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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 30.1.2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato allegato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. Maria Luisa Partenope (C.F. ) presso la cui persona e il C.F._2 cui studio in Foggia elegge al viale Ofanto n. 301
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
P.M.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La ricorrente in epigrafe indicata ha introdotto domanda per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio , riconosciuto da entrambe i genitori e nato fuori dal Per_1 matrimonio.
Concludeva per sentire regolamentare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore, alle condizioni puntualmente indicate nel ricorso depositato in atti.
pagina 1 di 2 Il Giudice relatore, preso atto della domanda di parte ricorrente, della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti del resistente non comparso, adottava con ordinanza del
2.7.2924, i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e del minore.
Ritenuta la causa matura per la decisione rimetteva, quindi, le parti alla udienza del 17.2.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 26.2.2025 il procuratore della ricorrente nella persistente contumacia del resistente dichiarava di prestare adesione alle statuizioni di cui alla ordinanza del 2.7.2024 e pertanto ne chiedeva la ratifica rinunciando ai termini di legge.
Il Presidente si è quindi riservato di riferire in camera di Consiglio.
Orbene, poiché le statuizioni contenute nella ordinanza del 2.7.2024, non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi del figlio minore , ritiene il Per_1
Tribunale di poterle porre alla base della decisione.
Quanto alle spese di lite, in virtù della contumacia del resistente che non si è opposto, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
DISPONE
La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore , alle Per_1 condizioni contenute nella ordinanza del G.I. del 2.7.2024, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 30.1.2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato allegato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. Maria Luisa Partenope (C.F. ) presso la cui persona e il C.F._2 cui studio in Foggia elegge al viale Ofanto n. 301
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
P.M.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La ricorrente in epigrafe indicata ha introdotto domanda per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio , riconosciuto da entrambe i genitori e nato fuori dal Per_1 matrimonio.
Concludeva per sentire regolamentare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore, alle condizioni puntualmente indicate nel ricorso depositato in atti.
pagina 1 di 2 Il Giudice relatore, preso atto della domanda di parte ricorrente, della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti del resistente non comparso, adottava con ordinanza del
2.7.2924, i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e del minore.
Ritenuta la causa matura per la decisione rimetteva, quindi, le parti alla udienza del 17.2.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 26.2.2025 il procuratore della ricorrente nella persistente contumacia del resistente dichiarava di prestare adesione alle statuizioni di cui alla ordinanza del 2.7.2024 e pertanto ne chiedeva la ratifica rinunciando ai termini di legge.
Il Presidente si è quindi riservato di riferire in camera di Consiglio.
Orbene, poiché le statuizioni contenute nella ordinanza del 2.7.2024, non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi del figlio minore , ritiene il Per_1
Tribunale di poterle porre alla base della decisione.
Quanto alle spese di lite, in virtù della contumacia del resistente che non si è opposto, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
DISPONE
La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore , alle Per_1 condizioni contenute nella ordinanza del G.I. del 2.7.2024, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2