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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3670 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza di trattazione finale fissata al 17.01.2025, e vertente TRA
, nato il giorno 4/4/1955 in CASOLA di NAPOLI e residente in Parte_1
SANT'ANTONIO ABATE, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telematicamente tras ttivo di lite, dall'avv. Gianluca DI LORENZO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via LEPANTO n.97 presso lo studio dell'avv. Umberto PAGLIUCA che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregresso atto impositivo.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 18.06.2024 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1
l'an zione di pagamento n. 071 2023 90317 36971, asseritamente ricevuta il 19.09.2023, per mancata -regolare- notifica di uno dei due atti impositivi cui rimanda, per intervenuta prescrizione delle poste contributive e per decadenza cui sarebbe incorso l'ente previdenziale.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_2 infondatezza delle tesi ivi sostenute.
1 Si costituiva tempestivamente anche che a sua volta resisteva alla avversa CP_4 iniziativa giudiziale allegando l'inammissibilità del ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva riferita al “merito” dell'iniziativa impositiva, di competenza dell' e l'infondatezza sostanziale delle questioni poste. CP_2
Non si costituiva formalmente contumace. Controparte_3
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione, dopo un differimento funzionale al completamento della prova documentale inerente un atto asseritamente interruttivo della eccepita prescrizione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza fissata in trattazione finale al 17 gennaio 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione alla luce del seguente impianto motivazionale.
Le doglianze del ricorrente in opposizione concernono l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90317 36971, notificata a cura di il 19 settembre CP_4
2023, nella parte in cui rimanda all'avviso di addebito n. 371 2017 00004 94641 dato per notificato il 12 luglio 2017. Si duole l'istante della mancata regolare notifica dell'atto impositivo originario, della decadenza in cui sarebbe incorso l'ente previdenziale e della maturata prescrizione delle poste contributive di riferimento, inerenti le annualità 2022 e 2016.
illegittimità derivata della stessa per mancata -regolare- notifica di due degli atti impositivi
, prioritariamente, in via estensiva parte resistente che l'opposizione alla Pt_2 intimazione sarebbe inammissibile in quanto, documentata la regolare notifica dell'avviso di addebito in contestazione, si sostanzierebbe in un rimedio tardivo. (2)
Muovendo dalla eccepita inammissibilità del rimedio esperito osserva il G.U.L. appartenersi ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. La questione prioritaria da risolvere, tuttavia, è data dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Il ricorrente, in realtà, espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- a base polivalente, l'istante denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso sia a seguito della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo, sia a prescindere da detta patologia procedimentale. Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. è, a sua volta, pluridirezionale. Da una prima ottica si chiede di accertare se l'iter notificatorio inerente l'avvisi di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione. Da una seconda ottica si chiede di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica dei due originari atti impositivi.
Pare evidente che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale è ammissibile in quanto tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria.
2 Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo.
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice. <in generale il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.46 del art. comma artt. d.l. n.78 conv. in l. n.122 d.p.r. n.602 e n.112 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini previsti da disposizioni di legge forza accertamenti effettuati dagli uffici proporre tre diversi tipi opposizione cass. aprile n.6704 a ruolo esattoriale per motivi attinenti merito della pretesa contributiva ai sensi d.l.vo febbraio commi ovverosia nel termine giorni quaranta dalla notifica cartella pagamento b dell c.p.c. questioni solo alla pignorabilit beni ma anche fatti estintivi credito sopravvenuti formazione titolo ad esempio la prescrizione morte contribuente l somma precettata c atti esecutivi perentorio venti esecutivo precetto vizi formali procedimento esecuzione compresi i strettamente connessi ovvero nonch quelli riguardanti successivi avvisi mora>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. <allo scopo e quindi al fine di valutare se si tratti giudizio opposizione all ovvero agli atti esecutivi vanno considerati i motivi tenendo presente che oggetto questo sono intimazioni pagamento cartelle provenienti dal delle quali ultime>Controparte_5 assume la omessa notificazione … Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale … sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, … l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto conseguenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. … Alla stregua del criterio generale di distinzione … si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancata
3 notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. III Civ., 18 febbraio-13 maggio 2014, n.10326. <in generale il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.46 del art. comma artt. d.l. n.78 conv. in l. n.122 d.p.r. n.602 e n.112 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini previsti da disposizioni di legge forza accertamenti effettuati dagli uffici proporre tre diversi tipi opposizione cass. aprile n.6704 a ruolo esattoriale per motivi attinenti merito della pretesa contributiva ai sensi d.l.vo febbraio commi ovverosia nel termine giorni quaranta dalla notifica cartella pagamento b dell c.p.c. questioni solo alla pignorabilit beni ma anche fatti estintivi credito sopravvenuti formazione titolo ad esempio la prescrizione morte contribuente l somma precettata c atti esecutivi perentorio venti esecutivo precetto vizi formali procedimento esecuzione compresi i strettamente connessi ovvero nonch quelli riguardanti successivi avvisi mora> altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412).
…>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., n. 7514/22, resa in un contesto decisionale incentrato sulla parallela questione della legittimazione passiva, le cui coordinate, tuttavia, restano valide nei loro riferimenti generali per la individuazione dei criteri di perimetrazione della domanda attorea.
Ora, stando al tempo intercorso fra notifica della “intimazione” ed iscrizione al R. G. del presente contenzioso (19 settembre 2023-18 giugno 2024), è evidente che i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. non sono stati rispettati. E, per vero, nemmeno i quaranta giorni evocati in riferimento alla opposizione di merito dell'intimazione, speculari a quelli previsti per l'impugnazione dell'atto impositivo originario. Ciò nonostante, non sembra opinabile la conclusione secondo cui il ricorrente, nella buona sostanza, contesta -prioritariamente- la irregolare procedura di riscossione desunta dalla inesistente notifica degli atti impositivi originari, funzionale anche alla prescrizione, in un
4 contesto caratterizzato dalla opposizione al merito della pretesa contributiva. Che tale resta anche nella seconda prospettiva attorea. Il che implica l'infondatezza dell'eccezione degli enti convenuti e l'ammissibilità, almeno nei termini di cui si è detto, della opposizione.
(3)
La prima doglianza attorea concerne la mancata -regolare- notifica dell'atto impositivo in precedenza indicato.
Se non che, nel costituirsi ritualmente in Giudizio l' ha depositato la CP_2 copia della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Notifica “perfezionatasi” nel giorno indicato dalla “intimazione” del 2023. E quindi il 12 luglio 2017.
Con la prima difesa utile successiva alla costituzione dell'ente previdenziale, e al deposito della documentazione inerente la notifica dell'atto impositivo originario, il ricorrente ha obiettato: In merito alla presunta notifica datata 12.07.2017 che, a detta del , avrebbe CP_2 interrotto i termini di prescrizione, appare opportuno ricordare a noi stessi che “la notifica è nulla se non c'è attestazione di assenza del destinatario e non è specificata la qualifica del ricevente”; infatti l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto e indicare la qualifica di chi loritara (cfr Cass n. 28093/2023). Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce due principi importanti da cui discendono due distinte ipotesi di nullità. In primis, la Corte rammenta che, posto che l'atto può essere ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario effettivo, occorre ovviamente che quest'ultimo sia assente e che l'ufficiale postale dia atto di tale circostanza nell'avviso di ricevimento: se questa attestazione manca, la notifica è nulla. Un'ulteriore ipotesi di nullità sussiste poi quando la relazione di notificazione dell'atto contiene solamente il nome del consegnatario ma non anche il suo rapporto con il destinatario effettivo;
ciò, a meno che non venga dedotto e dimostrato la sussistenza, tra i due, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. Nel caso di specie, parte resistente ha depositato il duplicato dell'avviso di ricevimento della notificazione, privo di qualsiasi attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell'assenza dello stesso e delle persone abilitate a ricevere l'atto.>
Tali rilievi non colgono nel segno e, pertanto, devono essere disattesi.
Per come anticipato, l ha prodotto la notifica di interesse. CP_2
Incrociando i dati numerici impressi sull'avviso di addebito con quelli ricavabili dalla notifica, agevolmente si risale all'abbinamento fra le due serie di atti. L'avviso di addebito risulta notificato nelle mani del ricevente il 12.07.2017. Ciò precisato e passando al “merito” dell'obiezione, pare evidente che l'istante valorizza un assunto confusionario nel quale rimangono irretiti i vari profili giuridico-ermeneutici di attuale interesse. Per come verificabile per tabulas, l'avviso di addebito in disamina è stato notificato nelle mani del “ricevente” secondo una procedura che nulla ha a che vedere con le formalità evocate dal . Parte_1
Che si scontrano con un vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice. <vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimit per quali cartella esattoriale pu essere notificata ai sensi dell del d.p.r. settembre n.602 anche direttamente da parte concessionario mediante> 5 raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati. In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa corte poi legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale pertanto nel caso posta non troveranno applicazione le norme dettate dall cod.proc. civ. e della legge n.890 ma unicamente quella concernente il ordinario n.ri n. con dette pronunce si infatti statuito che in tema notificazioni disciplina relativa alla raccomandata avviso ricevimento mediante quale pu essere notificato l liquidazione o accertamento senza intermediazione dell giudiziario dettata dalle disposizioni concernenti per consegna dei plichi raccomandati quanto cui novembre attengono esclusivamente notifica ex art. cod. proc. ed particolare quello qui interessa dal d.p.r. prevede raccomandate abbiano potuto recapitate un periodo giacenza negli destinazione trenta giorni stabilendo altres dato oggetti od assicurati distribuiti ai destinatari mittenti se identificabili conseguenze difettando apposite previsioni deve redatta alcuna relata annotazione specifica sull> 6 ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata. Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che <costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimit quello secondo cui nell in l finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell impositivo trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. del plurimis cass.>>
Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato porta ineludibilmente a ritenere dimostrato per tabulas il regolare esaurimento della procedura di notifica dell'avviso di addebito alla data, peraltro, pedissequamente indicata nell'intimazione di pagamento e nel luogo cui pacificamente rimanda la residenza del sig. , per come agevolmente Parte_1 desumibile dalla intestazione del ricorso introduttivo d iudizio. Trattasi, infatti, di notifica eseguita direttamente dall'ente impositore nelle mani del
“ricevente” che firma in detta veste e non in quella di “destinatario” dell'atto. In tale scenario, sarebbe stato onere del ricorrente allegare le situazioni ostative alla conoscenza degli atti, come da tracciato giurisprudenziale. Il che non è avvenuto. Deve, pertanto, concludersi che nessuna anomalia vulnera la notifica dell'originario atto impositivo. Discende, fra l'altro, da ciò l'inammissibilità del capo di domanda attorea concernente la denunciata decadenza dal potere di iscrizione a ruolo delle poste contributive del 2012 e del 2016. Chiaramente infondata nel “merito” l'eccezione concernente l'anno 2016, va segnalato, a monte, che la questione non può essere posta in questa sede per due concorrenti ostacoli procedurali. Costituiti dalla mancata opposizione “diretta” all'avviso di addebito regolarmente notificato e dalla (più che) tardiva opposizione all'intimazione di pagamento nella parte in cui detta opposizione di dirige verso vizi puramente “formali” dell'intimazione stess.
(4)
Resta sul campo la questione prescrizionale. Naturalmente, alla stregua delle pregresse osservazioni, l'unica verifica in questa sede possibile concerne l'arco temporale intercorso fra la “regolare” notifica dell'avviso di addebito e la notifica della intimazione volta alla sua ulteriore attualizzazione.
Ora, la prima replica di parte convenuta concerne la valenza da attribuire ai periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020. Art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020: i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
7 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>. Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>.
Se non che, aggiungendo, o se si preferisce detraendo, i circa dieci mesi della sospensione, alla data del 19 settembre 2023 (notifica dell'intimazione di pagamento) era già maturato il termine prescrizionale quinquennale dal 12 luglio 2017, data della notifica dell'avviso di addebito.
Né, evidentemente, la situazione muta al cospetto dell'altra eccezione di sospensione valorizzata da a tenore della quale dovrebbe inserirsi nel calcolo CP_4 algebrico “prescrittivo” anche la sospensione, pari a sei mesi, concernente il periodo 1 gennaio-15 giugno 2014. Ed invero, non sembra revocabile in dubbio che, a tutto voler concedere, questo semestre non può entrare nella vicenda prescrittiva in disamina in quanto concerne -eventualmente- la posta contributiva ripresa ed esternata attraverso l'avviso di addebito ritualmente notificato il successivo 12 luglio 2017. Per come già osservato, l'unica eccezione di prescrizione in questa sede scrutinabile è quella “post-notifica” dell'atto impositivo che definitivamente cristallizza la pretesa contributiva. Consegue che le vicende pregresse non interferiscono, da nessuna prospettiva, con la verifica giudiziale attuale
Quanto, infine, alla paventata pregnanza interruttiva dell'atto di pignoramento presso terzi notificato all'odierno ricorrente il 13 febbraio 2023, devesi segnalare che l' con le note sostitutive finali, ha allegato e documentato che in realtà tale atto CP_2 rimanda ad altre pretese contributive e che di conseguenza non possiede alcuna valenza interruttiva. (5)
La domanda attorea va, quindi, accolta in riferimento all'avviso di addebito in disamina che non poteva essere “ripreso” dalla opposta intimazione di pagamento (del 2023) per pregressa maturata prescrizione, successiva alla notifica dell'originario atto impositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza che, in ottica processuale, vulnera la sola posizione di CP_4
Ed invero, le ragioni attoree restano, seppure in parte, positivamente riscontrate solo per quel che concerne lo spirare del termine prescrizionale post notifica dell'atto impositivo. La relativa fase “recuperatoria” è notoriamente di competenza dell'agente della riscossione, sul quale incombe l'onere di porre tempestivamente in essere le iniziative necessarie a
“tutela” della originaria posta contributiva. Per come sta a dimostrare in maniera
8 concludente la formazione e la spedizione -tardive- della intimazione di pagamento per cui è causa, funzionale, appunto, al recupero delle poste azionate in principio direttamente dall' CP_2
stano, invece, compensate le spese inerenti il rapporto giuridico-processuale ricorrente/I e ricorrente/S.C.C.I. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_7 CP_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede: CP_3
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) annulla l'intimazione di pagamento opposta esclusivamente in riferimento all'avviso di addebito n. 371 2017 00004 94641, in essa richiamato, le cui poste restano non recuperabili perché prescritte;
3) condanna alle spese di lite sostenute dal ricorrente, e per esso dal CP_4 procuratore dichiaratosi antistatario, che, già compensate nella misura del 50%, si liquidano, con attribuzione, in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) compensa nel resto le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 20/01/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
9
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3670 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza di trattazione finale fissata al 17.01.2025, e vertente TRA
, nato il giorno 4/4/1955 in CASOLA di NAPOLI e residente in Parte_1
SANT'ANTONIO ABATE, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telematicamente tras ttivo di lite, dall'avv. Gianluca DI LORENZO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via LEPANTO n.97 presso lo studio dell'avv. Umberto PAGLIUCA che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregresso atto impositivo.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 18.06.2024 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1
l'an zione di pagamento n. 071 2023 90317 36971, asseritamente ricevuta il 19.09.2023, per mancata -regolare- notifica di uno dei due atti impositivi cui rimanda, per intervenuta prescrizione delle poste contributive e per decadenza cui sarebbe incorso l'ente previdenziale.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_2 infondatezza delle tesi ivi sostenute.
1 Si costituiva tempestivamente anche che a sua volta resisteva alla avversa CP_4 iniziativa giudiziale allegando l'inammissibilità del ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva riferita al “merito” dell'iniziativa impositiva, di competenza dell' e l'infondatezza sostanziale delle questioni poste. CP_2
Non si costituiva formalmente contumace. Controparte_3
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione, dopo un differimento funzionale al completamento della prova documentale inerente un atto asseritamente interruttivo della eccepita prescrizione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza fissata in trattazione finale al 17 gennaio 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione alla luce del seguente impianto motivazionale.
Le doglianze del ricorrente in opposizione concernono l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90317 36971, notificata a cura di il 19 settembre CP_4
2023, nella parte in cui rimanda all'avviso di addebito n. 371 2017 00004 94641 dato per notificato il 12 luglio 2017. Si duole l'istante della mancata regolare notifica dell'atto impositivo originario, della decadenza in cui sarebbe incorso l'ente previdenziale e della maturata prescrizione delle poste contributive di riferimento, inerenti le annualità 2022 e 2016.
illegittimità derivata della stessa per mancata -regolare- notifica di due degli atti impositivi
, prioritariamente, in via estensiva parte resistente che l'opposizione alla Pt_2 intimazione sarebbe inammissibile in quanto, documentata la regolare notifica dell'avviso di addebito in contestazione, si sostanzierebbe in un rimedio tardivo. (2)
Muovendo dalla eccepita inammissibilità del rimedio esperito osserva il G.U.L. appartenersi ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. La questione prioritaria da risolvere, tuttavia, è data dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Il ricorrente, in realtà, espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- a base polivalente, l'istante denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso sia a seguito della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo, sia a prescindere da detta patologia procedimentale. Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. è, a sua volta, pluridirezionale. Da una prima ottica si chiede di accertare se l'iter notificatorio inerente l'avvisi di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione. Da una seconda ottica si chiede di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica dei due originari atti impositivi.
Pare evidente che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale è ammissibile in quanto tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria.
2 Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo.
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice. <in generale il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.46 del art. comma artt. d.l. n.78 conv. in l. n.122 d.p.r. n.602 e n.112 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini previsti da disposizioni di legge forza accertamenti effettuati dagli uffici proporre tre diversi tipi opposizione cass. aprile n.6704 a ruolo esattoriale per motivi attinenti merito della pretesa contributiva ai sensi d.l.vo febbraio commi ovverosia nel termine giorni quaranta dalla notifica cartella pagamento b dell c.p.c. questioni solo alla pignorabilit beni ma anche fatti estintivi credito sopravvenuti formazione titolo ad esempio la prescrizione morte contribuente l somma precettata c atti esecutivi perentorio venti esecutivo precetto vizi formali procedimento esecuzione compresi i strettamente connessi ovvero nonch quelli riguardanti successivi avvisi mora>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. <allo scopo e quindi al fine di valutare se si tratti giudizio opposizione all ovvero agli atti esecutivi vanno considerati i motivi tenendo presente che oggetto questo sono intimazioni pagamento cartelle provenienti dal delle quali ultime>Controparte_5 assume la omessa notificazione … Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale … sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, … l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto conseguenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. … Alla stregua del criterio generale di distinzione … si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancata
3 notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. III Civ., 18 febbraio-13 maggio 2014, n.10326. <in generale il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.46 del art. comma artt. d.l. n.78 conv. in l. n.122 d.p.r. n.602 e n.112 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini previsti da disposizioni di legge forza accertamenti effettuati dagli uffici proporre tre diversi tipi opposizione cass. aprile n.6704 a ruolo esattoriale per motivi attinenti merito della pretesa contributiva ai sensi d.l.vo febbraio commi ovverosia nel termine giorni quaranta dalla notifica cartella pagamento b dell c.p.c. questioni solo alla pignorabilit beni ma anche fatti estintivi credito sopravvenuti formazione titolo ad esempio la prescrizione morte contribuente l somma precettata c atti esecutivi perentorio venti esecutivo precetto vizi formali procedimento esecuzione compresi i strettamente connessi ovvero nonch quelli riguardanti successivi avvisi mora> altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412).
…>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., n. 7514/22, resa in un contesto decisionale incentrato sulla parallela questione della legittimazione passiva, le cui coordinate, tuttavia, restano valide nei loro riferimenti generali per la individuazione dei criteri di perimetrazione della domanda attorea.
Ora, stando al tempo intercorso fra notifica della “intimazione” ed iscrizione al R. G. del presente contenzioso (19 settembre 2023-18 giugno 2024), è evidente che i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. non sono stati rispettati. E, per vero, nemmeno i quaranta giorni evocati in riferimento alla opposizione di merito dell'intimazione, speculari a quelli previsti per l'impugnazione dell'atto impositivo originario. Ciò nonostante, non sembra opinabile la conclusione secondo cui il ricorrente, nella buona sostanza, contesta -prioritariamente- la irregolare procedura di riscossione desunta dalla inesistente notifica degli atti impositivi originari, funzionale anche alla prescrizione, in un
4 contesto caratterizzato dalla opposizione al merito della pretesa contributiva. Che tale resta anche nella seconda prospettiva attorea. Il che implica l'infondatezza dell'eccezione degli enti convenuti e l'ammissibilità, almeno nei termini di cui si è detto, della opposizione.
(3)
La prima doglianza attorea concerne la mancata -regolare- notifica dell'atto impositivo in precedenza indicato.
Se non che, nel costituirsi ritualmente in Giudizio l' ha depositato la CP_2 copia della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Notifica “perfezionatasi” nel giorno indicato dalla “intimazione” del 2023. E quindi il 12 luglio 2017.
Con la prima difesa utile successiva alla costituzione dell'ente previdenziale, e al deposito della documentazione inerente la notifica dell'atto impositivo originario, il ricorrente ha obiettato: In merito alla presunta notifica datata 12.07.2017 che, a detta del , avrebbe CP_2 interrotto i termini di prescrizione, appare opportuno ricordare a noi stessi che “la notifica è nulla se non c'è attestazione di assenza del destinatario e non è specificata la qualifica del ricevente”; infatti l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto e indicare la qualifica di chi loritara (cfr Cass n. 28093/2023). Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce due principi importanti da cui discendono due distinte ipotesi di nullità. In primis, la Corte rammenta che, posto che l'atto può essere ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario effettivo, occorre ovviamente che quest'ultimo sia assente e che l'ufficiale postale dia atto di tale circostanza nell'avviso di ricevimento: se questa attestazione manca, la notifica è nulla. Un'ulteriore ipotesi di nullità sussiste poi quando la relazione di notificazione dell'atto contiene solamente il nome del consegnatario ma non anche il suo rapporto con il destinatario effettivo;
ciò, a meno che non venga dedotto e dimostrato la sussistenza, tra i due, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. Nel caso di specie, parte resistente ha depositato il duplicato dell'avviso di ricevimento della notificazione, privo di qualsiasi attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell'assenza dello stesso e delle persone abilitate a ricevere l'atto.>
Tali rilievi non colgono nel segno e, pertanto, devono essere disattesi.
Per come anticipato, l ha prodotto la notifica di interesse. CP_2
Incrociando i dati numerici impressi sull'avviso di addebito con quelli ricavabili dalla notifica, agevolmente si risale all'abbinamento fra le due serie di atti. L'avviso di addebito risulta notificato nelle mani del ricevente il 12.07.2017. Ciò precisato e passando al “merito” dell'obiezione, pare evidente che l'istante valorizza un assunto confusionario nel quale rimangono irretiti i vari profili giuridico-ermeneutici di attuale interesse. Per come verificabile per tabulas, l'avviso di addebito in disamina è stato notificato nelle mani del “ricevente” secondo una procedura che nulla ha a che vedere con le formalità evocate dal . Parte_1
Che si scontrano con un vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice. <vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimit per quali cartella esattoriale pu essere notificata ai sensi dell del d.p.r. settembre n.602 anche direttamente da parte concessionario mediante> 5 raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati. In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa corte poi legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale pertanto nel caso posta non troveranno applicazione le norme dettate dall cod.proc. civ. e della legge n.890 ma unicamente quella concernente il ordinario n.ri n. con dette pronunce si infatti statuito che in tema notificazioni disciplina relativa alla raccomandata avviso ricevimento mediante quale pu essere notificato l liquidazione o accertamento senza intermediazione dell giudiziario dettata dalle disposizioni concernenti per consegna dei plichi raccomandati quanto cui novembre attengono esclusivamente notifica ex art. cod. proc. ed particolare quello qui interessa dal d.p.r. prevede raccomandate abbiano potuto recapitate un periodo giacenza negli destinazione trenta giorni stabilendo altres dato oggetti od assicurati distribuiti ai destinatari mittenti se identificabili conseguenze difettando apposite previsioni deve redatta alcuna relata annotazione specifica sull> 6 ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata. Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che <costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimit quello secondo cui nell in l finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell impositivo trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. del plurimis cass.>>
Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato porta ineludibilmente a ritenere dimostrato per tabulas il regolare esaurimento della procedura di notifica dell'avviso di addebito alla data, peraltro, pedissequamente indicata nell'intimazione di pagamento e nel luogo cui pacificamente rimanda la residenza del sig. , per come agevolmente Parte_1 desumibile dalla intestazione del ricorso introduttivo d iudizio. Trattasi, infatti, di notifica eseguita direttamente dall'ente impositore nelle mani del
“ricevente” che firma in detta veste e non in quella di “destinatario” dell'atto. In tale scenario, sarebbe stato onere del ricorrente allegare le situazioni ostative alla conoscenza degli atti, come da tracciato giurisprudenziale. Il che non è avvenuto. Deve, pertanto, concludersi che nessuna anomalia vulnera la notifica dell'originario atto impositivo. Discende, fra l'altro, da ciò l'inammissibilità del capo di domanda attorea concernente la denunciata decadenza dal potere di iscrizione a ruolo delle poste contributive del 2012 e del 2016. Chiaramente infondata nel “merito” l'eccezione concernente l'anno 2016, va segnalato, a monte, che la questione non può essere posta in questa sede per due concorrenti ostacoli procedurali. Costituiti dalla mancata opposizione “diretta” all'avviso di addebito regolarmente notificato e dalla (più che) tardiva opposizione all'intimazione di pagamento nella parte in cui detta opposizione di dirige verso vizi puramente “formali” dell'intimazione stess.
(4)
Resta sul campo la questione prescrizionale. Naturalmente, alla stregua delle pregresse osservazioni, l'unica verifica in questa sede possibile concerne l'arco temporale intercorso fra la “regolare” notifica dell'avviso di addebito e la notifica della intimazione volta alla sua ulteriore attualizzazione.
Ora, la prima replica di parte convenuta concerne la valenza da attribuire ai periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020. Art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020: i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
7 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>. Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>.
Se non che, aggiungendo, o se si preferisce detraendo, i circa dieci mesi della sospensione, alla data del 19 settembre 2023 (notifica dell'intimazione di pagamento) era già maturato il termine prescrizionale quinquennale dal 12 luglio 2017, data della notifica dell'avviso di addebito.
Né, evidentemente, la situazione muta al cospetto dell'altra eccezione di sospensione valorizzata da a tenore della quale dovrebbe inserirsi nel calcolo CP_4 algebrico “prescrittivo” anche la sospensione, pari a sei mesi, concernente il periodo 1 gennaio-15 giugno 2014. Ed invero, non sembra revocabile in dubbio che, a tutto voler concedere, questo semestre non può entrare nella vicenda prescrittiva in disamina in quanto concerne -eventualmente- la posta contributiva ripresa ed esternata attraverso l'avviso di addebito ritualmente notificato il successivo 12 luglio 2017. Per come già osservato, l'unica eccezione di prescrizione in questa sede scrutinabile è quella “post-notifica” dell'atto impositivo che definitivamente cristallizza la pretesa contributiva. Consegue che le vicende pregresse non interferiscono, da nessuna prospettiva, con la verifica giudiziale attuale
Quanto, infine, alla paventata pregnanza interruttiva dell'atto di pignoramento presso terzi notificato all'odierno ricorrente il 13 febbraio 2023, devesi segnalare che l' con le note sostitutive finali, ha allegato e documentato che in realtà tale atto CP_2 rimanda ad altre pretese contributive e che di conseguenza non possiede alcuna valenza interruttiva. (5)
La domanda attorea va, quindi, accolta in riferimento all'avviso di addebito in disamina che non poteva essere “ripreso” dalla opposta intimazione di pagamento (del 2023) per pregressa maturata prescrizione, successiva alla notifica dell'originario atto impositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza che, in ottica processuale, vulnera la sola posizione di CP_4
Ed invero, le ragioni attoree restano, seppure in parte, positivamente riscontrate solo per quel che concerne lo spirare del termine prescrizionale post notifica dell'atto impositivo. La relativa fase “recuperatoria” è notoriamente di competenza dell'agente della riscossione, sul quale incombe l'onere di porre tempestivamente in essere le iniziative necessarie a
“tutela” della originaria posta contributiva. Per come sta a dimostrare in maniera
8 concludente la formazione e la spedizione -tardive- della intimazione di pagamento per cui è causa, funzionale, appunto, al recupero delle poste azionate in principio direttamente dall' CP_2
stano, invece, compensate le spese inerenti il rapporto giuridico-processuale ricorrente/I e ricorrente/S.C.C.I. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_7 CP_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede: CP_3
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) annulla l'intimazione di pagamento opposta esclusivamente in riferimento all'avviso di addebito n. 371 2017 00004 94641, in essa richiamato, le cui poste restano non recuperabili perché prescritte;
3) condanna alle spese di lite sostenute dal ricorrente, e per esso dal CP_4 procuratore dichiaratosi antistatario, che, già compensate nella misura del 50%, si liquidano, con attribuzione, in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) compensa nel resto le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 20/01/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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