Art. 8.
Per le violazioni ai divieti stabiliti nell'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a lire tremila, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.
Per le violazioni ai divieti stabiliti nell'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a lire tremila, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.