TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2125 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Meli Calogero, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvago Anna, giusta procura allegata alla comparsa di costitu- zione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 4 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 7 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 luglio 2022, , premettendo Parte_1
di avere - in data 4 aprile 1978 – contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione sono nati due figli e maggiorenni
[...] Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, la quale avrebbe violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiuga- le con un altro uomo.
Ha chiesto, inoltre, di nulla prevedere a titolo di mantenimento della mo- glie, domandando, infine, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale in suo favore.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la man- cata comparizione della resistente, il Presidente f.f., ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la tratta- zione del merito.
Con memoria integrativa del 24 febbraio 2023, ha insi- Parte_1
stito su quanto già dedotto.
Con comparsa depositata l'8 settembre 2023 si è costituita CP_1
la quale, eccependo la nullità della notifica del ricorso, del pedisse-
[...]
quo decreto, nonché dell'ordinanza presidenziale, ha chiesto, in via prelimina- re, di essere rimessa in termini.
- 2 - Nel merito, ha aderito alla domanda principale, ma ha contestato la do- manda di addebito, domandando a sua volta l'addebito della separazione e chiedendo un contributo per il suo mantenimento
Rimessa in termini, con comparsa depositata il 27 ottobre 2023 la Pt_2
[.
ha insistito sulla domanda di addebito della separazione in capo al marito, il quale – nel corso del matrimonio – avrebbe adoperato violenza fisica e verba- le nei suoi confronti, sottoponendola ad un clima costante di terrore e co- stringendola a rifugiarsi presso una comunità ad indirizzo segreto.
Inoltre, premettendo di essere invalida e, quindi, parzialmente inabile al lavoro, ha chiesto la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di importo pari ad euro 500,00, nonché la restituzione dei beni mobili di sua proprietà collocati presso la casa coniugale.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 4 ottobre 2024 è stata trattenuta in decisione, previa assegna- zione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
Venendo al merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enuncia- zione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
- 3 - l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Inoltre, di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi con- trari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere- dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito dero- gare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale dero- ga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di prov- vedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro manteni- mento.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come le allegazioni di parte ricor- rente siano rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio, stante l'irrilevanza della prova orale articolata, che, quand'anche ammessa, non avrebbe dimostrato l'asserito tradimento della . CP_1
Pertanto, va rigettata la domanda di addebito proposta da Parte_3
.
[...]
Parimenti, non merita accoglimento la domanda di addebito proposta dalla , la quale non ha dimostrato i fatti di violenza allegati in compar- CP_1
sa, stante l'inammissibilità della prova orale articolata, con la formulazione di capitoli di prova generici, contenenti valutazioni e privi di riferimenti spazio- temporali e l'inidoneità della produzione documentale in atti, in assenza di ul- teriori riscontri, a dimostrare i propri assunti.
Pertanto, anche la domanda di addebito proposta da CP_1
va disattesa.
[...]
- 4 - Venendo, adesso, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla CP_1
in suo favore, va rammentato, innanzitutto, che tra le condizioni per il ricono- scimento del diritto al mantenimento nella fase della separazione rilevano sia la sussistenza di una disparità economica tra le parti, che la circostanza che uno dei due coniugi non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in co- stanza di matrimonio, inteso come standard di vita reso oggettivamente pos- sibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (cfr. Cass. N.
5061/2006 e n. 6699/2009).
Tanto chiarito, nel caso di specie, tenuto conto della comparazione reddi- tuale dei coniugi e preso atto della sussistenza di uno squilibrio reddituale, dal momento che il può contare su un reddito complessivo annuo supe- Pt_1
riore a 14.000 euro (cfr. certificazioni reddituali in atti), mentre la è CP_1
percettrice di una modesta pensione di invalidità di circa 350,00 euro mensili, considerata la durata del matrimonio (celebrato nel 1978), va previsto l'obbligo in capo a di corrispondere a Parte_1 Parte_4
a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro
[...]
230,00, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipenden- ti, seguirà il regime civilistico del titolo di proprietà.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda della volta ad ot- CP_1
tenere la restituzione dei propri beni mobili collocati presso la casa coniugale, perché priva del carattere di connessione "forte" ex art. 40 c.p.c.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
-
- 5 - versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Canicattì, il 27 luglio 1954, e nata a [...], il 14 Controparte_1
maggio 1961, i quali hanno contratto matrimonio il 4 luglio 1978, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì, anno 1978, parte
2, Serie A, numero 30; rigetta la domanda di addebito proposta, rispettivamente, da Parte_5
e
[...] Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della stessa di € CP_1
230,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 31 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2125 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Meli Calogero, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvago Anna, giusta procura allegata alla comparsa di costitu- zione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 4 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 7 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 luglio 2022, , premettendo Parte_1
di avere - in data 4 aprile 1978 – contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione sono nati due figli e maggiorenni
[...] Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, la quale avrebbe violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiuga- le con un altro uomo.
Ha chiesto, inoltre, di nulla prevedere a titolo di mantenimento della mo- glie, domandando, infine, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale in suo favore.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la man- cata comparizione della resistente, il Presidente f.f., ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la tratta- zione del merito.
Con memoria integrativa del 24 febbraio 2023, ha insi- Parte_1
stito su quanto già dedotto.
Con comparsa depositata l'8 settembre 2023 si è costituita CP_1
la quale, eccependo la nullità della notifica del ricorso, del pedisse-
[...]
quo decreto, nonché dell'ordinanza presidenziale, ha chiesto, in via prelimina- re, di essere rimessa in termini.
- 2 - Nel merito, ha aderito alla domanda principale, ma ha contestato la do- manda di addebito, domandando a sua volta l'addebito della separazione e chiedendo un contributo per il suo mantenimento
Rimessa in termini, con comparsa depositata il 27 ottobre 2023 la Pt_2
[.
ha insistito sulla domanda di addebito della separazione in capo al marito, il quale – nel corso del matrimonio – avrebbe adoperato violenza fisica e verba- le nei suoi confronti, sottoponendola ad un clima costante di terrore e co- stringendola a rifugiarsi presso una comunità ad indirizzo segreto.
Inoltre, premettendo di essere invalida e, quindi, parzialmente inabile al lavoro, ha chiesto la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di importo pari ad euro 500,00, nonché la restituzione dei beni mobili di sua proprietà collocati presso la casa coniugale.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 4 ottobre 2024 è stata trattenuta in decisione, previa assegna- zione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
Venendo al merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enuncia- zione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
- 3 - l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Inoltre, di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi con- trari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere- dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito dero- gare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale dero- ga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di prov- vedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro manteni- mento.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come le allegazioni di parte ricor- rente siano rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio, stante l'irrilevanza della prova orale articolata, che, quand'anche ammessa, non avrebbe dimostrato l'asserito tradimento della . CP_1
Pertanto, va rigettata la domanda di addebito proposta da Parte_3
.
[...]
Parimenti, non merita accoglimento la domanda di addebito proposta dalla , la quale non ha dimostrato i fatti di violenza allegati in compar- CP_1
sa, stante l'inammissibilità della prova orale articolata, con la formulazione di capitoli di prova generici, contenenti valutazioni e privi di riferimenti spazio- temporali e l'inidoneità della produzione documentale in atti, in assenza di ul- teriori riscontri, a dimostrare i propri assunti.
Pertanto, anche la domanda di addebito proposta da CP_1
va disattesa.
[...]
- 4 - Venendo, adesso, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla CP_1
in suo favore, va rammentato, innanzitutto, che tra le condizioni per il ricono- scimento del diritto al mantenimento nella fase della separazione rilevano sia la sussistenza di una disparità economica tra le parti, che la circostanza che uno dei due coniugi non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in co- stanza di matrimonio, inteso come standard di vita reso oggettivamente pos- sibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (cfr. Cass. N.
5061/2006 e n. 6699/2009).
Tanto chiarito, nel caso di specie, tenuto conto della comparazione reddi- tuale dei coniugi e preso atto della sussistenza di uno squilibrio reddituale, dal momento che il può contare su un reddito complessivo annuo supe- Pt_1
riore a 14.000 euro (cfr. certificazioni reddituali in atti), mentre la è CP_1
percettrice di una modesta pensione di invalidità di circa 350,00 euro mensili, considerata la durata del matrimonio (celebrato nel 1978), va previsto l'obbligo in capo a di corrispondere a Parte_1 Parte_4
a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro
[...]
230,00, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipenden- ti, seguirà il regime civilistico del titolo di proprietà.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda della volta ad ot- CP_1
tenere la restituzione dei propri beni mobili collocati presso la casa coniugale, perché priva del carattere di connessione "forte" ex art. 40 c.p.c.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
-
- 5 - versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Canicattì, il 27 luglio 1954, e nata a [...], il 14 Controparte_1
maggio 1961, i quali hanno contratto matrimonio il 4 luglio 1978, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì, anno 1978, parte
2, Serie A, numero 30; rigetta la domanda di addebito proposta, rispettivamente, da Parte_5
e
[...] Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della stessa di € CP_1
230,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 31 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 -