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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 296/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. ROSARNO MARIA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'08.04.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L. 104/1992, e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato la documentazione depositata e le patologie lamentate, anche alla luce delle linee guida offerte dall' nella CP_1 pagina1 di 3
Criteriologia valutativa in ambito oncologico ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile ed handicap.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
Il primo motivo di opposizione non è specifico, avendo parte istante dedotto genericamente l'omessa valutazione di esami strumentali e di certificazioni specialistiche, senza alcuna specifica indicazione circa gli esami ed i certificati non considerati dal CTU ai fini del suo accertamento.
Anche il secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto il contrasto tra quanto accertato dal Consulente e quanto indicato nelle linee guida dell' è infondato, non avendo l'istante prodotto tali linee guida CP_1
e non potendo le stesse essere acquisite d'ufficio.
Il terzo motivo di opposizione, con il quale la ricorrente ha allegato che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento avrebbe dovuto comportare un automatico riconoscimento dello status di handicap grave non è pregevole, atteso che i due benefici presuppongono requisiti sanitari distinti.
Il quarto motivo di opposizione, con il quale l'istante ha biasimato il CTU per non aver compiutamente risposto alle osservazioni formulate non merita accoglimento.
Oltre ad essere estremamente generico, non avendo la ricorrente individuato le parti della sintetica risposta alle osservazioni oggetto di biasimo, il motivo non è fondato, dovendo ritenersi esaustive le conclusioni raggiunte dal Consulente, anche all'esito delle osservazioni formulate dall'istante, avendo l'Ausiliario evidenziato che “Preliminarmente il sottoscritto rileva che le censure mosse al contenuto dell'elaborato peritale sono assolutamente infondate, sia per motivi tecnico-scientifici sia perché sganciate dai dati obiettivi acquisiti. Si precisa quanto segue: Le malattie di cui è affetto il
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Sig. in atto non hanno ripercussioni elevate sul piano sociale Pt_2 tenendo conto soprattutto della differenza esistente tra la valutazione per la concessione dell'accompagnatore e il riconoscimento dell'handicap; Il periziato non effettua e non ha effettuato chemio e radioterapia. La malattia neoplastica è in follow-up ed al momento non vi sono processi ripetitivi in loco ed a distanza. Non vi è insufficienza respiratoria (SpO2: 97% ed esame obiettivo apparato respiratorio nella norma); Non vi sono deficit della deambulazione e disturbi dell'equilibrio; L'orientamento nel tempo e nello spazio risulta essere nella norma;
Il deficit dei movimenti articolari del rachide risulta essere di grado moderato a carico del tratto lombare.
Non vi sono segni di irritazione/compressione dei nervi emergenti dal rachide.”
3.- Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 09/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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