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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15214 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CO FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato in [...] in data [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari (C.F.: ; P.E.C.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena alla Email_1 via Bergarelli n. 13, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. premesso di aver ottenuto i Parte_1 nulla osta per il ricongiungimento fra lui, la coniuge nata a [...] il CP_2
16/02/1994, la figlia nata a [...] il [...] e che tuttavia costoro non Persona_1 sono ancora riuscite a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto di ordinare all'amministrazione la fissazione di detto appuntamento.
Con la comparsa di costituzione, l'amministrazione chiede, in via principale, di concedere un rinvio dell'udienza ad un momento successivo al mese di novembre 2025; in caso di decisione immediata, respingere l'avverso ricorso, siccome infondato.
Con note in sostituzione dell'udienza, invece, l'amministrazione chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta fissazione dell'appuntamento nella giornata del
20/01/2026 e la compensazione delle spese processuali. È stata allegata la p.e.c. inviata a parte ricorrente.
Inoltre, le note in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025, parte ricorrente aderisce alla richiesta fatta dall'amministrazione in ordine alla cessazione della materia del contendere e chiede che sia disposta la compensazione delle spese.
2. La fissazione dell'appuntamento, corrispondendo al petitum della domanda veicolata col ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023), come del resto dichiarato da entrambe le parti.
Quanto alle spese processuali, le stesse vengono compensate tra le parti, come del resto concordemente richiesto da entrambe
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Giudice
CO FR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CO FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato in [...] in data [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari (C.F.: ; P.E.C.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena alla Email_1 via Bergarelli n. 13, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. premesso di aver ottenuto i Parte_1 nulla osta per il ricongiungimento fra lui, la coniuge nata a [...] il CP_2
16/02/1994, la figlia nata a [...] il [...] e che tuttavia costoro non Persona_1 sono ancora riuscite a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto di ordinare all'amministrazione la fissazione di detto appuntamento.
Con la comparsa di costituzione, l'amministrazione chiede, in via principale, di concedere un rinvio dell'udienza ad un momento successivo al mese di novembre 2025; in caso di decisione immediata, respingere l'avverso ricorso, siccome infondato.
Con note in sostituzione dell'udienza, invece, l'amministrazione chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta fissazione dell'appuntamento nella giornata del
20/01/2026 e la compensazione delle spese processuali. È stata allegata la p.e.c. inviata a parte ricorrente.
Inoltre, le note in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025, parte ricorrente aderisce alla richiesta fatta dall'amministrazione in ordine alla cessazione della materia del contendere e chiede che sia disposta la compensazione delle spese.
2. La fissazione dell'appuntamento, corrispondendo al petitum della domanda veicolata col ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023), come del resto dichiarato da entrambe le parti.
Quanto alle spese processuali, le stesse vengono compensate tra le parti, come del resto concordemente richiesto da entrambe
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Giudice
CO FR