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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/172
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 172 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2025
promossa da
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Sorgentone,
C.F. in forza di procura notificata in uno all'atto di citazione in C.F._2
opposizione all'atto di precetto in primo grado (R.G. n. 469/2024) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Cagliari, Piazza della Repubblica n. 18 ( fax 070/6670216); Email_1
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Conegliano (TV - 31015) via Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice speciale CP_2
Pagina 1 (c.f. , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Milano (MI - 20159) alla via Valtellina n. 15/17, qui rappresentata dalla
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Milano (MI - 20159) alla via Valtellina n. 15/17,
appellata contumace
All'udienza del 26 settembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione senza termini essendovi rinuncia.
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 320/2024 (n. cronol. 4044/2024) pubblicata in data 12/10/2024, Repert. n.
538/2024 del 14/10/2024 e mai notificata, il Tribunale ha disposto nei seguenti termini: “…
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in 2.090 € per Parte_1
compensi, oltre accessori di legge
3. condanna al pagamento in favore di della somma di 1.045 Parte_1 Controparte_1
€ ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
4. condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Parte_1
1.045 € ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
…”.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità e concludendo Parte_1
affinchè la Corte voglia: “…
1. dichiarare libero il sig. da ogni obbligazione e la Parte_1
conseguente illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 04.05.2024; 2. con vittoria di spese,
diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone il quale si dichiara
antistatario.”
Pagina 2 Con istanza depositata telematicamente l'11.7.2025 l'appellante ha dato atto che nelle more erano intercorse intese tra le parti per effetto delle quali intendeva rinunciare agli atti del procedimento d'appello, distinto al R.G. n. 172/2025.
Ha quindi concluso nei seguenti termini: “… nel confermare la rinuncia suindicata, insta affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, Voglia dichiarare l'estinzione del procedimento giudiziale
iscritto al R.G. n. 172/2025 con compensazione delle spese di lite. Il sottoscritto avvocato dichiara
altresì di rinunciare alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 della Legge Professionale.”.
All'udienza fissata, contumace la controparte, l'appellante ha insistito nell'istanza.
Tanto premesso, si rileva che la rinuncia all' appello distinto al n. rg. 172/2025, non necessita di accettazione della controparte la quale non si è neppure costituita, ed estingue l'azione producendo la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del grado nessun provvedimento deve essere assunto, stante la contumacia della controparte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 172 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2025
promossa da
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Sorgentone,
C.F. in forza di procura notificata in uno all'atto di citazione in C.F._2
opposizione all'atto di precetto in primo grado (R.G. n. 469/2024) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Cagliari, Piazza della Repubblica n. 18 ( fax 070/6670216); Email_1
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Conegliano (TV - 31015) via Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice speciale CP_2
Pagina 1 (c.f. , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Milano (MI - 20159) alla via Valtellina n. 15/17, qui rappresentata dalla
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Milano (MI - 20159) alla via Valtellina n. 15/17,
appellata contumace
All'udienza del 26 settembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione senza termini essendovi rinuncia.
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 320/2024 (n. cronol. 4044/2024) pubblicata in data 12/10/2024, Repert. n.
538/2024 del 14/10/2024 e mai notificata, il Tribunale ha disposto nei seguenti termini: “…
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in 2.090 € per Parte_1
compensi, oltre accessori di legge
3. condanna al pagamento in favore di della somma di 1.045 Parte_1 Controparte_1
€ ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
4. condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Parte_1
1.045 € ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
…”.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità e concludendo Parte_1
affinchè la Corte voglia: “…
1. dichiarare libero il sig. da ogni obbligazione e la Parte_1
conseguente illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 04.05.2024; 2. con vittoria di spese,
diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone il quale si dichiara
antistatario.”
Pagina 2 Con istanza depositata telematicamente l'11.7.2025 l'appellante ha dato atto che nelle more erano intercorse intese tra le parti per effetto delle quali intendeva rinunciare agli atti del procedimento d'appello, distinto al R.G. n. 172/2025.
Ha quindi concluso nei seguenti termini: “… nel confermare la rinuncia suindicata, insta affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, Voglia dichiarare l'estinzione del procedimento giudiziale
iscritto al R.G. n. 172/2025 con compensazione delle spese di lite. Il sottoscritto avvocato dichiara
altresì di rinunciare alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 della Legge Professionale.”.
All'udienza fissata, contumace la controparte, l'appellante ha insistito nell'istanza.
Tanto premesso, si rileva che la rinuncia all' appello distinto al n. rg. 172/2025, non necessita di accettazione della controparte la quale non si è neppure costituita, ed estingue l'azione producendo la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del grado nessun provvedimento deve essere assunto, stante la contumacia della controparte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 3