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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
________
IL TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est. dott.ssa Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 380/2024 R.G.A.C., promossa
DA
, ( ), elettivamente domiciliata in Nicosia (EN) nella Parte_1 CodiceFiscale_1
via C. Bruno n.2, presso lo studio dell'Avv. Marilena Di Salvo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), NATO A NICOSIA (EN) IL 23/02/1969; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENIENTE EX LEGE
pagina 1 di 6 Oggetto: azione di inabilitazione.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11/03/2025, la ricorrente ha insistito nella domanda di inabilitazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare l'inabilitazione del proprio padre , deducendo che quest'ultimo, da molti Controparte_1
anni manifesta alterazioni dello stato psichico, a causa delle quali, per lunghi periodi è stato costretto a ricorrere all'assistenza residenziale presso Comunità Terapeutica Assistita (d'ora in poi C.T.A.) “La
Pagoda” di Nicosia, laddove è ospitato con retta a carico dello Stato.
Negli ultimi mesi del 2023, peraltro, la situazione del resistente sarebbe degenerata al punto da essere necessario il suo ricovero ospedaliero in regime di T.S.O., a seguito del quale ricovero gli è stato diagnosticato un “disturbo bipolare, a seguito di sospensione arbitraria di assunzione di terapia ed abuso di alcool, presenta idee di grandezza, irritabilità, turbe ipniche”, come attestato mediante la produzione di apposita documentazione sanitaria. Un secondo ricovero in T.S.O. presso l'U.O.
Psichiatria dell'Ospedale Umberto I di Enna è avvenuto, poi, in data 04/04/2024, dopo che il resistente era stato sottoposto, dal C.S.M. di Nicosia ad un nuovo ricovero presso la CTA “La Pagoda” di Nicosia per sottoporre il sig. ad un programma intensivo riabilitativo. Pt_1
Per le suddette ragioni, la ricorrente ha proposto domanda di inabilitazione del padre, allegando che tale pronuncia si giustificherebbe sulla base della situazione di infermità di mente parziale temporanea del padre e dichiarandosi disponibile, altresì, ad assumere l'incarico di Curatore del resistente stesso.
Il resistente, nonostante la ritualità della citazione in giudizio, non ha inteso formalizzare la propria costituzione nel presente processo, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
In data 25.07.2024, il fascicolo di causa, originariamente assegnato, quale giudice relatore, alla dott.ssa
Guarnera, a seguito del tramutamento di quest'ultima ad altro Ufficio Giudiziario, è stato riassegnato allo scrivente relatore il quale, all'udienza del giorno 4.12.2024, ha proceduto all'ascolto dell'inabilitando e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la rimessione della causa al collegio, all'udienza del giorno 12.05.2025.
Acquisito il parere del P.M., la causa è stata, infine, rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, deve evidenziarsi che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, allo scopo di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte pagina 2 di 6 di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
A seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ., operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza del presupposto della abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi, l'interdizione va dichiarata solo quando "ciò è necessario per assicurare" all'infermo
"adeguata protezione".
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non può essere individuato con riguardo ad un elemento meramente "quantitativo" e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto.
Il discrimen consiste piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato, per cui l'interdizione rappresenta la extrema ratio cui ricorrere solo quando l'amministrazione di sostegno ovvero l'inabilitazione non siano idonee ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi, con una valutazione da compiersi caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente pagina 3 di 6 accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Nel caso all'odierno esame, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali, le condizioni di salute del signor non sono di tale gravità da comportare una severa alterazione delle Controparte_1
facoltà fisiche e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento sia agli atti di indole economica e patrimoniale, sia anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
L'inabilitando, sottoposto ad esame, è apparso perfettamente lucido ed ha risposto consapevolmente a tutte le domande che gli sono state rivolte, di modo che il giudice ha potuto riscontrare che lo stesso, rispondeva alle domande formulategli in modo assolutamente conferente rispetto a quanto richiesto.
Ciò, del resto, ha confermato quanto emergente dai documenti medici prodotti deponenti, prevalentemente, nel senso di una esigenza di reinserimento e risocializzazione del signor CP_1
reinserimento e risocializzazione pertanto ritenute, allo stato, possibili dalle stesse strutture che lo hanno avuto in cura (cfr. allegato 7 all'atto introduttivo del giudizio, ossia la relazione del CSM di
Nicosia) e ciò nonostante isolati episodi di aggressività manifestati dal ai quali ha fatto CP_1
seguito la sottoposizione a T.S.O. e il conseguente ricovero in apposite strutture, ove gli è stato diagnosticato un disturbo bipolare, con episodio di tipo ipomaniacale, con decorso, peraltro positivo, come può leggersi in seno alla lettera di dimissioni dalla U.O. di Psichiatria del Policlinico Umberto I di Enna (all. n. 8 all'atto introduttivo), ove si afferma che, una volta assunta la adeguata terapia farmacologica il paziente presentava un:
Le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del giorno 4.12.2024, in definitiva, depongono nel senso della certa esistenza di una patologia in capo al resistente, patologia della quale, peraltro quest'ultimo è ben consapevole, necessitando soltanto di assistenza e cura al fine della costante somministrazione delle terapie prescritte, in quanto lo stesso “[…] non è capace di rendersi conto quando inizia a stare male;
anche quando sta male lui dice che sta benissimo” e che gli episodi che lo hanno condotto ad essere sottoposti al T.S.O. si sarebbero potuti evitare se solo i parenti, fossero riusciti, come è sempre avvenuto prima d'allora, “[…] ad intervenire prima che le cose degenerassero”.
Ora, tornando a quanto più sopra premesso in ordine all'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, deve ribadirsi che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai pagina 4 di 6 fini dell'applicazione dell'interdizione/inabilitazione quale misura estrema di protezione è
l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare "su misura" i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Invero, l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte (cfr. Cass. 22.4.2009, n. 9628).
A fortiori il superiore ragionamento deve imporsi laddove un problema di totale incapacità si ponga, come nel caso di specie, avendo il convenuto dimostrato di essere ancora in grado di provvedere alle proprie esigenze sotto ogni punto di vista, sol che sia supportato costantemente e amorevolmente nell'osservanza delle prescrizioni terapeutiche impostegli dai sanitari e pertanto le esigenze del convenuto, come sopra evidenziate, possono essere gestite in modo adeguato da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'inabilitazione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Non si ritiene di procedere nella presente sede alla nomina dell'Amministratore di sostegno, non avendo parte ricorrente - che comunque non ne ha fatto richiesta - dedotto esigenze da tutelarsi con urgenza mediante una nomina provvisoria, ed in considerazione della circostanza che, dimorando il sig. nel Comune di Nicosia, il GT territorialmente competente è quello di prossimità vale a dire il CP_1
GT presso il Tribunale di Enna al quale vanno inviati gli atti per le valutazioni di competenza.
Le spese processuali vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, del resistente Lo
Papa Graziano,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara non ripetibili le spese processuali.
3. Dispone l'invio degli atti al GT presso il Tribunale di Enna per le valutazioni di competenza.
pagina 5 di 6 Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del Tribunale il 4 giugno 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
________
IL TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est. dott.ssa Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 380/2024 R.G.A.C., promossa
DA
, ( ), elettivamente domiciliata in Nicosia (EN) nella Parte_1 CodiceFiscale_1
via C. Bruno n.2, presso lo studio dell'Avv. Marilena Di Salvo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), NATO A NICOSIA (EN) IL 23/02/1969; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENIENTE EX LEGE
pagina 1 di 6 Oggetto: azione di inabilitazione.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11/03/2025, la ricorrente ha insistito nella domanda di inabilitazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare l'inabilitazione del proprio padre , deducendo che quest'ultimo, da molti Controparte_1
anni manifesta alterazioni dello stato psichico, a causa delle quali, per lunghi periodi è stato costretto a ricorrere all'assistenza residenziale presso Comunità Terapeutica Assistita (d'ora in poi C.T.A.) “La
Pagoda” di Nicosia, laddove è ospitato con retta a carico dello Stato.
Negli ultimi mesi del 2023, peraltro, la situazione del resistente sarebbe degenerata al punto da essere necessario il suo ricovero ospedaliero in regime di T.S.O., a seguito del quale ricovero gli è stato diagnosticato un “disturbo bipolare, a seguito di sospensione arbitraria di assunzione di terapia ed abuso di alcool, presenta idee di grandezza, irritabilità, turbe ipniche”, come attestato mediante la produzione di apposita documentazione sanitaria. Un secondo ricovero in T.S.O. presso l'U.O.
Psichiatria dell'Ospedale Umberto I di Enna è avvenuto, poi, in data 04/04/2024, dopo che il resistente era stato sottoposto, dal C.S.M. di Nicosia ad un nuovo ricovero presso la CTA “La Pagoda” di Nicosia per sottoporre il sig. ad un programma intensivo riabilitativo. Pt_1
Per le suddette ragioni, la ricorrente ha proposto domanda di inabilitazione del padre, allegando che tale pronuncia si giustificherebbe sulla base della situazione di infermità di mente parziale temporanea del padre e dichiarandosi disponibile, altresì, ad assumere l'incarico di Curatore del resistente stesso.
Il resistente, nonostante la ritualità della citazione in giudizio, non ha inteso formalizzare la propria costituzione nel presente processo, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
In data 25.07.2024, il fascicolo di causa, originariamente assegnato, quale giudice relatore, alla dott.ssa
Guarnera, a seguito del tramutamento di quest'ultima ad altro Ufficio Giudiziario, è stato riassegnato allo scrivente relatore il quale, all'udienza del giorno 4.12.2024, ha proceduto all'ascolto dell'inabilitando e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la rimessione della causa al collegio, all'udienza del giorno 12.05.2025.
Acquisito il parere del P.M., la causa è stata, infine, rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, deve evidenziarsi che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, allo scopo di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte pagina 2 di 6 di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
A seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ., operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza del presupposto della abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi, l'interdizione va dichiarata solo quando "ciò è necessario per assicurare" all'infermo
"adeguata protezione".
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non può essere individuato con riguardo ad un elemento meramente "quantitativo" e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto.
Il discrimen consiste piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato, per cui l'interdizione rappresenta la extrema ratio cui ricorrere solo quando l'amministrazione di sostegno ovvero l'inabilitazione non siano idonee ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi, con una valutazione da compiersi caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente pagina 3 di 6 accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Nel caso all'odierno esame, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali, le condizioni di salute del signor non sono di tale gravità da comportare una severa alterazione delle Controparte_1
facoltà fisiche e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento sia agli atti di indole economica e patrimoniale, sia anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
L'inabilitando, sottoposto ad esame, è apparso perfettamente lucido ed ha risposto consapevolmente a tutte le domande che gli sono state rivolte, di modo che il giudice ha potuto riscontrare che lo stesso, rispondeva alle domande formulategli in modo assolutamente conferente rispetto a quanto richiesto.
Ciò, del resto, ha confermato quanto emergente dai documenti medici prodotti deponenti, prevalentemente, nel senso di una esigenza di reinserimento e risocializzazione del signor CP_1
reinserimento e risocializzazione pertanto ritenute, allo stato, possibili dalle stesse strutture che lo hanno avuto in cura (cfr. allegato 7 all'atto introduttivo del giudizio, ossia la relazione del CSM di
Nicosia) e ciò nonostante isolati episodi di aggressività manifestati dal ai quali ha fatto CP_1
seguito la sottoposizione a T.S.O. e il conseguente ricovero in apposite strutture, ove gli è stato diagnosticato un disturbo bipolare, con episodio di tipo ipomaniacale, con decorso, peraltro positivo, come può leggersi in seno alla lettera di dimissioni dalla U.O. di Psichiatria del Policlinico Umberto I di Enna (all. n. 8 all'atto introduttivo), ove si afferma che, una volta assunta la adeguata terapia farmacologica il paziente presentava un:
Le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del giorno 4.12.2024, in definitiva, depongono nel senso della certa esistenza di una patologia in capo al resistente, patologia della quale, peraltro quest'ultimo è ben consapevole, necessitando soltanto di assistenza e cura al fine della costante somministrazione delle terapie prescritte, in quanto lo stesso “[…] non è capace di rendersi conto quando inizia a stare male;
anche quando sta male lui dice che sta benissimo” e che gli episodi che lo hanno condotto ad essere sottoposti al T.S.O. si sarebbero potuti evitare se solo i parenti, fossero riusciti, come è sempre avvenuto prima d'allora, “[…] ad intervenire prima che le cose degenerassero”.
Ora, tornando a quanto più sopra premesso in ordine all'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, deve ribadirsi che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai pagina 4 di 6 fini dell'applicazione dell'interdizione/inabilitazione quale misura estrema di protezione è
l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare "su misura" i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Invero, l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte (cfr. Cass. 22.4.2009, n. 9628).
A fortiori il superiore ragionamento deve imporsi laddove un problema di totale incapacità si ponga, come nel caso di specie, avendo il convenuto dimostrato di essere ancora in grado di provvedere alle proprie esigenze sotto ogni punto di vista, sol che sia supportato costantemente e amorevolmente nell'osservanza delle prescrizioni terapeutiche impostegli dai sanitari e pertanto le esigenze del convenuto, come sopra evidenziate, possono essere gestite in modo adeguato da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'inabilitazione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Non si ritiene di procedere nella presente sede alla nomina dell'Amministratore di sostegno, non avendo parte ricorrente - che comunque non ne ha fatto richiesta - dedotto esigenze da tutelarsi con urgenza mediante una nomina provvisoria, ed in considerazione della circostanza che, dimorando il sig. nel Comune di Nicosia, il GT territorialmente competente è quello di prossimità vale a dire il CP_1
GT presso il Tribunale di Enna al quale vanno inviati gli atti per le valutazioni di competenza.
Le spese processuali vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, del resistente Lo
Papa Graziano,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara non ripetibili le spese processuali.
3. Dispone l'invio degli atti al GT presso il Tribunale di Enna per le valutazioni di competenza.
pagina 5 di 6 Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del Tribunale il 4 giugno 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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