CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 169/2014
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 169/2014 RGAC vertente tra:
( ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Rosario Villari
APPELLANTE
E
( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Iamundo
1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, n. 137/2014 emessa in data 21.01.2014 nel giudizio iscritto al n. RG 1850/2010
1. Con atto di appello iscritto a ruolo il 14.04.2014 in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore ha Persona_1 proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 137/2014 emessa il 16.01.2014 nell'ambito del procedimento n.RG 1850/2010, chiedendone la riforma e rassegando le seguenti conclusioni “1- rigettare la domanda attrice ed in ragione della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore per i vizi e le difformità riscontrate nelle opere realizzate e per il ritardo nella esecuzione delle medesime;
b- a seguito dell'accertamento di cui sopra ridurre, ai sensi dell'art. 1668 c.c. l'ammontare complessivo del costo dell'appalto; - condannare
l'appaltatore al pagamento della penale contrattualmente concordata nella misura pari al
10% dell'ammontare complessivo del costo dell'appalto come sopra determinato.
2- condannare l'appaltatore al risarcimento dei danni verificatisi a seguito delle infiltrazioni di cui è stato oggetto l'immobile del convenuto nella misura che verrà ritenuta equa e giusta;
4- compensare le somme sopra liquidate con gli importi, debitamente ridotti, rivendicati dall'appaltatore a titolo di saldo delle opere realizzate, accertando le eventuali differenze da porsi a carico delle parti 5- con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
, costituitasi in giudizio, eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 c.p.c. e contestata la difesa avversaria, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Con atto depositato in data 10.03.2016 il difensore di parte appellante ha comunicato che “le parti, a seguito dell'accordo intercorso, hanno definito transattivamente la controversia con conseguente abbandono del giudizio pendente”.
All'udienza del 19.05.2016, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti è comparsa e, pertanto, la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 06.04.2017. A
2 tale nuova udienza nessuna delle parti è comparsa sicché il Collegio ha cancellato la causa dal ruolo (cfr. verbale udienza del 06.04.2017).
Attesa l'assenza, poi, di alcun atto di riassunzione, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data alle parti costituite, è stata fissata l'udienza del 24.11.2025 per assumere i provvedimenti necessari. A tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte e, pertanto, la causa è stata assunta in decisione senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al ruolo n.
1850/2010 - è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008 – data di entrata in vigore del
DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc - alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Pertanto, essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine legge, la causa deve essere dichiarata estinta.
3. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
3
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 169/2014 RGAC vertente tra:
( ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Rosario Villari
APPELLANTE
E
( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Iamundo
1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, n. 137/2014 emessa in data 21.01.2014 nel giudizio iscritto al n. RG 1850/2010
1. Con atto di appello iscritto a ruolo il 14.04.2014 in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore ha Persona_1 proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 137/2014 emessa il 16.01.2014 nell'ambito del procedimento n.RG 1850/2010, chiedendone la riforma e rassegando le seguenti conclusioni “1- rigettare la domanda attrice ed in ragione della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore per i vizi e le difformità riscontrate nelle opere realizzate e per il ritardo nella esecuzione delle medesime;
b- a seguito dell'accertamento di cui sopra ridurre, ai sensi dell'art. 1668 c.c. l'ammontare complessivo del costo dell'appalto; - condannare
l'appaltatore al pagamento della penale contrattualmente concordata nella misura pari al
10% dell'ammontare complessivo del costo dell'appalto come sopra determinato.
2- condannare l'appaltatore al risarcimento dei danni verificatisi a seguito delle infiltrazioni di cui è stato oggetto l'immobile del convenuto nella misura che verrà ritenuta equa e giusta;
4- compensare le somme sopra liquidate con gli importi, debitamente ridotti, rivendicati dall'appaltatore a titolo di saldo delle opere realizzate, accertando le eventuali differenze da porsi a carico delle parti 5- con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
, costituitasi in giudizio, eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 c.p.c. e contestata la difesa avversaria, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Con atto depositato in data 10.03.2016 il difensore di parte appellante ha comunicato che “le parti, a seguito dell'accordo intercorso, hanno definito transattivamente la controversia con conseguente abbandono del giudizio pendente”.
All'udienza del 19.05.2016, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti è comparsa e, pertanto, la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 06.04.2017. A
2 tale nuova udienza nessuna delle parti è comparsa sicché il Collegio ha cancellato la causa dal ruolo (cfr. verbale udienza del 06.04.2017).
Attesa l'assenza, poi, di alcun atto di riassunzione, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data alle parti costituite, è stata fissata l'udienza del 24.11.2025 per assumere i provvedimenti necessari. A tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte e, pertanto, la causa è stata assunta in decisione senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al ruolo n.
1850/2010 - è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008 – data di entrata in vigore del
DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc - alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Pertanto, essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine legge, la causa deve essere dichiarata estinta.
3. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
3