comune accordo, che fosse interesse dei minori il loro collocamento preferenziale presso la madre e che la relazione sentimentale dalla stessa intrapresa non era affatto nuova;
inoltre, dalla separazione dei coniugi sino alla sentenza oggetto di gravame erano decorsi ben sette anni e già dal marzo 2020 era intervenuta pronuncia di scioglimento del loro matrimonio, pertanto i figli hanno avuto tutto il tempo di elaborare i cambiamenti intervenuti sia nella vita della madre che in quella del padre, ed erano, infatti, risultati in sede di audizione particolarmente sereni.
In merito agli obblighi di mantenimento, ha evidenziato che il aveva assunto Pt_1
volontariamente nel 2017 gli oneri economici vigenti, che da allora li aveva rispettati.
****
3) Motivi della decisione.
3.1. Preliminarmente deve essere rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4,
d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt.
473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
Nel merito si osserva quanto segue.
3.2 In ordine al primo motivo di appello, basato sulla omessa o insufficiente motivazione circa la decisione di mantenere l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, anziché presso il padre, come da quest'ultimo domandato, sostiene l'appellante che una tale statuizione non avrebbe tenuto in considerazione l'esigenza di tutelare i figli, i quali avevano bisogno di tempo non solo per elaborare la definitiva separazione dei genitori, ma per adattarsi a vivere nel diverso equilibrio familiare che veniva loro imposto dalla madre, dal nuovo compagno e dalla famiglia di costui. Pare opportuno evidenziare in punto di fatto che dal rapporto coniugale sono nati due figli:
, l'11.12.2006, diciassettenne, e , nato il [...], quindicenne. Per_1 Per_2
I due coniugi si sono separati con decreto del tribunale di Chieti dell'1.09.2016, che ha omologato le condizioni concordate dalle parti. A seguito di successivo ricorso consensuale le condizioni di separazione sono state modificate, come da decreto della stessa autorità giudiziaria del 13 giugno
2017 (procedimento n. 395/2017 R.V.G.) che così ha regolamentato, per quel che qui interessa,
l'affidamento dei minori:
“I figli, e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 preferenziale presso la madre, nell'abitazione in Pescara alla Via Luigi Anelli n. 4 ove la stessa fisserà la propria residenza, unitamente ai figli, immobile all'uopo locato dal padre che provvederà, finché essi vi permarranno, al pagamento dei canoni di locazione e relative utenze.
Eventuali trasferimenti da detta abitazione ad altra dovranno essere previamente decisi e condivisi da entrambi i genitori, il Sig. continuerà ad abitare in Francavilla al Mare alla Via Pt_1
Cicognini n. 32, obbligandosi a comunicare eventuali spostamenti della propria residenza domicilio o dimora”.
Venivano, altresì, disciplinate le modalità di frequentazione con il padre.
In sede di giudizio di scioglimento del matrimonio civile, il ha invocato in via principale il Pt_1
collocamento preferenziale dei minori presso di sé.
Un tale richiesta è stata fondata sulla circostanza sopravvenuta della convivenza di fatto della con il nuovo compagno, e sulla necessità di tutelare l'interesse dei due minori che mal CP_1 sopporterebbero l'imposizione di tale nuova figura e della di lui famiglia.
Il Collegio di primo grado ha disatteso tale richiesta, confermando il collocamento prevalente presso la madre, sulla base delle seguenti motivazioni: in primo luogo non sono emerse criticità per i minori;
in secondo luogo, la circostanza che la abbia un nuovo compagno non appare CP_1
ostativa alla conferma della disciplina, posto che la relazione risale a periodo anteriore a quello in cui i coniugi concordarono in sede di modifica il collocamento prevalente. Inoltre, considerato che l'attuale disciplina si è rivelata funzionale a una crescita equilibrata, ha disatteso, altresì, richiesta subordinata di collocamento a settimane alternate o di separazione dei due fratelli.
La decisione del Tribunale risulta pienamente condivisibile in quanto supportata da rigorosa e puntuale motivazione con la quale risultano presi in esame tutti gli aspetti della questione.
Ed invero pienamente ragionevole e coerente sul piano logico appare la decisione di confermare in termini di collocamento prevalente la situazione prescelta dagli stessi coniugi sette anni addietro in sede di modifica delle condizioni di separazione, positivamente sperimentata negli anni, rispetto alla quale da un lato non sono emersi fatti nuovi tali da incidere negativamente sulla serenità e stabilità dei minori, dall'altro gli stessi ragazzi, attualmente dell'età di diciassette e quindici anni, ascoltati nel corso del giudizio di primo grado allorquando avevano rispettivamente sedici e quattordici anni, non hanno manifestato disagio o sofferenza derivanti dalla situazione di convivenza con la madre e dalla relazione sentimentale dalla stessa intrapresa.
In primo luogo, in punto di fatto non è risultato provato che una tale relazione si sia trasformata in stabile convivenza di fatto come prospettato dal emergendo anzi il contrario dall'audizione Pt_1
dei minori, mentre la circostanza dedotta dall'appellante, secondo la quale all'epoca delle modifiche delle condizioni della separazione la circostanza della relazione sentimentale, pur nota all'appellante, non era stata portata a conoscenza dei ragazzi, non esime l'istante dall'onere di provare l'eventuale disagio che l'avvento di un tale nuovo elemento nella vita materna possa aver arrecato ai due ragazzi, tanto da rendere opportuno, nel loro interesse, un trasferimento in via preferenziale presso l'abitazione del padre dopo oltre sei anni di abitazione presso la madre.
Un tale onere non risulta assolto.
In merito alla considerazione della volontà del minore in sede di adozione delle decisioni che concernono l'affidamento dello stesso, occorre rammentare che le previsioni contenute negli articoli
315-bis c.c., comma 3, artt. 336-bis e 337-octies c.c., nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalit à con cui tale ascolto deve avvenire, danno attuazione all'interno del nostro ordinamento a quanto previsto dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo in data 25 gennaio 1996; in particolare l'art. 6 prevede che nei procedimenti che riguardano un minore l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione. La norma convenzionale stabilisce ch e a questo obbligo consegua il dovere, per il giudice, di "tenere in debito conto l'opinione da lui espressa".
Ebbene, “Questa disposizione (a cui si ispira il disposto dell'attuale art. 473 -bis.4 c.p.c. in tema di ascolto del minore, laddove, nel prevedere che "il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", spiega che
"le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità") chiarisce che il giudicante è tenuto ad ascoltare il minore, qualora abbia una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto "in debito conto" (cioè considerato e ponderato con tutta l'attenzione che merita, dato che proviene dalla persona su cui si ripercuoteranno gli effetti della decisi one). In altri termini, tenere nel debito conto è cosa diversa dal recepire, rimanendo affidata al giudice e non al minore l'individuazione del superiore interesse di quest'ultimo.
In questa prospettiva interpretativa la giurisprudenza di questa Corte h a già avuto modo di chiarire che la prescrizione dell'art. 315-bis c.c., comma 3, impone non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo riguarda;
sicché il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. 12957/2018,
Cass. 23804/2021)”- Corte di Cassazione civile, ord. n. 16231 dell'8.6.2023.
Ebbene, sentiti nel corso del giudizio di primo grado, nell'udienza del 19 luglio 2022, i due minori
( all'epoca quasi sedicenne, dell'età di tredici anni e mezzo), hanno dichiarato: Per_1 Per_2
Persona_3
ADR: “Ho un buon rapporto buono sia con mio padre, sia con mia madre, mentre ho un rapporto accettabile con il compagno di mia madre , il quale non frequenta mai la nostra Persona_4
casa”
ADR: Attualmente viviamo con mia madre dal lunedì al venerdì e con mio padre da venerdì pomeriggio a domenica sera. Mio padre ci viene a prendere in macchina ogni mattina per portarci
a scuola (che è lontana da casa di mia madre che non guida) e ci riporta da lei all'uscita di scuola.
A volte si lamenta del fatto che non è semplice portarci a scuola e riportarci a casa ogni giorno.
ADR: l'attuale disciplina della frequentazione nostra con i genitori va bene, anche se non sono contrario alla possibilità che stiamo una settimana con una ed un'altra settimana con l'altro, in quanto ciò consentirebbe loro di avere una maggior libertà individuale nella settimana che non passiamo con loro.
ADR: da mio padre io studierei nella camera dove abito con mio fratello, mentre quest'ultimo potrebbe studiare con l'aiuto di mio padre nel soggiorno. Da mia madre io e mio fratello abbiamo una camera da letto ciascuno e mia madre dorme in sala.
ADR: mio fratello è solito avere bisogno dell'aiuto di mia madre per fare i compiti nel pomeriggio,
e nella settimana che passeremmo con mio padre credo che lui patirebbe parimenti aiutarlo nei compiti (come fa mia madre), anche perché solitamente lavora da casa.
ADR: Mio fratello ha un rapporto un po' meno facile con il compagno di mia madre, perché all'epoca della separazione era piccolo e ha vissuto male la vicenda. ADR: io ho un buon rapporto con mio fratello. Mi dispiace che i mei genitori siano in causa e preferirei che si conciliassero. Vorrei anche sapere chi ha iniziato il processo perché ho avuto da loro versioni contrapposte”.
Testimone_1
“a domanda del Giudice, così risponde: “Ho un buon rapporto sia con mio padre che con mia madre, mentre non ho alcun rapporto con il nuovo compagno di mia madre.
ADR: da marzo 2022 circa faccio il doposcuola, per cui da allora non ho avuto bisogno di aiuto dei genitori il pomeriggio nel fare i compiti e ne ho avuto bisogno prima che iniziassi il doposcuola e in genere mi aiutava mio padre che mi veniva a prendere anche nei pomeriggi infrasettimanali per farmi fare i compiti a casa sua;
ciò in quanto mia madre è straniera e non è in grado di aiutarmi nello studio.
ADR: vorrei se possibile stare con mio padre durante la settimana e con mia madre da venerdì pomeriggio a domenica.
ADR: vorrei questo in quanto così non faremmo più tutti questi giri, non solo da e per la scuola ma anche ad esempio per andare in campagna con lui, come a volte avviene.
ADR: vado bene a scuola e la media dei voti dell'ultima pagella è di 7”.
La valutazione delle dichiarazioni dei due ragazzi, effettuata puntualmente ed approfonditamente dal Tribunale di Chieti, risulta soddisfare pienamente i principi della Suprema Corte, sopra richiamati, in tema di audizione del minore: ed invero in maniera condivisibile il Collegio di primo grado ha evidenziato essere emerso che il compagno della madre “non frequenta mai” la loro casa;
la circostanza, confermata anche dagli esiti dei “pedinamenti e appostamenti” eseguiti dall'investigatore privato incaricato dal resistente, in occasione dei quali i due non sono stati mai visti in compagnia dei predetti figli minori, consente in primo luogo di escludere il rapporto di stabile convivenza, affermato dall'appellante, ma anche l'imposizione ai minori di una nuova presenza al fianco della madre con i caratteri di invasività e turbamento della vita e dell'equilibrio dei due ragazzi, sostenuti dal Pt_1
In proposito il minore ha dichiarato di avere un “rapporto accettabile” con il Per_1
compagno della madre ed ha riferito che suo fratello “non ha alcun rapporto” con lo stesso.
Coerentemente e logicamente il Tribunale ne ha tratto “conferma della sostanziale “neutralità” rispetto ai predetti minori del fatto che la loro madre abbia ormai da sette anni una nuova relazione, coltivata senza diretto coinvolgimento dei figli”.
Sempre ha espressamente riconosciuto che la attuale disciplina di collocazione e di Per_1 frequentazione dei genitori “va bene” , pur aggiungendo di non essere “contrario alla possibilità che stiamo una settimana con una ed un'altra settimana con l'altro; ma, come ritenuto nella sentenza appellata, la “ dichiarata “non contrarietà” del figlio al collocamento settimanale Per_1
alternato “è processualmente neutra, in quanto dichiaratamente motivata non da proprie esigenze personali, bensì dal desiderio espresso dal minore (sulla cui spontaneità, peraltro, residuano dubbi) di dare loro “una maggior libertà individuale nella settimana che non passano con loro”.
Anche la preferenza espressa da di stare con il padre durante la settimana e con la madre Per_2 nei weekend (“vorrei se possibile stare con mio padre durante la settimana e con mia madre da venerdì pomeriggio a domenica”) è stata presa in esame dal Tribunale e ragionevolmente ritenuta inidonea a determinare il mutamento dell'assetto vigente da sette anni, “sia perché si è trattato di preferenza espressa sulla base di una motivazione priva di ragioni oggettivamente apprezzabili
(ADR: vorrei questo in quanto così non faremmo più tutti questi giri, non solo da e per la scuola ma anche ad esempio per andare in campagna con lui, come a volte avviene.”), sia perché – come più volte sottolineato – la attuale disciplina non ha rivelato alcuna criticità nella piena valorizzazione del rapporto dei figli con ciascuna figura genitoriale”.
In conclusione, a fronte dell'equilibrio manifestato dalla situazione protrattasi negli ultimi sette anni, e della mancanza di elementi che denotino effettivo disagio interiore o perdita di serenità in capo ai ragazzi, non vi sono ragioni per immutare un tale assetto né in senso favorevole ad un collocamento prevalente presso il padre, né ad un collocamento a settimane alternate, dovendosi ritenere tale scelta subordinata contraria all'interesse dei minori, che verrebbero costretti ad uno spostamento continuo e ad una alternanza costante di habitat inteso come abitudini quotidiane e spazi in cui vivere e mantenere abiti, materiale scolastico ed oggetti personali.
3.3. Con il secondo motivo di appello, basato sulla “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie- violazione artt 115 e 116 cpc nonché illogica e contraddittoria motivazione”, lamenta il che il Tribunale avrebbe erroneamente stabilito, oltre all'obbligo di contributo del padre al Pt_1
mantenimento di ciascuno dei figli nella misura di euro 300,00 mensili e oltre al concorso per il
50% nel pagamento delle spese straordinarie, l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento del canone di locazione e delle utenze della casa abitata dalla unitamente ai figli, CP_1
sull'erroneo presupposto di fatto che entrambe le parti godessero di stabili occupazioni lavorative, sebbene in nero, omettendo tuttavia di considerare che il aveva fatto fronte negli anni ai Pt_1
propri obblighi di mantenimento verso i figli solo ricorrendo ai propri risparmi a all'aiuto economico del proprio genitore.
Lamenta, inoltre, che il Collegio di prime cure non avesse considerato che la non solo CP_1
era percettrice di reddito, ma aveva intrapreso una nuova convivenza di fatto, con la conseguenza che doveva ritenersi venuto meno ogni obbligo assistenziale dell'ex coniuge nei suoi confronti, in passato soddisfatto attraverso il pagamento da parte del del canone di locazione e degli Pt_1 oneri relativi all'abitazione dei due minori e della madre. Sostiene il che la disvelata Pt_1
persistente capacità reddituale della avrebbe dovuto quantomeno con riferimento al CP_1
contenuto degli obblighi (di mantenimento dei figli, di pagamento degli oneri di locazione dell'immobile dagli stessi abitato unitamente alla madre e di concorso nel 50% delle spese straordinarie) imporre un contributo della stessa che negli accordi di separazione, a parte il 50% delle spese straordinarie, non era previsto.
Neppure tale motivo di appello può trovare accoglimento.
Oggetto di effettiva contestazione tra le parti in merito ai provvedimenti di carattere economico rimane in questa sede unicamente l'obbligo in capo al di continuare a provvedere al Pt_1
pagamento del canone di locazione (oltre che delle utenze), relativo all'abitazione condotta in locazione dalla ex coniuge per risiedervi con i due figli.
Una tale previsione risulta essere stata in origine concordata dalle parti in sede di modifica consensuale delle condizioni di separazione (“I figli, e restano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre, nell'abitazione in Pescara alla Via Luigi Anelli n. 4 ove la stessa fisserà la propria residenza, unitamente ai figli, immobile all'uopo locato dal padre che provvederà, finché essi vi permarranno, al pagamento dei canoni di locazione e relative utenze. Eventuali trasferimenti da detta abitazione ad altra dovranno essere previamente decisi e condivisi da entrambi i genitori, il Sig. Pt_1
continuerà ad abitare in Francavilla al Mare alla Via Cicognini n. 32, obbligandosi a comunicare eventuali spostamenti della propria residenza domicilio o dimora”).
Risulta successivamente confermata con sentenza in sede di scioglimento del vincolo coniugale, in quanto intesa, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per la previsione di un assegno divorzile a favore della unicamente come integrativa del contributo al mantenimento dei CP_1
due figli minori.
Pur dato atto della intervenuta disdetta da parte della locatrice in merito al rapporto di locazione relativo all'immobile all'epoca abitato dalle parti, il Tribunale ha previsto che il dovesse Pt_1
continuare a far fronte al pagamento del canone di locazione e ai conseguenti oneri, con riferimento ad altro immobile da individuare a cura delle parti.
In ordine alla permanenza dei presupposti di una tale obbligazione, integrativa del contributo al mantenimento monetariamente quantificato e partecipe della relativa natura, si osserva in linea generale quanto segue.
Ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell' art. 337 ter comma 4, c.c. , che, introdotto dal D.L.vo n. 154 del
2013 , art. 55, riproduce quanto già stabilito all' art. 155 comma 4, c.c. , a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 54 del 2006 , art. 1 (così Cass., Sez. I, Ordinanza n. 2020 del 28 gennaio 2021 e Cass., Sez. VI-1, Ordinanza n. 19299 del 16 settembre 2020).
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporz ionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
In punto di fatto, posto che non risultano in contestazione né il tenore di vita goduto dai ragazzi con entrambi i genitori né i tempi di permanenza presso ciascun genitore, oggetto di contrasto sono le risorse economiche di cui entrambi i genitori usufruiscono, le esigenze dei ragazzi oltre che la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Sotto tale ultimo aspetto, la doglianza del secondo la quale avrebbe errato il Collegio di Pt_1
prime cure laddove, pur avendo dato correttamente atto della indipendenza economica della appellata, non ne ha tratto quale logica conseguenza la previsione di un contributo economico della stessa in favore dei figli, appare infondata. E' agevole sul punto evidenziare che in ragione dei notevolmente più ampli tempi di permanenza dei due minori presso la madre, la stessa provveda in via diretta e continuativa a tutte le esigenze di ordinario mantenimento ed accudimento e come tale contributo abbia una valenza economica incisiva nella ripartizione proporzionale degli obblighi di mantenimento gravanti su ciascuno dei genitori.
In merito ad altro profilo oggetto di contestazione, deve ritenersi che il Tribunale, attraverso un'istruttoria approfondita, corredata da un puntuale percorso motivazionale, ha correttamente ritenuto non solo che entrambe le parti siano percettrici di reddito, seppur in nero, ma in particolare che pur avendo formalmente cessato la propria attività “ausiliare della Parte_1
intermediazione finanziaria”, esercitata attraverso l'omonima ditta individuale fino al 31/12/2003
(ultima dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2003, dal quale è stato rilevato un reddito imponibile pari ad € 33.068,00 ed un volume d'affari pari ad € 49.116,00), abbia di fatto continuato ad esercitare in nero detta attività. Perviene il Tribunale a tali condivisibili conclusioni sulla base: 1. “di una meticolosa ricostruzione di plurime operazioni finanziarie compiute negli ultimi anni da (fratello di e che in passato aveva anche Persona_5 Parte_1 costituito una società commerciale), la Guardia di Finanza ha concluso sottolineando come “è verosimile ritenere che il sig. , abbia continuato, in nero, l'attività di trading, Parte_1
cessata ufficialmente nel 2003. Tale ipotesi, potrebbe essere altresì suffragata, dalle numerose operazioni finanziarie effettuate dal sig. , fratello del sig. , a Persona_5 Parte_1
fronte di redditi dichiarati con congrui con i volumi di dette movimentazioni finanziarie”; 2. della considerazione “che egli stesso – nel ricorso congiunto del 21.4.17 per la modifica delle condizioni della separazione – dichiarava (unitamente alla moglie) al Tribunale che la necessità di chiedere una tale modifica era rappresentata dalle “sopravvenute ragioni lavorative del che gli Pt_1 imponevano frequenti spostamenti anche fuori regione” (cfr. il ricorso)”;
3. della conferma che si trae dalle dichiarazioni del figlio secondo il quale il padre “lavora solitamente da casa”; 4. Per_1
della circostanza che in sede di modifica delle condizioni di separazione, nel 2017, sia stato lo stesso a proporre le condizioni economiche attualmente vigenti, alle quali ha fatto fronte Pt_1
attraverso un esborso annuo di almeno euro 20.600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della coniuge, ciò coerentemente con quello che era l'assetto patrimoniale concordato dalle parti nel 2017 e mantenutosi in equilibrio, nel rispetto delle obbligazioni previste a carico del per oltre sei anni. Pt_1
Sostiene di contro quest'ultimo che la permanenza di uno stato di disoccupazione iniziato dal 2003
e protrattosi nei seguenti venti anni l'avrebbe costretto in tutto questo lasso di tempo a far fronte alle obbligazioni attraverso i risparmi accumulati e con l'aiuto paterno.
Ebbene, premesso che l'eventuale stato di disoccupazione non esimerebbe il padre, soprattutto ove in possesso, come nel caso di specie, di requisiti di piena ed anzi competitiva capacità lavorativa
(per età, salute, titolo di studio costituito dalla laurea in economia e commercio, pregresse ed incontestate esperienze lavorative appetibili sul mercato), dall'onere di garantire un'esistenza adeguata ai minori, al più incidendo sulla quantificazione del contributo, deve osservarsi quanto segue.
Pur ammessa ex artt. 473-bis.25 la documentazione nuova prodotta solo in questa sede in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 12.2.24, in quanto relativa a diritti indisponibili, quali quelli che attengono al mantenimento del minore, la stessa appare inidonea ad assolvere all'onere di provare l'affermato utilizzo dei risparmi accumulati grazie all'attività lavorativa esercitata fino al 2003 per far fronte nei venti anni successivi agli obblighi di mantenimento verso i figli e verso la ex coniuge, non emergendo da detta documentazione la prova dell'impiego esclusivo di tali risparmi, in eventuale concorso con un parimenti non provato costante e decisivo aiuto economico da parte del proprio genitore (che si appalesa, come puntualmente osservato in primo grado, in termini marginali), per soddisfare per oltre venti anni l'obbligazione di pagamento di circa
20.000,00 euro annui.
Residua la questione relativa alla permanenza dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione e delle relative utenze, incidente sotto il profilo indicato dalla menzionata norma come
“attuali esigenze del figlio”. Ebbene, non è oggetto di contestazione la sopravvenuta circostanza del venir meno della disponibilità in capo all'appellata dell'abitazione condotta in locazione dall'epoca della separazione consensuale, e ciò non già per volontà delle parti, bensì a seguito della disdetta proveniente dalla parte locatrice. Neppure è contestato che, nelle more della ricerca di un accordo con l'ex coniuge per il reperimento di una nuova abitazione, il cui onere economico continuasse a gravare sul (così come espressamente concordato nelle condizioni di separazione modificate Pt_1
consensualmente), la si sia trasferita con i figli presso un immobile messo nella loro CP_1
esclusiva disponibilità ed in comodato gratuito dal compagno di quest'ultima.
Tanto premesso, deve in proposito ritenersi pienamente condivisibile, con ciò disattendendo sia la richiesta di revoca dell'obbligazione formulata dall'appellante che la domanda di modifica articolata dalla parte appellata, il principio affermato dal Collegio di primo grado, laddove àncora
l'obbligazione di pagamento del canone di locazione e delle relative utenze alla pendenza di un tale rapporto, anche eventualmente riferito ad altro immobile. Ne consegue che, pur dovendo ritenersi attualmente sospeso l'obbligo mensile in difetto di prova dell'effettiva esigenza di pagamento del canone e delle utenze per le esigenze abitative dei minori, temporaneamente soddisfatte attraverso la disponibilità di un immobile in comodato gratuito, una tale obbligazione è destinata a riprendere efficacia ove reperita una nuova abitazione in locazione.
3.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellata, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
199/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 13 aprile 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida in euro 6.946,00, oltre IVA, CAP, ed oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 febbraio 2024, su relazione della Dott.
Francesca Coccoli Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Coccoli
Il Presidente
Dott. Ciro Marsella