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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/09/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.9.2025
Causa n. 2984/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Cicco
e per la parte convenuta l'avv. Guarino, nonché ai fini della pratica i dott.ri e Persona_1 Persona_2
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale invita i difensori a discutere
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 11.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2984 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 avente ad oggetto: indennità di frequenza/indennità di comunicazione/incompatibilità ex lege/indebito assistenziale/esclusione da
( ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di genitori del minore (C.F. C.F._2 Persona_3
) con il patrocinio dell'avv. CICCO DONATELLA, elettivamente C.F._3
domiciliati in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 19.12.2024 i genitori del minore in epigrafe indicati Persona_3 hanno chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertarsi
l'illegittimità del provvedimento del 11.10.2023, ed ogni altro atto antecedente e conseguenziale
e dichiararsi non dovuta la restituzione dell'importo di Euro 19.126,59= (periodo 01.03.2016 al
31.10.2023) relativa al percepimento dell'indennità di frequenza n. 07105789 cat. INVCIV
CAT. 01.03.2016 per la diversa misura e/o periodo che risulterà di giustizia per tutte le motivazioni indicate in atti;
2) Con vittoria di spese e compenso oltre rimborso forfetario
15,00% spese generali, rifusi per distrazione in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Hanno esposto che dal 1.3.2016, a seguito di istanza depositata il 9.2.20216
(verbale Commissione Medica del 21.4.2016 e prospetto di liquidazione del 14.6.2016), il proprio figlio minore ha percepito l'indennità di frequenza (Euro 289,90 mensili); che la prestazione veniva confermata dall' con provvedimento del 24.3.2022; che a seguito di CP_1
1 istanza depositata il 14.6.2016 è stata corrisposta anche l'indennità di comunicazione (Euro
255,48 mensili) con decorrenza dal 1.7.2016 (verbale della Commissione Medica del
19.10.2016 e comunicazione di liquidazione del 24.3.2017); che con successive comunicazioni l' aveva confermato d'ufficio la spettanza di entrambi i benefici;
che solo con CP_1 comunicazione del 11.10.2023 l' aveva ricalcolato l'importo dell'indennità di frequenza e CP_1
richiesto la restituzione di Euro 19.126,59; che veniva depositato ricorso in autotutela il
21.11.2023; che il ricorso era stato respinto con delibera del 15.10.2024; che nel modello AP/70 redatto a seguito del ricevimento del verbale di riconoscimento dell'indennità di frequenza veniva richiesto di dichiarare solo l'eventuale sussistenza di un'indennità di accompagnamento
L. 289/2002 art. 40 co. 4; che nel modello AP/70 redatto a seguito del ricevimento del verbale di riconoscimento dell'indennità di comunicazione veniva richiesto di dichiarare unicamente il possesso di redditi oltre alle pensioni erogate dall' e/o trattamenti presenti nel casellario dei CP_1
pensionati; che solo in data 11.10.2023, su espressa richiesta dell' , la madre del minore CP_1 aveva esercitato l'opzione per l'indennità di comunicazione.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_1 rilevando che nel caso di specie non può operare la regola dell'irripetibilità delle somme erogate trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni e comunque non sussistendo né il legittimo affidamento né la buona fede, stante l'omessa compilazione del quadro A del mod.
AP70 trasmesso il 7.11.2016.
3. All'udienza del 3.4.2025, il giudice sentite le difese e le parti comparse personalmente, si è riservato e ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per la discussione e all'odierna udienza;
sentite le conclusioni si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. I fatti rilevanti in questa sede sono pacifici e documentati tra le parti. L ha erogato CP_1 contemporaneamente in favore del minore sia l'indennità di frequenza sia Persona_3
l'indennità di comunicazione, in violazione della regola dell'incompatibilità tra le due prestazioni, espressamente sancita dall'art. 3 L. 289/1990, determinando così un pagamento indebito.
5. Con la sentenza 24617/2022 la Corte di Cassazione (che si pone nel perimetro delineato dalla sentenza 13915/2021 in materia di indebito assistenziale) ha avuto modo, proprio in un caso di erogazione di entrambe le indennità di cui è causa, di chiarire quanto segue.
“E' fuori di dubbio che l'istituto dell'indennità di frequenza si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva,
2 gravando sulla fiscalità generale (art. 38, co.1 Cost. L. n. 328 del 2000) e che ad essa si applicano, pertanto, le regole specifiche del sistema assistenziale (da ultimo, cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919 del 2014).
La disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute. Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 cod. civ., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art.13). A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato
(Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale. Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si
è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008).
Quanto alla controversia in esame, il minore […], rappresentato dai genitori, aveva goduto contestualmente dell'indennità di frequenza e dell'indennità di accompagnamento dal novembre
2008 al febbraio 2011, data in cui aveva optato per la seconda più vantaggiosa prestazione.
L'art. 3 della I. n. 289 del 1990 prevede testualmente che "L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsivoglia forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968 n. 406,
11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988 n. 508, nonché ai minori beneficiari ...della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui agli articoli 3 e 4 della legge
21 novembre 1988 n.508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole".
Le circostanze vagliate nel giudizio di merito avrebbero dovuto essere, pertanto, interpretate alla stregua della disposizione richiamata, attraverso la declaratoria di inoperatività delle
3 norme limitative della ripetibilità dell'indebito per la contemporanea acquisizione di due benefici assistenziali (indennità di frequenza e indennità di comunicazione), incompatibili per legge (art. 3 I. n. 289 del 1990), fino all'intervenuta opzione, esercitata successivamente all'accertamento della insussistenza del diritto al cumulo delle due prestazioni.
Il giudice del rinvio, in conclusione, dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale, in presenza di un comportamento intenzionale dell'accipiens e dell'assenza di una condizione di affidamento, rivive la disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile (art. 2033 cod. civ.), che impone ai beneficiari di restituire i ratei di prestazione indebitamente percepiti
(ancora Cass. n. 13915 del 2021), accantonando il riferimento, in motivazione, alla scarsa chiarezza ed esaustività delle ragioni addotte dall'istituto al fine di ottenere la ripetizione, il quale può essere obliterato palesandosi irrilevante a fini della decisione”.
Nel giudizio di rinvio a seguito della richiamata pronuncia, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza 53/2023 del 27.3.2023, recependo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ha affermato: “Dovendosi- per quanto chiarito dalla Corte di legittimità rimettente accantonare ogni riguardo alla scarsa chiarezza o esaustività delle ragioni addotte dall' al fine di CP_2
ottenere la restituzione - ciò che rileva per stabilire se l'indennità di frequenza sia o meno recuperabile da parte dell' è unicamente l'incompatibilità legale tra le prestazioni erogate CP_1
(art. 3 L. 289/1990) rimaste in vita fino alla scelta di optare per la sola indennità di comunicazione. Trattandosi di incompatibilità stabilita dalla legge, fermo il principio secondo cui “ignorantia legis non excusat”, non può ritenersi in capo ai percipienti una condizione di legittimo affidamento. Ne consegue la totale ripetibilità dell'indebito determinatosi per effetto della erogazione dell'indennità di frequenza nonostante la contemporanea erogazione dell'indennità di comunicazione in favore della quale il padre del minore aveva tardivamente optato”.
Successivamente, con ordinanza n 30516/2022 la Cassazione, in maniera ancora più netta, ha ulteriormente ribadito in caso analogo che: “che, con l'unico motivo di censura, l' denuncia CP_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., in relazione all'art. 3, I. n. 289/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che la contemporanea percezione di prestazioni assistenziali incompatibili (quali appunto l'indennità di frequenza e l'indennità di comunicazione, ritenute tali dall'art. 3, I. n. 289/1990) sfuggisse alla disciplina generale dell'indebito civile e dovesse piuttosto collocarsi in quella speciale dell'indebito assistenziale;
che il motivo è fondato, essendosi precisato che l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale
4 dell'art. 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter,
d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n.
291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (così, in termini, Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022)”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato infatti che in caso di erogazione contemporanea di provvidenze tra loro incompatibili non si applica la speciale disciplina dell'indebito (nel caso di specie) assistenziale bensì quella ordinaria dell'indebito civile (Cass.
15759/2019, 4600/2021, 11026/2022).
Il principio di buona fede e affidamento invocato nel caso di specie dalla difesa di parte ricorrente (tramite richiamo alla sent. 13915/2021 della Cassazione) infatti opera solamente, quale limite alla ripetibilità dell'indebito anteriore all'accertamento, nei casi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni (nel caso del precedente richiamato il venir meno del requisito reddituale, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, sulla base del disposto di cui all' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, all' art. 3, comma 9, D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988 che non possono essere applicate analogicamente). Nel caso di incompatibilità ex lege, non può in alcun caso invocarsi il principio di afifdamento.
In base ai richiamati principi, quindi, anche nel caso di specie, l'incompatibilità (quale impedimento all'erogazione della prestazione) stabilita dalla legge impedisce di ritenere configurabile un'ipotesi di irripetibilità dell'indebito assistenziale.
Per tali dirimenti considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, considerando la condotta dei ricorrenti che si sono affidati al patronato (che a prescindere dai modelli, doveva conoscere la normativa sulla questione non equivoca) per la presentazione della domanda per l'ottenimento di un beneficio che per legge era incompatibile con quello riconosciuto e il tempo trascorso (7 anni) tra l'erogazione della provvidenza indebita e il ricalcolo da parte dell'ente della prestazione assistenziale.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 11.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
6
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.9.2025
Causa n. 2984/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Cicco
e per la parte convenuta l'avv. Guarino, nonché ai fini della pratica i dott.ri e Persona_1 Persona_2
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale invita i difensori a discutere
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 11.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2984 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 avente ad oggetto: indennità di frequenza/indennità di comunicazione/incompatibilità ex lege/indebito assistenziale/esclusione da
( ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di genitori del minore (C.F. C.F._2 Persona_3
) con il patrocinio dell'avv. CICCO DONATELLA, elettivamente C.F._3
domiciliati in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 19.12.2024 i genitori del minore in epigrafe indicati Persona_3 hanno chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertarsi
l'illegittimità del provvedimento del 11.10.2023, ed ogni altro atto antecedente e conseguenziale
e dichiararsi non dovuta la restituzione dell'importo di Euro 19.126,59= (periodo 01.03.2016 al
31.10.2023) relativa al percepimento dell'indennità di frequenza n. 07105789 cat. INVCIV
CAT. 01.03.2016 per la diversa misura e/o periodo che risulterà di giustizia per tutte le motivazioni indicate in atti;
2) Con vittoria di spese e compenso oltre rimborso forfetario
15,00% spese generali, rifusi per distrazione in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Hanno esposto che dal 1.3.2016, a seguito di istanza depositata il 9.2.20216
(verbale Commissione Medica del 21.4.2016 e prospetto di liquidazione del 14.6.2016), il proprio figlio minore ha percepito l'indennità di frequenza (Euro 289,90 mensili); che la prestazione veniva confermata dall' con provvedimento del 24.3.2022; che a seguito di CP_1
1 istanza depositata il 14.6.2016 è stata corrisposta anche l'indennità di comunicazione (Euro
255,48 mensili) con decorrenza dal 1.7.2016 (verbale della Commissione Medica del
19.10.2016 e comunicazione di liquidazione del 24.3.2017); che con successive comunicazioni l' aveva confermato d'ufficio la spettanza di entrambi i benefici;
che solo con CP_1 comunicazione del 11.10.2023 l' aveva ricalcolato l'importo dell'indennità di frequenza e CP_1
richiesto la restituzione di Euro 19.126,59; che veniva depositato ricorso in autotutela il
21.11.2023; che il ricorso era stato respinto con delibera del 15.10.2024; che nel modello AP/70 redatto a seguito del ricevimento del verbale di riconoscimento dell'indennità di frequenza veniva richiesto di dichiarare solo l'eventuale sussistenza di un'indennità di accompagnamento
L. 289/2002 art. 40 co. 4; che nel modello AP/70 redatto a seguito del ricevimento del verbale di riconoscimento dell'indennità di comunicazione veniva richiesto di dichiarare unicamente il possesso di redditi oltre alle pensioni erogate dall' e/o trattamenti presenti nel casellario dei CP_1
pensionati; che solo in data 11.10.2023, su espressa richiesta dell' , la madre del minore CP_1 aveva esercitato l'opzione per l'indennità di comunicazione.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_1 rilevando che nel caso di specie non può operare la regola dell'irripetibilità delle somme erogate trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni e comunque non sussistendo né il legittimo affidamento né la buona fede, stante l'omessa compilazione del quadro A del mod.
AP70 trasmesso il 7.11.2016.
3. All'udienza del 3.4.2025, il giudice sentite le difese e le parti comparse personalmente, si è riservato e ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per la discussione e all'odierna udienza;
sentite le conclusioni si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. I fatti rilevanti in questa sede sono pacifici e documentati tra le parti. L ha erogato CP_1 contemporaneamente in favore del minore sia l'indennità di frequenza sia Persona_3
l'indennità di comunicazione, in violazione della regola dell'incompatibilità tra le due prestazioni, espressamente sancita dall'art. 3 L. 289/1990, determinando così un pagamento indebito.
5. Con la sentenza 24617/2022 la Corte di Cassazione (che si pone nel perimetro delineato dalla sentenza 13915/2021 in materia di indebito assistenziale) ha avuto modo, proprio in un caso di erogazione di entrambe le indennità di cui è causa, di chiarire quanto segue.
“E' fuori di dubbio che l'istituto dell'indennità di frequenza si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva,
2 gravando sulla fiscalità generale (art. 38, co.1 Cost. L. n. 328 del 2000) e che ad essa si applicano, pertanto, le regole specifiche del sistema assistenziale (da ultimo, cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919 del 2014).
La disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute. Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 cod. civ., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art.13). A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato
(Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale. Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si
è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008).
Quanto alla controversia in esame, il minore […], rappresentato dai genitori, aveva goduto contestualmente dell'indennità di frequenza e dell'indennità di accompagnamento dal novembre
2008 al febbraio 2011, data in cui aveva optato per la seconda più vantaggiosa prestazione.
L'art. 3 della I. n. 289 del 1990 prevede testualmente che "L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsivoglia forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968 n. 406,
11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988 n. 508, nonché ai minori beneficiari ...della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui agli articoli 3 e 4 della legge
21 novembre 1988 n.508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole".
Le circostanze vagliate nel giudizio di merito avrebbero dovuto essere, pertanto, interpretate alla stregua della disposizione richiamata, attraverso la declaratoria di inoperatività delle
3 norme limitative della ripetibilità dell'indebito per la contemporanea acquisizione di due benefici assistenziali (indennità di frequenza e indennità di comunicazione), incompatibili per legge (art. 3 I. n. 289 del 1990), fino all'intervenuta opzione, esercitata successivamente all'accertamento della insussistenza del diritto al cumulo delle due prestazioni.
Il giudice del rinvio, in conclusione, dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale, in presenza di un comportamento intenzionale dell'accipiens e dell'assenza di una condizione di affidamento, rivive la disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile (art. 2033 cod. civ.), che impone ai beneficiari di restituire i ratei di prestazione indebitamente percepiti
(ancora Cass. n. 13915 del 2021), accantonando il riferimento, in motivazione, alla scarsa chiarezza ed esaustività delle ragioni addotte dall'istituto al fine di ottenere la ripetizione, il quale può essere obliterato palesandosi irrilevante a fini della decisione”.
Nel giudizio di rinvio a seguito della richiamata pronuncia, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza 53/2023 del 27.3.2023, recependo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ha affermato: “Dovendosi- per quanto chiarito dalla Corte di legittimità rimettente accantonare ogni riguardo alla scarsa chiarezza o esaustività delle ragioni addotte dall' al fine di CP_2
ottenere la restituzione - ciò che rileva per stabilire se l'indennità di frequenza sia o meno recuperabile da parte dell' è unicamente l'incompatibilità legale tra le prestazioni erogate CP_1
(art. 3 L. 289/1990) rimaste in vita fino alla scelta di optare per la sola indennità di comunicazione. Trattandosi di incompatibilità stabilita dalla legge, fermo il principio secondo cui “ignorantia legis non excusat”, non può ritenersi in capo ai percipienti una condizione di legittimo affidamento. Ne consegue la totale ripetibilità dell'indebito determinatosi per effetto della erogazione dell'indennità di frequenza nonostante la contemporanea erogazione dell'indennità di comunicazione in favore della quale il padre del minore aveva tardivamente optato”.
Successivamente, con ordinanza n 30516/2022 la Cassazione, in maniera ancora più netta, ha ulteriormente ribadito in caso analogo che: “che, con l'unico motivo di censura, l' denuncia CP_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., in relazione all'art. 3, I. n. 289/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che la contemporanea percezione di prestazioni assistenziali incompatibili (quali appunto l'indennità di frequenza e l'indennità di comunicazione, ritenute tali dall'art. 3, I. n. 289/1990) sfuggisse alla disciplina generale dell'indebito civile e dovesse piuttosto collocarsi in quella speciale dell'indebito assistenziale;
che il motivo è fondato, essendosi precisato che l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale
4 dell'art. 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter,
d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n.
291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (così, in termini, Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022)”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato infatti che in caso di erogazione contemporanea di provvidenze tra loro incompatibili non si applica la speciale disciplina dell'indebito (nel caso di specie) assistenziale bensì quella ordinaria dell'indebito civile (Cass.
15759/2019, 4600/2021, 11026/2022).
Il principio di buona fede e affidamento invocato nel caso di specie dalla difesa di parte ricorrente (tramite richiamo alla sent. 13915/2021 della Cassazione) infatti opera solamente, quale limite alla ripetibilità dell'indebito anteriore all'accertamento, nei casi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni (nel caso del precedente richiamato il venir meno del requisito reddituale, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, sulla base del disposto di cui all' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, all' art. 3, comma 9, D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988 che non possono essere applicate analogicamente). Nel caso di incompatibilità ex lege, non può in alcun caso invocarsi il principio di afifdamento.
In base ai richiamati principi, quindi, anche nel caso di specie, l'incompatibilità (quale impedimento all'erogazione della prestazione) stabilita dalla legge impedisce di ritenere configurabile un'ipotesi di irripetibilità dell'indebito assistenziale.
Per tali dirimenti considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, considerando la condotta dei ricorrenti che si sono affidati al patronato (che a prescindere dai modelli, doveva conoscere la normativa sulla questione non equivoca) per la presentazione della domanda per l'ottenimento di un beneficio che per legge era incompatibile con quello riconosciuto e il tempo trascorso (7 anni) tra l'erogazione della provvidenza indebita e il ricalcolo da parte dell'ente della prestazione assistenziale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 11.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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