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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/08/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1523 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Pietroforte, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo di Perna e dall'Avv. Stefano di
Perna, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHE'
Avv. in qualità di Curatore speciale di CP_2 Persona_1 nata il [...] a [...], minorenne, giusta nomina con ordinanza del
4.2.2022, rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
All'udienza del 25.10.2024, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e richiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.05.2019, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Roma il 29.09.2012 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune Controparte_1 all'anno 2012, atto n. 35, parte 1, Serie 1;
- che dall'unione tra le parti era nata la figlia (09.03.2014); R_
- di essere disoccupata ed in cerca di occupazione lavorativa;
- che il marito lavorava quale operaio presso una carrozzeria e percepiva euro 1.600,00 mensili;
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in Cerveteri, alla Via Livry Gargan n. 30, ove veniva fissata la residenza familiare e sul quale gravava un mutuo con rata mensile di euro 390,00;
- che la relazione coniugale era venuta meno a causa dei comportamenti aggressivi, violenti e minacciosi del ai danni della moglie, spesso CP_1 avvenuti davanti alla figlia e per i quali la ricorrente aveva presentato numerose denunce;
- che a seguito di un ulteriore episodio di violenza in cui la ricorrente riportava “ecchimosi tempororbitale dx, compatibile con contusione e algia zona tempororbitale sx”, su suggerimento del medico del pronto soccorso, la stessa si rivolgeva allo sportello del centro antiviolenza di Ladispoli “Cerchio delle donne”;
- che i coniugi non erano riusciti ad addivenire ad un accordo circa le condizioni della separazione.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi disponendo provvisoriamente l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno, disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un assegno di mantenimento a carico del per la figlia CP_1 di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 300,00 mensili nonchè disporsi CTU piscologica al fine di verificare la capacità genitoriale del resistente.
Si costituiva in giudizio in data 03.10.2019 che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la casa coniugale era intestata ad entrambi i coniugi esclusivamente in ragione del regime legale di comunione di beni, in quanto l'immobile era stato acquistato in parte utilizzando un lascito del defunto padre del resistente e in parte mediante un mutuo fondiario che veniva corrisposto integralmente dal
[...]
CP_1
- che la famiglia si sostentava esclusivamente con il reddito da lavoro percepito dal resistente, di euro 1.600,00 mensili;
- che la moglie non aveva mai voluto reperire un'occupazione lavorativa;
- che pendeva innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma il procedimento R.G. 810/19/V.G. attivato in seguito alla segnalazione resa dai
Carabinieri di Cerveteri in seguito alle numerose querele presentate reciprocamente dai coniugi;
- che la non aveva assicurato cure pediatriche alla figlia minore e Pt_1 che la bambina manifestava preoccupanti segni di ritardo in quanto non aveva il controllo degli sfinteri;
- che la moglie aveva intrapreso una relazione extraconiugale e aveva tenuto, sin dalla separazione di fatto, una condotta strumentale e ostacolante tale da precludere al padre un sereno accesso alla frequentazione della figlia;
- che il resistente, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale per i
Minorenni di Roma, aveva effettuato i controlli psicologici ed aveva seguito il percorso disposto con i Servizi Sociali.
Tanto dedotto, il resistente richiedeva la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito alla moglie disponendo l'affidamento esclusivo della figlia al padre con collocamento presso lo stesso nella casa coniugale, disporsi l'assegnazione della casa coniugale al resistente e rigettarsi la richiesta di CTU psicologica o, in via subordinata, chiedeva disporsi CTU psicologica al fine di verificare la capacità genitoriale della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 15.10.2019 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, con ordinanza emessa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla , l'affidamento della figlia al Servizio Sociale del Pt_1 R_
Comune di Cerveteri con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale e diritto di visita paterno mediante incontri protetti, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Cerveteri e del TSMREE della , Pt_2 ammoniva entrambe le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e rinviava la causa per il prosieguo davanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 31.01.2020 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto:
- che gli incontri protetti padre figlia erano iniziati soltanto in data
09.01.2020 a causa delle iniziali difficoltà manifestate dalla minore negli spostamenti;
- che, sebbene inizialmente la bambina si presentasse in evidente stato di agitazione, urlando e piangendo perché non voleva vedere il padre, successivamente si relazionava con lui in maniera affettuosa;
- che entrambi i genitori avevano aderito alle indicazioni del Servizio
Sociale;
- che dopo alcuni solleciti, la aveva iniziato ad accompagnare Pt_1 regolarmente la figlia a scuola e, attualmente, frequentava con il rispetto dell'intero orario scolastico ed era bene inserita con i compagni;
- che la minore era stata inserita nella lista di attesa del TSMREE al fine di intraprendere un trattamento logopedico della bambina volto al potenziamento delle abilità di comprensione e produzione verbale, ma che i genitori non avevano preso contatti con il centro di riabilitazione “Pianeta
Riablitazione” suggerito dagli assistenti sociali.
All'udienza del 19.02.2020, il Giudice istruttore, rilevato che le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., che parte ricorrente richiedeva disporsi CTU psicologica prima dell'apertura dell'istruttoria attesa la delicatezza del caso e che parte resistente non si opponeva a tale richiesta, il Giudice riservava la decisione. Con ordinanza del 02.03.2020 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2020 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 01.07.2020.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
Con decreto del 15.06.2020 il Giudice differiva l'udienza prevista per il
01.07.2020 alla data del 05.11.2020.
In data 03.07.2020 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
In data 24.07.2020 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui rappresentavano delle difficoltà nell'espletamento dell'incarico a causa della mancata collaborazione delle parti e, in particolare, della ricorrente che non garantiva la regolare frequentazione del padre con la figlia.
Con ordinanza del 04.08.2020 il Giudice, letta la relazione depositata in data 24.07.2020 dai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, ammoniva entrambe le parti al rispetto dei vigenti provvedimenti e a collaborare con il Servizio Sociale di Cerveteri ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e incaricava il Servizio Sociale di calendarizzare gli incontri padre-figlia.
Con decreto del 12.10.2020 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza del 05.11.2020.
All'udienza cartolare del 05.11.2020 il Giudice, lette le memorie e le note depositate dalle parti, riservava la decisione.
Con ordinanza depositata in data 23.11.2020 il Giudice, a scioglimento della riserva istruttoria, disponeva CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa Persona_2
In data 11.01.2021 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui proponevano l'inserimento del nucleo madre/figlia in una Casa famiglia sia per garantire la continuità delle frequentazioni padre-figlia, attesa la scarsa collaborazione dimostrata dalla in tal senso, sia per accompagnare la Pt_1 ricorrente in un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con ordinanza del 07.04.2021 il Giudice, letta l'istanza depositata dal CTU dott.ssa depositata in data 25.03.2021 con cui richiedeva il Persona_2 differimento dei termini per il deposito della bozza ai CTP entro il 30.04.2021, autorizzava il differimento dei termini per il deposito della bozza ai CTP entro il 30.04.2021.
All'udienza del 20.05.2021 comparivano i difensori delle parti e il Giudice, rilevato che non era stata depositata la relazione conclusiva da parte del CTU incaricato, rinviava la causa all'udienza del 30.09.2021.
Con CTU depositata in data 20.05.2021 la dott.ssa Persona_2 evidenziava che il percorso di sostegno alla genitorialità, così come disposto dal
Tribunale, non era mai stato effettuato e che si evinceva un serio rischio psicoevolutivo per la minore e la necessità di un intervento che potesse garantire accesso continuativo e costante a entrambe le figure genitoriali e il proseguimento dei percorsi riabilitativi necessari. Il particolare la CTU ha sottolineato che:
- in merito alla capacità genitoriale delle parti: “La separazione della coppia coniugale è stata caratterizzata da momenti molto difficili. I SInori prima di separarsi hanno esposto a situazioni di elevata conflittualità di cui ella stessa è stata testimone. A ciò R_ ha seguito un progressivo arresto della relazione padre-figlia e il mancato proseguimento degli incontri protetti. non vede e non sente il padre da molti mesi. Nonostante, la SI.ra R_
specifica che sia proprio la bambina a non voler avere rapporti con lui, di fatto ha Pt_1 ostacolato gli incontri e non ha permesso il proseguimento sereno degli stessi. Si ricorda, inoltre, che non ha mai effettuato alcun percorso logopedico. Ciò che emerge è una difficoltà R_ della IG ad attivare un processo di consapevolezza e di introspezione al riguardo. Fra le varie funzioni genitoriali vi è quella della riflessività, ovvero la capacità da parte del genitore di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relative sia agli stati mentali dei figli stessi ed alle loro esigenze evolutive sia alle relazioni familiari che li coinvolgono. Nella IG ciò appare estremamente deficitario. L'immagine paterna non è preservata agli occhi della minore.
Di contro, il SInor pur esibendo una difficoltà emotiva legata all'elaborazione CP_1 della separazione e degli aspetti conflittuali, ha tuttavia riportato la sua attenzione principalmente sulla necessità e sul desiderio di ripristinare il rapporto con sua figlia. Si specifica nuovamente quanto in realtà sia necessario provvedere a rafforzare le sue risorse genitoriali al fine di garantire una graduale riabilitazione del rapporto padre-figlia. Il SInor CP_1 non ha mai potuto effettivamente sperimentarsi nel suo ruolo di padre. Si rende necessario un intervento riabilitativo che possa garantire l'implementarsi di tali capacità in entrambi genitori
e fornire strumenti necessari al rafforzamento delle funzioni genitoriali, tutelando quanto più possibile la minore dal serio rischio psico-evolutivo a cui è esposta;
- in merito alla qualità della relazione psicologica della figlia con i genitori è emerso che: “ ha con la R_ R_ mamma una relazione disfunzionale caratterizzata da invischiamento, scarsa differenziazione
e confusione di vissuti. I ruoli e le emozioni sono gestiti in maniera impropria. La IG non riesce a dare un giusto contenimento. Manca inoltre di autorità ed autorevolezza (afferma che la figlia non vuole vedere il padre e lei collude in questo). La qualità della comunicazione nella relazione con appare poco autentica. Si ricorda, che non conosce l'esistenza R_ R_ dei suoi due fratelli. Per quanto, invece, riguarda la relazione con il padre, non avendola potuta osservare direttamente, si riporta quanto specificato nella relazione della Cooperativa incaricata degli incontri protetti del 5- 03-2021: “Nell'interazione con il papà non sembrano apparire criticità. La bambina, appena arriva, fa fatica a staccarsi dalla madre, ma una volta che le scriventi danno l'input di gioco, si allontana dalla donna per andare a giocare con il padre. È presente una buona affettuosità, una partecipazione attiva nell'interazione con la minore un buon trasporto relazionale. Purtroppo, non si può dire null'altro a causa dei pochi incontri effettuati”;
- in merito alle proposte da parte del CTU in merito al regime di affidamento e collocamento della minore e dei percorsi da effettuarsi nell'interesse di il CTU ha concluso in questo senso: “All'esito degli R_ accertamenti richiesti e allo stato attuale, considerate le gravissime carenze genitoriali, ritenute essere di pregiudizio per oltre ad impedire un rapporto continuativo tra padre-figlia, R_ si suggerisce la nomina di un tutore... L'attuale collocamento presso l'abitazione materna non risulta essere la forma più idonea a tutelare l'interesse della minore. Il contesto di vita della minore si configura pregiudizievole per un sereno sviluppo psico-fisico di Le condotte R_ parentali della SI.ra , in assoluta convergenza con i dati emergenti dalla copiosa Pt_1
documentazione in atto, sono apparse inappropriate a garantire una serena crescita e un adeguato riferimento educativo della minore. La valutazione delle risorse presenti, tuttavia, non ha permesso di rintracciare nella figura paterna l'adeguato riferimento emotivo e educativo necessario. Ciò in ragione della necessità di riabilitare un rapporto parentale padre-figlia attualmente assente in causa dell'interruzione degli incontri protetti a novembre 2020.
Entrambe le figure genitoriali, sebbene abbiano esibito modalità opposte, mostrano l'esigenza di un percorso di supporto e riabilitazione alle funzioni della genitorialità. Anche in considerazione di quanto già disposto in precedenza dal Tribunale dei Minorenni di Roma che in seguito alla valutazione della situazione aveva disposto l'inserimento del nucleo mamma- bambina in Casa GL (provvedimento sovvertito dalla decisioni del Tribunale di
Civitavecchia) e alla relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di Cerveteri del gennaio
2021 che evidenziava “preso atto della scarsa collaborazione della sig.ra ad una sana e Pt_1 regolare frequentazione di con il sig. inficiando un buon adattamento R_ CP_1 dell'attuale organizzazione nonostante la disponibilità della Cooperativa, si propone
l'inserimento in una Casa GL che possa accogliere il nucleo madre/figlia sia per garantire la continuità della relazione della bambina con il padre sia per accompagnare la donna in un percorso di sostegno alla genitorialità che le consenta di riconoscere le esigenze specifiche di
, si suggerisce di procedere all'inserimento della minore in casa famiglia… R_
L'intervento dovrà, tuttavia, prevedere:
- accesso equivalente delle figure genitoriali nella vita della minore, garantendo tuttavia una neutralità che possa favorire un rapporto continuativo con entrambi i genitori;
- l'immediato ripristino degli incontri protetti padre-figlia;
- i trattamenti riabilitativi logopedici necessari alla minore;
- percorso di supporto e riabilitazione alle funzioni della genitorialità”.
All'udienza del 30.09.2021 rilevato che il difensore di parte ricorrente dichiarava di non concordare con gli interventi indicati dalla CTU ed in particolare con l'inserimento in casa famiglia della bambina senza la madre e che il difensore di parte resistente non si opponeva alla richiesta ma richiedeva in tal caso la riassegnazione della casa coniugale, il Giudice concedeva alle parti termine per il deposito di note e riservava la decisione.
Con ordinanza del 07.02.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.09.2021, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti vigenti, confermava l'affidamento di ai Servizi Sociali del R_
Comune di Cerveteri, disponeva il collocamento presso una casa famiglia della e della minore di intesa con i Servizi Sociali affidatari, nominava Curatore Pt_1
Speciale della minore l'Avv. disponeva incontri padre figlia CP_2 secondo le modalità disposte dai Servizi Sociali prevedendo una progressiva liberalizzazione degli stessi nel rispetto della volontà della figlia minorenne e nel suo superiore interesse, invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di intesa con i Servizi Sociali e a far intraprendere e/o proseguire per il percorso logopedico per il potenziamento della abilità linguistiche R_
e di integrazione visio-motoria presso il competente di intesa con il Pt_3
Servizio Sociale affidatario, ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 22.06.2022.
In data 08.03.2022 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale della minore.
Con decreto del 03.06.2022 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
22.06.2022 al 09.09.2022. All'udienza del 09.09.2022 rilevato che il Curatore Speciale Avv. CP_2 rappresentava che gli incontri protetti padre figlia stavano andando bene e che riteneva non necessario il collocamento in casa famiglia della minore e proponeva un monitoraggio del rapporto in attesa della liberalizzazione degli incontri, il Giudice disponeva la prosecuzione del monitoraggio degli incontri padre figlia incentivando la liberalizzazione degli stessi e rinviava la causa all'udienza del 25.01.2023 per esame della relazione dei Servizi Sociali.
In data 12.09.2022 e in data 18.01.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto che si era provato a liberalizzare gli incontri padre figlia prevedendo una giornata di frequentazione libera ma che tali incontri spesso non si erano potuti svolgere a causa del rifiuto della minore a trascorrere del tempo con il padre, che la madre non collaborava e influenzava la figlia anche durante le visite domiciliari, che la non stava seguendo il percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità perché lo riteneva inutile e che ritenevano opportuno richiedere una nuova valutazione delle condizioni psicologiche della minore.
All'udienza del 25.01.2023 rilevato che il Curatore Speciale rappresentava che la bambina veniva influenzata dalla madre nelle frequentazioni con il padre, che la madre aveva un nuovo compagno che la bambina chiamava “zio” e, talvolta, “padre” e che non era stato effettuato il collocamento presso la Casa
GL e richiedeva l'adozione di provvedimenti maggiormente incisivi nei confronti della madre e a tutela della minore e rilevato che il difensore di parte resistente rappresentava che il proprio assistito veniva spesso convocato dai
Carabinieri per denunce a suo carico per omesso versamento del mantenimento il Giudice, a parziale integrazione e modifica dei provvedimenti vigenti, invitava i Servizi Sociali a far sottoporre la figlia minore ad una valutazione psicodiagnostica presso il TSMREE nonché ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico presso una struttura pubblica o un professionista privato da individuarsi di intesa con il Curatore Speciale ed i servizi Sociali affidatari e rinviava per esame della relazione aggiornata dei Servizi Sociali affidatari all'udienza del 17.05.2023.
In data 21.03.2023 veniva depositata una relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui davano atto che:
- si era proceduto soltanto ad incontri in spazio neutro a seguito delle difficoltà connesse alla giornata della libera frequentazione tra il padre e la minore, ma che tali incontri si erano interrotti in data 09.02.2023 a causa della sofferenza manifestata dalla minore la quale mostrava un atteggiamento di chiusura nei confronti del padre;
- che la bambina idealizzava la madre svalutando il padre ed utilizzava un linguaggio stereotipato, indicando lo “zio” quale persona che avrebbe preso il posto del padre nella sua vita;
- che la non aveva ancora iniziato il percorso di sostegno alla Pt_1 genitorialità e che la valutazione psicodiagnostica della minore presso il
TSMREE sarebbe iniziata in data 17 e 19 aprile 2023.
In data 05.04.2023 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate nei precedenti scritti difensivi del precedente procuratore.
In data 03.05.2023 e in data 09.05.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto che:
- a seguito del malessere espresso dalla minore, ed in accordo con il
Curatore Speciale, si era ritenuto opportuno interrompere gli incontri padre- figlia;
- il TSMREE aveva svolto la valutazione sullo stato psicofisico della minore e che dalla relazione erano emersi sintomi di ansia di separazione e che il quadro clinico appariva compatibile con una “Reazione da Adattamento con sintomi ansiosi” e concludeva ritenendo utile per l'avvio di una R_ psicoterapia individuale e la frequentazione di attività sportive e ludico ricreative che le permettessero la condivisione con i pari fuori dall'ambiente scolastico nonché un percorso di supporto alla genitorialità per ciascun genitore;
- erano stati concordati molteplici incontri con la al fine di avviare Pt_1 il suddetto percorso ma che la stessa aveva disdetto gli appuntamenti adducendo varie scuse.
All'udienza del 17.05.2023 rilevato che il difensore di parte ricorrente rappresentava che la non aveva potuto intraprendere il percorso Pt_1 psicologico a causa di alcuni problemi di salute della propria madre, che gli incontri padre figlia erano stati interrotti a far data dal mese di marzo e che il padre aveva cessato di corrispondere la propria quota parte di mutuo;
il difensore di parte resistente contestava quanto affermato da controparte in merito al percorso psicologico della in quanto la stessa si era sempre dimostrata non Pt_1 collaborativa e non seguiva i percorsi indicati dal Tribunale e richiedeva il collocamento in casa famiglia per la madre e la figlia, mentre il Curatore Speciale rappresentava che gli incontri erano stati sospesi per volontà della figlia che sosteneva di non voler vedere il padre senza validi motivi, che in un primo momento si erano tentati incontri liberi ma la presenza della madre turbava la figlia, che aveva poche relazioni sociali e che era necessario valutare il R_ collocamento in casa famiglia della madre unitamente alla figlia, il Giudice rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali con convocazione degli assistenti sociali e per l'audizione della figlia all'udienza del R_
13.09.2023, disponendo ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. una sanzione di euro
500,00 in favore della Cassa delle Ammende a carico della e invitando i Pt_1
Servizi Sociali a far intraprendere alla minore il percorso di sostegno psicologico.
Veniva sentita la figlia all'udienza del 13.09.2023 con l'assistenza R_ della dott.ssa , psicologa in servizio presso la la Persona_3 Parte_4 quale ha dichiarato: “Frequento la quarta elementare all'istituto Marieri di Cerveteri. Mi trovo molto bene a scuola sia con le maestre che con i compagni. Il 26 settembre comincerò a fare nuoto. Prima facevo basket. Vivo con mia madre, mia nonna e il compagno di mia madre che chiamo “zio” Lo chiamo “zio” per rispetto nei suoi confronti. I rapporti sono Per_4 molti buoni con mia madre e mia nonna, ma anche con il compagno di mia madre. Non sto vedendo mio padre dal 7 marzo 2023. Io non lo voglio vedere perché lui con me non è mai stato un padre perché ad esempio metteva i film dell'orrore e non cambiava canale, teneva il cibo tutto per sé e non mi faceva uscire di casa. Uscivo solo con mia madre e con mia nonna.
Non so perché non mi faceva uscire di casa e secondo me non voleva comportarsi da padre. Non so che lavoro faccia mio padre. Sono io ad avere deciso di non volerlo vedere. Mia madre non mi dice niente, mi chiedeva se volevo andare da mio padre ed io dicevo sempre di no. Mia madre mi lasciava sempre libera di vedere o meno mio padre. Ricordo la data del 7 marzo perché è vicina al mio compleanno che è il 9 marzo. Non ricordo prima del 7 marzo se facevo ancora incontri con lui e con gli assistenti sociali. C'è stato un periodo in cui ho fatto incontri con gli assistenti sociali e mio padre. Quando i miei genitori si sono lasciati avevo circa 3 o 4 anni.
Non so se mio padre abbia una compagna ma non mi interessa di saperlo. Non penso di avere mai fatto un percorso psicologico. Mi sfogo con me stessa e non penso di avere bisogno di aiuto.
Mi dico che ce la farò a vivere una bella vita senza mio padre. A casa di mia madre va molto bene e stiamo vivendo una bella famiglia. Non voglio incontrarlo mai più neanche con gli assistenti sociali. Mi ricordo che quando facevo gli incontri c'erano anche gli assistenti sociali”.
All'esito dell'audizione il Giudice, rilevato che il Curatore Speciale e gli
Assistenti Sociali rappresentavano che gli incontri padre figlia erano terminati a seguito della convivenza della con il compagno e che non vi erano più state Pt_1 visite domiciliari presso l'abitazione materna, rinviava la causa all'udienza del
26.01.2024 per esame della relazione dei Servizi Sociali.
In data 11.01.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto:
- che la aveva intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità Pt_1 nel mese di agosto e che erano stati effettuati nove incontri;
- il manifestava preoccupazioni rispetto alla convivenza del CP_1 compagno della ricorrente all'interno dell'abitazione in cui risiedeva anche la minore, atteso che tale convivenza aveva nel tempo progressivamente allontanato la figlia dal padre;
- che aveva intrapreso un percorso di supporto psicologico R_ privatamente presso la struttura “La Nuova Crisalide”, che la psicologa aveva consigliato di proseguire un ulteriore percorso per la minore e che permaneva un rifiuto della stessa nel riprendere i rapporti con il padre;
In data 24.01.2024 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate nei precedenti scritti difensivi del precedente procuratore.
Con decreto del 18.01.2024 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
26.01.2024 al 02.02.2024.
All'udienza del 02.02.2024 il Giudice, rilevato che i Servizi Sociali rappresentavano che permaneva un rifiuto della minore ad incontrare il padre e finanche a sentirlo telefonicamente e che stavano valutando la struttura e l'operatrice più adatta per proseguire il percorso di sostegno per la minore e che il Curatore Speciale insisteva nella richiesta di collocamento della minore e della madre in una casa famiglia a causa della negatività della figura del compagno della madre, ammoniva la ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. a collaborare per consentire la frequentazione padre figlia disponendo una sanzione ai sensi dell'art. 614 bis c.p. in caso di inadempimento, incaricava i
Servizi Sociali di trovare una struttura in cui disporre il collocamento della madre con la figlia, disponeva ordine di esibizione reddituale delle parti ex art. 210 c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 25.10.2024 per esame della relazione dei Servizi
Sociali e per la precisazione delle conclusioni.
In data 23.05.2024, 14.10.2024 e 24.10.2024 i Servizi Sociali depositavano delle relazioni in cui rappresentavano: - di non avere trovato una struttura vicina all'abitazione familiare per il collocamento della madre unitamente alla figlia, ma che erano disponibili delle strutture per il collocamento della sola minore;
- che per tentare di comprendere il rifiuto della minore nel vedere il padre erano stati effettuati diversi colloqui con anche con il Curatore Speciale R_
e che, nonostante la riattivazione degli incontri in spazio neutro, gli stessi non si erano svolti;
- che la riferiva di avere cessato la convivenza con il compagno, il Pt_1 quale frequentava la casa familiare meno frequentemente.
All'udienza del 25.10.2024, rilevato che i Servizi Sociali rappresentavano che la minore aveva manifestato una ulteriore chiusura nei confronti del padre e ritenevano opportuno proseguire nell'affidamento ai Servizi Sociali, che il
Curatore Speciale richiedeva la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali e la prosecuzione degli incontri protetti al fine di riavviarne la ripresa mentre i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
In merito alla richiesta di addebito della separazione avanzata dal resistente, la stessa non può essere accolta.
Il resistente ha richiesto l'addito della separazione alla in quanto la Pt_1 medesima dal mese di novembre 2018 ha cominciato ad estromettere la figura paterna dalla regolare frequentazione con la figlia, per presunte carenze nell'accudimento della figlia e deducendo che la ricorrente aveva tenuto condotte violente nei suoi confronti. Inoltre, il ha allegato un certificato di CP_1 pronto soccorso del 7.3.2019 da cui risulta che a seguito di aggressione il medesimo ha riportato un trauma allo zigomo ed al terzo dito della mano destra
(cfr. allegato n. 10 comparsa di risposta). Infine, il ha allegato una CP_1 relazione investigativa da cui sarebbe risultata una relazione extraconiugale della nel mese di marzo 2019. Pt_1
Deve rilevarsi che in corso di causa sono state depositate denunce da parte di entrambe le parti per liti e violenze reciproche, da cui sono scaturiti anche procedimenti penali sebbene archiviati, per cui non può ritenersi che la causa della separazione sia da ricondurre alle condotte della – sebbene nel corso Pt_1 del giudizio la medesima abbia confermato le proprie carenze di accudimento e di ostacolo del rapporto tra padre e figlia – ma alla intollerabilità della convivenza determinata dalle violente liti e contraste tra le parti.
Infatti, la ricorrente, ha a sua volta allegato delle denunce con cui ha lamentato che in data 23.03.2019 e 24.03.2019, sarebbe stata vittima di gravi ulteriori episodi di violenza a seguito dei quali le sono state diagnosticate
“ecchimosi tempororbitale dx, compatibile concontusione e algia zona tempororbitale sx” (cfr. all. 3 al ricorso) e che al pronto soccorso le sarebbe stato consigliato di rivolgersi ad un centro antiviolenza.
Le liti tra le parti, sfociate in aggressioni reciproche, refertate al P.S., ed avvenute anche alla presenza della figlia minore, hanno determinato la fine della relazione coniugale e dell'affectio coniugalis tra le parti.
Dunque, la richiesta di addebito non può essere accolta.
In merito al regime di affidamento e collocamento della minore, la ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre mentre il resistente ha richiesto, con la comparsa di costituzione e in corso di causa l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso il padre, cui assegnare la casa familiare, mentre nelle comparse conclusionali ha così concluso: “Nell'insistere nelle conclusioni rassegnate, all'esito delle risultanze del processo si chiede altresi:
1. Rigettare ogni avversa istanza, domanda o eccezione proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché' domande, istanze ed eccezioni nuove;
2.
Confermare i provvedimenti emessi in merito al vivere separati dei coniugi e alla somma stabilita per la minore e nulla per la sig.ra per tutte le ragioni spiegate e documentate;
R_ Pt_1
3. Confermare l'affidamento della minore ai servizi sociali del Comune di Cerveteri e la nomina del Curatore speciale;
4. Disporre la continuazione degli incontri protetti padre/figlia così come stabilito”.
Nelle comparse conclusionali ha così precisato le conclusioni il Curatore
Speciale: “Ad oggi l'inserimento del nucleo madre-figlia determinerebbe un grave disagio per la minore che risulta ben inserita nel contesto scolastico e sociale, pertanto si chiede la revoca del provvedimento, ma al contempo non si concorda sulla richiesta di affidamento condiviso dovendo,
a parere del Curatore Speciale, rimanere l'affidamento in capo al Servizio Sociale Infatti la misura dell'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente trova la sua ragion d'essere nella necessità di tutelare il minore. Nel caso specifico l'affido al servizio sociale
e dunque il monitoraggio operato dal medesimo servizio potrebbe aiutare la minore a ristabilire
i rapporti con la figura paterna o quantomeno fare in modo che non si perda tale contatto”.
Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Curatore Speciale della minore, Avv. in quanto la conflittualità tra le parti e la perdurante CP_2 condotta ostacolante della resistente non consente di disporre l'affidamento condiviso ed è necessario proseguire nell'affidamento ad un ente terzo istituzionale, che peraltro si è preso adeguatamente cura della minora in corso di causa. All'udienza del 25.10.2024 peraltro anche la dott.ssa assistente CP_3 sociale affidataria della minore, ha evidenziato la necessità di prosecuzione nell'affidamento al Servizi sociale del comune di Cerveteri, in ragione della necessità di proseguire il percorso di psicoterapia per ed i tentativi di R_ riavvicinamento del padre con la figlia.
Anche dalla CTU depositata dalla dott.ssa tra l'altro, è risultato Per_2
“un atteggiamento da parte della IG, non collaborativo, ostacolante ed oppositivo, oltre ad essere interferente nella relazione della minore con il padre” che si è protratto anche in corso di causa e che non consente il ripristino della responsabilità genitoriale della madre che deve essere tuttora limitato.
Il lungo percorso di monitoraggio da parte del Tribunale con incontri con il Curatore Speciale e gli assistenti sociali affidatari hanno evidenziato quanto segue. E' risultato– come indicato anche nella CTU – che il TSMREE in data
29.07.2019 ha diagnosticato a un deficit linguistico e di integrazione R_ visuo motoria e dalla valutazione è emerso un livello cognitivo non verbale nella norma associato tuttavia a marcate difficoltà nelle competenze linguistiche con necessità di percorsi di sostegno e che la medesima è risultata all'esito della consulenza di ufficio sottoposta a fattori di rischio emozionali, interpersonali, di sviluppo e familiari. Nella relazione del 12.9.2022 dei Servizi Sociali del comune di Cerveteri si
è dato atto della ripresa degli incontri padre figlia che si sono svolti con regolarità fino alla estate del 2022 in cui sono stati sospesi in occasione del periodo estivo e poi, con difficoltà, sono continuati in forma protetta fino al mese di febbraio
2023 mente non hanno avuto buon esito i tentativi di liberalizzazione dei medesimi.
Dalla seconda valutazione del TSMREE del 5.5.2023 della figlia R_
è risultato che la medesima ha sviluppato una reazione da adattamento con sintomi ansiosi ed è stato suggerito un percorso di psicoterapia per la minore e di sostegno psicologico per i genitori.
Dalla relazione del 11.1.2024 è risultato che la ha iniziato a sottoporsi Pt_1 ad un percorso di sostegno genitoriale e la figlia ha iniziato un percorso R_ di psicoterapia individuale.
Va purtroppo rilevato che dal mese di marzo 2023 per il rifiuto di R_ di incontrare il padre, nonostante i percorsi intrapresi dalle parti e dalla minore, non è stato possibile garantire la ripresa della frequentazione del padre con la figlia.
Deve essere conferito espresso mandato al Servizio Sociale, dunque, di proseguire ogni intervento necessario a garantire la ripresa della frequentazione padre figlia, ormai interrotta da diverso tempo, tra cui la continuazione del percorso di sostegno psicologico per la figlia e dei percorsi indicati dal R_
. Pt_3
Va stigmatizzata inoltre la condotta della la quale, a differenza del Pt_1
non si è sottoposta per lungo tempo ai percorsi di sostegno CP_1 genitoriale ed ha intrapreso una convivenza con un nuovo compagno che ha ingenerato confusione nella figlia in merito ai corretti ruoli genitoriali.
Tali percorsi sono stati intrapresi esclusivamente dopo che il Giudice delegato ha comminato nei suoi confronti una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle Ammende di euro 500,00.
In merito al collocamento della minore, lo stesso deve essere confermato presso l'abitazione materna. Infatti, il Curatore Speciale ed i Servizi sociali affidatari hanno dedotto che non è stato possibile individuare una struttura preso cui collocare la figlia con la madre nei pressi di Cerveteri, dove la bambina ha e proprie frequentazioni scolastiche, familiari ed amicali e che un trasferimento per la minore senza la madre in una casa famiglia potrebbe essere pregiudizievole.
L'assegnazione della casa familiare, dunque, deve essere confermata a favore della , in qualità di genitore collocatario della figlia minorenne. Pt_1
In merito alle statuizioni economiche, deve rilevarsi che in data 2.2.2024 è stato emesso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione reddituale aggiornata.
Dalla documentazione depositata risulta che il lavora come CP_1 dipendente della società De clementi Mobility s.r.l. e percepisce circa 1.400,00 euro mensili di stipendio, paga 350,00 euro di affitto mensile ed ha dichiarato redditi lordi di euro 24.297,52 per l'anno 2023 e di euro 22.714,70 per l'anno
2022, mente la ha dichiarato di essere disoccupata e svolgere lavori saltuari Pt_1 di pulizia percependo l'assegno unico familiare di euro 200,00 circa mensili e di essere cointestataria della casa familiare su cui grava un mutuo di euro 500,00 mensili. Dagli estratti della poste pay depositati dalla ricorrente risultano confermate le dichiarazioni rese ed inoltre la ha dichiarato altresì in corso Pt_1 di causa di essere stata convivente con un nuovo compagno di cui tuttavia non ha chiarito la situazione reddituale.
Deve pertanto essere confermato un assegno di mantenimento a carico del da versare alla Rista di euro 250,00 mensili per la figlia CP_1 R_ con decorrenza dalla domanda giudiziale ed aggiornamento Istat oltra la 50% delle spese straordinarie. Tale importo si ritiene congruo tenendo conto della situazione reddituale delle parti e della circostanza che il padre contribuisce anche con l'assegnazione della casa familiare cointestata alla madre dove abita anche la figlia R_
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di lite e gli onorari a favore del Curatore Speciale avv. CP_2 devono essere calcolate sulla base della tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di alta complessità; che l'importo dei compensi deve essere commisurato alla attività professionale svolta dal difensore e, tenuto conto della durata della causa e della complessità della controversa ai valori tra i minimi ed i medi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), liquidato in complessivi € 7.800,00 deve essere ridotto della metà in applicazione dell'art 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Albania) il 13.01.1976, e nato a [...] il [...] aventi Controparte_1 contratto matrimonio in Roma il 29.09.2012 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2012, atto n. 35, parte 1, Serie 1;
2) rigetta la richiesta di addebito formulata dal per le causali di CP_1 cui in parte motiva;
3) dispone l'affidamento di al Servizio Sociale del Persona_1
Comune di Cerveteri;
4) dispone l'assegnazione della casa familiare alla in qualità di genitore Pt_1 collocatario della figlia minorenne;
R_
5) dispone il collocamento della figlia minorenne, presso R_
l'abitazione materna con diritto di frequentazione del padre in forma protetta secondo le modalità che verranno disposte dai Servizi Sociali affidatari che si attiveranno per garantire la ripresa ed una regolarità e frequenza degli stessi e valutando una progressiva liberalizzazione degli stessi previa prosecuzione del percorso di psicoterapia della minore;
6) dispone che i Servizi Sociali affidatari garantiscano a un sostegno R_ psicoterapeutico al fine di garantire la graduale ripresa della frequentazione del padre con la figlia minorenne, segnalando tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
7) dichiara che le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
8) dispone che corrisponda mensilmente a Controparte_1 Parte_5 un assegno di euro 250,00 per il mantenimento della figlia da corrispondersi dal mese di novembre 2019 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
9) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
10) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate con separato decreto;
11) dispone la liquidazione del Curatore Speciale della minore Persona_1
a carico dell'erario, come disposto con separato decreto di liquidazione;
[...]
12) spese compensate.
Così deciso in Civitavecchia il 1 agosto 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1523 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Pietroforte, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo di Perna e dall'Avv. Stefano di
Perna, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHE'
Avv. in qualità di Curatore speciale di CP_2 Persona_1 nata il [...] a [...], minorenne, giusta nomina con ordinanza del
4.2.2022, rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
All'udienza del 25.10.2024, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e richiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.05.2019, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Roma il 29.09.2012 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune Controparte_1 all'anno 2012, atto n. 35, parte 1, Serie 1;
- che dall'unione tra le parti era nata la figlia (09.03.2014); R_
- di essere disoccupata ed in cerca di occupazione lavorativa;
- che il marito lavorava quale operaio presso una carrozzeria e percepiva euro 1.600,00 mensili;
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in Cerveteri, alla Via Livry Gargan n. 30, ove veniva fissata la residenza familiare e sul quale gravava un mutuo con rata mensile di euro 390,00;
- che la relazione coniugale era venuta meno a causa dei comportamenti aggressivi, violenti e minacciosi del ai danni della moglie, spesso CP_1 avvenuti davanti alla figlia e per i quali la ricorrente aveva presentato numerose denunce;
- che a seguito di un ulteriore episodio di violenza in cui la ricorrente riportava “ecchimosi tempororbitale dx, compatibile con contusione e algia zona tempororbitale sx”, su suggerimento del medico del pronto soccorso, la stessa si rivolgeva allo sportello del centro antiviolenza di Ladispoli “Cerchio delle donne”;
- che i coniugi non erano riusciti ad addivenire ad un accordo circa le condizioni della separazione.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi disponendo provvisoriamente l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno, disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un assegno di mantenimento a carico del per la figlia CP_1 di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 300,00 mensili nonchè disporsi CTU piscologica al fine di verificare la capacità genitoriale del resistente.
Si costituiva in giudizio in data 03.10.2019 che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la casa coniugale era intestata ad entrambi i coniugi esclusivamente in ragione del regime legale di comunione di beni, in quanto l'immobile era stato acquistato in parte utilizzando un lascito del defunto padre del resistente e in parte mediante un mutuo fondiario che veniva corrisposto integralmente dal
[...]
CP_1
- che la famiglia si sostentava esclusivamente con il reddito da lavoro percepito dal resistente, di euro 1.600,00 mensili;
- che la moglie non aveva mai voluto reperire un'occupazione lavorativa;
- che pendeva innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma il procedimento R.G. 810/19/V.G. attivato in seguito alla segnalazione resa dai
Carabinieri di Cerveteri in seguito alle numerose querele presentate reciprocamente dai coniugi;
- che la non aveva assicurato cure pediatriche alla figlia minore e Pt_1 che la bambina manifestava preoccupanti segni di ritardo in quanto non aveva il controllo degli sfinteri;
- che la moglie aveva intrapreso una relazione extraconiugale e aveva tenuto, sin dalla separazione di fatto, una condotta strumentale e ostacolante tale da precludere al padre un sereno accesso alla frequentazione della figlia;
- che il resistente, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale per i
Minorenni di Roma, aveva effettuato i controlli psicologici ed aveva seguito il percorso disposto con i Servizi Sociali.
Tanto dedotto, il resistente richiedeva la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito alla moglie disponendo l'affidamento esclusivo della figlia al padre con collocamento presso lo stesso nella casa coniugale, disporsi l'assegnazione della casa coniugale al resistente e rigettarsi la richiesta di CTU psicologica o, in via subordinata, chiedeva disporsi CTU psicologica al fine di verificare la capacità genitoriale della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 15.10.2019 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, con ordinanza emessa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla , l'affidamento della figlia al Servizio Sociale del Pt_1 R_
Comune di Cerveteri con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale e diritto di visita paterno mediante incontri protetti, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Cerveteri e del TSMREE della , Pt_2 ammoniva entrambe le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e rinviava la causa per il prosieguo davanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 31.01.2020 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto:
- che gli incontri protetti padre figlia erano iniziati soltanto in data
09.01.2020 a causa delle iniziali difficoltà manifestate dalla minore negli spostamenti;
- che, sebbene inizialmente la bambina si presentasse in evidente stato di agitazione, urlando e piangendo perché non voleva vedere il padre, successivamente si relazionava con lui in maniera affettuosa;
- che entrambi i genitori avevano aderito alle indicazioni del Servizio
Sociale;
- che dopo alcuni solleciti, la aveva iniziato ad accompagnare Pt_1 regolarmente la figlia a scuola e, attualmente, frequentava con il rispetto dell'intero orario scolastico ed era bene inserita con i compagni;
- che la minore era stata inserita nella lista di attesa del TSMREE al fine di intraprendere un trattamento logopedico della bambina volto al potenziamento delle abilità di comprensione e produzione verbale, ma che i genitori non avevano preso contatti con il centro di riabilitazione “Pianeta
Riablitazione” suggerito dagli assistenti sociali.
All'udienza del 19.02.2020, il Giudice istruttore, rilevato che le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., che parte ricorrente richiedeva disporsi CTU psicologica prima dell'apertura dell'istruttoria attesa la delicatezza del caso e che parte resistente non si opponeva a tale richiesta, il Giudice riservava la decisione. Con ordinanza del 02.03.2020 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2020 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 01.07.2020.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
Con decreto del 15.06.2020 il Giudice differiva l'udienza prevista per il
01.07.2020 alla data del 05.11.2020.
In data 03.07.2020 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
In data 24.07.2020 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui rappresentavano delle difficoltà nell'espletamento dell'incarico a causa della mancata collaborazione delle parti e, in particolare, della ricorrente che non garantiva la regolare frequentazione del padre con la figlia.
Con ordinanza del 04.08.2020 il Giudice, letta la relazione depositata in data 24.07.2020 dai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, ammoniva entrambe le parti al rispetto dei vigenti provvedimenti e a collaborare con il Servizio Sociale di Cerveteri ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e incaricava il Servizio Sociale di calendarizzare gli incontri padre-figlia.
Con decreto del 12.10.2020 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza del 05.11.2020.
All'udienza cartolare del 05.11.2020 il Giudice, lette le memorie e le note depositate dalle parti, riservava la decisione.
Con ordinanza depositata in data 23.11.2020 il Giudice, a scioglimento della riserva istruttoria, disponeva CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa Persona_2
In data 11.01.2021 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui proponevano l'inserimento del nucleo madre/figlia in una Casa famiglia sia per garantire la continuità delle frequentazioni padre-figlia, attesa la scarsa collaborazione dimostrata dalla in tal senso, sia per accompagnare la Pt_1 ricorrente in un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con ordinanza del 07.04.2021 il Giudice, letta l'istanza depositata dal CTU dott.ssa depositata in data 25.03.2021 con cui richiedeva il Persona_2 differimento dei termini per il deposito della bozza ai CTP entro il 30.04.2021, autorizzava il differimento dei termini per il deposito della bozza ai CTP entro il 30.04.2021.
All'udienza del 20.05.2021 comparivano i difensori delle parti e il Giudice, rilevato che non era stata depositata la relazione conclusiva da parte del CTU incaricato, rinviava la causa all'udienza del 30.09.2021.
Con CTU depositata in data 20.05.2021 la dott.ssa Persona_2 evidenziava che il percorso di sostegno alla genitorialità, così come disposto dal
Tribunale, non era mai stato effettuato e che si evinceva un serio rischio psicoevolutivo per la minore e la necessità di un intervento che potesse garantire accesso continuativo e costante a entrambe le figure genitoriali e il proseguimento dei percorsi riabilitativi necessari. Il particolare la CTU ha sottolineato che:
- in merito alla capacità genitoriale delle parti: “La separazione della coppia coniugale è stata caratterizzata da momenti molto difficili. I SInori prima di separarsi hanno esposto a situazioni di elevata conflittualità di cui ella stessa è stata testimone. A ciò R_ ha seguito un progressivo arresto della relazione padre-figlia e il mancato proseguimento degli incontri protetti. non vede e non sente il padre da molti mesi. Nonostante, la SI.ra R_
specifica che sia proprio la bambina a non voler avere rapporti con lui, di fatto ha Pt_1 ostacolato gli incontri e non ha permesso il proseguimento sereno degli stessi. Si ricorda, inoltre, che non ha mai effettuato alcun percorso logopedico. Ciò che emerge è una difficoltà R_ della IG ad attivare un processo di consapevolezza e di introspezione al riguardo. Fra le varie funzioni genitoriali vi è quella della riflessività, ovvero la capacità da parte del genitore di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relative sia agli stati mentali dei figli stessi ed alle loro esigenze evolutive sia alle relazioni familiari che li coinvolgono. Nella IG ciò appare estremamente deficitario. L'immagine paterna non è preservata agli occhi della minore.
Di contro, il SInor pur esibendo una difficoltà emotiva legata all'elaborazione CP_1 della separazione e degli aspetti conflittuali, ha tuttavia riportato la sua attenzione principalmente sulla necessità e sul desiderio di ripristinare il rapporto con sua figlia. Si specifica nuovamente quanto in realtà sia necessario provvedere a rafforzare le sue risorse genitoriali al fine di garantire una graduale riabilitazione del rapporto padre-figlia. Il SInor CP_1 non ha mai potuto effettivamente sperimentarsi nel suo ruolo di padre. Si rende necessario un intervento riabilitativo che possa garantire l'implementarsi di tali capacità in entrambi genitori
e fornire strumenti necessari al rafforzamento delle funzioni genitoriali, tutelando quanto più possibile la minore dal serio rischio psico-evolutivo a cui è esposta;
- in merito alla qualità della relazione psicologica della figlia con i genitori è emerso che: “ ha con la R_ R_ mamma una relazione disfunzionale caratterizzata da invischiamento, scarsa differenziazione
e confusione di vissuti. I ruoli e le emozioni sono gestiti in maniera impropria. La IG non riesce a dare un giusto contenimento. Manca inoltre di autorità ed autorevolezza (afferma che la figlia non vuole vedere il padre e lei collude in questo). La qualità della comunicazione nella relazione con appare poco autentica. Si ricorda, che non conosce l'esistenza R_ R_ dei suoi due fratelli. Per quanto, invece, riguarda la relazione con il padre, non avendola potuta osservare direttamente, si riporta quanto specificato nella relazione della Cooperativa incaricata degli incontri protetti del 5- 03-2021: “Nell'interazione con il papà non sembrano apparire criticità. La bambina, appena arriva, fa fatica a staccarsi dalla madre, ma una volta che le scriventi danno l'input di gioco, si allontana dalla donna per andare a giocare con il padre. È presente una buona affettuosità, una partecipazione attiva nell'interazione con la minore un buon trasporto relazionale. Purtroppo, non si può dire null'altro a causa dei pochi incontri effettuati”;
- in merito alle proposte da parte del CTU in merito al regime di affidamento e collocamento della minore e dei percorsi da effettuarsi nell'interesse di il CTU ha concluso in questo senso: “All'esito degli R_ accertamenti richiesti e allo stato attuale, considerate le gravissime carenze genitoriali, ritenute essere di pregiudizio per oltre ad impedire un rapporto continuativo tra padre-figlia, R_ si suggerisce la nomina di un tutore... L'attuale collocamento presso l'abitazione materna non risulta essere la forma più idonea a tutelare l'interesse della minore. Il contesto di vita della minore si configura pregiudizievole per un sereno sviluppo psico-fisico di Le condotte R_ parentali della SI.ra , in assoluta convergenza con i dati emergenti dalla copiosa Pt_1
documentazione in atto, sono apparse inappropriate a garantire una serena crescita e un adeguato riferimento educativo della minore. La valutazione delle risorse presenti, tuttavia, non ha permesso di rintracciare nella figura paterna l'adeguato riferimento emotivo e educativo necessario. Ciò in ragione della necessità di riabilitare un rapporto parentale padre-figlia attualmente assente in causa dell'interruzione degli incontri protetti a novembre 2020.
Entrambe le figure genitoriali, sebbene abbiano esibito modalità opposte, mostrano l'esigenza di un percorso di supporto e riabilitazione alle funzioni della genitorialità. Anche in considerazione di quanto già disposto in precedenza dal Tribunale dei Minorenni di Roma che in seguito alla valutazione della situazione aveva disposto l'inserimento del nucleo mamma- bambina in Casa GL (provvedimento sovvertito dalla decisioni del Tribunale di
Civitavecchia) e alla relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di Cerveteri del gennaio
2021 che evidenziava “preso atto della scarsa collaborazione della sig.ra ad una sana e Pt_1 regolare frequentazione di con il sig. inficiando un buon adattamento R_ CP_1 dell'attuale organizzazione nonostante la disponibilità della Cooperativa, si propone
l'inserimento in una Casa GL che possa accogliere il nucleo madre/figlia sia per garantire la continuità della relazione della bambina con il padre sia per accompagnare la donna in un percorso di sostegno alla genitorialità che le consenta di riconoscere le esigenze specifiche di
, si suggerisce di procedere all'inserimento della minore in casa famiglia… R_
L'intervento dovrà, tuttavia, prevedere:
- accesso equivalente delle figure genitoriali nella vita della minore, garantendo tuttavia una neutralità che possa favorire un rapporto continuativo con entrambi i genitori;
- l'immediato ripristino degli incontri protetti padre-figlia;
- i trattamenti riabilitativi logopedici necessari alla minore;
- percorso di supporto e riabilitazione alle funzioni della genitorialità”.
All'udienza del 30.09.2021 rilevato che il difensore di parte ricorrente dichiarava di non concordare con gli interventi indicati dalla CTU ed in particolare con l'inserimento in casa famiglia della bambina senza la madre e che il difensore di parte resistente non si opponeva alla richiesta ma richiedeva in tal caso la riassegnazione della casa coniugale, il Giudice concedeva alle parti termine per il deposito di note e riservava la decisione.
Con ordinanza del 07.02.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.09.2021, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti vigenti, confermava l'affidamento di ai Servizi Sociali del R_
Comune di Cerveteri, disponeva il collocamento presso una casa famiglia della e della minore di intesa con i Servizi Sociali affidatari, nominava Curatore Pt_1
Speciale della minore l'Avv. disponeva incontri padre figlia CP_2 secondo le modalità disposte dai Servizi Sociali prevedendo una progressiva liberalizzazione degli stessi nel rispetto della volontà della figlia minorenne e nel suo superiore interesse, invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di intesa con i Servizi Sociali e a far intraprendere e/o proseguire per il percorso logopedico per il potenziamento della abilità linguistiche R_
e di integrazione visio-motoria presso il competente di intesa con il Pt_3
Servizio Sociale affidatario, ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 22.06.2022.
In data 08.03.2022 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale della minore.
Con decreto del 03.06.2022 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
22.06.2022 al 09.09.2022. All'udienza del 09.09.2022 rilevato che il Curatore Speciale Avv. CP_2 rappresentava che gli incontri protetti padre figlia stavano andando bene e che riteneva non necessario il collocamento in casa famiglia della minore e proponeva un monitoraggio del rapporto in attesa della liberalizzazione degli incontri, il Giudice disponeva la prosecuzione del monitoraggio degli incontri padre figlia incentivando la liberalizzazione degli stessi e rinviava la causa all'udienza del 25.01.2023 per esame della relazione dei Servizi Sociali.
In data 12.09.2022 e in data 18.01.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto che si era provato a liberalizzare gli incontri padre figlia prevedendo una giornata di frequentazione libera ma che tali incontri spesso non si erano potuti svolgere a causa del rifiuto della minore a trascorrere del tempo con il padre, che la madre non collaborava e influenzava la figlia anche durante le visite domiciliari, che la non stava seguendo il percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità perché lo riteneva inutile e che ritenevano opportuno richiedere una nuova valutazione delle condizioni psicologiche della minore.
All'udienza del 25.01.2023 rilevato che il Curatore Speciale rappresentava che la bambina veniva influenzata dalla madre nelle frequentazioni con il padre, che la madre aveva un nuovo compagno che la bambina chiamava “zio” e, talvolta, “padre” e che non era stato effettuato il collocamento presso la Casa
GL e richiedeva l'adozione di provvedimenti maggiormente incisivi nei confronti della madre e a tutela della minore e rilevato che il difensore di parte resistente rappresentava che il proprio assistito veniva spesso convocato dai
Carabinieri per denunce a suo carico per omesso versamento del mantenimento il Giudice, a parziale integrazione e modifica dei provvedimenti vigenti, invitava i Servizi Sociali a far sottoporre la figlia minore ad una valutazione psicodiagnostica presso il TSMREE nonché ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico presso una struttura pubblica o un professionista privato da individuarsi di intesa con il Curatore Speciale ed i servizi Sociali affidatari e rinviava per esame della relazione aggiornata dei Servizi Sociali affidatari all'udienza del 17.05.2023.
In data 21.03.2023 veniva depositata una relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui davano atto che:
- si era proceduto soltanto ad incontri in spazio neutro a seguito delle difficoltà connesse alla giornata della libera frequentazione tra il padre e la minore, ma che tali incontri si erano interrotti in data 09.02.2023 a causa della sofferenza manifestata dalla minore la quale mostrava un atteggiamento di chiusura nei confronti del padre;
- che la bambina idealizzava la madre svalutando il padre ed utilizzava un linguaggio stereotipato, indicando lo “zio” quale persona che avrebbe preso il posto del padre nella sua vita;
- che la non aveva ancora iniziato il percorso di sostegno alla Pt_1 genitorialità e che la valutazione psicodiagnostica della minore presso il
TSMREE sarebbe iniziata in data 17 e 19 aprile 2023.
In data 05.04.2023 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate nei precedenti scritti difensivi del precedente procuratore.
In data 03.05.2023 e in data 09.05.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto che:
- a seguito del malessere espresso dalla minore, ed in accordo con il
Curatore Speciale, si era ritenuto opportuno interrompere gli incontri padre- figlia;
- il TSMREE aveva svolto la valutazione sullo stato psicofisico della minore e che dalla relazione erano emersi sintomi di ansia di separazione e che il quadro clinico appariva compatibile con una “Reazione da Adattamento con sintomi ansiosi” e concludeva ritenendo utile per l'avvio di una R_ psicoterapia individuale e la frequentazione di attività sportive e ludico ricreative che le permettessero la condivisione con i pari fuori dall'ambiente scolastico nonché un percorso di supporto alla genitorialità per ciascun genitore;
- erano stati concordati molteplici incontri con la al fine di avviare Pt_1 il suddetto percorso ma che la stessa aveva disdetto gli appuntamenti adducendo varie scuse.
All'udienza del 17.05.2023 rilevato che il difensore di parte ricorrente rappresentava che la non aveva potuto intraprendere il percorso Pt_1 psicologico a causa di alcuni problemi di salute della propria madre, che gli incontri padre figlia erano stati interrotti a far data dal mese di marzo e che il padre aveva cessato di corrispondere la propria quota parte di mutuo;
il difensore di parte resistente contestava quanto affermato da controparte in merito al percorso psicologico della in quanto la stessa si era sempre dimostrata non Pt_1 collaborativa e non seguiva i percorsi indicati dal Tribunale e richiedeva il collocamento in casa famiglia per la madre e la figlia, mentre il Curatore Speciale rappresentava che gli incontri erano stati sospesi per volontà della figlia che sosteneva di non voler vedere il padre senza validi motivi, che in un primo momento si erano tentati incontri liberi ma la presenza della madre turbava la figlia, che aveva poche relazioni sociali e che era necessario valutare il R_ collocamento in casa famiglia della madre unitamente alla figlia, il Giudice rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali con convocazione degli assistenti sociali e per l'audizione della figlia all'udienza del R_
13.09.2023, disponendo ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. una sanzione di euro
500,00 in favore della Cassa delle Ammende a carico della e invitando i Pt_1
Servizi Sociali a far intraprendere alla minore il percorso di sostegno psicologico.
Veniva sentita la figlia all'udienza del 13.09.2023 con l'assistenza R_ della dott.ssa , psicologa in servizio presso la la Persona_3 Parte_4 quale ha dichiarato: “Frequento la quarta elementare all'istituto Marieri di Cerveteri. Mi trovo molto bene a scuola sia con le maestre che con i compagni. Il 26 settembre comincerò a fare nuoto. Prima facevo basket. Vivo con mia madre, mia nonna e il compagno di mia madre che chiamo “zio” Lo chiamo “zio” per rispetto nei suoi confronti. I rapporti sono Per_4 molti buoni con mia madre e mia nonna, ma anche con il compagno di mia madre. Non sto vedendo mio padre dal 7 marzo 2023. Io non lo voglio vedere perché lui con me non è mai stato un padre perché ad esempio metteva i film dell'orrore e non cambiava canale, teneva il cibo tutto per sé e non mi faceva uscire di casa. Uscivo solo con mia madre e con mia nonna.
Non so perché non mi faceva uscire di casa e secondo me non voleva comportarsi da padre. Non so che lavoro faccia mio padre. Sono io ad avere deciso di non volerlo vedere. Mia madre non mi dice niente, mi chiedeva se volevo andare da mio padre ed io dicevo sempre di no. Mia madre mi lasciava sempre libera di vedere o meno mio padre. Ricordo la data del 7 marzo perché è vicina al mio compleanno che è il 9 marzo. Non ricordo prima del 7 marzo se facevo ancora incontri con lui e con gli assistenti sociali. C'è stato un periodo in cui ho fatto incontri con gli assistenti sociali e mio padre. Quando i miei genitori si sono lasciati avevo circa 3 o 4 anni.
Non so se mio padre abbia una compagna ma non mi interessa di saperlo. Non penso di avere mai fatto un percorso psicologico. Mi sfogo con me stessa e non penso di avere bisogno di aiuto.
Mi dico che ce la farò a vivere una bella vita senza mio padre. A casa di mia madre va molto bene e stiamo vivendo una bella famiglia. Non voglio incontrarlo mai più neanche con gli assistenti sociali. Mi ricordo che quando facevo gli incontri c'erano anche gli assistenti sociali”.
All'esito dell'audizione il Giudice, rilevato che il Curatore Speciale e gli
Assistenti Sociali rappresentavano che gli incontri padre figlia erano terminati a seguito della convivenza della con il compagno e che non vi erano più state Pt_1 visite domiciliari presso l'abitazione materna, rinviava la causa all'udienza del
26.01.2024 per esame della relazione dei Servizi Sociali.
In data 11.01.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto:
- che la aveva intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità Pt_1 nel mese di agosto e che erano stati effettuati nove incontri;
- il manifestava preoccupazioni rispetto alla convivenza del CP_1 compagno della ricorrente all'interno dell'abitazione in cui risiedeva anche la minore, atteso che tale convivenza aveva nel tempo progressivamente allontanato la figlia dal padre;
- che aveva intrapreso un percorso di supporto psicologico R_ privatamente presso la struttura “La Nuova Crisalide”, che la psicologa aveva consigliato di proseguire un ulteriore percorso per la minore e che permaneva un rifiuto della stessa nel riprendere i rapporti con il padre;
In data 24.01.2024 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate nei precedenti scritti difensivi del precedente procuratore.
Con decreto del 18.01.2024 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
26.01.2024 al 02.02.2024.
All'udienza del 02.02.2024 il Giudice, rilevato che i Servizi Sociali rappresentavano che permaneva un rifiuto della minore ad incontrare il padre e finanche a sentirlo telefonicamente e che stavano valutando la struttura e l'operatrice più adatta per proseguire il percorso di sostegno per la minore e che il Curatore Speciale insisteva nella richiesta di collocamento della minore e della madre in una casa famiglia a causa della negatività della figura del compagno della madre, ammoniva la ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. a collaborare per consentire la frequentazione padre figlia disponendo una sanzione ai sensi dell'art. 614 bis c.p. in caso di inadempimento, incaricava i
Servizi Sociali di trovare una struttura in cui disporre il collocamento della madre con la figlia, disponeva ordine di esibizione reddituale delle parti ex art. 210 c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 25.10.2024 per esame della relazione dei Servizi
Sociali e per la precisazione delle conclusioni.
In data 23.05.2024, 14.10.2024 e 24.10.2024 i Servizi Sociali depositavano delle relazioni in cui rappresentavano: - di non avere trovato una struttura vicina all'abitazione familiare per il collocamento della madre unitamente alla figlia, ma che erano disponibili delle strutture per il collocamento della sola minore;
- che per tentare di comprendere il rifiuto della minore nel vedere il padre erano stati effettuati diversi colloqui con anche con il Curatore Speciale R_
e che, nonostante la riattivazione degli incontri in spazio neutro, gli stessi non si erano svolti;
- che la riferiva di avere cessato la convivenza con il compagno, il Pt_1 quale frequentava la casa familiare meno frequentemente.
All'udienza del 25.10.2024, rilevato che i Servizi Sociali rappresentavano che la minore aveva manifestato una ulteriore chiusura nei confronti del padre e ritenevano opportuno proseguire nell'affidamento ai Servizi Sociali, che il
Curatore Speciale richiedeva la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali e la prosecuzione degli incontri protetti al fine di riavviarne la ripresa mentre i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
In merito alla richiesta di addebito della separazione avanzata dal resistente, la stessa non può essere accolta.
Il resistente ha richiesto l'addito della separazione alla in quanto la Pt_1 medesima dal mese di novembre 2018 ha cominciato ad estromettere la figura paterna dalla regolare frequentazione con la figlia, per presunte carenze nell'accudimento della figlia e deducendo che la ricorrente aveva tenuto condotte violente nei suoi confronti. Inoltre, il ha allegato un certificato di CP_1 pronto soccorso del 7.3.2019 da cui risulta che a seguito di aggressione il medesimo ha riportato un trauma allo zigomo ed al terzo dito della mano destra
(cfr. allegato n. 10 comparsa di risposta). Infine, il ha allegato una CP_1 relazione investigativa da cui sarebbe risultata una relazione extraconiugale della nel mese di marzo 2019. Pt_1
Deve rilevarsi che in corso di causa sono state depositate denunce da parte di entrambe le parti per liti e violenze reciproche, da cui sono scaturiti anche procedimenti penali sebbene archiviati, per cui non può ritenersi che la causa della separazione sia da ricondurre alle condotte della – sebbene nel corso Pt_1 del giudizio la medesima abbia confermato le proprie carenze di accudimento e di ostacolo del rapporto tra padre e figlia – ma alla intollerabilità della convivenza determinata dalle violente liti e contraste tra le parti.
Infatti, la ricorrente, ha a sua volta allegato delle denunce con cui ha lamentato che in data 23.03.2019 e 24.03.2019, sarebbe stata vittima di gravi ulteriori episodi di violenza a seguito dei quali le sono state diagnosticate
“ecchimosi tempororbitale dx, compatibile concontusione e algia zona tempororbitale sx” (cfr. all. 3 al ricorso) e che al pronto soccorso le sarebbe stato consigliato di rivolgersi ad un centro antiviolenza.
Le liti tra le parti, sfociate in aggressioni reciproche, refertate al P.S., ed avvenute anche alla presenza della figlia minore, hanno determinato la fine della relazione coniugale e dell'affectio coniugalis tra le parti.
Dunque, la richiesta di addebito non può essere accolta.
In merito al regime di affidamento e collocamento della minore, la ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre mentre il resistente ha richiesto, con la comparsa di costituzione e in corso di causa l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso il padre, cui assegnare la casa familiare, mentre nelle comparse conclusionali ha così concluso: “Nell'insistere nelle conclusioni rassegnate, all'esito delle risultanze del processo si chiede altresi:
1. Rigettare ogni avversa istanza, domanda o eccezione proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché' domande, istanze ed eccezioni nuove;
2.
Confermare i provvedimenti emessi in merito al vivere separati dei coniugi e alla somma stabilita per la minore e nulla per la sig.ra per tutte le ragioni spiegate e documentate;
R_ Pt_1
3. Confermare l'affidamento della minore ai servizi sociali del Comune di Cerveteri e la nomina del Curatore speciale;
4. Disporre la continuazione degli incontri protetti padre/figlia così come stabilito”.
Nelle comparse conclusionali ha così precisato le conclusioni il Curatore
Speciale: “Ad oggi l'inserimento del nucleo madre-figlia determinerebbe un grave disagio per la minore che risulta ben inserita nel contesto scolastico e sociale, pertanto si chiede la revoca del provvedimento, ma al contempo non si concorda sulla richiesta di affidamento condiviso dovendo,
a parere del Curatore Speciale, rimanere l'affidamento in capo al Servizio Sociale Infatti la misura dell'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente trova la sua ragion d'essere nella necessità di tutelare il minore. Nel caso specifico l'affido al servizio sociale
e dunque il monitoraggio operato dal medesimo servizio potrebbe aiutare la minore a ristabilire
i rapporti con la figura paterna o quantomeno fare in modo che non si perda tale contatto”.
Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Curatore Speciale della minore, Avv. in quanto la conflittualità tra le parti e la perdurante CP_2 condotta ostacolante della resistente non consente di disporre l'affidamento condiviso ed è necessario proseguire nell'affidamento ad un ente terzo istituzionale, che peraltro si è preso adeguatamente cura della minora in corso di causa. All'udienza del 25.10.2024 peraltro anche la dott.ssa assistente CP_3 sociale affidataria della minore, ha evidenziato la necessità di prosecuzione nell'affidamento al Servizi sociale del comune di Cerveteri, in ragione della necessità di proseguire il percorso di psicoterapia per ed i tentativi di R_ riavvicinamento del padre con la figlia.
Anche dalla CTU depositata dalla dott.ssa tra l'altro, è risultato Per_2
“un atteggiamento da parte della IG, non collaborativo, ostacolante ed oppositivo, oltre ad essere interferente nella relazione della minore con il padre” che si è protratto anche in corso di causa e che non consente il ripristino della responsabilità genitoriale della madre che deve essere tuttora limitato.
Il lungo percorso di monitoraggio da parte del Tribunale con incontri con il Curatore Speciale e gli assistenti sociali affidatari hanno evidenziato quanto segue. E' risultato– come indicato anche nella CTU – che il TSMREE in data
29.07.2019 ha diagnosticato a un deficit linguistico e di integrazione R_ visuo motoria e dalla valutazione è emerso un livello cognitivo non verbale nella norma associato tuttavia a marcate difficoltà nelle competenze linguistiche con necessità di percorsi di sostegno e che la medesima è risultata all'esito della consulenza di ufficio sottoposta a fattori di rischio emozionali, interpersonali, di sviluppo e familiari. Nella relazione del 12.9.2022 dei Servizi Sociali del comune di Cerveteri si
è dato atto della ripresa degli incontri padre figlia che si sono svolti con regolarità fino alla estate del 2022 in cui sono stati sospesi in occasione del periodo estivo e poi, con difficoltà, sono continuati in forma protetta fino al mese di febbraio
2023 mente non hanno avuto buon esito i tentativi di liberalizzazione dei medesimi.
Dalla seconda valutazione del TSMREE del 5.5.2023 della figlia R_
è risultato che la medesima ha sviluppato una reazione da adattamento con sintomi ansiosi ed è stato suggerito un percorso di psicoterapia per la minore e di sostegno psicologico per i genitori.
Dalla relazione del 11.1.2024 è risultato che la ha iniziato a sottoporsi Pt_1 ad un percorso di sostegno genitoriale e la figlia ha iniziato un percorso R_ di psicoterapia individuale.
Va purtroppo rilevato che dal mese di marzo 2023 per il rifiuto di R_ di incontrare il padre, nonostante i percorsi intrapresi dalle parti e dalla minore, non è stato possibile garantire la ripresa della frequentazione del padre con la figlia.
Deve essere conferito espresso mandato al Servizio Sociale, dunque, di proseguire ogni intervento necessario a garantire la ripresa della frequentazione padre figlia, ormai interrotta da diverso tempo, tra cui la continuazione del percorso di sostegno psicologico per la figlia e dei percorsi indicati dal R_
. Pt_3
Va stigmatizzata inoltre la condotta della la quale, a differenza del Pt_1
non si è sottoposta per lungo tempo ai percorsi di sostegno CP_1 genitoriale ed ha intrapreso una convivenza con un nuovo compagno che ha ingenerato confusione nella figlia in merito ai corretti ruoli genitoriali.
Tali percorsi sono stati intrapresi esclusivamente dopo che il Giudice delegato ha comminato nei suoi confronti una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle Ammende di euro 500,00.
In merito al collocamento della minore, lo stesso deve essere confermato presso l'abitazione materna. Infatti, il Curatore Speciale ed i Servizi sociali affidatari hanno dedotto che non è stato possibile individuare una struttura preso cui collocare la figlia con la madre nei pressi di Cerveteri, dove la bambina ha e proprie frequentazioni scolastiche, familiari ed amicali e che un trasferimento per la minore senza la madre in una casa famiglia potrebbe essere pregiudizievole.
L'assegnazione della casa familiare, dunque, deve essere confermata a favore della , in qualità di genitore collocatario della figlia minorenne. Pt_1
In merito alle statuizioni economiche, deve rilevarsi che in data 2.2.2024 è stato emesso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione reddituale aggiornata.
Dalla documentazione depositata risulta che il lavora come CP_1 dipendente della società De clementi Mobility s.r.l. e percepisce circa 1.400,00 euro mensili di stipendio, paga 350,00 euro di affitto mensile ed ha dichiarato redditi lordi di euro 24.297,52 per l'anno 2023 e di euro 22.714,70 per l'anno
2022, mente la ha dichiarato di essere disoccupata e svolgere lavori saltuari Pt_1 di pulizia percependo l'assegno unico familiare di euro 200,00 circa mensili e di essere cointestataria della casa familiare su cui grava un mutuo di euro 500,00 mensili. Dagli estratti della poste pay depositati dalla ricorrente risultano confermate le dichiarazioni rese ed inoltre la ha dichiarato altresì in corso Pt_1 di causa di essere stata convivente con un nuovo compagno di cui tuttavia non ha chiarito la situazione reddituale.
Deve pertanto essere confermato un assegno di mantenimento a carico del da versare alla Rista di euro 250,00 mensili per la figlia CP_1 R_ con decorrenza dalla domanda giudiziale ed aggiornamento Istat oltra la 50% delle spese straordinarie. Tale importo si ritiene congruo tenendo conto della situazione reddituale delle parti e della circostanza che il padre contribuisce anche con l'assegnazione della casa familiare cointestata alla madre dove abita anche la figlia R_
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di lite e gli onorari a favore del Curatore Speciale avv. CP_2 devono essere calcolate sulla base della tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di alta complessità; che l'importo dei compensi deve essere commisurato alla attività professionale svolta dal difensore e, tenuto conto della durata della causa e della complessità della controversa ai valori tra i minimi ed i medi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), liquidato in complessivi € 7.800,00 deve essere ridotto della metà in applicazione dell'art 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Albania) il 13.01.1976, e nato a [...] il [...] aventi Controparte_1 contratto matrimonio in Roma il 29.09.2012 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2012, atto n. 35, parte 1, Serie 1;
2) rigetta la richiesta di addebito formulata dal per le causali di CP_1 cui in parte motiva;
3) dispone l'affidamento di al Servizio Sociale del Persona_1
Comune di Cerveteri;
4) dispone l'assegnazione della casa familiare alla in qualità di genitore Pt_1 collocatario della figlia minorenne;
R_
5) dispone il collocamento della figlia minorenne, presso R_
l'abitazione materna con diritto di frequentazione del padre in forma protetta secondo le modalità che verranno disposte dai Servizi Sociali affidatari che si attiveranno per garantire la ripresa ed una regolarità e frequenza degli stessi e valutando una progressiva liberalizzazione degli stessi previa prosecuzione del percorso di psicoterapia della minore;
6) dispone che i Servizi Sociali affidatari garantiscano a un sostegno R_ psicoterapeutico al fine di garantire la graduale ripresa della frequentazione del padre con la figlia minorenne, segnalando tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
7) dichiara che le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
8) dispone che corrisponda mensilmente a Controparte_1 Parte_5 un assegno di euro 250,00 per il mantenimento della figlia da corrispondersi dal mese di novembre 2019 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
9) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
10) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate con separato decreto;
11) dispone la liquidazione del Curatore Speciale della minore Persona_1
a carico dell'erario, come disposto con separato decreto di liquidazione;
[...]
12) spese compensate.
Così deciso in Civitavecchia il 1 agosto 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso