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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/10/2024, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TO NZ
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 6102/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 457/2020 resa pubblica in data 28.2.2020, avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo onorari avvocati e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 08.09.1978 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Agerola
(Na) al Viale della Vittoria, 8 presso lo studio dell'Avv. Sergio Mascolo (c.f. ) C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
(per le comunicazioni: fax. n. ; indirizzo di p.e.c.: P.IVA_1
) Email_1
Appellante
E
Avv. PASQUALINA BALZANO (C.F.: ), nata a [...] C.F._3
(Na) il 22.03.1978, e Avv. SALVATORE GIORDANO (C.F: ), nato a C.F._4
RE ZI (Na) il 07.01.1960, difensori di loro stessi, elettivamente domiciliati presso il loro studio in RE ZI (Na) al Corso Umberto I, 208 (per le comunicazioni: fax n. 081/8616197; indirizzi di p.e.c.: Email_2
) Email_3
Appellati
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritte depositate per l'udienza cartolare del 27.06.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: si riporta al proprio atto introduttivo del presente grado ed ai relativi motivi di appello, insistendo per il loro integrale accoglimento, nonché a tutti i propri atti e scritti di causa, in particolare alle conclusioni già rassegnate con le note di trattazione scritta precedentemente depositate. Impugna e contesta ancora una volta tutto l'avverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto, chiedendone il rigetto siccome inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, impugnando altresì, fin d'ora e per quanto di ragione, le avverse conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate da controparte. Conclude, quindi, riportandosi alle conclusioni rese nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, qui da intendersi per integralmente ripetute e trascritte e, quindi, per l'integrale accoglimento dell'appello proposto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio e chiede che il giudizio venga trattenuto in decisione con la concessione dei termini di rito.
Parte appellata: si riportano integralmente alla propria memoria difensiva le cui deduzioni devono intendersi qui ripetute e trascritte, alle proprie difese tutte e note di trattazione depositate, il tutto sempre impugnando e contestando il ricorso in appello del sig. e tutto quanto ex adverso Pt_1
dedotto, prodotto ed argomentato nonché le conclusioni rese da controparte e concludono per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di giudizio, e CHIEDENDO assegnarsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 16.01.2018, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2017, emesso in data 31.10.2017 dal Giudice di Pace di Gragnano, con cui gli avvocati Pasqualina Balzano e Salvatore Giordano gli intimavano il pagamento della somma di euro 4211,03, oltre interessi e rivalutazione per l'attività professionale dagli stessi svolta nel giudizio di a.t.p. innanzi al Tribunale di RE ZI, nonché della somma di euro 550,00, oltre spese del giudizio monitorio.
Il evocava quindi in giudizio i predetti avvocati innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, per Pt_1
sentire dichiarare il decreto ingiuntivo opposto improcedibile e, in via gradata, rideterminare al ribasso il credito professionale vantato, con vittoria di spese e competenze legali, con condanna degli opposti al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 cpc, per aver agito in malafede e/o colpa grave.
A fondamento della domanda l'opponente, pur non contestando l'intercorso rapporto professionale con l'avv. Balzano e l'avv. Giordano, sosteneva che nulla era loro dovuto a titolo di spese legali in quanto le stesse dovevano essere soggette al regime speciale riservato a coloro che venivano assisiti dal CAF cui il si era affidato per il giudizio previdenziale, e che la scelta di instaurare il Pt_1 rapporto professionale con l'avv. Balzano e l'avv. Giordano non era stata una propria libera scelta, ma una diretta conseguenza della regola del CAF.
1.2-Costituitisi in giudizio, l'avv. Pasqualina Balzano e l'Avv. Salvatore Giordano preliminarmente eccepivano la inammissibilità dell'opposizione per aver l'opponente proposto impugnazione con atto di citazione e non con ricorso come previsto dalla specifica disciplina di cui all'art. 14 D.lgs. 150/2011, dovendosi invece introdurre il giudizio di opposizione necessariamente con ricorso. Gli opposti inoltre deducevano la tardività dell'impugnazione, sostenendo che nelle ipotesi in cui il giudizio di opposizione viene instaurato con atto di citazione (e non con ricorso) occorre fare riferimento, ai fini della tempestività dello stesso, alla data del deposito della citazione in cancelleria e che nel caso di specie, pur avendo l'opponente notificato tempestivamente (16.01.2018) l'atto di citazione, aveva provveduto al depositato cancelleria solo in data 16.03.2018, ossia tardivamente.
Nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 225/2017, con vittoria di spese di lite.
1.4 – La trattazione della causa proseguiva secondo il rito ordinario e all'esito della istruttoria
(consistita nell'escussione di due testi), con sentenza n. 457/2020 resa pubblica in data 28.02.2020, non notificata, il Giudice di Pace di Gragnano, richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. sez.II n. 12796 del 14.5.2019) dichiarava inammissibile l'opposizione “in quanto proposta con la notificazione dell'atto di citazione, anziché con ricorso. Infatti, atteso che l'atto di citazione, notificato in data 16.01.2018 veniva depositato nella cancelleria dell'adito giudice, al fine dell'iscrizione della causa a ruolo, solo in data 16.03.2018 ovverosia oltre il termine di 40 giorni dalla data della notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo (07.12.2017), resta preclusa la possibilità della sanatoria mediante mutamento del rito”; confermava, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto con condanna di al pagamento delle spese di lite in favore degli Parte_1
avv.ti Pasqualina Balzano e Salvatore Giordano.
2.1- Avverso detta sentenza, con ricorso in appello depositato in data 01.12.2020 e notificato a mezzo p.e.c. in data 13.05.2021, unitamente al decreto di fissazione udienza, proponeva appello
[...]
, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma della impugnata Parte_1
sentenza, in via principale di annullare il decreto ingiuntivo, infondato, e in via gradata, rideterminare al ribasso e nei termini prospettati il credito professionale vantato, riproponendo in questa sede tutti i motivi di opposizione e le eccezioni e deduzioni già formulate in primo grado e sulle quali il primo giudice non si era pronunciato in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'azione, con condanna degli appellati al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, ex art. 96 1°co. cpc per aver agito in giudizio con malafede e/o colpa grave.
2.2- Costituitisi in giudizio con comparsa depositata in data 16.09.2021, l'avv. Balzano e l'avv.
Giordano chiedevano al tribunale di dichiarare l'appello inammissibile o improcedibile;
in via meramente gradata, rigettare l'appello, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
condannare
[...]
al pagamento della somma di euro 2.411,03 oltre interessi, spese ed accessori, Parte_1
o a quella diversa che riterrà di giustizia, con vittoria di spese di lite. 2.3 – Disposto dal giudice, nel verbale di udienza cartolare di prima comparizione dell'11.10.2021, la prosecuzione del giudizio di appello (introdotto con ricorso) secondo il rito ordinario (già seguito dal primo giudice in luogo del rito sommario speciale previsto per le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato), acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data
13.9.2024, pronunciata alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 27.06.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.
a decorrere dal 20.9.2023.
3.1- Con la proposta impugnazione, per quel che in questa sede rileva, l'appellante censura la sentenza del giudice di pace nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo dallo stesso proposta argomentando come segue: “A seguito dell'entrata in vigore dell'art 14 del D.
Lgs. n° 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art
702 bis c.p.c., così come l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione la congiunta applicazione dell'art 4 del D.lgs. n° 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (cfr.
Cass. Civ. sez II, 14/05/2019 n° 12796). In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez
II, 14/05/2019 n° 12796 “ La tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata non già alla luce del modello erroneamente utilizzato bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi, nel senso cioè che: a) ove il processo debba promuoversi con ricorso , la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso ma non dal giorno della notifica al convenuto bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, ciò che normalmente avviene con la costituzione del convenuto. Ebbene, tenuto conto degli innanzi richiamati principi della giurisprudenza di legittimità, condivisi da questo giudice, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'istante va dichiarata inammissibile, in quanto proposta con la notificazione dell'atto di citazione, anziché con ricorso. Infatti, atteso che l'atto di citazione, notificato in data 16/01/2018, veniva depositato nella cancelleria dell'adito Giudice, ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo, solo in data 16/03/2018 ovverosia oltre il termine di 40 giorni dalla data di notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo (07/12/2017) resta preclusa la possibilità di sanatoria mediante il mutamento del rito…”.
Al riguardo parte appellante rileva che, avendo egli erroneamente instaurato il giudizio di opposizione con atto di citazione in luogo del ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, in ossequio al disposto dell'art. 4 d.lgs. citato, il giudice di pace avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale e, in ogni caso, valutare la tempestività dell'opposizione non già alla luce del rito che avrebbe dovuto impiegarsi (dall'attore erroneamente non seguito) bensì tenendo conto del rito concretamente sebbene erroneamente instaurato (in tal senso Cass. n. 24069/2019). Di conseguenza, nel caso di specie, essendo stato l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo tempestivamente notificato entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo,
l'impugnazione doveva ritenersi utilmente esperita essendo stata la notifica dell'atto di citazione eseguita entro il termine di legge.
3.2- L'appello è inammissibile poiché tardivo.
Come emerge chiaramente dallo svolgimento del processo che precede e dagli stessi motivi di appello, il giudizio di primo grado è stato dall'odierno appellante introdotto (erroneamente) con citazione (in luogo del ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.lgsl. 150/2011), è proseguito nelle forme del rito ordinario di cognizione ed è stato definito con la sentenza appellata, pubblicata in data
28.2.2020, non avendo il primo giudice provveduto, nell'esercizio della facoltà allo stesso riconosciuta dal citato art. 4 D.lgs. 150/2011, al mutamento del rito da ordinario a sommario speciale
(ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgsl. cit.). ha impugnato la predetta decisione con ricorso depositato in cancelleria in Parte_2 data 1.12.2020, ossia nel rispetto del termine “lungo” per la proposizione dell'appello previsto dall'art. 320 c.p.c. (computato tenendo conto della sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da Covid 19) e tuttavia notificato a controparte solo in data 13.5.2021, ben oltre la scadenza del predetto termine “lungo”.
Al riguardo occorre, invero, rammentare il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado. E' stato in particolare affermato che “Il principio dell'ultrattività del rito quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è stato erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (cfr. Cass., n. 210/2019; n. 20705/2018; n. 15897/2014;
n. 682/2005). Pretendere che la parte che intenda appellare debba proporre l'impugnazione adottando un rito diverso da quello con cui si è svolto il giudizio di primo grado, non solo attribuirebbe ad essa un potere di mutamento del rito che le non compete, ma si porrebbe in contrasto col principio costituzionale del "giusto processo" e con la tutela dell'affidamento della parte nelle regole del processo. (Cassazione n. 21632/2019). Ancora “Il principio c.d. della ultrattività del rito comporta, invero, come, ai fini della scelta delle forme e del mezzo di impugnazione, valga il rito adottato dal giudice per pronunziare la sentenza che si intende impugnare: a fronte dell'individuazione della natura della controversia e quindi del rito da parte di un organo giudiziario, non si giustificherebbe rimettere all'appellante la scelta della corretta forma del gravame;
inoltre, poiché il rito, in senso ampio, attiene non solo alla fase procedimentale durante lo specifico grado, ma anche alla fase successiva dell'impugnazione, ritenere che il soggetto soccombente possa adottare in questa seconda fase una forma ed una modalità di impugnazione diverse da quelle impostegli dal rito, con cui è stata emessa la sentenza, significherebbe attribuire al soggetto impugnante una facoltà di mutamento del rito;
è, pertanto, solo il giudice dell'impugnazione, anche a garanzia delle controparti, che ha eventualmente il potere di rettificazione del rito, con possibilità del passaggio al rito speciale o viceversa (Cassazione n. 26136/2017).
Da quanto detto discende, quindi, che laddove il giudice di primo grado abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato, come in concreto verificatosi nel caso di specie, il giudizio in grado di appello deve proseguire nelle stesse forme, e che l'accertamento delle forme processuali adottate deve avvenire ad opera del giudice del merito con riferimento al rito in concreto adottato, accertamento che naturalmente condiziona anche il giudizio sulla tempestività dell'impugnazione.
Tanto premesso, nell' ipotesi (in concreto ricorrente nella fattispecie in esame) in cui l'impugnazione, anziché con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre avere riguardo non già alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza (Cass. 25/02/2009
n. 4498; Cass. n. 12290 del 07/06/2011).
Alla stregua dei principi richiamati, va dunque dichiarata l'inammissibilità del gravame proposto oltre i termini di legge stante la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, avvenuta, si ripete, a mezzo p.e.c. in data 13.05.2021 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado (non notificata) in data 28.02.2020.
4.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da euro 1100,01 ad euro 5200,00), alla decisione in rito della stessa, alla ridotta complessità delle difese di svolte dall' appellato ed all'attività effettivamente svolta (carente in appello della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 50% sul compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
5.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n.
115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di RE ZI, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 457/2020 resa pubblica il 28.02.2020, proposto da nei confronti dell'avv. Pasqualina Balzano e dell'Avv. Salvatore Parte_1
Giordano, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore dell'avv. Pasqualina Balzano e Parte_1 dell'Avv. Salvatore Giordano delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
1278,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in RE ZI, 14 ottobre 2024.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano