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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2024, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2235/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2235/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Ekaterina Tatyanich, per procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Simone Fiorini, per procura in atti Controparte_1
APPELLATO avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 29/11/2021 nel giudizio n. r.g. 13875/2019,
In data 29.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante pagina 1 di 13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze, III sezione civile, G.U. dott.ssa Sabrina Luperini, del 26.11.2021, emessa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al N.R.G. 13875/2019 e, per l'effetto: Nel merito. In via principale. Accertare il credito della SI.ra nei confronti del SI. per la restituzione Parte_1 Controparte_1 della somma di € 10.500,00 (ovvero quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa) versata secondo quanto rappresentato in atti a titolo di mutuo e/o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli pagamenti o in subordine dalla richiesta al saldo. Per l'effetto condannare il SI.
[...]
al pagamento del credito accertato in favore della SI.ra ; In via CP_1 Parte_1
Subordinata. Nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare l'ingiustificato incasso e l'indebita detenzione della somma di € 10.500,00 (ovvero quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa) da parte del SI. ai danni della SI.ra Controparte_1
ed il conseguente obbligo della sua restituzione a carico del SI. Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare il SI. alla restituzione di detta somma CP_1 Controparte_1 in favore della SI.ra , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati Parte_1 dalla data della richiesta al saldo;
In via ulteriormente subordinata.
Condannare il SI. al pagamento della somma € 10.500,00 (ovvero quel maggiore Controparte_1
o minore importo accertato in corso di causa) a favore della SI.ra , a titolo di Parte_1 illegittimo arricchimento ex art. 2041c.c.. Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A”.
Per la parte appellata:
“affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia: in accoglimento delle conclusioni precisate anche nelle note conclusive del 15.11.21 che di seguito si ritrascrivono: “rigetti, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande ed eccezioni proposte da parte ricorrente o, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, si pronunci in ordine alle medesime, sempre per i motivi esposti in narrativa, nei limiti del giusto e del provato, accertando e dichiarando, in ogni caso, non dovuta la somma di € 10.500,00 richiesta ovvero, in ogni caso, anche in via riconvenzionale, operando la compensazione giudiziale fra pagina 2 di 13 la somma che risultasse dovuta dal resistente alla ricorrente con quella che risulterà dovuta dalla ricorrente al resistente, indicata in atti per € 8.442,72, o la maggiore o minore di giustizia, quale anticipo da quest'ultimo alla ricorrente” - rigettare l'appello proposto dalla SI.ra
[...] avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa dal Tribunale di Firenze in data Parte_1
26.11.2021, pubblicata in data 29.11.21 nel procedimento R.G. 13875/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con integrale conferma della Ordinanza stessa,
- o, in ipotesi denegata di accoglimento, pronunciarsi, sempre per i motivi esposti in narrativa, nei limiti del giusto e del provato, accertando e dichiarando, in ogni caso, non dovuta la somma di €
10.500,00 richiesta ovvero, in ogni caso, anche in via riconvenzionale, operando la compensazione giudiziale fra la somma che risultasse dovuta dall'appellato all'appellante con quella che risulterà dovuta dall'appellante all'appellato, indicata in atti per € 8.442,72, o la maggiore o minore di giustizia, quale anticipo da quest'ultimo all'appellante” Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 26.11.2021 il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando all'esito del procedimento sommario n. r.g. 13875/2019 ha così deciso: “1) Rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto resistente, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA, come per legge”.
Tale ordinanza è stata emessa su ricorso ex art. 702 c.p.c. promosso da innanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze nei confronti di , per sentirlo condannare alla restituzione Controparte_1 della somma di € 10.500,00, asseritamente corrisposta a titolo di mutuo durante il rapporto di convivenza, per l'acquisto di un autoveicolo, poi intestato al medesimo ovvero, in subordine, per sentirlo condannare a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. , si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande avverse, Controparte_1 nonché eccependo - in ipotesi- la compensazione del credito preteso dall'attrice con il controcredito a sua volta vantato, quantificato in € 8.442,72 per anticipi fatti in favore di
Parte_1
pagina 3 di 13 3. La causa era istruita in via documentale e decisa come innanzi.
Si riporta testualmente quanto motivato del primo Giudice:
“Nel merito, va osservato che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la restituzione di somma mutuata al ricorrente, sconta il difetto di un inidoneo supporto probatorio utile al relativo accoglimento e va pertanto disattesa. La contabile del bonifico bancario dell'importo di euro 10.500,00, prodotta sub doc. 1 in allegato al ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del giudizio, consente di ritenere provato che in data 3.09.18 la ricorrente ha versato detta somma al e, a tutto concedere, anche che, la rimessa era finalizzata all'acquisto di CP_1 un veicolo: la stessa reca infatti quale causale la dicitura, “ Opel”. Controparte_1 Da tale dicitura, non può evincersi alcun principio di prov all'asserito accordo secondo cui la somma era stata versata a titolo di prestito con l'obbligo di restituzione da parte del convenuto, circostanze pertanto che restano soltanto come meramente affermate e sfornite di prova. La datio di una somma di danaro non vale di per sé tuttavia a fondare la richiesta di restituzione, difatti, come da pacifica opinione giurisprudenziale, in mancanza di apposito titolo specifico, “allorquando ammessane la ricezione l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, a opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (cfr. Cass. n. 9541/2010; n. 6295/2013; n. 9864/2014). Passando all'esame delle ulteriore domande avanzate dalle parti, non è forse inutile preliminarmente richiamare la disciplina e la giurisprudenza in materia di obbligazioni naturali tra ex conviventi, materia alla quale sono appunto da ricondurre sia la domanda di ripetizione per arricchimento causa avanzata dalla ricorrente, che quella di compensazione sollevata dal convenuto. Ebbene, nel nostro ordinamento, vige una presunzione relativa, c.d. iuris tantum, secondo la quale le somme versate dai conviventi nel corso della convivenza, salvo prova contraria, sono riconducibili a doveri di solidarietà rientranti nell'adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.. Le convivenze more uxorio vengono difatti configurate quali formazioni sociali rilevanti ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, attuabili sotto forma di elargizioni in denaro, non ripetibili e non coercibili secondo la disciplina delle obbligazioni naturali. La giurisprudenza ha chiarito che tuttavia, non tutte le spese sostenute da uno degli ex conviventi, possono essere considerate obbligazioni naturali e dunque irripetibili perché pagate in esecuzione del contratto sociale di assistenza nel quale si è soliti ricomprendere il vivere more uxorio (cfr. sul punto Cass. 1277/2014; Cass. 1266/2016). La Suprema Corte di Cassazione, ha in particolare affermato che un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens" (Cass. n. 3713 del 13/03/2003; ed ancora, C. Cass. sentenza n. 14732/18, del 7 giugno 2018; C. Cass. sentenza n. 2392/20 del 3 febbraio 2020) Del resto la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è stata solita ammettere la configurabilità dell'ingiustificato arricchimento di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo, esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza (Cass., nn. 14732/2018; 1277/2014;
pagina 4 di 13 11330/2009). Nella valutazione che il giudice è chiamato a compiere nel caso concreto, al fine di verificare se la richiesta di restituzione per indebito arricchimento esercitata da un partner contro l'ex, sia degna di accoglimento, occorre appurare se si sia o meno trattato di somma esorbitante i limiti di della proporzionalità al patrimonio e alle condizioni sociali di chi le ha poste in essere. L'importo della somma versata dalla ricorrente, ben distante da quello superiore a centinaia di migliaia di euro, tenuto in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità al fine di qualificare come ripetibile il versamento, anche in ragione del fatto che risulta finalizzato all'acquisto di un autoveicolo e, dunque di un bene confacente anche all'esigenze della coppia, può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione della irripetibilità prevista dall'articolo 2034 c.c. D'altro canto, sarebbe spettato alla ricorrente, che intende giovarsi della domanda di ripetizione dell'indebito, dimostrare che la spesa era esorbitante rispetto alle esigenze familiari e non proporzionalmente adeguato all'entità del patrimonio della medesima (cfr. Cassazione, ordinanza 11303 del 12.06.2020). Nella fattispecie, l'attribuzione patrimoniale in favore del oggetto di ricorso, si rivela come CP_1 sufficientemente adeguata e proporzionata alle capacità di reddito della ricorrente, considerato che dalla contabile bancaria offerta a dimostrazione del mutuo dedotto in ricorso, si ricava che all'esito del bonifico il conto della ricorrente reca un saldo attivo pari ad euro 27.965,09, alla data del 28.09.2018. Inoltre la somma di cui si reclama la restituzione, in quanto destinata all'acquisto di una autovettura, ben può essere ricompresa tra quelle elargizione animate da spirito liberale rientranti nelle obbligazioni naturali tra conviventi, ciò, anche perché, l'acquisto di un mezzo di locomozione, rientra nelle spese del menagè familiare, quasi al pari di quelle relative alla prime necessità, per cui ad escludere la ripetibilità dell'elargizione interviene ulteriormente la considerazione che si è trattato di spesa sostenuta anche nell'interesse della coppia. Del resto, la ricorrente , non ha affatto provato che la somma di cui chiede di ricevere la restituzione, Parte_1 è stata versata per questioni che esulassero dai rapporti solidaristici connaturati ai doveri della convivenza, ed anche, l'addotta circostanza, secondo cui il , avrebbe assunto l'obbligo di restituire il ricavato CP_1 della vendita della vettura, è rimasta circostanza indimostrata e fatta oggetto di contestazione da parte dello stesso convenuto , il quale ha soltanto meramente sostenuto invece, di aver ricevuto una donazione CP_1 indiretta da parte della ricorrente e, la finalità del versamento, in quanto diretto ad una spesa nell'interesse della coppia, e, come tale, sorretta da una giusta causa, conduce ad escludere la ricorrenza nella fattispecie, dell'ipotesi dell'arricchimento, ex art. 2041 c.c. Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito infatti, che è presupposto di accoglimento dell'azione di arricchimento, il fatto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, mentre non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di una obbligazione naturale…L'attribuzione patrimoniale, a favore del convivente more uxorio, può configurarsi come adempimento di una obbligazione naturale, se la prestazione risulta adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (cfr. Cassazione, ordinanza 18721 dell'1 luglio 2021). L'integrale rigetto della domanda di cui al ricorso, esime il Tribunale dall'ulteriori domande ed eccezione delle parti, che ben possono ritenersi assorbite nella pronuncia. Quanto alle spese di lite, non possono che essere liquidate in considerazione del criterio della soccombenza e pertanto la ricorrente, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese processuali e di mediazione, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata in favore del convenuto”.
4. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
pagina 5 di 13 questa Corte di Appello proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, Controparte_1 dolendosi della decisione, di cui chiedeva la riforma, in sintesi, sulla base dei seguenti motivi di appello:
4.1. Sull'errata valutazione del Giudice di primo grado degli atti e documenti di causa.
4.2. Sulla errata valutazione del Giudice di primo grado in relazione alla proporzionalità ed adeguatezza del pagamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata.
5. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma e rassegnato le conclusioni innanzi riportate.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.2.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di gg. 30 per conclusionali e 20 per repliche.
***
7. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
7.1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è incentrata sostanzialmente sull'erronea valutazione delle emergenze processuali da parte del primo giudice laddove ha statuito che : “la domanda proposta dalla ricorrente diretta ad ottenere la restituzione della somma mutuata al ricorrente, sconta il difetto di un idoneo supporto probatorio utile al relativo accoglimento e va pertanto disattesa”, e ancora “non può evincersi alcun principio di prova scritta in ordine all'asserito accorso secondo cui la somma (nds € 10,500,00) era stata versata a titolo di prestito con l'obbligo di restituzione da parte del convenuto”.
In sintesi, secondo l'appellante, l'errore del Tribunale consisterebbe nella mancata valutazione delle prove documentali offerte dall'odierna appellante in primo grado e nell'aver ritenuto che le stesse non fossero idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto di mutuo tale da giustificare la pretesa restitutoria.
pagina 6 di 13 Alcun rilievo, in particolare, il giudicante avrebbe attribuito alla circostanza che , nel CP_1 giudizio di primo grado, nella comparsa di costituzione, avrebbe ammesso e non contestato di aver ricevuto da la somma di € 10.500,00 come prestito per l'acquisto di un'autovettura, Parte_1 per cui lo stesso era tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto;
- che l'impegno alla restituzione sarebbe emerso anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 2 fascicolo primo grado) ove si considerava il tentativo di vendita dell'autovettura de qua da parte dell'appellato, al fine di restituire alla il prestito ricevuto per l'acquisto della macchina. La mancata Parte_1 contestazione di di tale circostanza avrebbe valore confessorio del mutuo per cui tale CP_1 riconoscimento avrebbe reso pacifico l'obbligo di quest'ultimo alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di prestito (mutuo); - ulteriormente, anche a non volere considerare tale operazione come un contratto di mutuo, comunque risultava pacificamente ammesso e non contestato che tale pagamento, effettuato dalla ricorrente al , fosse privo di valida CP_1 giustificazione e, quindi, indebito che avrebbe dovuto essere restituito.
7.2 Rileva la Corte che siffatte doglianze non hanno pregio e non possono essere condivise dovendosi ribadire, d'accordo col primo giudice, l'insufficienza delle risultanze istruttorie ad attestare la stipulazione fra le parti di un rapporto di mutuo. Come da costante insegnamento del
Giudice di legittimità, ricorda la Corte che per configurarsi il contratto di mutuo non basta il mero versamento di denaro, ma occorre dimostrare anche l'impegno dell'accipiens alla restituzione del tantundem, potendosi altrimenti ragionevolmente presumere che il versamento sia stato eseguito a titolo gratuito, oppure in adempimento del dovere di contribuire alle comuni esigenze domestiche. In tale prospettiva, la parte convenuta non ha neppure bisogno di eccepire l'esistenza di una causa diversa della dazione, perché questo vorrebbe dire esonerare l'attore dall'onere probatorio che gli è proprio (cfr. massima Cass. n. 6295/2013: “qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una pagina 7 di 13 somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore ”).
All'evidenza, quindi, non può condividersi l'assunto di parte attrice che ha agito in giudizio sull'erroneo presupposto che il versamento implicasse di per sé un obbligo di restituzione, o comunque comportasse l'onere della controparte di giustificare il diritto a trattenere detta somma, ovvero di provare una causa retinendi, mentre, come già emerge nella motivazione dell'impugnata ordinanza (cfr. pag.3 ord. imp.), una dazione di denaro può trovare una pluralità di cause giuridiche e non tutte comportano il diritto alla restituzione: “ La datio di una somma di danaro non vale di per sé tuttavia a fondare la richiesta di restituzione, difatti, come da pacifica opinione giurisprudenziale, in mancanza di apposito titolo specifico, “allorquando ammessane la ricezione l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, a opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (cfr. Cass. n. 9541/2010; n. 6295/2013; n.
9864/2014)”.
Sarebbe spettato alla dunque dimostrare che, a fronte della consegna della somma, Parte_1
l'altra parte si era impegnata a restituire il tantundem eiusdem generis, secondo la definizione canonica espressa dall'art. 1813 c.c.. Ad abundantiam la S.C., anche nella più recente ordinanza n.
30944/2018, ha confermato tale principio e consolidato l'incombenza dell' onere probatorio: “la datio di una somma di danaro non vale -di per sé -a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non pagina 8 di 13 configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che prima di discutere della prova della consegna di cose fungibili, nel contratto di mutuo, occorre provare il diritto ad ottenerne la restituzione, altrimenti non si dà mutuo.
Tale onere, come si ripete, incombe all'attore-appellante, che nella specie non è stato assolto, né, come sostenuto dall'appellante la richiesta, avanzata, in via subordinata, dell'attuale appellato, di compensazione dei rispettivi crediti può assumere valore probatorio sulla natura restitutoria dell'importo ricevuto, stante la preliminare contestazione dell'obbligo restitutorio.
Del pari, alcun rilievo probatorio assume il documento n. 2) depositato in primo grado dall'attrice, ove si consideri che la richiesta rivolta ad una concessionaria di vendita del bene e il riscontro di quest'ultima con un'offerta economica non prova affatto che il tentativo di vendita dell'autovettura da parte del avesse quale fine quello “di procurarsi la somma da CP_1 restituire alla ricorrente”.
In definitiva se è vero che nulla osta alla configurabilità di un mutuo con l'ex convivente (come ribadisce Cass. n. 19304/2013), tuttavia questo non prova che tra il e la CP_1 Parte_1 esso sia stato concretamente stipulato, non tanto e non ancora sotto il profilo dell'esecuzione materiale del versamento della somma (nel caso, incontestato), quanto piuttosto e prioritariamente nel mancato accertamento dell'obbligo giuridico di restituzione che avrebbe assunto , sicché il motivo va respinto. CP_1
7.3. Il secondo motivo d'impugnazione, del pari, è destituito di fondamento.
Con tale motivo d'appello, la decisione viene censurata nella parte in cui ha statuito che “L'importo della somma versata dalla ricorrente, ben distante da quello superiore a centinaia di migliaia di euro, tenuto in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità al fine di qualificare come ripetibile il versamento, anche in ragione del fatto che risulta finalizzato all'acquisto di un autoveicolo e, dunque di un bene confacente anche all'esigenze della coppia, può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione della irripetibilità prevista dall'articolo pagina 9 di 13 2034 c.c.”. Ed ancora: “Nella fattispecie, l'attribuzione patrimoniale in favore del oggetto CP_1 di ricorso, si rivela come sufficientemente adeguata e proporzionata alle capacità di reddito della ricorrente, considerato che dalla contabile bancaria offerta a dimostrazione del mutuo dedotto in ricorso, si ricava che all'esito del bonifico il conto della ricorrente reca un saldo attivo pari ad euro
27.965,09, alla data del 28.09.2018” (pagg.
6.7. app.).
In sintesi, lamenta l'appellante che il ragionamento del giudicante sarebbe frutto di una clamorosa svista stante, come pacifico, la brevissima convivenza tra ed (durata da Parte_1 CP_1 giugno 2018 a novembre 2018) e soprattutto non sussisterebbe quella proporzionalità ed adeguatezza del pagamento (richiesto dalla Cassazione ai fini dell'irripetibilità della somma versata), ritenuta dal Tribunale. Secondo l'appellante la statuizione sarebbe smentita dal fatto che al momento del prestito, disponeva di una provvista residua di sole € 27.965,09, Parte_1 che confermerebbe l'erroneità della conclusione a cui era giunto il giudicante ove si considerava che finanziare una somma di danaro pari ad 1/3 dell'intero proprio patrimonio personale certamente non poteva essere in alcun modo ritenuto “proporzionalmente adeguato” alle capacità economiche della specie se ricondotte ad una convivenza di soli 5 mesi. Parte_1
7.4 Tale chiave di lettura distorce la dialettica contrattuale prima segnalata, ove si consideri che se da un lato, l'obbligo di contribuire alle esigenze familiari rappresenta sicuramente una delle tante cause idonee a giustificare la ritenzione delle somme da parte dell'appellato, ovvero potrebbe integrare una causa idonea a negare il diritto alla restituzione alla dall'altro, al fine di Parte_1 superare tale presunzione, l'appellante avrebbe dovuto dare conto positivamente dell'obbligo di restituzione che ha assunto l'ex convivente : l'obbligo di restituzione che non è CP_1 processualmente comprovato.
In ogni caso, d'accordo col primo giudice, il versamento dell'odierno appellante può senz'altro spiegarsi nell'ottica della contribuzione familiare, ovvero l'irripetibilità di quanto corrisposto può agevolmente trovare causa giuridica nell'assolvimento del ruolo di convivente.
Tra l'altro il , ha provato documentalmente di aver corrisposto per conto di CP_1 Parte_1 somme più o meno uguali (per complessivi Euro 8.442,72: vd. suoi docc. A-H), che trovano la giustificazione dell'anticipo proprio nel rapporto consolidato e stabile, che, come pacifico, aveva condotto la coppia a trasferirsi in Italia per convivere come famiglia di fatto.
pagina 10 di 13 Né l'effetto temporale breve della convivenza, nella fattispecie, assume rilievo, essendo pacifico che al momento del versamento dell'importo al per l'acquisto dell'autovettura CP_1 sussisteva un progetto di vita comune, stabile e consolidato.
A conferma della sussistenza della famiglia di fatto si consideri che: - la coppia si era trasferita dalla Finlandia in Italia;
- aveva stipulato un contratto di locazione di immobile in CP_1
Lastra a SIna (FI) in via Del Fontone n.4, del 15.6.2018, dove la coppia poi si è trasferita e ha vissuto stabilmente;
- aveva chiesto la residenza presso il Comune di Lastra a SIna Per_1
(prot. Generale n.14970 del 22.8.2018, in via Del Fontone n.4); - il lavoro dell'appellante (cfr. doc.
17 ), stabile, si svolgeva a tempo pieno presso le sedi di Prato e/o Firenze della CP_1 [...]
- , in vista del progetto di convivenza, a sua volta si Controparte_2 CP_1 era occupato di anticipare i costi del viaggio dalla Finlandia e del trasferimento, delle preliminari spese di albergo e soggiorno in attesa di trasferirsi nell'alloggio poi locato, di noleggiare autovettura per spostamenti della coppia e di altre spese documentate, volte tutte a soddisfare i bisogni della nuova famiglia.
Ragion per cui, la Corte ritiene che entrambi i conviventi hanno investito delle somme nell'interesse della nuova famiglia, e risulta alquanto verosimile (in mancanza di prova contraria) che la dazione di denaro per l'acquisto dell'autovettura rientri nella contribuzione familiare, ovvero trovi causa giuridica nell'assolvimento dei doveri inerenti.
E' pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che nel ménage delle convivenze more uxorio ciascun partner è titolare di un dovere, quanto meno morale, di assistenza e di contribuzione del tutto analogo nei contenuti a quello previsto dall'art. 143 c.c. per i rapporti coniugali, con la conseguenza che le prestazioni patrimoniali compiute nell'ambito della famiglia di fatto, ove proporzionate e adeguate, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente soluti retentio. In tal senso, condivisibilmente la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che: “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”(ex plurimi
Cass. n. 18721/2021).
pagina 11 di 13 Si consideri che nella dinamica del sostentamento familiare non esiste un limite di spesa eccedente o sproporzionata, se non nel caso in cui i coniugi (nel caso di specie i conviventi), dovendo affrontare un impegno economico particolarmente importante, non ritengano opportuno determinare con precisione la rispettiva partecipazione. In mancanza di patti di quest'ultimo genere, è tuttavia naturale imputare indifferentemente all'adempimento del dovere di contribuzione familiare gli apporti economici di ciascuno. Nel caso particolare degli odierni litiganti non risulta la stipulazione di accordi distributivi o perequativi: sicché gli apporti concordemente eseguiti in un'ottica familiare, sebbene relativamente importanti, non possono che ricadere nella categoria indifferenziata, senza subire arbitrarie differenziazioni.
In sostanza, ad integrazione della sentenza impugnata, si può affermare che “l'adeguatezza” va letta sotto un'ottica diversa da quella proposta dall'appellante. Non è condivisibile ritenere che si tratti di operare un calcolo analitico per scoprire la proporzionalità e adeguatezza della somma, poiché ai fini del decidere la prospettiva cambia: il punto è che essi conviventi finché sono stati uniti, non hanno pattiziamente soppesato i rispettivi apporti, non hanno calcolato e distribuito i diritti- doveri reciproci nascenti dagli investimenti effettuati nell'economia familiare, ma entrambi vi hanno liberamente e spontaneamente partecipato in maniera indifferenziata, rispettando un equilibrio interno, insondabile e recondito, nel perseguimento dell'utilità comune;
un equilibrio che ritiene la Corte prevedeva grosso modo pari contribuzione ove si considerino gli esborsi effettuati anche dal . CP_1
Consegue quindi che i singoli contributi in discussione sono giuridicamente ascrivibili al progetto di convivenza familiare e, di conseguenza, non sono giuridicamente ripetibili, a prescindere dalla contingente dimensione che in concreto hanno avuto.
8. La motivazione della decisione impugnata, integrata come innanzi, va confermata.
9. In applicazione, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittorioso , le spese processuali del presente grado del giudizio devono Controparte_1 essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia e all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
pagina 12 di 13 10. Sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e CP_1 pubblicata in data 29/11/2021 nel giudizio n. r.g. 13875/2019, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) RESPINGE l'appello e conferma l'ordinanza;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali del grado, a favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessive € 3.011,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese CP_1 forfettarie ed accessori di legge;
3) DA' ATTO che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato;
4)DISPONE infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.
Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 24.4.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2235/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Ekaterina Tatyanich, per procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Simone Fiorini, per procura in atti Controparte_1
APPELLATO avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 29/11/2021 nel giudizio n. r.g. 13875/2019,
In data 29.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante pagina 1 di 13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze, III sezione civile, G.U. dott.ssa Sabrina Luperini, del 26.11.2021, emessa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al N.R.G. 13875/2019 e, per l'effetto: Nel merito. In via principale. Accertare il credito della SI.ra nei confronti del SI. per la restituzione Parte_1 Controparte_1 della somma di € 10.500,00 (ovvero quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa) versata secondo quanto rappresentato in atti a titolo di mutuo e/o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli pagamenti o in subordine dalla richiesta al saldo. Per l'effetto condannare il SI.
[...]
al pagamento del credito accertato in favore della SI.ra ; In via CP_1 Parte_1
Subordinata. Nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare l'ingiustificato incasso e l'indebita detenzione della somma di € 10.500,00 (ovvero quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa) da parte del SI. ai danni della SI.ra Controparte_1
ed il conseguente obbligo della sua restituzione a carico del SI. Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare il SI. alla restituzione di detta somma CP_1 Controparte_1 in favore della SI.ra , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati Parte_1 dalla data della richiesta al saldo;
In via ulteriormente subordinata.
Condannare il SI. al pagamento della somma € 10.500,00 (ovvero quel maggiore Controparte_1
o minore importo accertato in corso di causa) a favore della SI.ra , a titolo di Parte_1 illegittimo arricchimento ex art. 2041c.c.. Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A”.
Per la parte appellata:
“affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia: in accoglimento delle conclusioni precisate anche nelle note conclusive del 15.11.21 che di seguito si ritrascrivono: “rigetti, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande ed eccezioni proposte da parte ricorrente o, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, si pronunci in ordine alle medesime, sempre per i motivi esposti in narrativa, nei limiti del giusto e del provato, accertando e dichiarando, in ogni caso, non dovuta la somma di € 10.500,00 richiesta ovvero, in ogni caso, anche in via riconvenzionale, operando la compensazione giudiziale fra pagina 2 di 13 la somma che risultasse dovuta dal resistente alla ricorrente con quella che risulterà dovuta dalla ricorrente al resistente, indicata in atti per € 8.442,72, o la maggiore o minore di giustizia, quale anticipo da quest'ultimo alla ricorrente” - rigettare l'appello proposto dalla SI.ra
[...] avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa dal Tribunale di Firenze in data Parte_1
26.11.2021, pubblicata in data 29.11.21 nel procedimento R.G. 13875/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con integrale conferma della Ordinanza stessa,
- o, in ipotesi denegata di accoglimento, pronunciarsi, sempre per i motivi esposti in narrativa, nei limiti del giusto e del provato, accertando e dichiarando, in ogni caso, non dovuta la somma di €
10.500,00 richiesta ovvero, in ogni caso, anche in via riconvenzionale, operando la compensazione giudiziale fra la somma che risultasse dovuta dall'appellato all'appellante con quella che risulterà dovuta dall'appellante all'appellato, indicata in atti per € 8.442,72, o la maggiore o minore di giustizia, quale anticipo da quest'ultimo all'appellante” Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 26.11.2021 il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando all'esito del procedimento sommario n. r.g. 13875/2019 ha così deciso: “1) Rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto resistente, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA, come per legge”.
Tale ordinanza è stata emessa su ricorso ex art. 702 c.p.c. promosso da innanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze nei confronti di , per sentirlo condannare alla restituzione Controparte_1 della somma di € 10.500,00, asseritamente corrisposta a titolo di mutuo durante il rapporto di convivenza, per l'acquisto di un autoveicolo, poi intestato al medesimo ovvero, in subordine, per sentirlo condannare a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. , si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande avverse, Controparte_1 nonché eccependo - in ipotesi- la compensazione del credito preteso dall'attrice con il controcredito a sua volta vantato, quantificato in € 8.442,72 per anticipi fatti in favore di
Parte_1
pagina 3 di 13 3. La causa era istruita in via documentale e decisa come innanzi.
Si riporta testualmente quanto motivato del primo Giudice:
“Nel merito, va osservato che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la restituzione di somma mutuata al ricorrente, sconta il difetto di un inidoneo supporto probatorio utile al relativo accoglimento e va pertanto disattesa. La contabile del bonifico bancario dell'importo di euro 10.500,00, prodotta sub doc. 1 in allegato al ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del giudizio, consente di ritenere provato che in data 3.09.18 la ricorrente ha versato detta somma al e, a tutto concedere, anche che, la rimessa era finalizzata all'acquisto di CP_1 un veicolo: la stessa reca infatti quale causale la dicitura, “ Opel”. Controparte_1 Da tale dicitura, non può evincersi alcun principio di prov all'asserito accordo secondo cui la somma era stata versata a titolo di prestito con l'obbligo di restituzione da parte del convenuto, circostanze pertanto che restano soltanto come meramente affermate e sfornite di prova. La datio di una somma di danaro non vale di per sé tuttavia a fondare la richiesta di restituzione, difatti, come da pacifica opinione giurisprudenziale, in mancanza di apposito titolo specifico, “allorquando ammessane la ricezione l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, a opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (cfr. Cass. n. 9541/2010; n. 6295/2013; n. 9864/2014). Passando all'esame delle ulteriore domande avanzate dalle parti, non è forse inutile preliminarmente richiamare la disciplina e la giurisprudenza in materia di obbligazioni naturali tra ex conviventi, materia alla quale sono appunto da ricondurre sia la domanda di ripetizione per arricchimento causa avanzata dalla ricorrente, che quella di compensazione sollevata dal convenuto. Ebbene, nel nostro ordinamento, vige una presunzione relativa, c.d. iuris tantum, secondo la quale le somme versate dai conviventi nel corso della convivenza, salvo prova contraria, sono riconducibili a doveri di solidarietà rientranti nell'adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.. Le convivenze more uxorio vengono difatti configurate quali formazioni sociali rilevanti ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, attuabili sotto forma di elargizioni in denaro, non ripetibili e non coercibili secondo la disciplina delle obbligazioni naturali. La giurisprudenza ha chiarito che tuttavia, non tutte le spese sostenute da uno degli ex conviventi, possono essere considerate obbligazioni naturali e dunque irripetibili perché pagate in esecuzione del contratto sociale di assistenza nel quale si è soliti ricomprendere il vivere more uxorio (cfr. sul punto Cass. 1277/2014; Cass. 1266/2016). La Suprema Corte di Cassazione, ha in particolare affermato che un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens" (Cass. n. 3713 del 13/03/2003; ed ancora, C. Cass. sentenza n. 14732/18, del 7 giugno 2018; C. Cass. sentenza n. 2392/20 del 3 febbraio 2020) Del resto la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è stata solita ammettere la configurabilità dell'ingiustificato arricchimento di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo, esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza (Cass., nn. 14732/2018; 1277/2014;
pagina 4 di 13 11330/2009). Nella valutazione che il giudice è chiamato a compiere nel caso concreto, al fine di verificare se la richiesta di restituzione per indebito arricchimento esercitata da un partner contro l'ex, sia degna di accoglimento, occorre appurare se si sia o meno trattato di somma esorbitante i limiti di della proporzionalità al patrimonio e alle condizioni sociali di chi le ha poste in essere. L'importo della somma versata dalla ricorrente, ben distante da quello superiore a centinaia di migliaia di euro, tenuto in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità al fine di qualificare come ripetibile il versamento, anche in ragione del fatto che risulta finalizzato all'acquisto di un autoveicolo e, dunque di un bene confacente anche all'esigenze della coppia, può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione della irripetibilità prevista dall'articolo 2034 c.c. D'altro canto, sarebbe spettato alla ricorrente, che intende giovarsi della domanda di ripetizione dell'indebito, dimostrare che la spesa era esorbitante rispetto alle esigenze familiari e non proporzionalmente adeguato all'entità del patrimonio della medesima (cfr. Cassazione, ordinanza 11303 del 12.06.2020). Nella fattispecie, l'attribuzione patrimoniale in favore del oggetto di ricorso, si rivela come CP_1 sufficientemente adeguata e proporzionata alle capacità di reddito della ricorrente, considerato che dalla contabile bancaria offerta a dimostrazione del mutuo dedotto in ricorso, si ricava che all'esito del bonifico il conto della ricorrente reca un saldo attivo pari ad euro 27.965,09, alla data del 28.09.2018. Inoltre la somma di cui si reclama la restituzione, in quanto destinata all'acquisto di una autovettura, ben può essere ricompresa tra quelle elargizione animate da spirito liberale rientranti nelle obbligazioni naturali tra conviventi, ciò, anche perché, l'acquisto di un mezzo di locomozione, rientra nelle spese del menagè familiare, quasi al pari di quelle relative alla prime necessità, per cui ad escludere la ripetibilità dell'elargizione interviene ulteriormente la considerazione che si è trattato di spesa sostenuta anche nell'interesse della coppia. Del resto, la ricorrente , non ha affatto provato che la somma di cui chiede di ricevere la restituzione, Parte_1 è stata versata per questioni che esulassero dai rapporti solidaristici connaturati ai doveri della convivenza, ed anche, l'addotta circostanza, secondo cui il , avrebbe assunto l'obbligo di restituire il ricavato CP_1 della vendita della vettura, è rimasta circostanza indimostrata e fatta oggetto di contestazione da parte dello stesso convenuto , il quale ha soltanto meramente sostenuto invece, di aver ricevuto una donazione CP_1 indiretta da parte della ricorrente e, la finalità del versamento, in quanto diretto ad una spesa nell'interesse della coppia, e, come tale, sorretta da una giusta causa, conduce ad escludere la ricorrenza nella fattispecie, dell'ipotesi dell'arricchimento, ex art. 2041 c.c. Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito infatti, che è presupposto di accoglimento dell'azione di arricchimento, il fatto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, mentre non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di una obbligazione naturale…L'attribuzione patrimoniale, a favore del convivente more uxorio, può configurarsi come adempimento di una obbligazione naturale, se la prestazione risulta adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (cfr. Cassazione, ordinanza 18721 dell'1 luglio 2021). L'integrale rigetto della domanda di cui al ricorso, esime il Tribunale dall'ulteriori domande ed eccezione delle parti, che ben possono ritenersi assorbite nella pronuncia. Quanto alle spese di lite, non possono che essere liquidate in considerazione del criterio della soccombenza e pertanto la ricorrente, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese processuali e di mediazione, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata in favore del convenuto”.
4. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
pagina 5 di 13 questa Corte di Appello proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, Controparte_1 dolendosi della decisione, di cui chiedeva la riforma, in sintesi, sulla base dei seguenti motivi di appello:
4.1. Sull'errata valutazione del Giudice di primo grado degli atti e documenti di causa.
4.2. Sulla errata valutazione del Giudice di primo grado in relazione alla proporzionalità ed adeguatezza del pagamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata.
5. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma e rassegnato le conclusioni innanzi riportate.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.2.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di gg. 30 per conclusionali e 20 per repliche.
***
7. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
7.1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è incentrata sostanzialmente sull'erronea valutazione delle emergenze processuali da parte del primo giudice laddove ha statuito che : “la domanda proposta dalla ricorrente diretta ad ottenere la restituzione della somma mutuata al ricorrente, sconta il difetto di un idoneo supporto probatorio utile al relativo accoglimento e va pertanto disattesa”, e ancora “non può evincersi alcun principio di prova scritta in ordine all'asserito accorso secondo cui la somma (nds € 10,500,00) era stata versata a titolo di prestito con l'obbligo di restituzione da parte del convenuto”.
In sintesi, secondo l'appellante, l'errore del Tribunale consisterebbe nella mancata valutazione delle prove documentali offerte dall'odierna appellante in primo grado e nell'aver ritenuto che le stesse non fossero idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto di mutuo tale da giustificare la pretesa restitutoria.
pagina 6 di 13 Alcun rilievo, in particolare, il giudicante avrebbe attribuito alla circostanza che , nel CP_1 giudizio di primo grado, nella comparsa di costituzione, avrebbe ammesso e non contestato di aver ricevuto da la somma di € 10.500,00 come prestito per l'acquisto di un'autovettura, Parte_1 per cui lo stesso era tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto;
- che l'impegno alla restituzione sarebbe emerso anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 2 fascicolo primo grado) ove si considerava il tentativo di vendita dell'autovettura de qua da parte dell'appellato, al fine di restituire alla il prestito ricevuto per l'acquisto della macchina. La mancata Parte_1 contestazione di di tale circostanza avrebbe valore confessorio del mutuo per cui tale CP_1 riconoscimento avrebbe reso pacifico l'obbligo di quest'ultimo alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di prestito (mutuo); - ulteriormente, anche a non volere considerare tale operazione come un contratto di mutuo, comunque risultava pacificamente ammesso e non contestato che tale pagamento, effettuato dalla ricorrente al , fosse privo di valida CP_1 giustificazione e, quindi, indebito che avrebbe dovuto essere restituito.
7.2 Rileva la Corte che siffatte doglianze non hanno pregio e non possono essere condivise dovendosi ribadire, d'accordo col primo giudice, l'insufficienza delle risultanze istruttorie ad attestare la stipulazione fra le parti di un rapporto di mutuo. Come da costante insegnamento del
Giudice di legittimità, ricorda la Corte che per configurarsi il contratto di mutuo non basta il mero versamento di denaro, ma occorre dimostrare anche l'impegno dell'accipiens alla restituzione del tantundem, potendosi altrimenti ragionevolmente presumere che il versamento sia stato eseguito a titolo gratuito, oppure in adempimento del dovere di contribuire alle comuni esigenze domestiche. In tale prospettiva, la parte convenuta non ha neppure bisogno di eccepire l'esistenza di una causa diversa della dazione, perché questo vorrebbe dire esonerare l'attore dall'onere probatorio che gli è proprio (cfr. massima Cass. n. 6295/2013: “qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una pagina 7 di 13 somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore ”).
All'evidenza, quindi, non può condividersi l'assunto di parte attrice che ha agito in giudizio sull'erroneo presupposto che il versamento implicasse di per sé un obbligo di restituzione, o comunque comportasse l'onere della controparte di giustificare il diritto a trattenere detta somma, ovvero di provare una causa retinendi, mentre, come già emerge nella motivazione dell'impugnata ordinanza (cfr. pag.3 ord. imp.), una dazione di denaro può trovare una pluralità di cause giuridiche e non tutte comportano il diritto alla restituzione: “ La datio di una somma di danaro non vale di per sé tuttavia a fondare la richiesta di restituzione, difatti, come da pacifica opinione giurisprudenziale, in mancanza di apposito titolo specifico, “allorquando ammessane la ricezione l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, a opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (cfr. Cass. n. 9541/2010; n. 6295/2013; n.
9864/2014)”.
Sarebbe spettato alla dunque dimostrare che, a fronte della consegna della somma, Parte_1
l'altra parte si era impegnata a restituire il tantundem eiusdem generis, secondo la definizione canonica espressa dall'art. 1813 c.c.. Ad abundantiam la S.C., anche nella più recente ordinanza n.
30944/2018, ha confermato tale principio e consolidato l'incombenza dell' onere probatorio: “la datio di una somma di danaro non vale -di per sé -a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non pagina 8 di 13 configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che prima di discutere della prova della consegna di cose fungibili, nel contratto di mutuo, occorre provare il diritto ad ottenerne la restituzione, altrimenti non si dà mutuo.
Tale onere, come si ripete, incombe all'attore-appellante, che nella specie non è stato assolto, né, come sostenuto dall'appellante la richiesta, avanzata, in via subordinata, dell'attuale appellato, di compensazione dei rispettivi crediti può assumere valore probatorio sulla natura restitutoria dell'importo ricevuto, stante la preliminare contestazione dell'obbligo restitutorio.
Del pari, alcun rilievo probatorio assume il documento n. 2) depositato in primo grado dall'attrice, ove si consideri che la richiesta rivolta ad una concessionaria di vendita del bene e il riscontro di quest'ultima con un'offerta economica non prova affatto che il tentativo di vendita dell'autovettura da parte del avesse quale fine quello “di procurarsi la somma da CP_1 restituire alla ricorrente”.
In definitiva se è vero che nulla osta alla configurabilità di un mutuo con l'ex convivente (come ribadisce Cass. n. 19304/2013), tuttavia questo non prova che tra il e la CP_1 Parte_1 esso sia stato concretamente stipulato, non tanto e non ancora sotto il profilo dell'esecuzione materiale del versamento della somma (nel caso, incontestato), quanto piuttosto e prioritariamente nel mancato accertamento dell'obbligo giuridico di restituzione che avrebbe assunto , sicché il motivo va respinto. CP_1
7.3. Il secondo motivo d'impugnazione, del pari, è destituito di fondamento.
Con tale motivo d'appello, la decisione viene censurata nella parte in cui ha statuito che “L'importo della somma versata dalla ricorrente, ben distante da quello superiore a centinaia di migliaia di euro, tenuto in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità al fine di qualificare come ripetibile il versamento, anche in ragione del fatto che risulta finalizzato all'acquisto di un autoveicolo e, dunque di un bene confacente anche all'esigenze della coppia, può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione della irripetibilità prevista dall'articolo pagina 9 di 13 2034 c.c.”. Ed ancora: “Nella fattispecie, l'attribuzione patrimoniale in favore del oggetto CP_1 di ricorso, si rivela come sufficientemente adeguata e proporzionata alle capacità di reddito della ricorrente, considerato che dalla contabile bancaria offerta a dimostrazione del mutuo dedotto in ricorso, si ricava che all'esito del bonifico il conto della ricorrente reca un saldo attivo pari ad euro
27.965,09, alla data del 28.09.2018” (pagg.
6.7. app.).
In sintesi, lamenta l'appellante che il ragionamento del giudicante sarebbe frutto di una clamorosa svista stante, come pacifico, la brevissima convivenza tra ed (durata da Parte_1 CP_1 giugno 2018 a novembre 2018) e soprattutto non sussisterebbe quella proporzionalità ed adeguatezza del pagamento (richiesto dalla Cassazione ai fini dell'irripetibilità della somma versata), ritenuta dal Tribunale. Secondo l'appellante la statuizione sarebbe smentita dal fatto che al momento del prestito, disponeva di una provvista residua di sole € 27.965,09, Parte_1 che confermerebbe l'erroneità della conclusione a cui era giunto il giudicante ove si considerava che finanziare una somma di danaro pari ad 1/3 dell'intero proprio patrimonio personale certamente non poteva essere in alcun modo ritenuto “proporzionalmente adeguato” alle capacità economiche della specie se ricondotte ad una convivenza di soli 5 mesi. Parte_1
7.4 Tale chiave di lettura distorce la dialettica contrattuale prima segnalata, ove si consideri che se da un lato, l'obbligo di contribuire alle esigenze familiari rappresenta sicuramente una delle tante cause idonee a giustificare la ritenzione delle somme da parte dell'appellato, ovvero potrebbe integrare una causa idonea a negare il diritto alla restituzione alla dall'altro, al fine di Parte_1 superare tale presunzione, l'appellante avrebbe dovuto dare conto positivamente dell'obbligo di restituzione che ha assunto l'ex convivente : l'obbligo di restituzione che non è CP_1 processualmente comprovato.
In ogni caso, d'accordo col primo giudice, il versamento dell'odierno appellante può senz'altro spiegarsi nell'ottica della contribuzione familiare, ovvero l'irripetibilità di quanto corrisposto può agevolmente trovare causa giuridica nell'assolvimento del ruolo di convivente.
Tra l'altro il , ha provato documentalmente di aver corrisposto per conto di CP_1 Parte_1 somme più o meno uguali (per complessivi Euro 8.442,72: vd. suoi docc. A-H), che trovano la giustificazione dell'anticipo proprio nel rapporto consolidato e stabile, che, come pacifico, aveva condotto la coppia a trasferirsi in Italia per convivere come famiglia di fatto.
pagina 10 di 13 Né l'effetto temporale breve della convivenza, nella fattispecie, assume rilievo, essendo pacifico che al momento del versamento dell'importo al per l'acquisto dell'autovettura CP_1 sussisteva un progetto di vita comune, stabile e consolidato.
A conferma della sussistenza della famiglia di fatto si consideri che: - la coppia si era trasferita dalla Finlandia in Italia;
- aveva stipulato un contratto di locazione di immobile in CP_1
Lastra a SIna (FI) in via Del Fontone n.4, del 15.6.2018, dove la coppia poi si è trasferita e ha vissuto stabilmente;
- aveva chiesto la residenza presso il Comune di Lastra a SIna Per_1
(prot. Generale n.14970 del 22.8.2018, in via Del Fontone n.4); - il lavoro dell'appellante (cfr. doc.
17 ), stabile, si svolgeva a tempo pieno presso le sedi di Prato e/o Firenze della CP_1 [...]
- , in vista del progetto di convivenza, a sua volta si Controparte_2 CP_1 era occupato di anticipare i costi del viaggio dalla Finlandia e del trasferimento, delle preliminari spese di albergo e soggiorno in attesa di trasferirsi nell'alloggio poi locato, di noleggiare autovettura per spostamenti della coppia e di altre spese documentate, volte tutte a soddisfare i bisogni della nuova famiglia.
Ragion per cui, la Corte ritiene che entrambi i conviventi hanno investito delle somme nell'interesse della nuova famiglia, e risulta alquanto verosimile (in mancanza di prova contraria) che la dazione di denaro per l'acquisto dell'autovettura rientri nella contribuzione familiare, ovvero trovi causa giuridica nell'assolvimento dei doveri inerenti.
E' pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che nel ménage delle convivenze more uxorio ciascun partner è titolare di un dovere, quanto meno morale, di assistenza e di contribuzione del tutto analogo nei contenuti a quello previsto dall'art. 143 c.c. per i rapporti coniugali, con la conseguenza che le prestazioni patrimoniali compiute nell'ambito della famiglia di fatto, ove proporzionate e adeguate, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente soluti retentio. In tal senso, condivisibilmente la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che: “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”(ex plurimi
Cass. n. 18721/2021).
pagina 11 di 13 Si consideri che nella dinamica del sostentamento familiare non esiste un limite di spesa eccedente o sproporzionata, se non nel caso in cui i coniugi (nel caso di specie i conviventi), dovendo affrontare un impegno economico particolarmente importante, non ritengano opportuno determinare con precisione la rispettiva partecipazione. In mancanza di patti di quest'ultimo genere, è tuttavia naturale imputare indifferentemente all'adempimento del dovere di contribuzione familiare gli apporti economici di ciascuno. Nel caso particolare degli odierni litiganti non risulta la stipulazione di accordi distributivi o perequativi: sicché gli apporti concordemente eseguiti in un'ottica familiare, sebbene relativamente importanti, non possono che ricadere nella categoria indifferenziata, senza subire arbitrarie differenziazioni.
In sostanza, ad integrazione della sentenza impugnata, si può affermare che “l'adeguatezza” va letta sotto un'ottica diversa da quella proposta dall'appellante. Non è condivisibile ritenere che si tratti di operare un calcolo analitico per scoprire la proporzionalità e adeguatezza della somma, poiché ai fini del decidere la prospettiva cambia: il punto è che essi conviventi finché sono stati uniti, non hanno pattiziamente soppesato i rispettivi apporti, non hanno calcolato e distribuito i diritti- doveri reciproci nascenti dagli investimenti effettuati nell'economia familiare, ma entrambi vi hanno liberamente e spontaneamente partecipato in maniera indifferenziata, rispettando un equilibrio interno, insondabile e recondito, nel perseguimento dell'utilità comune;
un equilibrio che ritiene la Corte prevedeva grosso modo pari contribuzione ove si considerino gli esborsi effettuati anche dal . CP_1
Consegue quindi che i singoli contributi in discussione sono giuridicamente ascrivibili al progetto di convivenza familiare e, di conseguenza, non sono giuridicamente ripetibili, a prescindere dalla contingente dimensione che in concreto hanno avuto.
8. La motivazione della decisione impugnata, integrata come innanzi, va confermata.
9. In applicazione, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittorioso , le spese processuali del presente grado del giudizio devono Controparte_1 essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia e all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
pagina 12 di 13 10. Sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e CP_1 pubblicata in data 29/11/2021 nel giudizio n. r.g. 13875/2019, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) RESPINGE l'appello e conferma l'ordinanza;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali del grado, a favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessive € 3.011,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese CP_1 forfettarie ed accessori di legge;
3) DA' ATTO che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato;
4)DISPONE infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.
Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 24.4.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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