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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3244/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3244/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LIBERATORE Parte_1 C.F._1 LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA NAZ. 56 Parte_2 il difensore avv. DI LIBERATORE LUIGI
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 D'ANDREA MARTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RICCITELLI 11 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'ANDREA MARTINA
APPELLATA
(
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ottenne dal giudice di Pace di Atri decreto ingiuntivo contro Controparte_1 per rimborso dovuto per credito acquistato insieme all'azienda 2 Dp SAS di Di Parte_1
Pierantonio F& C. Malgrado la opposizione di il giudice di pace di Atri confermava Parte_1 il decreto ingiuntivo ritenendosi competente malgrado la natura previdenziale;
però non ha voluto entrare nella compensazione con trattamento di fine rapporto del in quanto di competenza Pt_1 del giudice del lavoro. Il ramo di azienda ceduto ed il credito ceduto con l'azienda non vennero notificati al debitore, non vi è prova della notificazione e quindi la cessione non gli è opponibile;
doveva conoscere il giudice di Pace della compensazione;
credito anche riconosciuto dalla procedura in concordato preventivo. Invoca la sospensione della sentenza. Si costituisce in appello chiedendone l'inammissibilità o la reiezione. Fatte precisare le conclusioni e concessi CP_1
i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Il giudice di pace ha ritenuto ininfluenti ai fini del decidere tutte le considerazioni e le produzioni diverse dai documenti contabili e fiscali, unici elementi probatori documentali, ed ha enucleato un quadro non più e non soltanto computistico dal quale effettivamente risulta, del punto di vista della sussistenza del rapporto sinallagmatico che lega le parti e costituisce la forma delle reciproche obbligazioni che non risultano a favore dell'opponente crediti certi, liquidi ed esigibili nati da identico contesto di soggetti, causa ed oggetto del sinallagma che possono essere utilmente utilizzati in compensazione del credito vantato ed azionato dall'opposto, a favore del quale per converso depone la dichiarazione dell'opponente dell'essersi ricevuto la somma ingiunta a titolo di regolarizzazione della posizione contributiva personale con promessa di pronta restituzione.
Sostiene l'opponente che la cessione di azienda non gli è stata comunicata e che il debito ingiunto fu compensato prima della cessione del ramo di azienda. Come ricordato da Cassazione 10035/23,
Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'articolo 2558 del Cc dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti «contratti di azienda» (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti «contratti di impresa» (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli articoli 2112 e 2610 del Cc e 132 della legge 22 aprile
1941 - n. 633. La norma dell'articolo 2558 del Cc si applica anche laddove l'acquisto dell'azienda derivi dal suo conferimento in società. Il conferimento di un'azienda o di un ramo di essa a una società, infatti, rientra nella più ampia e generale figura della cessione d'azienda, realizzando il trasferimento e quindi la successione a titolo particolare della stessa. Dunque, la cessione dell'azienda è senz'altro opponibile al terzo, quanto agli effetti che essa produce nella sua sfera giuridica - anche, cioè, se egli si trovi ad intrattenere un rapporto contrattuale con il titolare dell'azienda, mutando la persona dell'altro contraente - sin dal momento della opponibilità generale della cessione mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, per effetto della pubblicità- notizia, quale ha valenza nei confronti di tutti i consociati, in primis gli stessi contraenti ceduti, ove titolari di negozi non a titolo personale. Come insegna Cassazione, sezione Lavoro, 16740/24,
pagina 2 di 3 l'obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, va richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass. 19277/18, Cass. 4897/21, Cass. 38696/21,
Cass. 39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l'insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r. Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell'impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l' distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il CP_2 datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.. Dal momento che In tema di cessione di ramo d'azienda, in caso di mero subentro nell'attività prima svolta dal dante causa, in ossequio al disposto dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 114/1998 (a tenore del quale il subentrante è soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi) e della Circolare 28.5.1999 n. 3467/C emanata dal
[...]
(la quale, nel precisare la portata dell'art 26, comma Controparte_3
5, D.Lgs. n. 114/1998, specifica come nel caso di subingressi ci si trova di fronte a una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda commerciale, di talché è sufficiente la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, senza necessità di attendere trenta giorni), il subentrante deve provvedere ad effettuare una mera comunicazione di avvenuto subingresso;
comunque il fatto che il credito sia stato ceduto per trasferimento di ramo di azienda è stato comunicato all'odierno appellante con diffida stragiudiziale, sicuramente ricevuta dal lavoratore, che egli non ha contestato di aver ricevuto, e prodotta con il documento 7 fascicolo di primo grado. Il credito, a tutto voler concedere, quindi, vorrebbe essere compensato, come da dichiarazione firmata dall'appellante, non appena la Cassa Edile avrebbe provveduto al previo versamento a della somma;
il che è avvenuto. Alcuna Pt_1 compensazione con credito futuro da accertare è stata validamente quindi effettuata, e giustamente il Giudice di Pace non si è dichiarato competente per un controcredito che pare sia fatto valere con azione proposta dinanzi al competente giudice del Lavoro;
che riguarda un credito non ancora ad esistenza all'epoca del ricevimento della somma, tra l'altro con causale tutt'affatto diversa, anticipo di contributi con riconosciuto obbligo alla restituzione da parte del percipiente;
cui in base alla documentazione prodotta pare essere stata comunicata, con la diffida stragiudiziale in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la cessione del ramo di azienda. Si tratta di un rapporto dare avere comunque interdipendente dal rapporto di lavoro, che quindi può essere definito credito di azienda, e pertanto validamente ceduto e altrettanto validamente comunicato, come si è visto. Pertanto le critiche non colgono nel segno, e la sentenza di primo grado va confermata, con spese del gradoa carico dell'appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna a pagare ad Parte_1 [...]
le spese del grado, che liquida in euro 2915 per compensi, oltre esborsi, Controparte_1 accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 26 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3244/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LIBERATORE Parte_1 C.F._1 LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA NAZ. 56 Parte_2 il difensore avv. DI LIBERATORE LUIGI
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 D'ANDREA MARTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RICCITELLI 11 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'ANDREA MARTINA
APPELLATA
(
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ottenne dal giudice di Pace di Atri decreto ingiuntivo contro Controparte_1 per rimborso dovuto per credito acquistato insieme all'azienda 2 Dp SAS di Di Parte_1
Pierantonio F& C. Malgrado la opposizione di il giudice di pace di Atri confermava Parte_1 il decreto ingiuntivo ritenendosi competente malgrado la natura previdenziale;
però non ha voluto entrare nella compensazione con trattamento di fine rapporto del in quanto di competenza Pt_1 del giudice del lavoro. Il ramo di azienda ceduto ed il credito ceduto con l'azienda non vennero notificati al debitore, non vi è prova della notificazione e quindi la cessione non gli è opponibile;
doveva conoscere il giudice di Pace della compensazione;
credito anche riconosciuto dalla procedura in concordato preventivo. Invoca la sospensione della sentenza. Si costituisce in appello chiedendone l'inammissibilità o la reiezione. Fatte precisare le conclusioni e concessi CP_1
i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Il giudice di pace ha ritenuto ininfluenti ai fini del decidere tutte le considerazioni e le produzioni diverse dai documenti contabili e fiscali, unici elementi probatori documentali, ed ha enucleato un quadro non più e non soltanto computistico dal quale effettivamente risulta, del punto di vista della sussistenza del rapporto sinallagmatico che lega le parti e costituisce la forma delle reciproche obbligazioni che non risultano a favore dell'opponente crediti certi, liquidi ed esigibili nati da identico contesto di soggetti, causa ed oggetto del sinallagma che possono essere utilmente utilizzati in compensazione del credito vantato ed azionato dall'opposto, a favore del quale per converso depone la dichiarazione dell'opponente dell'essersi ricevuto la somma ingiunta a titolo di regolarizzazione della posizione contributiva personale con promessa di pronta restituzione.
Sostiene l'opponente che la cessione di azienda non gli è stata comunicata e che il debito ingiunto fu compensato prima della cessione del ramo di azienda. Come ricordato da Cassazione 10035/23,
Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'articolo 2558 del Cc dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti «contratti di azienda» (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti «contratti di impresa» (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli articoli 2112 e 2610 del Cc e 132 della legge 22 aprile
1941 - n. 633. La norma dell'articolo 2558 del Cc si applica anche laddove l'acquisto dell'azienda derivi dal suo conferimento in società. Il conferimento di un'azienda o di un ramo di essa a una società, infatti, rientra nella più ampia e generale figura della cessione d'azienda, realizzando il trasferimento e quindi la successione a titolo particolare della stessa. Dunque, la cessione dell'azienda è senz'altro opponibile al terzo, quanto agli effetti che essa produce nella sua sfera giuridica - anche, cioè, se egli si trovi ad intrattenere un rapporto contrattuale con il titolare dell'azienda, mutando la persona dell'altro contraente - sin dal momento della opponibilità generale della cessione mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, per effetto della pubblicità- notizia, quale ha valenza nei confronti di tutti i consociati, in primis gli stessi contraenti ceduti, ove titolari di negozi non a titolo personale. Come insegna Cassazione, sezione Lavoro, 16740/24,
pagina 2 di 3 l'obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, va richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass. 19277/18, Cass. 4897/21, Cass. 38696/21,
Cass. 39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l'insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r. Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell'impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l' distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il CP_2 datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.. Dal momento che In tema di cessione di ramo d'azienda, in caso di mero subentro nell'attività prima svolta dal dante causa, in ossequio al disposto dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 114/1998 (a tenore del quale il subentrante è soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi) e della Circolare 28.5.1999 n. 3467/C emanata dal
[...]
(la quale, nel precisare la portata dell'art 26, comma Controparte_3
5, D.Lgs. n. 114/1998, specifica come nel caso di subingressi ci si trova di fronte a una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda commerciale, di talché è sufficiente la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, senza necessità di attendere trenta giorni), il subentrante deve provvedere ad effettuare una mera comunicazione di avvenuto subingresso;
comunque il fatto che il credito sia stato ceduto per trasferimento di ramo di azienda è stato comunicato all'odierno appellante con diffida stragiudiziale, sicuramente ricevuta dal lavoratore, che egli non ha contestato di aver ricevuto, e prodotta con il documento 7 fascicolo di primo grado. Il credito, a tutto voler concedere, quindi, vorrebbe essere compensato, come da dichiarazione firmata dall'appellante, non appena la Cassa Edile avrebbe provveduto al previo versamento a della somma;
il che è avvenuto. Alcuna Pt_1 compensazione con credito futuro da accertare è stata validamente quindi effettuata, e giustamente il Giudice di Pace non si è dichiarato competente per un controcredito che pare sia fatto valere con azione proposta dinanzi al competente giudice del Lavoro;
che riguarda un credito non ancora ad esistenza all'epoca del ricevimento della somma, tra l'altro con causale tutt'affatto diversa, anticipo di contributi con riconosciuto obbligo alla restituzione da parte del percipiente;
cui in base alla documentazione prodotta pare essere stata comunicata, con la diffida stragiudiziale in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la cessione del ramo di azienda. Si tratta di un rapporto dare avere comunque interdipendente dal rapporto di lavoro, che quindi può essere definito credito di azienda, e pertanto validamente ceduto e altrettanto validamente comunicato, come si è visto. Pertanto le critiche non colgono nel segno, e la sentenza di primo grado va confermata, con spese del gradoa carico dell'appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna a pagare ad Parte_1 [...]
le spese del grado, che liquida in euro 2915 per compensi, oltre esborsi, Controparte_1 accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 26 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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