TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1128/2022 R.G. promossa da: nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, alla Via Chiesa della Salute n.70, presso lo studio dell'avv.
Francesco Verna che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
, nato a [...] il [...], C.F. , con Studio in Torino, CP_1 C.F._2
Via Le Chiuse n. 101, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francia n. 68, presso lo Studio degli Avv.ti Massimo
BERSANO e Silvia CARAPEZZA che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura allegata alla busta contenente il presente atto e inviata telematicamente
- CONVENUTO -
Con l'intervento di società di diritto belga con sede legale in Bruxelles Controparte_2
Bastion Tower, Marsveldplein 5, registrata presso la Controparte_3
con il numero , Cod. Fisc. , in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del Rappresentante Generale per l'Italia dei e per esso della Procuratrice Speciale Dott.ssa CP_2
(cfr. doc. 04/05), Controparte_4 difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo del Foro di Roma in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
- TERZA CHIAMATA –
1 OGGETTO: risarcimento danni- responsabilità professionale.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria
In via istruttoria:
- Ammettersi le prove orali capitolate nella memoria istruttoria ex art.183 c.p.c. n.2) non ammesse in corso di giudizio.
Nel merito:
In via principale: -
Accertare e dichiarare, in virtù delle causali indicate in atti, la responsabilità professionale per la mancata iscrizione innanzi alla competente CTP del ricorso redatto per conto e nell'interesse della
SI.ra per l'effetto Parte_1
- Dichiarare tenuto e condannare il Dott. al risarcimento del danno patito dalla SI.ra CP_1 Parte_1
e quantificato nell'importo di € 27.202,80 ovvero nel veriore importo determinato in corso di causa;
In subordine:
- Accertare e dichiarare, in virtù delle causali indicate in atti, la responsabilità professionale l'erronea compilazione delle dichiarazioni dei redditi redatte per conto e nell'interesse della SI.ra per Parte_1
l'effetto
- Dichiarare tenuto e condannare il Dott. al risarcimento del danno patito dalla SI.ra CP_1 Parte_1
e quantificato nell'importo di € 8.483,80 ovvero nel veriore importo determinato in corso di causa;
In via di ulteriore subordine:
- Accertare e dichiarare, in virtù delle causali indicate in atti, la responsabilità extracontrattuale del
Dott. per aver, con propri fatti colposi, provocato un danno ingiusto all'attrice; per l'effetto CP_1
- Dichiarare tenuto e condannare il Dott. al risarcimento del danno patito dalla SI.ra CP_1 Parte_1
e quantificato nell'importo di € 27.202,80 ovvero di € 8.483,80 ovvero ancora nel veriore importo determinato in corso di causa.
In ogni caso:
- Condannare il convenuto Dott. al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite, oltre il CP_1 rimborso forfettario del 15% nonché IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
Nel merito
- Respingere le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, e, comunque, per mancato
2 assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. alla SI.ra per tutti i motivi esposti;
CP_1 Parte_1
In subordine
- Nella denegata e qui contestata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo all'esponente, limitare, comunque, la pretesa avversaria nei limiti del giusto e del provato;
In ogni caso
- Respingere l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per ragioni temporali e la domanda di annullamento del contratto per dolo contrattuale ex artt. 1439 e 1442 sollevate dalla in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in Controparte_2 parte motiva, e, comunque, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio;
- Respingere l'eccezione di perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 c.c. ed ex art. 10 lett. f) CGA sollevata dalla in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le Controparte_2 ragioni di cui in parte motiva, e, comunque, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio;
- Respingere l'eccezione di presunta perdita e/o riduzione di indennizzo per la tardiva denuncia ex art. 1915 c.c. ed ex art. 1 polizza sollevata dalla in quanto infondata in CP_2 Controparte_2 fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, e, comunque, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare l'esponente da ogni obbligazione nei confronti della
SI.ra e, conseguentemente, Parte_1
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 manlevare l'esponente dal pagamento di quanto eventualmente accertato come dovuto alla SI.ra
Parte_1
- In subordine, nella denegata e qui contestata ipotesi di accertamento della tardività colposa della denuncia del sinistro ex art. 1915 comma 2 c.c., limitare, comunque, la riduzione dell'indennizzo nei limiti dell'effettivo pregiudizio subìto e provato dalla In ogni caso Controparte_2
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Per la terza chiamata nel merito
- rigettare le domande spiegate dalla sig.ra nei confronti del dott. Parte_1 CP_1 perché inammissibili ed infondate, per le ragioni esposte nel presente atto;
3 - rigettare, in tutto o in parte, la domanda di indennizzo spiegata dal dott. nei confronti CP_1 di per le ragioni esposte nel presente atto;
in via istruttoria, si insiste Controparte_2 per l'ammissione della istanza (proposta con la comparsa di costituzione ma non rilevata dal Tribunale)
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., alla sig.ra l'esibizione dei files Parte_1 informatici originali della PEC del 13/9/2021 (cfr. doc. 18 fascicolo di parte attrice), di invio e della ricevuta di consegna al destinatario, al fine di verificare la effettiva ricezione dell'invito alla stipula di una negoziazione assistita
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dall'attrice nei Parte_1 confronti del dott. al fine di veder accertata la sua responsabilità professionale in CP_1 relazione al mandato professionale conferito e sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti.
Parte attrice allegava
- di aver ricevuto, in data 12.7.2018, avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili n.
2967 del 24.11.2017 – fascicolo IMU/S/1455902/2014 – per gli anni 2013, 2014 e 2015 per l'importo complessivo di € 16.027,75;
- di aver tempestivamente informato il convenuto, all'epoca commercialista di fiducia dell'attrice, e di aver deciso su indicazione dello stesso di provvedere all'impugnazione del verbale, conferendo incarico allo stesso di provvedere a redigere il ricorso. CP_1
L'attrice aggiungeva di aver ricevuto, in data 5.7.2019, ulteriore avviso di accertamento su Fabbricati
n. 241 del 11.2.2019 relativo agli anni 2016 e 2017, per € 9.972,70, dando atto di aver riferito la circostanza al convenuto e di aver deciso, come per il verbale precedente, di procedere all'impugnazione del provvedimento.
Dava atto di aver ricevuto dal convenuto copia del ricorso relativo al verbale IMU e non anche copia del ricorso relativo all'accertamento Fabbricati;
precisava di aver chiesto al professionista, nei mesi successivi, aggiornamenti sullo stato dei procedimenti ricevendo rassicurazioni sull'avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso, senza peraltro ricevere alcuna documentazione attestante il deposito.
Parte attrice riferiva quindi di aver ricevuto, nel dicembre 2020, ingiunzione di pagamento n.
7420240000283 per € 10.284,54 riferita al verbale IMU del 24.11.2017 e successiva ingiunzione per €
16.792,26 riferita al secondo verbale di accertamento;
dava atto di aver contattato il ricevendo CP_1 indicazione sulla pendenza del contenzioso tributario, senza peraltro ricevere alcuna documentazione.
A fronte della mancata consegna della documentazione relativa al contenzioso, nonostante la formale richiesta avanzata e la diffida inviata dal legale di parte attrice, con ricorso notificato in data 31.3.2021
4 depositava ricorso cautelare, ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la consegna della Parte_1 documentazione relativa agli avvisi di accertamento emessi dal . Controparte_5
Accolto il ricorso, l'attrice dava atto di aver ricevuto solo parte della documentazione oggetto dell'ordinanza cautelare, non avendo il convenuto provveduto a consegnare la risposta del CP_5
alla pec inviata in data 29.10.2019, relativa all'avviso di accertamento Fabbricati n. 241 del
[...]
11.2.2019 e il relativo ricorso proposto nell'interesse dell'attrice dinanzi alla Controparte_6 provinciale, nonché alcuna comunicazione relativa agli estremi del procedimento proposto con ricorso alla relativo al verbale IMU del 24.11.2017. Controparte_6
Precisava altresì che, nonostante l'accesso degli ufficiali giudiziari presso lo studio del convenuto – in forza del provvedimento emesso in data 20.7.2021 ex art. 669 duodecies c.p.c. – lo stesso non aveva provveduto alla consegna della documentazione dando atto di non esserne in possesso.
Richiamando la narrativa in fatto, l'attrice ha pertanto evidenziato la responsabilità del commercialista, odierno convenuto, per essere venuto meno al dovere di diligenza imposto dall'art. 1176 c.c. ed, in particolare, per aver erroneamente compilato la dichiarazione dei redditi avendo riportato valori errati dei cespiti immobiliari di proprietà dell'attrice con conseguente irrogazioni delle sanzioni e, ancora, per non aver provveduto alla presentazione del ricorso avversi i verbali di accertamento ricevuti dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale.
L'attrice, ribadita la sussistenza del danno e del nesso di causa con la condotta inadempiente del convenuto, ha quindi chiesto la condanna del al risarcimento del danno patrimoniale pari CP_1 all'importo complessivo di € 27.202,80 calcolato secondo gli importi oggetto delle ingiunzioni di pagamento.
La domanda attorea è stata contestata dal dott. il quale, in via preliminare, ha chiesto di essere CP_1 autorizzato a chiamare in causa per essere da quest'ultima manlevato Controparte_2 in caso di condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice in forza della polizza sottoscritta in data 28/05/2021 a copertura della propria responsabilità professionale.
Nel merito, ha negato la sussistenza di una propria responsabilità rilevando come l'oggetto della controversia attenga non già all'erronea compilazione della dichiarazione dei redditi, ma al mancato pagamento dell'IMU con riferimento alla quota di proprietà dell'attrice dell'immobile sito in Torino, via Santa Giulia n. 52.
Ha quindi precisato che la scelta di non procedere al pagamento dell'IMU per la casa di Torino – quale prima casa del nucleo familiare – pur essendo l'attrice formalmente residente in [...], era stata condivisa dall'attrice, ed era prassi avallata dal Ministero delle Finanze che, con circolare
3/2012, aveva ritenuto corretta tale ipotesi;
ha altresì dato atto di aver in ogni caso invitato l'attrice a regolarizzare la situazione della propria residenza al fine di evitare il rischio di accertamenti.
Quanto alle contestazioni in ordine alla mancata proposizione del ricorso tributario, il convenuto dava atto di aver esaminato gli avvisi di accertamento ricevuti dall'attrice e di aver concordato con la stessa
5 una strategia articolata che prevedeva, in prima battuta, il deposito di una istanza di accertamento con adesione e il deposito di deduzioni difensive. Solo successivamente, all'esito del diniego da parte del avrebbe potuto valutarsi se attendere l'ingiunzione di pagamento, ovvero presentare ricorso CP_5 avverso il rigetto della proposta di definizione agevolata, senza depositarlo dinanzi alla Commissione
Tributaria. Tale seconda possibilità, scelta dall'attrice, avrebbe determinato un ritardo nell'invio dell'ingiunzione di pagamento con la possibilità che la stessa venisse dichiarata nulla o si sarebbe prescritta quantomeno per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Dopo aver ribadito come la scelta della strategia difensiva fosse stata condivisa con l'attrice, il convenuto ha contestato di aver ricevuto mandato per la proposizione del ricorso dinanzi alla
Commissione Tributaria, dando atto altresì di aver dismesso il mandato nella primavera del 2020, avvisando la figlia dell'attrice.
Aggiungeva quindi di aver suggerito all'attrice – per il tramite della figlia, dopo la ricezione da parte dell'attrice delle ingiunzioni di pagamento nel febbraio 2021 –di procedere all'impugnazione delle ingiunzioni dinanzi alla Commissione Tributaria deducendo la nullità dell'atto presupposto, non essendo mai stato emesso dal Comune atto motivato di diniego delle precedenti deduzioni difensive.
Riteneva pertanto che la successiva mancata proposizione del ricorso avverso le ingiunzioni di pagamento e la loro conseguente definitività, non potesse essergli attribuita.
Ribadendo l'insussistenza di un profilo di responsabilità professionale, ovvero aquiliana ex art. 2043
c.c., il convenuto contestava la quantificazione del danno operata da parte attrice, instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_2 al fine di essere dalla stessa manlevata.
Ritualmente costituita, la terza chiamata ha ribadito l'infondatezza della domanda attorea riportandosi alle difese del convenuto.
Ha osservato che gli avvisi di accertamento sono stati la conseguenza della decisione consapevole dell'attrice di corrispondere l'IMU solo per l'abitazione in SE RI e non anche per l'appartamento di Torino, via Santa Giulia n. 52; ha precisato che una condotta più prudente da parte dell'attrice avrebbe evitato l'accertamento del , pertanto ha ritenuto che nulla è Controparte_5 dovuto ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., instando in via subordinata per l'accertamento di un concorso di colpa con parziale rigetto della domanda.
Nel merito, la terza chiamata ha rilevato la mancanza di prova in ordine all'incarico conferito al convenuto, osservando altresì il difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale con il danno allegato, ovvero il fondamento del giudizio prognostico di esito positivo dell'impugnazione degli avvisi di accertamento, laddove proposta.
Quanto alla domanda di manleva, ha precisato che il Certificato di Assicurazione prodotto dal convenuto è stato stipulato in regime di c.d. “claims made” e, pertanto, il “sinistro” (Reclamo) non coincide con il comportamento colposo generatore del danno, ma con la prima richiesta di risarcimento
6 del terzo o contestazione di errore professionale, che deve intervenire nel corso del periodo di validità della polizza;
ha osservato che nel caso di specie il contenzioso è sorto con la nota del 16/2/2021, inviata a mezzo PEC dal legale dell'attrice, dunque, prima della decorrenza del contratto di assicurazione azionato, valido dal 1/6/2021 al 31/5/2022; la compagnia assicurativa ha, dunque, ritenuto la polizza non operativa per motivi temporali.
In ogni caso, per l'ipotesi di operatività della Polizza, ha ritenuto che la stessa sarebbe da dichiarare nulla perché stipulata in violazione dell'art. 1895 c.c..
In ulteriore subordine, ha eccepito l'annullamento del contratto per dolo contrattuale dell' , ex Parte_2 artt. 1439 e 1442 ultimo comma c.c. e ha, altresì, eccepito la tardiva denuncia ex art. 1915 c.c. e la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 c.c. ed art. 10, lett. f) C.G.A.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., ed esperita l'istruttoria orale, all'udienza figurata del
16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno ribadire che la responsabilità professionale del commercialista è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente.
Si tratta, infatti, di una responsabilità da inadempimento contrattuale che trova la sua fonte nell'incarico conferito e alla quale si applicano gli ormai consolidati principi generali enunciati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 30.10.2001, n. 13533 in tema di allegazione e onere della prova.
In particolare, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso al creditore istante sarà sufficiente “la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”(v. Cass. cit.).
Con particolare riferimento alla materia della responsabilità professionale del commercialista, il cliente che lamenti un danno per inesatto adempimento del mandato professionale deve provare, oltre al conferimento dell'incarico, il danno patito, l'inadeguata prestazione professionale resa, secondo il canone di diligenza di cui all' art . 1176, co. 2 c.c., e il nesso causale tra detto negligente comportamento e il danno lamentato.
7 L'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico, infatti, si configura come un'obbligazione "di mezzi" (o "di diligenza'') e non "di risultato": il professionista è tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta, senza peraltro garantire l'esito finale della prestazione.
Ne discende che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità.
I profili di responsabilità contrattuale del professionista sono disciplinati dall'art. 1176, comma 2, c.c. che richiede una diligenza diversa e più specifica rispetto al criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia di cui al comma 1 del medesimo articolo, ed è la c.d. diligenza del “debitore qualificato”, caratterizzata dalla “perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare e allo standard professionale della sua categoria”, e che vale a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguati per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, delineando i confini di tale diligenza qualificata e stabilendo che la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale "è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie", a meno che la prestazione professionale da eseguire nel concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (v. Cass.
25.9.2024, n. 25699).
Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, pertanto, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al commercialista di operare con la perizia del commercialista medio, ossia utilizzare le cognizioni tecniche che si ritiene debbano far parte del patrimonio di un professionista di medio livello, rendendo al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Qualora poi la responsabilità invocata attenga allo svolgimento di attività difensiva, concretatasi nell'impugnazione di un avviso di accertamento e nell'assistenza tecnica davanti alle Commissioni
Tributarie, l'accertamento della responsabilità per colpa professionale implica oltre all'avvenuto conferimento del mandato difensivo, anche la prova dell'inadeguata prestazione professionale secondo il canone di diligenza di cui all' art . 1176, co. 2 c.c. e una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole del ricorso alla (v. Cass. 5.6.2024, n. 15743). Controparte_6
****
8 Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice sia infondata e non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Deve preliminarmente darsi atto che è circostanza pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata, che il convenuto sia stato il commercialista di fiducia dell'attrice e che lo stesso abbia provveduto a redigere le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
E' altrettanto certo che, ricevuti i verbali di accertamento IMU e Fabbricati – rispettivamente in data
12.7.2018 e 5.7.2019 – l'attrice si sia rivolta al convenuto al fine di valutare le iniziative necessarie da intraprendere.
Considerato che parte attrice ha indicato nella errata compilazione della dichiarazione dei redditi e nel mancato deposito del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale del Piemonte le condotte negligenti fonti di responsabilità professionale del convenuto, pare opportuno esaminare separatamente le due contestazioni.
• Quanto all'errata compilazione della dichiarazione dei redditi
Si è già detto che grava sul cliente che sostiene di aver subìto un danno per inesatto adempimento del mandato professionale l'onere di provare, in primo luogo, la difettosa o inadeguata prestazione professionale resa, tenuto conto del diverso e favorevole esito che si sarebbe verificato qualora il professionista avesse compiuto la prestazione omessa o ne avesse posto in essere una differente.
Con riferimento a tale primo profilo di negligenza, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo provato, né allegato in modo dettagliato, quali siano state le condotte professionali inadeguate o errate poste in essere dal convenuto.
Costituendosi, infatti, la si è limitata ad allegare che, incaricato della redazione delle Parte_1 dichiarazioni dei redditi, il convenuto “ha compiuto un errore nell'assolvimento di tale compito, riportando valori errati dei cespiti immobiliari di quest'ultima con conseguente irrogazione di sanzioni da parte delle competenti autorità comunali”, precisando che “risulta dunque palmare, attraverso un mero giudizio controfattuale, come una corretta e scrupolosa redazione degli adempimenti fiscali da parte del professionista incaricato avrebbe evitato qualsivoglia pregiudizio alla SI.ra . Parte_1
Nessuna indicazione specifica in ordine alla natura dell'errore commesso è stata offerta dall'attrice che non solo non ha indicato i valori errati dei cespiti immobiliari riportati nella dichiarazione, ma neppure ha prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi asseritamente errate.
Anche in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. l'attrice, pur ribadendo la sussistenza di una responsabilità del convenuto nella compilazione della dichiarazione dei redditi, non ha precisato in relazione a quali degli immobili posseduti ed inseriti nella dichiarazione l'errore sarebbe stato commesso.
Come evidenziato dallo stesso convenuto, alla luce della documentazione prodotta in atti e della stessa narrativa attorea, deve ritenersi che le contestazioni siano riferite alla dichiarazione IMU e limitate al solo immobile sito in Torino, via Santa Giulia n. 52 e, più precisamente, all'errata indicazione di tale
9 immobile quale “prima casa” del nucleo familiare attoreo, esente da imposta, nonostante la formale residenza della RA nell'immobile sito in SE RI. Parte_1
L'esame della documentazione prodotta e, in particolare, le argomentazioni svolte nell'istanza di accertamento con adesione, infatti, consentono di rilevare come gli importi oggetto di ingiunzione di pagamento attengano al solo immobile di Torino per il quale la stessa attrice non risulta aver corrisposto l'imposta comunale, dovendo pertanto ritenersi che l'eventuale erroneità del conteggio sia riferita solo a tale cespite immobiliare.
Considerata l'assoluta genericità della doglianza riferita all'erronea compilazione della dichiarazione dei redditi, si ritiene pertanto che nessun profilo di responsabilità posa essere imputato al convenuto con riferimento a tali dichiarazioni, mentre la ritenuta erroneità del conteggio IMU riferita all'immobile di Torino, in quanto strettamente correlata alla omessa impugnativa del verbale di accertamento, deve essere esaminata congiuntamente alla contestata omissione.
• Quanto all'omesso deposito del ricorso dinanzi alla commissione tributaria
L'ulteriore condotta contestata da parte attrice attiene infatti alla mancata tempestiva proposizione da parte del convenuto del ricorso avverso i verbali di accertamento dinanzi alla competente CTP.
Parte attrice ha allegato di aver concordato con il di provvedere all'impugnativa dei verbali di CP_1 accertamento, conferendo al commercialista l'incarico di provvedere a redigere i ricorsi ed occuparsi del loro deposito.
Il convenuto ha contestato tale ricostruzione, allegando di aver concordato con l'attrice una strategia più articolata che prevedeva, in prima battuta, la redazione e il deposito di un'istanza di accertamento con adesione e quindi il deposito di deduzioni difensive da inviare al . Controparte_5
Lo stesso ha quindi negato di aver ricevuto un ulteriore incarico avente ad oggetto l'attività CP_1 difensiva riferita alla presentazione dei ricorsi dinanzi alla CTP precisando, in sede di interpello, di aver comunicato alla “di aver depositato il ricorso davanti al Comune di Torino, ma mai le ho Parte_1 detto di aver depositato alcunchè alla Commissione Tributaria, perchè irrazionale come scelta e contraria agli accordi che avevamo preso”.
All'esito del giudizio, deve ritenersi che parte attrice non abbia dato prova del conferimento al CP_1 dell'incarico difensivo allegato.
In assenza di un mandato scritto, devono esaminarsi gli elementi documentali e istruttori offerti da parte attrice al fine di valutare, anche in via presuntiva, l'assolvimento dell'onere di prova gravante su parte attrice.
Nessun elemento preciso e dettagliato in ordine all'oggetto dell'incarico conferito si ricava dalla corrispondenza mail prodotta in atti.
Le mail prodotte quali doc. n. 7, infatti, se confermano che il convenuto ha assunto l'incarico di provvedere alla tutela dell'attrice con riferimento agli avvisi ricevuti, nulla provano circa l'affido al
10 dell'incarico specifico di provvedere alla redazione e quindi al deposito dei ricorsi dinanzi alla CP_1
CTP.
Con la mail del 29.1.2019, infatti, il convenuto conferma di aver provveduto a proporre una “deduzione difensiva” precisando che “ora tocca al comune rinotificare con motivazione, pena la nullità dell'atto…” aggiungendo “sono come Lei in attesa di decisioni del comune”: nessun riferimento alla
Commissione Tributaria può ricavarsi da tale comunicazione.
Analogamente con la successiva comunicazione del 21.4.2020 – peraltro già successiva alla dismissione di mandato da parte del convenuto – il conferma di aver “attivato la deduzione CP_1 difensiva” per entrambi gli avvisi senza alcun riferimento ad eventuali ricorsi proposti o pendenti in commissione tributaria.
Ancora in data 1.2.2021, alla luce della richiesta di chiarimenti e di consegna della documentazione da parte della figlia dell'attrice – – il convenuto sinteticamente precisa “per entrambe Parte_3 prodotte deduzioni difensive che rendono nullo l'accertamento se non producendone uno nuovo
Quindi= impugnare di fronte alla commissione tributaria
Sconsiglio la rottamazione che uscirà in quanto fino al 2021 non era certa nonostante la sentenza della
Cassazione (ordinanza) del settembre 2020. In subordine consiglio (in base alla su richiamata ordinanza) di chiedere l'annullamento delle sanzioni”.
Nessun riscontro probatorio circa l'effettivo incarico di procedere alla redazione e al deposito del ricorso dinanzi alla commissione tributaria può ricavarsi dalle prove orali assunte in corso di giudizio.
La teste , figlia della parte attrice, ha riferito che il dott. “ci aveva detto che Parte_3 CP_1 aveva depositato il ricorso presso la Commissione Tributaria e presso gli uffici di pertinenza, che adesso non saprei individuare. Ce lo ha comunicato anche per iscritto, ho tenuto tutta la documentazione”.
Si è già detto che nessun incarico si evince dalle comunicazioni intercorse tra le parti e tra il e CP_1 la stessa;
peraltro, anche il riferimento al “ricorso” e alla Commissione tributaria contenuto Pt_3 nella deposizione non può considerarsi sufficiente a dar prova dell'incarico conferito, atteso l'uso atecnico del termine ricorso effettuato dalla teste che non ha saputo individuare gli “uffici di pertinenza”, né ha riferito alcunchè in ordine alle deduzioni difensive delle quali – è indubbio – il convenuto si era fatto carico.
L'unico elemento che, in via presuntiva, sembrerebbe dar prova dell'incarico conferito al è CP_1 costituito dal ricorso prodotto in atti quale doc. n. 3 di parte attrice, rivolto alla Controparte_6 con il quale – richiamate le argomentazioni contenute nelle deduzioni difensive – si insta affinchè la
“Commissione Tributaria Provinciale di Torino voglia: dichiarare nullo l'Avviso di Accertamento n.
2967 del 24/11/2017 per carenza, difetto di motivazione o contraddittorietà della stessa non avendo risposto con notifica all'atto di deduzione difensiva;
o, in subordine, • disporne l'annullamento per
11 mancata risposta all'atto di istanza di autotutela;
• in subordine, voglia dichiarare corretto quanto versato dal contribuente annullando l'atto di accertamento”.
La mera predisposizione del ricorso, peraltro, in assenza di ulteriori riscontri probatori, non pare costituire elemento presuntivo idoneo, da solo, a dar la prova dell'incarico difensivo conferito al convenuto.
Al contrario, la redazione di tale ricorso appare compatibile con la ricostruzione dei fatti offerta dallo stesso convenuto e troverebbe giustificazione nella strategia più ampia che, secondo l'allegazione del sarebbe stata concordata con l'attrice. CP_1
Costituendosi, infatti, lo stesso ha riferito che, presentate le deduzioni difensive e respinta da CP_1 parte del la richiesta di definizione agevolata, “si poteva, quindi, reagire in due modi: 1) Non CP_5 fare nulla e attendere l'ingiunzione di pagamento, che sarebbe arrivata circa un anno dopo. A quel punto, ricorrere avverso la cartella, adducendone la nullità per la mancata previa notificazione, da parte del di atto motivato di diniego delle precedenti deduzioni difensive e di irrogazione CP_5 delle sanzioni”, ovvero “Notificare ricorso al avverso il rigetto delle proposta di definizione CP_5 agevolata, senza, però, poi depositarlo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, visto anche il disposto di cui all'art. 16 comma c d.lgs. 472/1997, che prevede che l'impugnazione è improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive”.
Nessun elemento di prova in ordine al mandato conferito al convenuto può ricavarsi poi dal provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Torino in data 21.4.2021 con il quale è stata accolta la richiesta attorea di consegna della documentazione inerente gli avvisi di accertamento ricevuti.
Ribadita la finalità cautelare del provvedimento e la natura dell'accertamento condotto, si osserva che il
Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris – con riferimento al “l'incarico professionale di assisterla (la sig.ra ) nella tutela a fronte della pretesa tributaria oggetto degli Parte_1 avvisi di accertamento notificati”, precisando che dalla documentazione prodotta, “si evince come il dott. abbia rassicurato l'attrice dell'avvenuto espletamento dell'incarico riguardo entrambi CP_1 gli accertamenti” (v. doc. n. 9 parte attrice).
L'affermazione del Tribunale, rilevante ai fini della valutazione dell'istanza cautelare, è riferita genericamente all'incarico di “assistenza” assunto dal convenuto rispetto alla problematica tributaria correlata agli avvisi ricevuti dall'attrice, ma non indica nel dettaglio la tipologia di incarico assunto, né si riferisce espressamente alla procedura dinanzi alla CTP.
Lo stesso dispositivo del provvedimento cautelare, peraltro, condanna il convenuto a consegnare alla ricorrente “tutta la documentazione in suo possesso attinente agli avvisi di accertamento a carico di
senza indicare, nel dettaglio, se si tratti delle deduzioni difensive depositate Parte_1 dinanzi al , ovvero dei ricorsi depositati dinanzi alla CTP. Controparte_5
Per tutte le osservazioni svolte, si ritiene che la domanda attorea non possa essere accolta, non potendo dirsi provato l'incarico difensivo conferito al convenuto, in relazione al quale si lamenta la negligenza.
12 *****
In ogni caso, pur volendo ritenere, in via presuntiva, provata l'assunzione da parte del convenuto dell'incarico di provvedere alla redazione e al deposito del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria, si osserva che la domanda proposta da parte attrice non potrebbe ugualmente trovare accoglimento, non avendo parte attrice dato prova del nesso di causa tra il danno lamentato e la condotta tenuta dal commercialista.
Si è già detto che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
In particolare, costituisce principio consolidato quelle secondo il quale ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito (v. Cass. 6.7.2020, n. 13873).
Ne discende che, pur ammettendo il carattere colposo dell'operato professionale del convenuto, ai fini del riconoscimento dell'invocata conseguente responsabilità risarcitoria occorre verificare se sia stata offerta da parte attrice la prova dei danni oggetto della pretesa risarcitoria e se sia ravvisabile il nesso causale tra la suindicata condotta del convenuto ed i dedotti danni, non potendo tali elementi, costitutivi della responsabilità, essere desunti dal mero accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale.
Nel caso di specie, il pregiudizio patrimoniale determinato dal ritenuto comportamento colposo del dott. è stato individuato dall'attrice nell'impossibilità di far valere i propri diritti “che CP_1 attraverso un giudizio probabilistico avrebbero potuto essere tutelati dalla pronuncia di merito della
CTP Piemonte”, ovvero nell'annullamento degli avvisi di accertamento, che, secondo la stessa attrice, sarebbe potuto conseguire all'accoglimento del ricorso atteso che “statisticamente le pronunce di accoglimento di tale organo tributario si attestano a circa il 56% delle impugnazioni presentate” (v. atto di citazione).
Appare chiaro come la prova del pregiudizio posto a fondamento dell'azione risarcitoria, così come in concreto prospettato, dipenda dal giudizio prognostico a carattere probabilistico circa l'eventuale accoglimento del ricorso nel caso in cui il avesse depositato l'impugnativa. CP_1
Richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità del difensore – applicabile per analogia al caso di specie – si osserva che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose
13 risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (v. Cass. n.16803/18).
Al fine di provare l'esistenza dei danni allegati dall'attrice, occorre domandarsi se elidendo la condotta colposa del professionista convenuto e sostituendola con il comportamento corretto concretamente esigibile in base alla diligenza media richiesta nello svolgimento dell'attività, possa ritenersi ragionevolmente probabile che il ricorso dinanzi alla CTP sarebbe stato accolto con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento notificati.
L'attrice ha osservato che la proposizione del ricorso dinanzi alla CTP avrebbe avuto un esito a sé favorevole in ragione dell'elevata percentuale di accoglimento dei ricorsi da parte dell'organo tributario, senza peraltro dar rilievo alle tesi giuridiche e di fatto sostenute dal professionista, ovvero offrire prova degli orientamenti esistenti nella CTP.
E' evidente che una mera valutazione in termini meramente probabilistici, senza alcuna valutazione di merito in ordine alla fondatezza delle argomentazioni difensive contenute nel ricorso predisposto da parte convenuta non consente, ad avviso della scrivente, di ritenere assolto l'onere probatorio in ordine al probabile esito favorevole all'attrice del ricorso e, quindi, all'annullamento degli avvisi di accertamento.
Per contro, lo stesso convenuto ha dato atto delle divergenti interpretazioni offerte dal CP_7 conomia e dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di applicare
[...] Controparte_8
l'esenzione dal pagamento dell'IMU alla “prima casa” in caso di difformità tra la residenza formale e quella effettiva del nucleo familiare, precisando come a fronte dell'apertura contenuta nella circolare
3/2012, la giurisprudenza della Cassazione, ancora nel 2020, avesse negato rilievo alla convivenza del nucleo familiare.
Ha altresì sottolineato l'irrilevanza, per il caso in oggetto, della pronuncia della Corte Costituzionale n.
209/2022 richiamata dall'attrice che, pur avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 d.l.
201/2011 nella parte individua l'abitazione principale avuto riguardo alla dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, non ha inciso sul duplice requisito necessario ai fini dell'esenzione IMU, ovvero la coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
Pur volendo ritenere che l'operato del commercialista si sia caratterizzato per la violazione dell'obbligo di diligenza professionale sullo stesso incombente, infatti, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra la condotta tenuta e il pregiudizio subito dall'attrice per la mancata proposizione dell'impugnativa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta.
****
Esclusa la sussistenza di una responsabilità professionale del convenuto, deve altresì escludersi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c.. CP_1
14 Secondo la Cassazione, infatti, “una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. n. 22807/09), difettando il nesso di causalità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie.
****
Il rigetto della domanda attorea rende superflua la valutazione delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata.
III
L'addebito delle spese processuali segue la soccombenza dell'attrice che deve pertanto essere condannata a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio.
Si procede alla liquidazione delle stesse, ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta secondo i valori medi e, così, per complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2
D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili, come per legge.
In ragione del principio di causalità che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (v. Cass.7.3.2024, n. 6144): parte attrice deve pertanto essere condannata a rimborsare le spese di lite alla terza Controparte_2 liquidate in complessivi € 6.164,00 tenuto conto del valore della controversia, delle
[...] questioni trattate e della ridotta attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese del presente giudizio liquidate CP_1 in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed
IVA sugli importi imponibili, come per legge;
condanna parte attrice a rimborsare alla terza chiamata le spese del Controparte_2 presente giudizio liquidate in complessivi € 6.164,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili, come per legge.
Così deciso in Torino, il 13.5.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
15