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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 649 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c, promossa DA (C.F. , elettivamente domiciliato in Vibo Parte_1 C.F._1
Valentia (VV), via Accademie Vibonesi n. 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Sorace, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliata in ZI ME CP_1 C.F._2
(CZ), via G. Murat n. 136, presso lo studio dell'avv. Angela Viola che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Bruno Giovanni Caruso, la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 183/2020 emessa dal Giudice di Pace di ZI ME il 4.2.2020, depositata in pari data, e notificata il 26.2.2020. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 132 del 4.5.2019, con il quale il Giudice di Pace di ZI ME gli aveva ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro 700,00, oltre euro 271,50 per CP_1 accessori di legge, a titolo di rimborso per le spese straordinarie affrontate nell'interesse di Per_1 figlia minore delle parti. A sostegno della spiegata opposizione l'opponente contestava la causale creditoria “spese mediche straordinarie effettuate nell'interesse di , minore affetta da “artrogriposi multipla Per_1 congenita”, per la ragione di non essere state, le suddette spese, oggetto di debita e preventiva concertazione tra le parti;
adduceva, in particolare, che la aveva organizzato una trasferta CP_1 sanitaria all'estero al fine di sottoporre la piccola a visita specialistica presso un centro Per_1 ortopedico infantile situato nella città di Aschau, in Germania, senza tuttavia coinvolgere nella decisione la figura paterna, salvo informarla a ridosso della partenza al precipuo fine di ottenere l'indispensabile autorizzazione per l'espatrio della minore. Esponeva altresì che la necessità del consenso di entrambi i genitori, con riferimento alle spese c.d. straordinarie nell'interesse della minore, era individuata dal decreto n. 3898/2018 del Tribunale di ZI ME come condizione del regime di mantenimento della piccola esponeva, ancora, due ulteriori circostanze di Per_1
1 fatto: che la durante il periodo di degenza della minore – e per tutta la sua durata- presso CP_1
l'istituto di cura tedesco, aveva goduto, insieme alla piccola (che all'epoca dei fatti aveva poco più di un anno), di soggiorno gratuito presso la struttura ospedaliera medesima, circostanza che rendeva infondata la richiesta di rimborso delle spese necessarie al pernottamento suo e della minore;
l'altra circostanza era che al viaggio all'estero avevano partecipato anche i nonni materni, genitori della le cui spese erano state fatte rientrare dall'opposta nella somma oggetto della richiesta CP_1 creditoria. Sosteneva, dunque, che l'assenza della necessaria concertazione tra i genitori, relativamente alla scelta di sottoporre la minore alla visita specialistica presso il centro di cura all'estero, non rendeva legittima la domanda di rimborso avanzata dalla L'opponente CP_1 evidenziava, infine, l'esistenza in favore della minore, a cagione della patologia diagnosticatale, di specifica indennità erogata dall' , finalizzata a sostenere tutti i suoi bisogni di assistenza e di CP_2 cura, a cui eventualmente imputare le spese affrontate in occasione della trasferta sanitaria;
il concludeva chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per Pt_1 infondatezza della domanda di rimborso avanzata oppure, in via subordinata, l'imputazione delle spese ingiunte alla mensilità erogata dall' in favore della minore o, in via ancora più gradata, CP_2 la condanna dell'opponente al pagamento di una somma contenuta nei limiti di euro 400,00, il tutto con il successo delle spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta la quale deduceva CP_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta, ne chiedeva quindi il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
negava l'erogazione, in favore di di specifica indennità da parte Per_1 dell' , diversa dalla c.d. indennità di accompagnamento;
non contestava la partecipazione al CP_2 viaggio da parte dei suoi genitori, rilevando tuttavia che la loro presenza non aveva comportato un aggravio delle spese (per il pedaggio autostradale e per il rifornimento di carburante) sostenute in occasione del viaggio, di cui la chiedeva il rimborso per la metà; chiedeva, infine, la CP_1 declaratoria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo concesso e oggetto di opposizione, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito. Con sentenza n. 183/2020 del 4.2.2020, depositata in pari data, il Giudice di Pace di ZI ME respingeva l'opposizione svolta dal , confermava il decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 dichiarandolo definitivamente esecutivo, e compensava tra le parti le spese processuali. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza assumendo, preliminarmente, di non aver partecipato a tutte le udienze del giudizio di primo grado per la circostanza di non aver ricevuto dalla cancelleria comunicazione alcuna riguardo le date delle udienze fissate e svolte dinanzi al Giudice onorario;
adduceva, nel merito, l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure della documentazione posta a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo. L'appellante deduceva, inoltre, che poiché alla trasferta sanitaria avevano preso parte anche i nonni materni della piccola genitori della Per_1 CP_1 dalle spese ingiunte andavano scorporate quelle affrontate per vitto, alloggio e viaggio di questi ultimi;
riproponeva, infine, la ragione posta a base dell'atto di opposizione, ovvero la mancata concertazione dei genitori rispetto alla decisione della trasferta sanitaria. Sulla scorta di tali considerazioni, la parte appellante domandava, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
chiedeva, altresì, in accoglimento dell'appello proposto, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con remissione del giudizio al grado antecedente, quindi la revoca del decreto ingiuntivo n. 132/2019 emesso dal Giudice di Pace di ZI ME, con il successo delle spese di lite relative ai due gradi del giudizio.
2 Si costituiva con comparsa di risposta la quale, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello perché tardivo, in quanto proposto oltre il termine consentito per l'impugnazione ed inoltre perché in contrasto con le statuizioni dell'art. 342 c.p.c. per la genericità delle censure in esso contenute;
nel merito, richiamava il contenuto del decreto n. 3898 del 2018 del Tribunale di ZI ME, intervenuta tra le parti, il quale allocava le spese mediche straordinarie, effettuate nell'interesse della minore, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Sosteneva la correttezza argomentativa e motivazionale del provvedimento impugnato, concludendo per la sua integrale conferma, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in quanto infondata in fatto e in diritto;
il tutto con condanna della parte avversa al pagamento in suo favore delle spese di processo della fase di gravame. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo livello, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di tutto va disattesa l'istanza formulata in data 2.4.2025 dalla parte appellante di rimessione in termini per il deposito delle memorie di replica dal momento che: 1) il mancato tempestivo deposito della comparsa conclusionale da parte dell'appellante è dipeso da un errore del difensore (che ha depositato, entro il termine di legge, la comparsa conclusionale della controparte al posto della propria); 2) la richiesta di rimessione in termini non è stata tempestiva posto che doveva essere formulata entro il termine di scadenza del deposito delle memorie di replica e non dopo la maturazione di tale termine. Sempre in limine litis va respinta l'eccezione, spiegata dall' di inammissibilità dell'atto CP_1
d'appello perché tardivo, in quanto proposto oltre il termine consentito dalla legge per l'impugnazione. Orbene, nel caso di specie, la parte vittoriosa nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace ha proceduto alla notifica della sentenza di primo grado al procuratore di parte soccombente, cosicché il termine cui fare riferimento per giudicare della tardività o meno dell'appello proposto è, non già quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c., bensì quello c.d. breve previsto dall'art. 325 c.p.c. Tale norma evidenzia la natura perentoria del termine de quo che viene individuato in giorni trenta, i quali decorrono dal dies della notificazione della sentenza che si intende impugnare. Ora, nel caso di specie, l'odierna appellata ha proceduto alla notificazione in questione presso il domicilio eletto dal in data 26.2.2020. Ai fini del calcolo del termine ultimo per impugnare Pt_1 nel caso de quo, occorre tenere conto della sospensione straordinaria dei termini processuali, prevista degli artt. 83, D.L. 18/2020 e 36, comma 1, D.L. 23/2020 e determinata dall'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Coronavirus, sospensione intervenuta a decorrere dal 9 marzo 2020 e terminata nella data del 11 maggio del medesimo anno. Alla luce di tali dati, nel caso di specie il termine ultimo per proporre appello era da individuarsi nella data del 30 maggio 2020. Tuttavia, poiché il 30 maggio 2020 andava a coincidere con la giornata di sabato, giorno non utile sul piano processuale, tale scadenza (alla luce dell'art. 155 c.p.c., così come novellato dall'art. 2
3 Legge 28 dicembre 2005 n. 263) doveva essere prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo, che è risultato essere lunedì 1 giugno 2020. Poiché l'atto d'appello proposto dal è stato notificato alla presso il domicilio dalla Pt_1 CP_1 stessa eletto, in data 30 maggio 2020 e tale data risulta essere antecedente al termine ultimo sopra individuato, coincidente con il giorno 1 giugno 2020, l'atto d'appello del risulta essere Pt_1 stato proposto nei termini di legge. L'esaminata eccezione deve pertanto essere rigettata, avendo la difesa di parte appellata errato nel computo del termine in questione. Passando alla seconda eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'atto di gravame per contrarietà alle prescrizioni previste dall'art. 342 c.p.c., dal tenore letterale della predetta norma, applicabile ratione temporis, si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati dalla parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati, avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica. In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello. Ne deriva il rigetto della relativa eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata CP_1
Passando al merito del gravame, questo Tribunale ritiene che debba essere parzialmente accolto l'appello spiegato da con parziale riforma della sentenza di prime cure Parte_1 appellata;
deve, pertanto, essere accolta l'opposizione a d.i. spiegata dal e, quindi, Pt_1 revocato il d.i. n. 132/2020 emesso dal Giudice di Pace di ZI ME. Occorre premettere che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto una opposizione a d.i. Al riguardo, va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011). Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il
4 giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione (vedi Cass. n. 5074/1999). Tale inversione dell'onere probatorio vale, ovviamente, anche per il conseguente giudizio di appello. Nel caso di specie, la pretesa creditoria attivata nei confronti dell'odierno opponente in appello ha ad oggetto il rimborso di spese mediche c.d. straordinarie, affrontate dalla nell'interesse CP_1 della figlia minore . Persona_2
La regolamentazione del regime di mantenimento della minore, nata dall'unione di fatto tra le parti, è puntualmente contenuta nel decreto n. 3898 del 2018, emesso dall'intestato Tribunale, il quale, dopo aver stabilito il quantum dell'assegno di mantenimento dovuto dal , quale genitore Pt_1 non collocatario, ha posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le c.d. spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia minore. La suddetta statuizione, inoltre, ha provveduto ad individuare le varie voci di spesa, non comprese nell'assegno di mantenimento, e rientranti nella categoria delle c.d. spese straordinarie. Si tratta delle seguenti voci: spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter, se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza); spese di natura ludica o parascolastica (quindi corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia). In ultimo il prefato decreto collegiale ha distinto le spese straordinarie che devono considerarsi obbligatorie, perché conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previsa concertazione, da quelle che invece sono subordinate al consenso di entrambi i genitori. Nel caso in esame, la spesa sostenuta dalla della quale la stessa chiede il rimborso al CP_1
, riguarda appunto una trasferta medica, quindi un viaggio all'estero per consentire alla Pt_1 minore affetta da “artrogriposi multipla congenita”, di essere sottoposta a visita medica Per_1 specialistica presso un istituto ospedaliero ortopedico infantile. Trattandosi di accertamento medico specialistico, la sua decisione – stando a quanto statuito dal decreto sopramenzionato- avrebbe dovuto costituire oggetto di debito concerto tra i genitori. Sebbene parte appellante eccepisca il mancato coinvolgimento da parte della nella decisione CP_1 relativa alle scelte di cura riguardanti la figlia minore, tuttavia non ha espresso per iscritto motivato dissenso (come prescritto, in caso di disaccordo tra i genitori, dal decreto n. 3898 del 2018), bensì ha prestato consenso all'espatrio della minore, sebbene informato a ridosso della partenza. Appurato che a carico del grava l'onere di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie affrontate in favore della piccola e che nel caso di specie risulta Per_1 essere stato prestato il suo consenso alla trasferta sanitaria, ciò che qui rileva, e su cui bisogna soffermare l'attenzione, è l'assolvimento dell'onere probatorio che, come poc'anzi precisato,
5 incombe sulla parte che avanza la pretesa creditoria, odierna parte opposta, nonostante le formali vesti di convenuta. Orbene, al fine di individuare i fatti costitutivi della domanda, addotti dall'odierna parte opposta a fondamento della sua pretesa e, in quanto tali, oggetto dell'onere probandum a suo carico, occorre muovere dal ricorso proposto dalla in sede monitoria: è il ricorso per decreto ingiuntivo che CP_1 delimita il thema decidendum e il consequenziale thema probandum entro i cui perimetri deve necessariamente svolgersi il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.. Nell'atto introduttivo del giudizio monitorio, dal contenuto generico nel caso di specie, la fa CP_1 riferimento all'atto di messa in mora, e conseguente diffida al pagamento, nei confronti del
, avvenuto con raccomandata con avviso di ricevimento (depositata in atti) recante la data Pt_1 del 18.1.2019. Con la predetta raccomandata la ricorrente ha sollecitato il rimborso delle spese straordinarie di natura medica riconducibili al ricovero di presso l'istituto di cura tedesco Per_1 avvenuto dal 5 al 16 novembre 2018. Pur tuttavia, nel presente grado d'appello, a supporto della domanda di rigetto dell'opposizione proposta dal , la non ha allegato documentazione attestante le spese affrontate in Pt_1 CP_1 occasione del ricovero di novembre 2018 (eccettuato due dichiarazioni di tal quale Testimone_1 titolare della casa-vacanza presso la quale l'appellata avrebbe soggiornato in Germania con la figlia), bensì ha depositato scontrini e fatture riferiti al mese di marzo 2019, spese estranee al thema decidendum fissato dal ricorso per decreto ingiuntivo, e quindi diverse da quelle rispetto alle quali il
è stato messo in mora con la raccomandata del 18.1.2019. Pt_1
Parte opposta, dunque, non ha adempiuto pienamente all'onere di allegare nel grado d'appello la documentazione (scontrini e fatture) posta a base della pretesa fatta valere in sede monitoria e oggetto del vaglio del Giudice di prime cure. Si rammenta che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore, sia dall'opponente (cfr. Corte appello, Milano, sez. IV, 24/03/2023, n. 1009). In tale contesto, la mancata produzione in giudizio dei titoli giustificativi posti a base dell'originaria richiesta creditoria, avrebbe impedito all'odierno Decidente un nuovo accertamento e una nuova valutazione circa l'esistenza, e quindi fondatezza, del credito azionato. Tuttavia, a tale incombenza ha adempiuto la difesa di parte appellante, la quale ha depositato documentazione riferita alle spese sostenute dalla controparte in occasione della trasferta sanitaria risalente al mese di novembre del 2018 (v. “spese Germania richieste” fascicolo di parte appellante), documentazione che il Tribunale presume essere quella stessa che la parte opposta ha depositato in sede monitoria altrimenti rimanendo poco comprensibile la ragione dell'avvenuto deposito da parte del . Pt_1
Dunque, la parte opposta ha allegato agli atti di causa documentazione riferita a spese riconducibili al marzo 2019, il cui ammontare – stando al rendiconto depositato dalla stessa opposta- è peraltro differente da quello oggetto della richiesta di rimborso attivata col ricorso monitorio: se nell'originaria richiesta di rimborso viene allegata documentazione riferita a spese per un ammontare di euro 700,00 a carico del (che è la somma rispetto alla quale è stato emesso il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto), la documentazione depositata anche agli atti dell'odierno giudizio fa riferimento a spese per la somma di euro 447,45 per la metà da porre a carico dell'attuale appellante. Esclusa quindi la possibilità di valutare la documentazione riferita alle spese del marzo 2019, occorre esaminare la documentazione allegata dalla parte opponente e risalente al mese di
6 novembre 2018, che si presume essere, come già sottolineato, quella stessa documentazione allegata in sede monitoria (presunzione suffragata dal numero di scontrini e fatture depositati in questa sede dalla difesa di parte opponente, coincidente con quello indicato nell'indice della documentazione depositata e allegata al ricorso monitorio dinanzi al Giudice di Pace). Ebbene, quanto al documento contenente la dichiarazione dell'albergatore tedesco, attestante il soggiorno della presso la sua struttura ricettiva dalla data del 6.11.2018 al 17.11.2018, CP_1 accompagnata dalla precisazione che l'occasione del soggiorno nasceva dalla necessità di ricovero della piccola , trattasi di elemento di prova privo di alcun valore. Persona_2
Tale dichiarazione, infatti, sarebbe dovuta essere corroborata da altri riscontri non forniti nella specie, quale ad esempio la conferma in sede testimoniale o comunque la prova del trasferimento in denaro a titolo di corrispettivo;
inoltre, scegliendo di pagare in contanti, la ben avrebbe CP_1 potuto precostituirsi un elemento di prova, dimostrando di aver effettuato un prelievo di denaro dagli sportelli bancari/postali dell'importo necessario per il pagamento in contanti della somma prevista a titolo di corrispettivo per il soggiorno. Peraltro, l' ha dichiarato di aver pernottato presso l'Istituto di cura in cui è stata ricoverata la CP_1 piccola (cfr. memoria difensiva del 15.10.2019), ragione per cui, a parere del Persona_2
Tribunale, la spesa ricollegata al pernottamento presso la struttura ricettiva (di cui l' chiede CP_1 il rimborso per la metà) di certo non aveva il carattere della necessità, anche ad ammettere che sia stata effettivamente sborsata. Invero, come la stessa parte opposta ha dichiarato, è stata una spesa affrontata per una sua maggiore comodità, non imputabile, in quanto tale, all'odierna parte appellante, neanche per la metà. Quanto agli scontrini aventi ad oggetto generi alimentari acquistati dalla in occasione della CP_1 trasferta sanitaria, trattasi di spese che devono essere ricomprese tra le necessità per le quali soccorre la somma già corrisposta dal a titolo di mantenimento ordinario. Pt_1
Con riferimento agli scontrini aventi ad oggetto le spese sostenute dalla per l'acquisto di CP_1 dispositivi medici (creme per cicatrici e attrezzatura per attività di fisioterapia), manca in atti prescrizione medica che ne attesti la necessità nell'interesse della piccola Per_1
Quanto, invece, alle spese di pedaggio autostradale e di rifornimento di carburante riconducili al viaggio affrontato per raggiungere la città di Aschau, avvenuto a bordo della automobile dell' trattasi di spese che ammontano ad euro 408,89 per il carburante, oltre ad euro 161,20 CP_1 per il pagamento del pedaggio autostradale, per un totale di complessivi euro 570,09. Tale cifra, da ritenersi congrua stante la distanza chilometrica percorsa, deve essere imputata al non già nella misura del 50%, bensì del 12,50%. Avendo infatti, per stessa ammissione Pt_1 della partecipato alla trasferta sanitaria anche i nonni materni, genitori della odierna CP_1 appellata, la somma complessiva affrontata in occasione del viaggio deve essere ripartita per quattro (la quota percentuale relativa alla minore deve essere poi ripartita per la metà a carico dei due genitori), dovendosi imputare ai nonni materni una quota, pro capite, delle spese necessarie per il viaggio. Infatti, nessuna statuizione, tanto meno il più volte richiamato decreto n. 3898 del 2018, impone di addossare al , per la metà, la spese di un viaggio cui hanno partecipato anche i nonni Pt_1 materni, garantendo a questi ultimi uno spostamento senza alcuna spesa, posto che l'accompagnamento della da parte dei suoi genitori è stato assolutamente spontaneo e non CP_1 se ne è dimostrata la necessità e indispensabilità. Analogamente il non può essere chiamato a contribuire in alcun modo alle spese di Pt_1
7 viaggio affrontate dalla considerato che l'accompagnamento da parte dei genitori dei figli CP_1 minori per le visite mediche costituisce estrinsecazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale della prole minorenne su di loro gravante per legge. Pertanto, dividendo per quattro la spesa totale di euro 570,09 per carburante e pedaggio autostradale, affrontata in occasione del viaggio, e ripartita per la metà a carico di entrambi i genitori la parte relativa alla figlia minore, deve essere riconosciuta a carico del , odierno Pt_1 opponente in appello, la somma di euro 71,26. Si rammenta, peraltro, che la trasferta sanitaria in oggetto, come accennato anche nella sentenza n. 930/2023 del Tribunale Penale di ZI ME (che ha assolto il per il reato di cui Pt_1 all'art. 570 c.p.), è una trasferta all'estero finalizzata all'ottenimento di cure di alta specializzazione mediante il c.d. modulo S2 (circostanza riferita dalla stessa nella memoria difensiva del Pt_1
15.10.2019). Tale modulo garantisce assistenza sanitaria – non ottenibile tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico presso presidi pubblici o privati convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ubicati in Italia - nell'ambito di strutture pubbliche o private convenzionate dei Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera e dello spazio economico europeo, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. È previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, non potendosi perciò escludere che la abbia potuto ottenere la restituzione delle somme già anticipate per il tramite del SSN, CP_1 circostanza comunque che non è stata provata dall'appellante sul quale gravava il relativo onere. In conclusione, deve essere accolto parzialmente l'appello spiegato da avverso Parte_1 la sentenza n. 183/2020 del Giudice di Pace di ZI ME e, per l'effetto, in riforma parziale della pronuncia oggetto di gravame, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 132/2020 emesso dal giudice onorario, con condanna del a pagare, in favore della la somma Pt_1 CP_1 di euro 71,26 per le causali appena illustrate, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo effettivo. Invero, quanto all'eccezione di nullità della sentenza appellata sollevata dal , si rileva che Pt_1 nessuna nullità sul procedimento può derivare dal fatto che l'opponente non abbia partecipato alle udienze del giudizio di primo grado per la circostanza di non aver ricevuto dalla Cancelleria comunicazione alcuna riguardo le date delle udienze fissate, e di volta in volta svolte, considerato che è onere della parte che instaura il giudizio, che è quindi pienamente a conoscenza dello stesso, informarsi sulla sua prosecuzione. Da ultimo, in punto di regolamentazione delle spese di lite, va osservato che costante giurisprudenza stabilisce che il Giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado;
al contrario, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo Giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Ciò detto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio in ragione della soccombenza reciproca e al fine anche di non esasperare ulteriormente la evidente conflittualità e litigiosità delle parti, nel perseguimento del preminente interesse della minore . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI ME, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
8 Salvatore Regasto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di per ottenere la riforma della sentenza n. 183/2020 emessa dal Giudice di CP_1
Pace di ZI ME, così provvede:
1) respinge tutte le eccezioni preliminari di parte appellata;
2) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertata la parziale fondatezza dell'opposizione spiegata in primo grado da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'appellante/opponente al pagamento, in favore dell'appellata/opposta, di euro 71,26, oltre interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio;
3) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. ZI ME, 4 aprile 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Funzionaria addetta all'Ufficio del
Processo dott.ssa Valeria Molinaro.
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
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