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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.4343 \ 2021 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA con sede in Messina, Via G. Garibaldi n. 345, Parte_1
Cf. e P.Iva , in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante, signor nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via C. Battisti n. 191, presso e nello studio dell'Avv. Guido Lombardo (Cf. ), che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e che indica, ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento, l'indirizzo pec e/o il Email_1
numero fax 090.7384212,
ricorrente
Contro , nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_2
, e ivi residente in [...], rappresentata e C.F._2
difesa, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Paola Dora
AU, C.F. , pec C.F._3
e RI OP, C.F. Email_2
, pec ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, sito in Messina, via
N. Fabrizi 121, fax 090711906,
Resistente
Oggetto : pagamento somme
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con ricorso ritualmente notificato Parte_1
adiva l'Ill.mo Tribunale di Messina chiedendo la condanna della signora al pagamento della somma di € 11.712,00, a titolo di presunta CP_2
provvigione spettante alla ricorrente per la mediazione svolta per la vendita immobiliare. Si costituiva quest'ultima contestando quanto assunto ex adverso e chiedendo il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento di rito il giorno 05 aprile 2022 a seguito di udienza cartolare , la causa veniva differita dapprima per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc e successivamente differita per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuta per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del all'udienza del 19 marzo 2024, veniva differita stante il carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 21 ottobre 2025 ove differita all'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art 281 quinquies cpc ,con termine di gg 10 per il deposito delle memorie conclusive.
Dalle risultanze documentali è emerso che la convenuta CP_2
unitamente ad conferivano in data 04 novembre 2019 alla CP_3
incarico per la vendita dell'immobile di cui erano Parte_1
comproprietari (sito in Messina, C.da Piano Inglese, faro Superiore n. 13), al prezzo di € 240.000,00; aveva procurato ai comproprietari Parte_1
un acquirente, che, con proposta del 14 ottobre Persona_1
2020,accettata dalla , prometteva di acquistare l'immobile al Parte_2
prezzo sopra indicato .
Invero, la predetta proposta di acquisto non veniva sottoscritta dal signor rimanendo assente. Sicchè era impossibile effettuare la CP_3
compravendita e il signor ritirava l'assegno posto in cauzione. Per_1
Nel caso di specie non risulta che le parti abbiano stipulato un preliminare di vendita. L'art. 1755 c.c., prevede che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento. Per affare compiuto, ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto che produca un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione grazie all'attività di intermediazione, che permetta loro di agire per l'esecuzione di tale atto, stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle stesse parti.
Preme evidenziare che, la conclusione di un contratto preliminare può essere ritenuto un affare compiuto;
invero , non è considerato “affare compiuto” la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto”, riguardo la quale la Suprema Corte, già nel 2009, ha sancito addirittura la nullità.
Il dovere di corrispondere la provvigione sorge tutte le volte in cui le parti abbiano tratto vantaggio dall'opera svolta dal mediatore ossia ogni qualvolta,
a seguito della messa in comunicazione ad opera del mediatore, abbiamo concluso un negozio giuridico produttivo di effetti.
I giudici di legittimità , Sez. II Civile, con Ordinanza 3 settembre 2018, n.
21559 hanno affermato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
(Cass. n. 25851 del 2014, conforme a Cass. n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass.
n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002). Or, occorre che la conclusione dell'affare sia riconducibile all'attività di intermediazione ,antecedente indispensabile per la stipula del contratto ( Sent
Tribunale di Nola n 2390/ 25) , affinchè sorga il diritto alla provvigione.
Nello specifico l' attività di intermediazione non può essere ritenuta determinante nella conclusione di un affare non avendo Parte_1
fornito la prova che la sua attività fosse stata indispensabile per la conclusione del contratto di vendita.
Riguardo la definizione dell'attività del mediatore la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di mediazione, l'attività volta a mettere due o più parti in relazione al fine di concludere un affare, pur potendo assumere in concreto le forme più eterogenee, non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione;
la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare” (Cassazione civile , ordinanza n. 4921 del 16 febbraio 2023).
Ulteriormente, la Giurisprudenza di legittimità ha specificato, in merito al diritto alla provvigione da parte del mediatore, che questo “sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (sul punto Cassazione civile, II sezione, 8 aprile 2022, n. 11443).
Può pertanto concludersi che è necessario che l'iniziativa del mediatore abbia costituito l'antecedente di fatto ineliminabile ai fini della positiva conclusione del contratto.
Parte attrice non ha positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non certificando che l'attività di intermediazione immobiliare concretamente svolta sia stata indispensabile ai fini della conclusione del contratto di vendita (cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 2390/2025 del 16-
09-2025)
La domanda va pertanto rigettata.
Spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sulla domanda avanzata da così Parte_1
provvede
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 che vanno distratte in favore delle avvocatesse Paola Dora
AU e RI OP procuratrici distrattarie che hanno reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.4343 \ 2021 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA con sede in Messina, Via G. Garibaldi n. 345, Parte_1
Cf. e P.Iva , in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante, signor nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via C. Battisti n. 191, presso e nello studio dell'Avv. Guido Lombardo (Cf. ), che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e che indica, ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento, l'indirizzo pec e/o il Email_1
numero fax 090.7384212,
ricorrente
Contro , nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_2
, e ivi residente in [...], rappresentata e C.F._2
difesa, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Paola Dora
AU, C.F. , pec C.F._3
e RI OP, C.F. Email_2
, pec ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, sito in Messina, via
N. Fabrizi 121, fax 090711906,
Resistente
Oggetto : pagamento somme
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con ricorso ritualmente notificato Parte_1
adiva l'Ill.mo Tribunale di Messina chiedendo la condanna della signora al pagamento della somma di € 11.712,00, a titolo di presunta CP_2
provvigione spettante alla ricorrente per la mediazione svolta per la vendita immobiliare. Si costituiva quest'ultima contestando quanto assunto ex adverso e chiedendo il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento di rito il giorno 05 aprile 2022 a seguito di udienza cartolare , la causa veniva differita dapprima per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc e successivamente differita per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuta per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del all'udienza del 19 marzo 2024, veniva differita stante il carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 21 ottobre 2025 ove differita all'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art 281 quinquies cpc ,con termine di gg 10 per il deposito delle memorie conclusive.
Dalle risultanze documentali è emerso che la convenuta CP_2
unitamente ad conferivano in data 04 novembre 2019 alla CP_3
incarico per la vendita dell'immobile di cui erano Parte_1
comproprietari (sito in Messina, C.da Piano Inglese, faro Superiore n. 13), al prezzo di € 240.000,00; aveva procurato ai comproprietari Parte_1
un acquirente, che, con proposta del 14 ottobre Persona_1
2020,accettata dalla , prometteva di acquistare l'immobile al Parte_2
prezzo sopra indicato .
Invero, la predetta proposta di acquisto non veniva sottoscritta dal signor rimanendo assente. Sicchè era impossibile effettuare la CP_3
compravendita e il signor ritirava l'assegno posto in cauzione. Per_1
Nel caso di specie non risulta che le parti abbiano stipulato un preliminare di vendita. L'art. 1755 c.c., prevede che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento. Per affare compiuto, ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto che produca un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione grazie all'attività di intermediazione, che permetta loro di agire per l'esecuzione di tale atto, stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle stesse parti.
Preme evidenziare che, la conclusione di un contratto preliminare può essere ritenuto un affare compiuto;
invero , non è considerato “affare compiuto” la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto”, riguardo la quale la Suprema Corte, già nel 2009, ha sancito addirittura la nullità.
Il dovere di corrispondere la provvigione sorge tutte le volte in cui le parti abbiano tratto vantaggio dall'opera svolta dal mediatore ossia ogni qualvolta,
a seguito della messa in comunicazione ad opera del mediatore, abbiamo concluso un negozio giuridico produttivo di effetti.
I giudici di legittimità , Sez. II Civile, con Ordinanza 3 settembre 2018, n.
21559 hanno affermato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
(Cass. n. 25851 del 2014, conforme a Cass. n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass.
n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002). Or, occorre che la conclusione dell'affare sia riconducibile all'attività di intermediazione ,antecedente indispensabile per la stipula del contratto ( Sent
Tribunale di Nola n 2390/ 25) , affinchè sorga il diritto alla provvigione.
Nello specifico l' attività di intermediazione non può essere ritenuta determinante nella conclusione di un affare non avendo Parte_1
fornito la prova che la sua attività fosse stata indispensabile per la conclusione del contratto di vendita.
Riguardo la definizione dell'attività del mediatore la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di mediazione, l'attività volta a mettere due o più parti in relazione al fine di concludere un affare, pur potendo assumere in concreto le forme più eterogenee, non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione;
la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare” (Cassazione civile , ordinanza n. 4921 del 16 febbraio 2023).
Ulteriormente, la Giurisprudenza di legittimità ha specificato, in merito al diritto alla provvigione da parte del mediatore, che questo “sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (sul punto Cassazione civile, II sezione, 8 aprile 2022, n. 11443).
Può pertanto concludersi che è necessario che l'iniziativa del mediatore abbia costituito l'antecedente di fatto ineliminabile ai fini della positiva conclusione del contratto.
Parte attrice non ha positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non certificando che l'attività di intermediazione immobiliare concretamente svolta sia stata indispensabile ai fini della conclusione del contratto di vendita (cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 2390/2025 del 16-
09-2025)
La domanda va pertanto rigettata.
Spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sulla domanda avanzata da così Parte_1
provvede
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 che vanno distratte in favore delle avvocatesse Paola Dora
AU e RI OP procuratrici distrattarie che hanno reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò