Articolo 24 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 agosto 1952
Art. 24. null amento del libretto di navigazione.
Ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, con lavori compiuti a terra, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati.
Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e di versarla alla Cassa stessa, la quale lo accreditera' al Fondo di ripartizione.
La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione.
Entrata in vigore il 1 agosto 1952
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