Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 14141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Parte_1 Martellotta;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 16.681,63 prospettato dall' ed inizialmente corrisposto dall'istituto in CP_1 favore della ricorrente a titolo di assegno sociale in relazione al periodo compreso tra l'1.01.2019 ed il 31.12.2022 nonché la condanna dell' alla restituzione degli CP_1 importi eventualmente trattenuti a titolo di recupero – deve ritenersi per quanto di ragione fondata in virtù delle motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia deve essere osservato che ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge 335/1995
“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
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A tanto va aggiunto che, a decorrere dall'1.01.2019, il requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale è stato determinato in 67 anni (e tanto in ragione del meccanismo di aggiornamento del requisito anagrafico di cui all'art. 12, comma 12-bis, del d.l. 98/2011 conv. con mod. in l. 111/2011) e che l'assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge).
Ciò posto in generale, nella fattispecie di cui all'odierno vaglio è pacifico che la ricorrente abbia percepito l'assegno sociale a decorrere dal gennaio 2012.
A fronte di tanto l' ha dedotto che, in occasione di una CP_1 delle verifiche sui redditi dei percettori dell'assegno sociale, in data 21.06.2023, accedendo sia all'Agenzia delle Entrate sia agli atti del Registro ha rilevato che, a nome della ricorrente, risultavano due negozi di compravendita di fabbricati (avvenuti rispettivamente in data 11.04.2019 e 28.10.2021).
Nella prospettazione dell' i proventi di tali CP_1 compravendite hanno determinato l'azzeramento dell'assegno sociale per l'anno successivo a quello in cui si sono verificati sicché si è generato l'indebito per cui è causa, appunto, ricadente nell'arco temporale dal 01/01/2019 al 31/12/2022.
A questo riguardo è doveroso un approfondimento sulla precisa individuazione del requisito reddituale rilevante ai fini del godimento dell'assegno sociale
2 Come anticipato, l'art. 3, comma 6, legge 335/1995 stabilisce che il requisito reddituale rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale è composto dai redditi “al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.
La disposizione in argomento prosegue, poi, con l'escludere espressamente la rilevanza, ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, di una serie di entrate (e cioè: i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione, la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale).
In ragione di quanto innanzi è del tutto evidente che l'art. 3, comma 6, legge 335/1995 (al netto delle specifiche esclusioni appena citate) abbia considerato rilevanti, ai fini dell'assegno sociale, ed in via generale: 1) i redditi di qualsiasi natura ed al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
2) i redditi esenti da imposte, 3) i redditi soggetti a ritenute alla fonte, 4) gli assegni alimentari corrisposti sulla base delle norme del codice civile.
Va parimenti evidenziato che la disposizione in argomento fa ripetutamente riferimento ai “redditi” non fornendone, tuttavia, una definizione sicché, all'uopo, non può che farsi riferimento alla normativa dettata ai fini del pagamento dell'Irpef (e cioè il D.P.R. 917/1986 c.d. T.U.I.R.).
Orbene, il T.U.I.R., come noto, non delinea una definizione unica e generale di “reddito” ma enuclea sei specifiche categorie di redditi in ragione della loro fonte (e cioè: i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i redditi d'impresa ed i redditi diversi, si veda l'art. 6 T.U.I.R.) ognuna delle quali ha connotazioni ed un sistema di regole ben specifiche.
Orbene, la tipologia di entrate oggetto di causa (conseguite all'alienazione di immobili) non può essere certamente ricompresa tra i redditi agrari (artt. 25-43 T.U.I.R.) appunto definibili come connessi al possesso di terreni o fabbricati ma può essere in astratto ricondotta alla categoria dei
“redditi diversi”.
Più nello specifico, l'art. 67, comma 1, lett. b) T.U.I.R. definisce “redditi diversi”, per quanto qui di interesse, quelli (non costituenti redditi di capitale ovvero non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da s.n.c. e s.a.s, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) che coincidono nelle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
3 Con riferimento specifico ai proventi derivati dall'alienazione onerosa di immobili è, dunque, “reddito”, anche quindi ai fini della fruizione dell'assegno sociale, solo la plusvalenza (e non l'intero ricavato) peraltro realizzata nella specifica ipotesi in cui l'originario acquisto dell'immobile sia non ultraquinquennale (si veda Corte Appello di Roma n. 251/2018 pubbl. il 25/01/2018 che, in relazione alla vendita di immobili, in generale osserva che la stessa “più che un reddito costituisce liquidazione di un capitale immobilizzato”).
Per altro verso, non è neanche possibile sostenere che tutti i proventi dell'alienazione di immobili siano indistintamente annoverabili tra i “redditi esenti da imposte” come indicati dal precitato art. 3, comma 6, legge 335/1995 proprio perché tale ultima qualifica fa pur sempre riferimento alla definizione settoriale di “redditi” che si ripete, in questo specifico ambito, coincide solo con le plusvalenze realizzate da immobili acquistati da non più di cinque anni.
Non può, poi, assolutamente sfuggire che la categoria di redditi “esenti da imposte” come indicata nella disposizione istitutiva dell'assegno sociale è coincidente con quella raffigurata, nei medesimi termini, nell'art. 3, comma 3, lett. a) T.U.I.R. (che, appunto, analogamente all'art. 3, comma 6, legge 335/1995 in esame, richiama testualmente “i redditi esenti dall'imposta” oltre che “quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”) il quale fa, appunto, riferimento alla categoria di redditi (tra cui non rientrano quelli da alienazione di immobili) specificamente indicati come non soggetti ad imposizione all'interno del D.P.R. 601/1973 (si vedano, tra gli altri, gli artt. 3, 4, 5bis, 34, 34 bis, 41) e delle altre leggi speciali.
Per altro verso, ad avviso dello scrivente - anche a prescindere dall'elemento letterale - non pare neanche argomentabile che l'art. 3, comma 6, legge 335/1995 abbia fatto riferimento ai “redditi” in senso assolutamente lato intendendo ricomprendere tutte le entrate del richiedente e del coniuge (con le eccezioni ivi espressamente indicate) e non, invece, quale indice della ricchezza prodotta nell'anno come, invece, sostenibile attraverso il richiamo alla normativa in tema di imposte sui redditi.
Un sostegno a questa ultima conclusione è desumibile sia dal fatto che la disposizione istitutiva dell'assegno sociale in argomento ha cura di specificare che i redditi (di qualsiasi natura) da considerare devono essere depurati dall'imposizione fiscale e contributiva sia dal fatto che, come anticipato, le due categorie di redditi “esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” di cui all'art. 3, comma 6, legge 335/1995 richiamano le identiche categorie di redditi “esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
4 di imposta o ad imposta sostitutiva” di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) T.U.I.R..
Ancora, la conclusione appena raggiunta pare maggiormente rispondente alla ratio dell'art. 3, comma 6, legge 335/1995 che è, appunto, quella di far fronte all'effettivo stato di bisogno del titolare (si veda Cass. civ., Sez. VI, 14513/2020) appunto meglio desumibile dal grado di ricchezza prodotta nell'anno dallo stesso anziché dalle sue entrate.
A fronte di queste premesse va osservato che, nella fattispecie di cui all'odierno vaglio, l' ha considerato CP_1 gli interi proventi delle compravendite immobiliari stipulate dalla ricorrente come redditi rilevanti ai fini della concessione dell'assegno sociale.
Tanto non può ritenersi legittimo in quanto alcuna plusvalenza risulta essere stata realizzata dalla ricorrente e in quanto non consta neanche che gli immobili in argomento fossero stati acquistati da meno di cinque anni.
In ragione di tanto non può ritenersi insussistente il requisito reddituale rilevante per l'assegno sociale sicché, essendo incontestati gli altri requisiti, quest'ultima prestazione deve ritenersi certamente spettante.
In ultimo, la domanda volta al recupero delle somme trattenute dall' non può essere accolta non essendo documentata CP_1 l'effettuazione di specifiche trattenute da parte dell'istituto.
La sussistenza di pronunce giurisprudenziali di merito di segno contrario sulle questioni di causa nonché la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' ed oggetto di causa;
CP_1
− rigetta le restanti domande;
− compensa le spese di lite.
Bari, 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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