Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11491/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di interdizione iscritto al n.
11491/2024 R.G. promosso da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi da Avv. Angela C.F._2
D'Eredità,
-parte ricorrente- nell'interesse di
( ), CP_1 C.F._3
-interdicendo- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- I ricorrenti, dichiarando di essere genitori di
[...]
(06.12.2006), hanno dedotto che questi si trova in uno CP_1 stato abituale di infermità di mente che gli impedisce di provvedere ai propri interessi.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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In particolare, hanno riferito che all'interdicendo è stato diagnosticato un grave disturbo dello spettro autistico con compromissione intellettiva e del linguaggio di livello 3.
Hanno precisato che il giovane è inserito presso una residenza riabilitativa in Mesagne (BR).
Hanno concluso domandando la declaratoria di interdizione
(ricorso depositato il 05.11.2024).
I.2.- Nessun controinteressato si è costituito nonostante la regolarità delle notifiche degli atti introduttivi ai parenti prossimi.
I.3.- All'udienza del 07.02.2025, con l'intervento del pubblico ministero, il giudice delegato ha esaminato personalmente l'interdicendo ed ha interrogato le persone comparse. All'esito, la difesa ricorrente ha reiterato le originarie conclusioni ed il P.M. si è associato.
Il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di interdizione è meritevole di accoglimento.
L'istruttoria ha consentito di rilevare l'esistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di interdizione.
II.1.- In primo luogo è emerso che l'interdicendo versa in condizioni di abituale infermità di mente tali da determinarne l'incapacità a provvedere ai propri interessi.
Infatti, l'istruttoria documentale rivela che sin dalla tenera età ha manifestato gravi deficit. In CP_1 particolare, gli è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico di livello 3 con compromissioni del linguaggio e intellettiva gravi, è stato dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità e necessita di accompagnamento (cfr. doc medica allegata).
Inoltre, l'esame dell'interdicendo ha confermato del tutto lo stato di totale incapacità del di relazionarsi, di CP_1 esprimersi e di comprendere il circostante.
Devono pertanto ritenersi sussistenti i requisiti della abituale infermità di mente e dell'incapacità a provvedere ai propri interessi.
II.2.- In secondo luogo è emerso che le condizioni di
[...]
sono tali che la sua adeguata protezione può essere CP_1
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assicurata solo per il tramite della misura della interdizione e non anche per il tramite di misure meno invasive.
Infatti, la totale assenza di autonomia, l'incapacità di comprensione del circostante e l'assoluto bisogno di continua assistenza anche presso una comunità residenziale suggeriscono una protezione dell'interdicendo nella misura massima prevista dall'ordinamento.
II.3.- In definitiva, deve essere dichiarata l'interdizione di e, conseguentemente, deve ordinarsi che alla CP_1 presente sentenza sia data la pubblicità prevista dall'art. 423 c.c..
III.- Nulla deve essere disposto a titolo di pagamento di spese e compensi di lite trattandosi di giudizio svolto nell'interesse di persona terza e per il quale non può formularsi alcuna statuizione di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di interdizione R.G.
11491/2024 introdotto con ricorso del 05.11.2024 da Parte_1
e nell'interesse di
[...] Parte_2 CP_1 con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nato a [...] il CP_1
06.12.2006;
2) ORDINA al Cancelliere di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
3) ORDINA che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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