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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.12.2024, assunto in decisione in data 27.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Elena Orfano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza (MB), Via Santa
Maddalena n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1- autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2- I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre che, provvisoriamente, è ospitata con i figli in Seregno (MB), via
Firenze n. 11, presso l'abitazione della nonna materna, avendo già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali e quelli dei minori.
3- Le Parti danno atto che la madre ha già sottoscritto preliminare di acquisto di immobile in Seregno,
Via Donizetti n. 3, il cui atto di stipula definitivo è previsto entro il mese di giungo 2025 e ove la stessa si trasferirà unitamente ai figli minori. I coniugi danno atto che tutte le somme corrisposte dalla moglie nelle more dell'ottenimento dell'omologa di separazione provengono dal patrimonio personale della stessa e che su di esse, nonché sull'acquistando immobile, il signor rinuncia a qualsivoglia pretesa. Parte_2
4- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni degli stessi.
Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione i signori e Parte_1 Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta i figli saranno con l'uno o
[...] con l'altro genitore.
5- In ragione dell'affidamento condiviso qui stabilito, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere e stare con i figli e tenendo in debito conto, Per_1 Per_2 contemporaneamente, le esigenze scolastiche e non dei figli e le rispettive e reciproche esigenze lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni,
i desideri e le necessità dei minori.
6- In ogni caso, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali Parte_2
(individuati, salvo differente accordo tra i genitori, anche in conformità alle esigenze dei minori, nel lunedì e nel giovedì, dal termine della scuola e/o delle attività extrascolastiche sino alla mattina successiva allorquando riaccompagnerà i figli a scuola) e a week-end alternati a partire dal sabato sino alla domenica sera, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno le settimane del periodo estivo che trascorreranno rispettivamente con i figli e avranno cura che i minori possano trascorrere con entrambi i genitori le vacanze natalizie compatibilmente con le esigenze dei minori stessi e con gli impegni, lavorativi e non, dei genitori. I genitori si adopereranno affinché i minori possano vedere entrambi i genitori nelle giornate di Natale e di Pasqua. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e, vista l'età dei minori, salvo ulteriori e differenti accordi tra i figli ed i genitori.
pagina 2 di 5 7- Il signor si obbliga a versare alla signora , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei figli e , la somma di € 800,00 (diconsi ottocento/00) mensile. Per_1 Per_2
8- Per quanto concerne le spese straordinarie inerenti i figli e , i signori e Per_1 Per_2 Pt_1 danno atto di aver ricevuto dal legale e di concordare nell'applicazione della ripartizione delle spese Parte_2 come prevista dalle linee guida condivise stilate dal Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, protocollo 1377 Tribunale e protocollo 2067 Ordine Avvocati.
9- L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
10- I signori e concordano che gli assegni familiari/assegno unico continueranno ad Parte_2 Pt_1 essere percepiti dal sig. Parte_2
11- I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per i figli minori.
12- In virtù del fatto che la signora ha lasciato l'abitazione familiare trasferendosi con i figli, il Pt_1 signor verserà alla stessa la somma di € 200,00 (diconsi duecento/00) mensile sino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) a parziale rimborso delle somme versate dalla moglie per il pagamento del mutuo della casa familiare.
13- I signori e danno atto di aver già provveduto alla divisione delle giacenze dei conti Pt_1 Parte_2 correnti e degli investimenti agli stessi cointestati. Il conto corrente n. 40641144 acceso presso Unicredit, filiale di Seregno, e cointestato ai coniugi rimarrà aperto sino all'esaurimento della giacenza ivi presente e i coniugi si impegnano ad utilizzarlo esclusivamente per il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori.
14- Le autovetture Peugeot 108, targata FM146VF, e C3 Aircross, targata GE413YB, sebbene acquistate in comunione dei beni, rimarranno intestate ed in uso a ciascuno dei coniugi.
15- I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento;
16- Si dà atto non sussistere altri procedimenti per la medesima materia.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.5.2008 Parte_1 Parte_2
a Seregno;
- Dall'unione sono nati , in data 28.9.2012 e , in data 18.2.2016; Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 27.1.2025, con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 28.9.2012 e , 18.2.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 17.12.2024 da e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni
[...] di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, per le annotazioni di legge (atto n.
29, parte II, serie A, anno 2008);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.1.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.12.2024, assunto in decisione in data 27.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Elena Orfano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza (MB), Via Santa
Maddalena n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1- autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2- I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre che, provvisoriamente, è ospitata con i figli in Seregno (MB), via
Firenze n. 11, presso l'abitazione della nonna materna, avendo già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali e quelli dei minori.
3- Le Parti danno atto che la madre ha già sottoscritto preliminare di acquisto di immobile in Seregno,
Via Donizetti n. 3, il cui atto di stipula definitivo è previsto entro il mese di giungo 2025 e ove la stessa si trasferirà unitamente ai figli minori. I coniugi danno atto che tutte le somme corrisposte dalla moglie nelle more dell'ottenimento dell'omologa di separazione provengono dal patrimonio personale della stessa e che su di esse, nonché sull'acquistando immobile, il signor rinuncia a qualsivoglia pretesa. Parte_2
4- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni degli stessi.
Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione i signori e Parte_1 Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta i figli saranno con l'uno o
[...] con l'altro genitore.
5- In ragione dell'affidamento condiviso qui stabilito, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere e stare con i figli e tenendo in debito conto, Per_1 Per_2 contemporaneamente, le esigenze scolastiche e non dei figli e le rispettive e reciproche esigenze lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni,
i desideri e le necessità dei minori.
6- In ogni caso, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali Parte_2
(individuati, salvo differente accordo tra i genitori, anche in conformità alle esigenze dei minori, nel lunedì e nel giovedì, dal termine della scuola e/o delle attività extrascolastiche sino alla mattina successiva allorquando riaccompagnerà i figli a scuola) e a week-end alternati a partire dal sabato sino alla domenica sera, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno le settimane del periodo estivo che trascorreranno rispettivamente con i figli e avranno cura che i minori possano trascorrere con entrambi i genitori le vacanze natalizie compatibilmente con le esigenze dei minori stessi e con gli impegni, lavorativi e non, dei genitori. I genitori si adopereranno affinché i minori possano vedere entrambi i genitori nelle giornate di Natale e di Pasqua. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e, vista l'età dei minori, salvo ulteriori e differenti accordi tra i figli ed i genitori.
pagina 2 di 5 7- Il signor si obbliga a versare alla signora , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei figli e , la somma di € 800,00 (diconsi ottocento/00) mensile. Per_1 Per_2
8- Per quanto concerne le spese straordinarie inerenti i figli e , i signori e Per_1 Per_2 Pt_1 danno atto di aver ricevuto dal legale e di concordare nell'applicazione della ripartizione delle spese Parte_2 come prevista dalle linee guida condivise stilate dal Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, protocollo 1377 Tribunale e protocollo 2067 Ordine Avvocati.
9- L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
10- I signori e concordano che gli assegni familiari/assegno unico continueranno ad Parte_2 Pt_1 essere percepiti dal sig. Parte_2
11- I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per i figli minori.
12- In virtù del fatto che la signora ha lasciato l'abitazione familiare trasferendosi con i figli, il Pt_1 signor verserà alla stessa la somma di € 200,00 (diconsi duecento/00) mensile sino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) a parziale rimborso delle somme versate dalla moglie per il pagamento del mutuo della casa familiare.
13- I signori e danno atto di aver già provveduto alla divisione delle giacenze dei conti Pt_1 Parte_2 correnti e degli investimenti agli stessi cointestati. Il conto corrente n. 40641144 acceso presso Unicredit, filiale di Seregno, e cointestato ai coniugi rimarrà aperto sino all'esaurimento della giacenza ivi presente e i coniugi si impegnano ad utilizzarlo esclusivamente per il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori.
14- Le autovetture Peugeot 108, targata FM146VF, e C3 Aircross, targata GE413YB, sebbene acquistate in comunione dei beni, rimarranno intestate ed in uso a ciascuno dei coniugi.
15- I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento;
16- Si dà atto non sussistere altri procedimenti per la medesima materia.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.5.2008 Parte_1 Parte_2
a Seregno;
- Dall'unione sono nati , in data 28.9.2012 e , in data 18.2.2016; Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 27.1.2025, con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 28.9.2012 e , 18.2.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 17.12.2024 da e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni
[...] di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, per le annotazioni di legge (atto n.
29, parte II, serie A, anno 2008);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.1.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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