Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08816/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8816 del 2024, proposto da
PA MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro - n. 3212/2021 - RG n. 4289/2017 - pubblicata il 12/10/2021 notificata in data 18/02/2022;
e per ottenere
la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con sentenza della Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro - n. 2613/2019 - R.G. n. 32166/2017, pubblicata il 15/03/2019 e notificata il 29/05/2019, è stato accertato il diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità da valutarsi in relazione al servizio pre-ruolo effettivamente prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine stipulati con il MIUR, condannando il MIUR alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle relative differenze retributive, comprensive dei ratei di 13^ e delle progressioni stipendiali, con decorrenza dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
Rappresenta parte ricorrente che tale sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Ministero in data 18 febbraio 2022 e che avverso la stessa non è stato proposto appello, con conseguente suo passaggio in giudicato, come da certificazione depositata in giudizio.
2 - Nel lamentare la mancata esecuzione delle statuizioni contenute nella citata sentenza, chiede parte ricorrente la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare ottemperanza alle statuizioni contenute nella predetta pronuncia, assegnando a tal fine un termine e sollecitando – per il caso di ulteriore inerzia - la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione.
2.1 - Chiede, altresì, parte ricorrente la condanna dell’intimata Amministrazione alla corresponsione di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
3 - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
4 - All’udienza camerale del 4 dicembre 2024 la causa è stata chiamata e, senza discussione della parte, trattenuta in decisione come da verbale.
5 – Il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è dato atto, va dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato nelle forme prescritte dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ritualmente depositato.
Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione.
Sussiste, inoltre, la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato quanto alla richiesta di esecuzione del giudicato alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle relative statuizioni da parte dell’Amministrazione a tanto onerata, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 per l'avvio dell'esecuzione, e non avendo l’Amministrazione eccepito in giudizio l'avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all'inerzia serbata.
L’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito integra gli estremi della inottemperanza (di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023) e, dunque, la domanda di tutela proposta dalla parte ricorrente merita di essere accolta.
Giova, infatti, evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
Nel caso di specie, non risulta essere intervenuto l’adempimento da parte dell’Amministrazione ministeriale resistente all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla sentenza ottemperanda, ritualmente notificata, nonostante il passaggio in giudicato della stessa.
Il comportamento omissivo tenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito non risulta suscettibile di essere giustificato tenuto conto che detto Ministero, che non si è costituito nel presente giudizio, non ha spiegato alcuna difesa per contrastare l’azione giudiziaria intentata dalla parte ricorrente. L’inerzia tenuta dal Ministero in ordine al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente nei termini disposti dalla citata sentenza n. 3212/2021, ha precluso alla parte ricorrente di conseguire l’ utilitas giuridica, relativamente a quanto richiesto nel presente giudizio, ritratta in forza dell’accoglimento della domanda di tutela esperita dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e definitivamente consolidatasi nella sua sfera giuridica per effetto del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
6 – Conseguentemente il Collegio, per le suddette ragioni, accoglie il ricorso in esame ed ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, alla sentenza n. 3112/2021 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, in modo da assicurare alla parte ricorrente il diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità da valutarsi in relazione al servizio pre-ruolo effettivamente prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine stipulati con il MIUR, con conseguente ricostruzione della carriera e corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive dei ratei di 13^ e delle progressioni stipendiali, con decorrenza dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
7 – Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione abbia ottemperato al giudicato, ritiene il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, di nominare sin da ora, quale commissario ad acta che vi provveda in sua sostituzione, il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito, senza diritto al compenso ma con facoltà di delega.
Il commissario ad acta dovrà provvedere ad istanza di parte entro i successivi ulteriori 60 (sessanta) giorni, salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice
8 – Con riguardo alla richiesta di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. - secondo la quale il Collegio “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo” - ritiene il Collegio che la stessa meriti favorevole esame, in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato sella sentenza ottemperanda, riconoscendo, in favore della ricorrente, un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da quantificarsi in euro 50,00 (cinquanta/00), per ciascun giorno di ritardo, decorrente dal trentesimo giorno successivo alla notifica o, se anteriore, alla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sino a un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e sino all’insediamento del Commissario ad Acta.
9 - Il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito in ordine all’esecuzione di una sentenza della Autorità giudiziaria ordinaria coperta dal giudicato non costituisce una ipotesi isolata, inserendosi per converso nell’ambito di un contenzioso seriale di lungo corso, involgente anche il pagamento di cospicue somme di danaro al personale dipendente dell’amministrazione ministeriale rientrante nella categoria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sulle quali maturano interessi legali a carico dell’Erario pubblico, comportante altresì il pagamento di penalità di mora e di spese di giudizio.
Pertanto, in ragione del carattere risalente e seriale del contenzioso in questione, nonché della significativa incidenza economica dello stesso, il Collegio ritiene di dover disporre l’invio di copia del presente provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
10 - Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della semplicità e serialità della controversia, trattandosi di ricorso redatto su modello replicato in numerosi ricorsi analoghi e, quindi, con scarso impegno difensivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione, se anteriore, alla sentenza n. 3212/2021 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato;
- dispone che, in caso di persistente inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, protrattasi oltre il predetto termine di sessanta (60) giorni, all’esecuzione provveda, nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza diritto al compenso ma con facoltà di delega;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di penalità di mora, della somma di euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del suo difensore in quanto dichiaratosi antistatario;
- manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO