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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1039/2024
Udienza del 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1039/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giuseppina Amendola
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Berretta
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/04/2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2024 90020380 36/000, ricevuta in data 20/03/2024, relativamente e limitatamente ai seguenti avvisi di addebito formati dall' , tra CP_1
l'altro, in essa riportati:
i) n. 330 2011 20000368 29 000, notificato il 15/08/2011
(importo residuo dovuto: € 3.624,47);
ii) n. 330 2011 20001318 49 000, notificato il 21/07/2011
(importo residuo dovuto: € 5.218,89);
iii) n. 330 2011 20001770 36 000, notificato il 20/09/2011
(importo residuo dovuto: € 3.746,61); iv) n. 330 2011 20004052 86 000, notificato il 03/11/2011
(importo residuo dovuto: € 3.614,20);
v) n. 330 2011 20004993 04 000, notificato il 13/01/2012
(importo residuo dovuto: € 6.589,61).
1.1. Il ricorrente ha dedotto ed eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi agli avvisi di addebito sopra elencati.
Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata dall' CP_1
e, per l'effetto, che ne venga dichiarata l'estinzione con conseguente annullamento degli atti opposti.
2. Si è costituito l' che ha chiesto che l'opposizione venga CP_1 dichiarata inammissibile o improponibile e, in via subordinata e nel merito, che essa venga rigettata.
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
In via ulteriormente gradata, l' ha chiesto che comunque il CP_1 ricorrente venga condannato al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa.
Infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, ha chiesto che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per le eventuali spese di lite.
3. Si è costituita l' che ha Controparte_2 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- preliminarmente, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
- sempre in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile poiché tardivo;
- nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Avendo riguardo all'avviso di addebito sub i), recante il n.
330 2011 20000368 29 000, non vi è prova della sua notifica.
Invero, l' ha prodotto solo una copia del frontespizio della CP_1 raccomandata, del tutto illeggibile, mentre l'avviso di ricevimento è in bianco (doc. n.
2 - file zip allegato alla memoria difensiva).
Poiché si tratta di contributi relativi all'anno 2010 (10/2010 e
11/2010), essi sono ampiamente prescritti.
A fronte dell'omessa notifica dell'atto presupposto si è infatti verificato un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge
(in quanto svoltasi in modo difforme dallo schema normativo). Ciò comporta l'annullamento parziale dell'atto successivo, cui consegue, stante il decorso del termine di prescrizione, la definitiva estinzione della pretesa creditoria (in tal senso, Cass., Sez. Un., n. 16412/2007, il cui principio, seppur espresso in materia tributaria, è applicabile anche alla riscossione dei contributi previdenziali allorquando essa avvenga a mezzo ruolo).
4.1.1. Peralto, quand'anche l'avviso di addebito fosse stato
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
effettivamente notificato nella data indicata nell'intimazione di pagamento (15/08/2011), il credito ad esso sotteso sarebbe egualmente prescritto per le ragioni che si stanno per esporre in relazione ai restanti quattro avvisi di addebito.
4.2. Per quanto concerne, infatti, gli avvisi di addebito sub ii),
iii), iv), e v), essi sono stati tutti effettivamente notificati nelle date
(rispettivamente: 21/07/2011, 20/09/2011, 03/11/2011 e
13/01/2012) indicate nell'intimazione di pagamento opposta (si vedano gli avvisi di ricevimento, tutti firmati da un ricevente, delle raccomandate prodotte dall' – doc. n. 2, file .zip, allegato alla CP_1 memoria difensiva).
Ne consegue che la prescrizione che il ricorrente può far valere è unicamente quella maturata successivamente alla notifica di ciascun avviso di addebito, la cui mancata opposizione (da proporsi nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica) ha comportato la irretrattabilità dei crediti ad essi sottesi (ex multis, Cass., Sez. Un.,
n. 23397/2016).
Ora, considerando l'avviso di addebito più risalente nel tempo
(ovvero quello sub ii)), esso è stato notificato in data 21/07/2011, sicché la prescrizione sarebbe maturata in data 21/07/2016.
Sennonché, l' ha documentato Controparte_2 che veniva successivamente notificata l'intimazione di pagamento n.
030 2015 90110288 73/000 che richiama al suo interno tutti e cinque gli avvisi di addebito (i quattro in esame, oltre a quello, già esaminato, presuntivamente notificato in data 15/08/2011). Più precisamente, detta intimazione di pagamento è stata notificata mediante deposito dell'atto nella Casa comunale di Catanzaro in data
17/12/2015, cui faceva seguito la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. che veniva spedita in data 07/01/2016 e che perveniva all'indirizzo del destinatario in data 15/01/2016, nella quale veniva avvisato del deposito dell'atto in Ufficio postale (raccomandata che poi veniva restituita al mittente per compiuta giacenza).
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
Trova, quindi, applicazione l'art. 1335 cod. civ. in tema di presunzione di conoscenza, dovendosi imputare al destinatario la eventuale mancanza di conoscenza effettiva per omesso ritiro della raccomandata (in tal senso, da ultimo, si veda Cass. n. 20519/2019 che, in tema di licenziamento intimato a mezzo di lettera raccomandata postale, ha ribadito che la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
In conclusione, si deve ritenere che l'intimazione di pagamento in esame sia stata notificata al ricorrente in data 15/01/2016 (data di rilascio dell'avviso di giacenza della c.d. raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale), con conseguente interruzione del decorso della prescrizione per tutti e quattro (o cinque) avvisi di addebito (il più remoto si sarebbe infatti prescritto il 21/07/2016).
La nuova prescrizione, per effetto di tale interruzione, sarebbe quindi maturata in data 15/01/2021 (cinque anni dopo il
15/01/2016), per tutti gli avvisi di addebito.
A tale termine naturale deve, poi, sommarsi il periodo della sospensione del decorso della prescrizione disposta, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 per il periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per il periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
Ne consegue che la prescrizione è definitivamente spirata in data
22/11/2021 (15/01/2021 + 311 giorni).
Ciò in quanto non si rinvengono atti interruttivi antecedenti alla predetta data: infatti, non vi è prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 030 2020 90010643 39/000 (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva dell' ), mentre l'intimazione di pagamento n. CP_3
030 2021 90004695 26/000 (doc. n. 7 allegato al fascicolo
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
dell' ) è stata notificata in data 03/05/2022 (in cui veniva CP_3 consegnata la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale effettuato in data 13/04/2022 - doc. n. 8 allegato al fascicolo dell' ), quando la prescrizione era CP_3 ampiamente maturata.
In conclusione, anche i crediti sottesi ai quattro avvisi di addebito in esame (oltre a quello sub i)) sono prescritti.
5. L'intimazione di pagamento opposta deve essere consequenzialmente annullata in relazione agli avvisi di addebito prescritti.
Rispetto a tale domanda di annullamento (parziale) si configura, quindi, la legittimazione passiva dell' Controparte_4
che ha emesso l'atto da annullare (e che è chiamata a
[...] rispondere dei propri atti della procedura di riscossione qualora non avrebbe dovuto emetterli se avesse correttamente verificato l'intervenuta prescrizione dei crediti erroneamente richiamati, nel caso di specie, nell'intimazione di pagamento), mentre l' è CP_1 legittimato passivo rispetto alla domanda di accertamento negativo, attinente al merito della pretesa creditoria, essendone il titolare
(Cass., Sez. Un. n. 7514/2022).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sono più dovuti, in quanto estinti per maturata prescrizione, i crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito formati dall : CP_1
i) n. 330 2011 20000368 29 000 (importo residuo dovuto:
€ 3.624,47);
ii) n. 330 2011 20001318 49 000 (importo residuo dovuto:
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
€ 5.218,89);
iii) n. 330 2011 20001770 36 000 (importo residuo dovuto:
€ 3.746,61); iv) n. 330 2011 20004052 86 000 (importo residuo dovuto:
€ 3.614,20);
v) n. 330 2011 20004993 04 000 (importo residuo dovuto:
€ 6.589,61);
B) per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90020380 36/000 ovvero limitatamente agli avvisi di addebito specificati al punto A) che precede;
C) condanna l e l , CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 45,50 per esborsi ed € 3.800,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 del d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Maria
Giuseppina Amendola.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 7 di 7
Udienza del 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1039/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giuseppina Amendola
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Berretta
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/04/2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2024 90020380 36/000, ricevuta in data 20/03/2024, relativamente e limitatamente ai seguenti avvisi di addebito formati dall' , tra CP_1
l'altro, in essa riportati:
i) n. 330 2011 20000368 29 000, notificato il 15/08/2011
(importo residuo dovuto: € 3.624,47);
ii) n. 330 2011 20001318 49 000, notificato il 21/07/2011
(importo residuo dovuto: € 5.218,89);
iii) n. 330 2011 20001770 36 000, notificato il 20/09/2011
(importo residuo dovuto: € 3.746,61); iv) n. 330 2011 20004052 86 000, notificato il 03/11/2011
(importo residuo dovuto: € 3.614,20);
v) n. 330 2011 20004993 04 000, notificato il 13/01/2012
(importo residuo dovuto: € 6.589,61).
1.1. Il ricorrente ha dedotto ed eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi agli avvisi di addebito sopra elencati.
Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata dall' CP_1
e, per l'effetto, che ne venga dichiarata l'estinzione con conseguente annullamento degli atti opposti.
2. Si è costituito l' che ha chiesto che l'opposizione venga CP_1 dichiarata inammissibile o improponibile e, in via subordinata e nel merito, che essa venga rigettata.
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
In via ulteriormente gradata, l' ha chiesto che comunque il CP_1 ricorrente venga condannato al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa.
Infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, ha chiesto che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per le eventuali spese di lite.
3. Si è costituita l' che ha Controparte_2 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- preliminarmente, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
- sempre in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile poiché tardivo;
- nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Avendo riguardo all'avviso di addebito sub i), recante il n.
330 2011 20000368 29 000, non vi è prova della sua notifica.
Invero, l' ha prodotto solo una copia del frontespizio della CP_1 raccomandata, del tutto illeggibile, mentre l'avviso di ricevimento è in bianco (doc. n.
2 - file zip allegato alla memoria difensiva).
Poiché si tratta di contributi relativi all'anno 2010 (10/2010 e
11/2010), essi sono ampiamente prescritti.
A fronte dell'omessa notifica dell'atto presupposto si è infatti verificato un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge
(in quanto svoltasi in modo difforme dallo schema normativo). Ciò comporta l'annullamento parziale dell'atto successivo, cui consegue, stante il decorso del termine di prescrizione, la definitiva estinzione della pretesa creditoria (in tal senso, Cass., Sez. Un., n. 16412/2007, il cui principio, seppur espresso in materia tributaria, è applicabile anche alla riscossione dei contributi previdenziali allorquando essa avvenga a mezzo ruolo).
4.1.1. Peralto, quand'anche l'avviso di addebito fosse stato
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
effettivamente notificato nella data indicata nell'intimazione di pagamento (15/08/2011), il credito ad esso sotteso sarebbe egualmente prescritto per le ragioni che si stanno per esporre in relazione ai restanti quattro avvisi di addebito.
4.2. Per quanto concerne, infatti, gli avvisi di addebito sub ii),
iii), iv), e v), essi sono stati tutti effettivamente notificati nelle date
(rispettivamente: 21/07/2011, 20/09/2011, 03/11/2011 e
13/01/2012) indicate nell'intimazione di pagamento opposta (si vedano gli avvisi di ricevimento, tutti firmati da un ricevente, delle raccomandate prodotte dall' – doc. n. 2, file .zip, allegato alla CP_1 memoria difensiva).
Ne consegue che la prescrizione che il ricorrente può far valere è unicamente quella maturata successivamente alla notifica di ciascun avviso di addebito, la cui mancata opposizione (da proporsi nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica) ha comportato la irretrattabilità dei crediti ad essi sottesi (ex multis, Cass., Sez. Un.,
n. 23397/2016).
Ora, considerando l'avviso di addebito più risalente nel tempo
(ovvero quello sub ii)), esso è stato notificato in data 21/07/2011, sicché la prescrizione sarebbe maturata in data 21/07/2016.
Sennonché, l' ha documentato Controparte_2 che veniva successivamente notificata l'intimazione di pagamento n.
030 2015 90110288 73/000 che richiama al suo interno tutti e cinque gli avvisi di addebito (i quattro in esame, oltre a quello, già esaminato, presuntivamente notificato in data 15/08/2011). Più precisamente, detta intimazione di pagamento è stata notificata mediante deposito dell'atto nella Casa comunale di Catanzaro in data
17/12/2015, cui faceva seguito la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. che veniva spedita in data 07/01/2016 e che perveniva all'indirizzo del destinatario in data 15/01/2016, nella quale veniva avvisato del deposito dell'atto in Ufficio postale (raccomandata che poi veniva restituita al mittente per compiuta giacenza).
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
Trova, quindi, applicazione l'art. 1335 cod. civ. in tema di presunzione di conoscenza, dovendosi imputare al destinatario la eventuale mancanza di conoscenza effettiva per omesso ritiro della raccomandata (in tal senso, da ultimo, si veda Cass. n. 20519/2019 che, in tema di licenziamento intimato a mezzo di lettera raccomandata postale, ha ribadito che la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
In conclusione, si deve ritenere che l'intimazione di pagamento in esame sia stata notificata al ricorrente in data 15/01/2016 (data di rilascio dell'avviso di giacenza della c.d. raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale), con conseguente interruzione del decorso della prescrizione per tutti e quattro (o cinque) avvisi di addebito (il più remoto si sarebbe infatti prescritto il 21/07/2016).
La nuova prescrizione, per effetto di tale interruzione, sarebbe quindi maturata in data 15/01/2021 (cinque anni dopo il
15/01/2016), per tutti gli avvisi di addebito.
A tale termine naturale deve, poi, sommarsi il periodo della sospensione del decorso della prescrizione disposta, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 per il periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per il periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
Ne consegue che la prescrizione è definitivamente spirata in data
22/11/2021 (15/01/2021 + 311 giorni).
Ciò in quanto non si rinvengono atti interruttivi antecedenti alla predetta data: infatti, non vi è prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 030 2020 90010643 39/000 (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva dell' ), mentre l'intimazione di pagamento n. CP_3
030 2021 90004695 26/000 (doc. n. 7 allegato al fascicolo
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
dell' ) è stata notificata in data 03/05/2022 (in cui veniva CP_3 consegnata la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale effettuato in data 13/04/2022 - doc. n. 8 allegato al fascicolo dell' ), quando la prescrizione era CP_3 ampiamente maturata.
In conclusione, anche i crediti sottesi ai quattro avvisi di addebito in esame (oltre a quello sub i)) sono prescritti.
5. L'intimazione di pagamento opposta deve essere consequenzialmente annullata in relazione agli avvisi di addebito prescritti.
Rispetto a tale domanda di annullamento (parziale) si configura, quindi, la legittimazione passiva dell' Controparte_4
che ha emesso l'atto da annullare (e che è chiamata a
[...] rispondere dei propri atti della procedura di riscossione qualora non avrebbe dovuto emetterli se avesse correttamente verificato l'intervenuta prescrizione dei crediti erroneamente richiamati, nel caso di specie, nell'intimazione di pagamento), mentre l' è CP_1 legittimato passivo rispetto alla domanda di accertamento negativo, attinente al merito della pretesa creditoria, essendone il titolare
(Cass., Sez. Un. n. 7514/2022).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sono più dovuti, in quanto estinti per maturata prescrizione, i crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito formati dall : CP_1
i) n. 330 2011 20000368 29 000 (importo residuo dovuto:
€ 3.624,47);
ii) n. 330 2011 20001318 49 000 (importo residuo dovuto:
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1039/2024
€ 5.218,89);
iii) n. 330 2011 20001770 36 000 (importo residuo dovuto:
€ 3.746,61); iv) n. 330 2011 20004052 86 000 (importo residuo dovuto:
€ 3.614,20);
v) n. 330 2011 20004993 04 000 (importo residuo dovuto:
€ 6.589,61);
B) per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90020380 36/000 ovvero limitatamente agli avvisi di addebito specificati al punto A) che precede;
C) condanna l e l , CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 45,50 per esborsi ed € 3.800,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 del d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Maria
Giuseppina Amendola.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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