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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2168/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALICATA CARMELA LOREDANA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZIZZO MARIA GIOVANNA, pec: Email_2
appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3055/2022, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 01-08.07.2022.
Pag. 1 di 12 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 e disporre l'affido esclusivo della minore al padre SI. con domicilio Persona_1 Parte_1 prevalente presso la residenza dello stesso e/o in caso di conferma dell'affido congiunto della minore, disporre il domicilio della stessa presso la residenza del padre;
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 revocando
l'obbligo economico del contributo a titolo di mantenimento della figlia, ponendo a carico dell'appellata l'obbligo al mantenimento della piccola nella misura di € 200,00 Persona_1 al mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche
e di istruzione necessarie per la minore secondo lil protocollo adottato dal Tribunale di
Palermo;
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022, revocando diritto di visita del padre e riconoscendo il diritto di visita della madre secondo le stesse modalità previste nel giudizio di primo grado;
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 e dichi8arare la separazione dei coniugi SIg.ri e Parte_1 Controparte_1 addebitandone la responsabilità a quest'ultima;
- in parziale riforma modificare al< sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 eliminando
l'assegno di mantenimento a carico del SI. ed in favore della SI.ra Parte_1
; Controparte_1
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 condannare la
SI.ra al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1,2 e CP_1
3 c.p.c. della somma di € 10.000,00 o nella misura maggiore o minore che vorrà autonomamente determinare;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
Salvis Juribus.
Per l'appellata
Pag. 2 di 12 CONCLUDE perché l'adita Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia così provvedere:
1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. condannare il sig. al Parte_1 pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del primo grado, avuto riguardo ai sub procedimenti.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Chiede disporsi Consulenza tecnica d'ufficio al fine di stabilire il regime di affidamento più adeguato, tenuto conto delle problematiche manifestate dalla minore in relazione al rapporto col padre e delle carenze genitoriali della madre così come rappresentate nelle relazioni del S.S. di San Cipirello del 7/12/2022- 5.03.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 12.04.2019 - premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 20.02.1993 con e che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli (in data 18.06.1993), (in data 08.02.1997) e Per_2 Per_3 Persona_1
(in data 13.07.2008) - domandava la pronuncia di separazione con addebito alla moglie;
chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo della figlia minore con Per_1
regolamentazione del diritto di visita della madre, l'assegnazione della casa coniugale e che venisse posto a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia nella misura complessiva di € 450,00 oltre il 50% delle spese.
2. Si costituiva la che, non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione, chiedeva: l'affidamento congiunto della figlia minore , con Per_1
indicazione di tempi e modalità di visita del padre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale nonché l'obbligo a carico del un contributo al mantenimento suo e Pt_1
della figlia non inferiore a € 500,00 mensili con spese in egual misura. In via istruttoria e ove ritenuto necessario, che venisse disposta una CTU affidata a medico psicologo e/o specialista in problemi familiari.
3. Con decreto del 15.10.2019 il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, in particolare: disponeva l'affidamento
Pag. 3 di 12 condiviso ad entrambi i coniugi della figlia minore con domicilio Persona_1
prevalente presso la madre, in conformità alla situazione di fatto creatasi in quel momento;
non assegnava in uso ad alcuno la casa familiare, tenuto conto del fatto che la se ne era allontanata da oltre due anni portando con sé la figlia e che il CP_1
figlio maggiorenne viveva con il padre;
disponeva che il potesse tenere Per_2 Pt_1
con sé la figlia minore secondo modalità espressamente indicate;
ordinava al di Pt_1 versare alla moglie la somma di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore oltre il 50% delle spese.
4. Con sentenza non definitiva n. 1207/2020, depositata in data 24.03.2020, il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi.
5. Successivamente, in data 06.05.2020 il ricorrente instaurava un sub- procedimento per la modifica delle condizioni dell'ordinanza presidenziale che veniva rigettato con provvedimento del 24.07.2020 e, in seguito, in data 12.05.2021, depositava un nuovo ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori previsti nell'ordinanza presidenziale, che veniva definito con ordinanza del 13.04.2022, con la quale veniva disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 competenti con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale.
6. Il Tribunale di Palermo, istruita la causa con produzione documentale ed escussione di testi, pronunciando definitivamente con sentenza n. 3055/2022 pubblicata in data 8.07.2022, respingeva la domanda di addebito formulata dal , Pt_1
in quanto pur avendo ritenuto provata l'esistenza di una relazione tra la resistente e un altro uomo, rilevava che dall'istruttoria era emerso che la comunione materiale e spirituale si fosse irrimediabilmente compromessa già prima della scoperta dell'adulterio; confermava l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
rilevando che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di San Cipirello del 20.01.2021 risultava che la minore si trovava in una situazione di possibile pregiudizio, avendo maturato un notevole numero di assenze da scuola, e che la madre non era apparsa in grado di garantire una costante e adeguata frequenza scolastica, riteneva congruo confermare l'affidamento della stessa ai Servizi Sociali già incaricati con ordinanza
Pag. 4 di 12 del 13.04.2022, al fine di monitorare le sue condizioni di vita personale e familiare, con onere di relazionare al giudice tutelare entro 60 gg. e successivamente ogni tre mesi;
in ordine al diritto di visita del padre, disponeva la facoltà dello stesso di incontrare e tenere con sé la minore nel rispetto della volontà di quest'ultima e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, con le modalità indicate in sentenza;
nulla disponeva sulla casa coniugale, tenuto conto che la stessa era stata lasciata dalla che aveva portato con sé la figlia già prima dell'introduzione del giudizio, CP_1
e che con riguardo ai figli maggiori della coppia solo continuava a vivere con il Per_2 padre, con la conseguenza che l'immobile sarebbe dovuto restare soggetto al regime ordinario di proprietà; con riguardo alle domande di contenuto economico, tenuto conto delle posizioni patrimoniali e reddituali delle parti e della domiciliazione prevalente della minore presso la madre, poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di la somma di €
[...] Controparte_1
350,00 mensili di cui € 200,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre il 50% delle spese, ed € 150,00 a titolo di mantenimento personale.
7. Con ricorso depositato in data 29.12.2022 ha impugnato Parte_1 la già menzionata sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, censurando, in particolare, l'errata valutazione con riguardo: all'affidamento della figlia minore e al diritto di visita del Persona_1 genitore non affidatario;
all'assegno di mantenimento per la figlia e per la CP_1
posti a suo carico;
all'addebito della separazione a carico della Inoltre, il CP_1
, ha domandato la condanna della al risarcimento del danno per Pt_1 CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1, 2, e 3 c.p.c., e alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
8. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del gravame in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna del alle spese di lite del primo e secondo grado, anche avuto riguardo ai Pt_1 subprocedimenti, in danno dell'appellante.
9. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, tenuto conto delle problematiche manifestate dalla minore in relazione al rapporto con il padre e
Pag. 5 di 12 delle carenze genitoriali della madre, così come rappresentato nella relazione del S.S. di San Cipirello del 7.12.2022, ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di stabilire il regime di affidamento più adeguato.
10. Con sentenza non definitiva n. 721/2024, pubblicata il 26.04.2024, questa
Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , ha dichiarato che la separazione è
[...] Controparte_1 addebitabile alla ha revocato l'assegno disposto in favore di quest'ultima a CP_1
titolo di mantenimento e ha disposto la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del 26.04.2024 con cui questa Corte, ritenendo necessario disporre approfondimenti istruttori sulla questione inerente all'affidamento della figlia minore della coppia, ha disposto di procedersi a consulenza tecnica d'ufficio.
11. In data 30.01.2025 è stata depositata CTU.
12. Sostituita l'udienza del 14 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, giusta ordinanza del 7 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
13. Tanto premesso e venendo all'esame delle domande non esaminate con la sentenza non definitiva n. 721/2024 si osserva quanto segue.
14. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con domiciliazione prevalente Persona_1
presso la madre e diritto di visita del padre, ritenendo che sia stato provato nel giudizio di primo grado e nei sub-procedimenti attivati che lo stesso è un padre presente e che si è sempre interessato della propria famiglia al contrario della la quale ha agito solo ed esclusivamente per un proprio tornaconto CP_1 economico. Chiede quindi di disporre l'affido esclusivo della minore al padre, con domicilio prevalente presso la residenza dello stesso e ciò anche in caso di conferma dell'affido congiunto della minore. L'appellante domanda, inoltre e conseguentemente, la revoca dell'obbligo economico posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dovendo essere invece disposto a carico dell'appellata, e chiede che sia riconosciuto il diritto di visita della madre secondo le
Pag. 6 di 12 modalità prevista per il padre nell'ordinanza presidenziale del 15.10.2019.
15. A sostegno, il ha dedotto: che la colta in flagranza di Pt_1 CP_1
adulterio, aveva abbandonato la casa coniugale e aveva lasciato tutti e tre i figli con il padre per andare a vivere con un uomo trovato seminudo nell'armadio; che in data
20.01.2019, con l'inganno e dopo avere terminato qualche mese prima la relazione extraconiugale, la aveva preso la minore e non l'aveva più riportata presso CP_1
l'abitazione familiare impedendogli anche di intrattenere con la figlia comunicazioni telefoniche;
che, fino a quando aveva abitato con il padre e i fratelli, Persona_1 aveva frequentato la scuola con ottimi risultati;
che anche dopo l'ordinanza presidenziale del 15.10.2019, la gli aveva sempre impedito di trascorrere del CP_1
tempo con la figlia;
che questa aveva perso gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per le numerose e ingiustificate assenze e per scarso rendimento;
che, quando il
17.09.2017 la aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, CP_1 Per_1
si trovava nella stanza accanto;
che dalle relazioni dei Servizi Sociali risulta che
[...]
il è un padre premuroso nei confronti della figlia anche se il rapporto è “a Pt_1
senso unico”, apparendo la figlia insofferente nei confronti del padre in quanto figura più rigorosa e rigida, mentre la non è apparsa in grado di garantire una CP_1
costante e adeguata frequenza scolastica della figlia, ha adottato un comportamento poco collaborativo nei confronti dei Servizi Sociali, essendo evidente un rapporto alla pari tra la minore e la madre.
16. Giova ribadire che, ex artt. 337-bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto,
Pag. 7 di 12 dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. 16205/2023).
17. Perché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
18. Nella fattispecie in esame, come accennato, è stata disposta una consulenza tecnica al fine di valutare quale regime di affidamento sia più consono agli interessi della minore.
19. L'indagine sulle condizioni psicologiche della minore e sul suo rapporto con i genitori ha messo in luce che la minore si trova in evidenti difficoltà psicologiche e ambientali, in quanto subisce le scelte della madre che pensa solo al suo tornaconto;
è ben consapevole del fatto che alla madre non Persona_1
interessa del suo rendimento scolastico in quanto non l'ha mai incoraggiata, mentre lei si sarebbe aspettata un atteggiamento diverso. Nella relazione CTU si legge infatti
“Di fatto subisce le scelte della madre e il suo controllo che non sono tesi a sua tutela, ma unicamente alla gestione personale del legame con la minore da parte della madre. Le assenze scolastiche e il successivo abbandono sono unicamente da attribuire alla non volontà della signora di privilegiare questa scelta e questa modalità educativa. La minore è chiara su questo punto, alla madre non interessa la scuola, non valorizza i percorsi di studio e non fa nulla né ha fatto nulla per portare la figlia a non abbandonare il percorso di studi”. Ed ancora, dai colloqui svolti con la minore si evince che “la stessa sembra in attesa di qualcuno che le consenta di tornare ad una vita più organizzata e sana, in quanto bloccata da un sentimento di
“pena” per la madre che viene percepita “sola” e certamente disturbata nei suoi meccanismi psicologici” (cfr. CTU, p. 5).
20. Quanto alle competenze genitoriali il consulente dell'ufficio ha evidenziato che, pur non essendo stato possibile valutare il profilo psicologico della in quanto si è sempre resa irreperibile, dalle dichiarazioni rese da CP_1 Per_1
Pag. 8 di 12 è possibile ritenere che la madre sia caratterizzata da un tratto fortemente Per_1
paranoideo e da una “disorganizzazione emotiva importante a livello clinico”, per cui necessiterebbe di un supporto psicologico e di una valutazione psichiatrica. Quanto al
, è emersa la figura di una persona emotivamente equilibrata e centrata sui Pt_1
problemi della figlia, egli “Non parla male dell'ex coniuge che tuttavia dipinge come una donna volubile e fragile ma allo stesso tempo pericolosa negli agiti e imprevedibile. Per il bene della minore ha cercato spesso di non confliggere apertamente con l'ex moglie che tuttavia ha avuto agiti importanti ai suoi danni e che ha anche condizionato la serenità del rapporto padre figlia” (cfr. CTU, p. 5).
21. Ed ancora, rispondendo al quesito sulla capacità dei genitori di definire uno spazio fisico e ambientale idoneo alla minore e di tutelare il rapporto con l'altro genitore concentrandosi sui bisogni emotivi della figlia, il CTU ha messo in rilievo che l'attuale coabitazione di con la madre non è funzionale per la Persona_1
stessa. In particolare, i comportamenti di risultano tutti orientati verso il Per_1 soddisfacimento dei bisogni della madre, denotando un evidente
“sbilanciamento/rovesciamento di ruoli”. Anche da tale indagine risulta che il padre è maggiormente concentrato sui bisogni della figlia (cfr. CTU, p. 6, dove si legge “Il padre è centrato sui bisogni della figlia, siano essi espressi o meno. Ha chiara l'importanza delle scelte per il futuro della minore, i danni attualmente evincibili in base allo stile di vita e alla vicinanza con la madre e l'ambiente da lei proposto. Come detto il padre non parla in modo apertamente negativo della madre e sia lui che la figlia, separatamente, sembrano comprenderne il disagio psichico e la necessità di leggerei suoi agiti in questa chiave”).
22. In relazione, poi, all'indagine sulla qualità psicologica del rapporto della minore con le figure genitoriali, emerge che si sente controllata dalla Persona_1
madre ed è ben consapevole dei meccanismi disfunzionali posti in essere dalla stessa che lei non riesce a controllare;
la minore dichiara, invece, di avere un buon rapporto con il padre e di sentirsi serena con lui (cfr. CTU, p. 6).
23. All'esito degli accertamenti svolti, il CTU ha quindi concluso ritenendo che l'attuale condizione di vita della minore – con affidamento congiunto della stessa e collocamento prevalente con la madre – sia inappropriata, in quanto Persona_1
“ha bisogno di un luogo stabile e di regole chiare, ha necessità di riprendere la propria
Pag. 9 di 12 esistenza senza vivere quotidianamente nell'incertezza emotiva e relazionale, preoccupandosi più di tenere calma la madre e non di se stessa. Inoltre la signora non è in grado di essere tutelante nei confronti del legame con l'altro genitore” (cfr. CTU p. 6).
24. Alla luce dell'analisi offerta dal consulente dell'ufficio, le cui conclusioni vanno integralmente condivise, poiché scevre da errori o vizi logici, deve ritenersi che una gestione condivisa della responsabilità genitoriale non è un'ipotesi ulteriormente percorribile e appare, comunque, contraria all'interesse della minore.
25. Va evidenziato, in proposito che, come sottolineato dall'ausiliario,
ha interrotto la frequenza scolastica – circostanza questa segnalata oltre Persona_1 che dai Servizi Sociali territorialmente competenti, con relazione del 20.01.2022, anche dalla Procura della Repubblica –la madre non le consente di intrattenere degli stabili rapporti con il padre, limitando gli incontri solo per le questioni di ordine economico.
Inoltre, dalle dichiarazioni rilasciate dalla minore emerge che la – la quale CP_1
si è sempre resa irreperibile ai Servizi Sociali ed anche in sede di espletamento di
CTU – sia affetta da un disturbo psicologico con tratti paranoidei che la inducono a ritenere di essere spiata, tanto da rendere irreperibile al cellulare lei e la figlia, oltre che caratterizzata da una personalità vulnerabile con frequenti crisi di rabbia per evitare le quali si sente in dovere di sintonizzarsi con la madre, Persona_1
rovesciando, di fatto, i ruoli (cfr. CTU, p. 3). Tutto ciò genera in svariati Persona_1
disagi, lei infatti si dice consapevole dei problemi della madre e dichiara di volere una guida stabile nella sua vita, inoltre stigmatizza il fatto che la madre si sia sempre disinteressata della sua frequenza scolastica. Il , invece, appare una persona Pt_1
emotivamente equilibrata e centrata sui problemi della figlia, la stessa Persona_1 ha dichiarato di sentirsi serena quando è con lui.
26. La minore necessita di un supporto stabile per il proprio sviluppo, senza incertezze emotive e relazionali che la inducano ad abbandonare il suo ruolo di figlia per assecondare il comportamento poco funzionale della madre, concentrata prevalentemente sulle sue esigenze personali. L'affidamento esclusivo al padre, dunque, appare essere la soluzione più adeguata al migliore soddisfacimento dei bisogni della minore . Persona_1
27. Gli incontri con la madre, attesa l'età della minore, devono essere
Pag. 10 di 12 consentiti liberamente, secondo modalità compatibili con la volontà della minore e con le sue esigenze.
28. Dall'affidamento esclusivo al padre discende, inoltre, la revoca dell'obbligo economico posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dovendo essere invece disposto un siffatto obbligo a carico della CP_1
29. Tenuto conto delle condizioni economiche della la quale è CP_1 allo stato inoccupata, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia durante il matrimonio, e di essere percettrice di pensione di invalidità, il contributo per il mantenimento della figlia deve essere disposto nella misura di € 100,00 mensili.
30. Ciascun genitore, inoltre, dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore.
31. Con l'ultimo motivo di appello chiede che la Parte_1
venga condannata al risarcimento del danno – commisurato in € 10.000,00 o CP_1
nella maggiore o minore misura determinata - per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c. in quanto la stessa ha agito con mala fede avanzando pretese assolutamente infondate sia in fatto che in diritto.
32. Il motivo non è fondato.
33. La Suprema Corte ha di recente ribadito il principio in base al quale in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire (Cass. n. 21667/2023). È, dunque, necessario distinguere tra infondatezza e temerarietà, viceversa, giungendo a sanzionare chi partecipa al contraddittorio solo perché l'esito del giudizio non gli è stato favorevole, si finirebbe per comprimere il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
34. Nel caso di specie la nell'esercizio del suo diritto di difesa, ha CP_1
avanzato pretese sì infondate, ma non per questo temerarie. Per tali ragioni tale motivo di appello non merita accoglimento.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale Pag. 11 di 12 - In accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 3055/2022 dei giorni 1-
8.07.2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo proposto da Parte_1
nei confronti di , dispone l'affidamento esclusivo
[...] Controparte_1
di a e pone a carico di Parte_2 Parte_1
l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 100,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia Persona_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi ulteriormente su base annuale secondo gli indici Istat FOI oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 4 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
D'Antoni Giovanni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2168/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALICATA CARMELA LOREDANA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZIZZO MARIA GIOVANNA, pec: Email_2
appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3055/2022, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 01-08.07.2022.
Pag. 1 di 12 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 e disporre l'affido esclusivo della minore al padre SI. con domicilio Persona_1 Parte_1 prevalente presso la residenza dello stesso e/o in caso di conferma dell'affido congiunto della minore, disporre il domicilio della stessa presso la residenza del padre;
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 revocando
l'obbligo economico del contributo a titolo di mantenimento della figlia, ponendo a carico dell'appellata l'obbligo al mantenimento della piccola nella misura di € 200,00 Persona_1 al mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche
e di istruzione necessarie per la minore secondo lil protocollo adottato dal Tribunale di
Palermo;
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022, revocando diritto di visita del padre e riconoscendo il diritto di visita della madre secondo le stesse modalità previste nel giudizio di primo grado;
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 e dichi8arare la separazione dei coniugi SIg.ri e Parte_1 Controparte_1 addebitandone la responsabilità a quest'ultima;
- in parziale riforma modificare al< sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 eliminando
l'assegno di mantenimento a carico del SI. ed in favore della SI.ra Parte_1
; Controparte_1
- in parziale riforma modificare la sentenza n. 3055/2022 dei 01-08-07.2022 condannare la
SI.ra al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1,2 e CP_1
3 c.p.c. della somma di € 10.000,00 o nella misura maggiore o minore che vorrà autonomamente determinare;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
Salvis Juribus.
Per l'appellata
Pag. 2 di 12 CONCLUDE perché l'adita Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia così provvedere:
1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. condannare il sig. al Parte_1 pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del primo grado, avuto riguardo ai sub procedimenti.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Chiede disporsi Consulenza tecnica d'ufficio al fine di stabilire il regime di affidamento più adeguato, tenuto conto delle problematiche manifestate dalla minore in relazione al rapporto col padre e delle carenze genitoriali della madre così come rappresentate nelle relazioni del S.S. di San Cipirello del 7/12/2022- 5.03.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 12.04.2019 - premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 20.02.1993 con e che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli (in data 18.06.1993), (in data 08.02.1997) e Per_2 Per_3 Persona_1
(in data 13.07.2008) - domandava la pronuncia di separazione con addebito alla moglie;
chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo della figlia minore con Per_1
regolamentazione del diritto di visita della madre, l'assegnazione della casa coniugale e che venisse posto a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia nella misura complessiva di € 450,00 oltre il 50% delle spese.
2. Si costituiva la che, non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione, chiedeva: l'affidamento congiunto della figlia minore , con Per_1
indicazione di tempi e modalità di visita del padre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale nonché l'obbligo a carico del un contributo al mantenimento suo e Pt_1
della figlia non inferiore a € 500,00 mensili con spese in egual misura. In via istruttoria e ove ritenuto necessario, che venisse disposta una CTU affidata a medico psicologo e/o specialista in problemi familiari.
3. Con decreto del 15.10.2019 il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, in particolare: disponeva l'affidamento
Pag. 3 di 12 condiviso ad entrambi i coniugi della figlia minore con domicilio Persona_1
prevalente presso la madre, in conformità alla situazione di fatto creatasi in quel momento;
non assegnava in uso ad alcuno la casa familiare, tenuto conto del fatto che la se ne era allontanata da oltre due anni portando con sé la figlia e che il CP_1
figlio maggiorenne viveva con il padre;
disponeva che il potesse tenere Per_2 Pt_1
con sé la figlia minore secondo modalità espressamente indicate;
ordinava al di Pt_1 versare alla moglie la somma di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore oltre il 50% delle spese.
4. Con sentenza non definitiva n. 1207/2020, depositata in data 24.03.2020, il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi.
5. Successivamente, in data 06.05.2020 il ricorrente instaurava un sub- procedimento per la modifica delle condizioni dell'ordinanza presidenziale che veniva rigettato con provvedimento del 24.07.2020 e, in seguito, in data 12.05.2021, depositava un nuovo ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori previsti nell'ordinanza presidenziale, che veniva definito con ordinanza del 13.04.2022, con la quale veniva disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 competenti con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale.
6. Il Tribunale di Palermo, istruita la causa con produzione documentale ed escussione di testi, pronunciando definitivamente con sentenza n. 3055/2022 pubblicata in data 8.07.2022, respingeva la domanda di addebito formulata dal , Pt_1
in quanto pur avendo ritenuto provata l'esistenza di una relazione tra la resistente e un altro uomo, rilevava che dall'istruttoria era emerso che la comunione materiale e spirituale si fosse irrimediabilmente compromessa già prima della scoperta dell'adulterio; confermava l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
rilevando che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di San Cipirello del 20.01.2021 risultava che la minore si trovava in una situazione di possibile pregiudizio, avendo maturato un notevole numero di assenze da scuola, e che la madre non era apparsa in grado di garantire una costante e adeguata frequenza scolastica, riteneva congruo confermare l'affidamento della stessa ai Servizi Sociali già incaricati con ordinanza
Pag. 4 di 12 del 13.04.2022, al fine di monitorare le sue condizioni di vita personale e familiare, con onere di relazionare al giudice tutelare entro 60 gg. e successivamente ogni tre mesi;
in ordine al diritto di visita del padre, disponeva la facoltà dello stesso di incontrare e tenere con sé la minore nel rispetto della volontà di quest'ultima e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, con le modalità indicate in sentenza;
nulla disponeva sulla casa coniugale, tenuto conto che la stessa era stata lasciata dalla che aveva portato con sé la figlia già prima dell'introduzione del giudizio, CP_1
e che con riguardo ai figli maggiori della coppia solo continuava a vivere con il Per_2 padre, con la conseguenza che l'immobile sarebbe dovuto restare soggetto al regime ordinario di proprietà; con riguardo alle domande di contenuto economico, tenuto conto delle posizioni patrimoniali e reddituali delle parti e della domiciliazione prevalente della minore presso la madre, poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di la somma di €
[...] Controparte_1
350,00 mensili di cui € 200,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre il 50% delle spese, ed € 150,00 a titolo di mantenimento personale.
7. Con ricorso depositato in data 29.12.2022 ha impugnato Parte_1 la già menzionata sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, censurando, in particolare, l'errata valutazione con riguardo: all'affidamento della figlia minore e al diritto di visita del Persona_1 genitore non affidatario;
all'assegno di mantenimento per la figlia e per la CP_1
posti a suo carico;
all'addebito della separazione a carico della Inoltre, il CP_1
, ha domandato la condanna della al risarcimento del danno per Pt_1 CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1, 2, e 3 c.p.c., e alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
8. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del gravame in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna del alle spese di lite del primo e secondo grado, anche avuto riguardo ai Pt_1 subprocedimenti, in danno dell'appellante.
9. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, tenuto conto delle problematiche manifestate dalla minore in relazione al rapporto con il padre e
Pag. 5 di 12 delle carenze genitoriali della madre, così come rappresentato nella relazione del S.S. di San Cipirello del 7.12.2022, ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di stabilire il regime di affidamento più adeguato.
10. Con sentenza non definitiva n. 721/2024, pubblicata il 26.04.2024, questa
Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , ha dichiarato che la separazione è
[...] Controparte_1 addebitabile alla ha revocato l'assegno disposto in favore di quest'ultima a CP_1
titolo di mantenimento e ha disposto la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del 26.04.2024 con cui questa Corte, ritenendo necessario disporre approfondimenti istruttori sulla questione inerente all'affidamento della figlia minore della coppia, ha disposto di procedersi a consulenza tecnica d'ufficio.
11. In data 30.01.2025 è stata depositata CTU.
12. Sostituita l'udienza del 14 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, giusta ordinanza del 7 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
13. Tanto premesso e venendo all'esame delle domande non esaminate con la sentenza non definitiva n. 721/2024 si osserva quanto segue.
14. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con domiciliazione prevalente Persona_1
presso la madre e diritto di visita del padre, ritenendo che sia stato provato nel giudizio di primo grado e nei sub-procedimenti attivati che lo stesso è un padre presente e che si è sempre interessato della propria famiglia al contrario della la quale ha agito solo ed esclusivamente per un proprio tornaconto CP_1 economico. Chiede quindi di disporre l'affido esclusivo della minore al padre, con domicilio prevalente presso la residenza dello stesso e ciò anche in caso di conferma dell'affido congiunto della minore. L'appellante domanda, inoltre e conseguentemente, la revoca dell'obbligo economico posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dovendo essere invece disposto a carico dell'appellata, e chiede che sia riconosciuto il diritto di visita della madre secondo le
Pag. 6 di 12 modalità prevista per il padre nell'ordinanza presidenziale del 15.10.2019.
15. A sostegno, il ha dedotto: che la colta in flagranza di Pt_1 CP_1
adulterio, aveva abbandonato la casa coniugale e aveva lasciato tutti e tre i figli con il padre per andare a vivere con un uomo trovato seminudo nell'armadio; che in data
20.01.2019, con l'inganno e dopo avere terminato qualche mese prima la relazione extraconiugale, la aveva preso la minore e non l'aveva più riportata presso CP_1
l'abitazione familiare impedendogli anche di intrattenere con la figlia comunicazioni telefoniche;
che, fino a quando aveva abitato con il padre e i fratelli, Persona_1 aveva frequentato la scuola con ottimi risultati;
che anche dopo l'ordinanza presidenziale del 15.10.2019, la gli aveva sempre impedito di trascorrere del CP_1
tempo con la figlia;
che questa aveva perso gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per le numerose e ingiustificate assenze e per scarso rendimento;
che, quando il
17.09.2017 la aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, CP_1 Per_1
si trovava nella stanza accanto;
che dalle relazioni dei Servizi Sociali risulta che
[...]
il è un padre premuroso nei confronti della figlia anche se il rapporto è “a Pt_1
senso unico”, apparendo la figlia insofferente nei confronti del padre in quanto figura più rigorosa e rigida, mentre la non è apparsa in grado di garantire una CP_1
costante e adeguata frequenza scolastica della figlia, ha adottato un comportamento poco collaborativo nei confronti dei Servizi Sociali, essendo evidente un rapporto alla pari tra la minore e la madre.
16. Giova ribadire che, ex artt. 337-bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto,
Pag. 7 di 12 dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. 16205/2023).
17. Perché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
18. Nella fattispecie in esame, come accennato, è stata disposta una consulenza tecnica al fine di valutare quale regime di affidamento sia più consono agli interessi della minore.
19. L'indagine sulle condizioni psicologiche della minore e sul suo rapporto con i genitori ha messo in luce che la minore si trova in evidenti difficoltà psicologiche e ambientali, in quanto subisce le scelte della madre che pensa solo al suo tornaconto;
è ben consapevole del fatto che alla madre non Persona_1
interessa del suo rendimento scolastico in quanto non l'ha mai incoraggiata, mentre lei si sarebbe aspettata un atteggiamento diverso. Nella relazione CTU si legge infatti
“Di fatto subisce le scelte della madre e il suo controllo che non sono tesi a sua tutela, ma unicamente alla gestione personale del legame con la minore da parte della madre. Le assenze scolastiche e il successivo abbandono sono unicamente da attribuire alla non volontà della signora di privilegiare questa scelta e questa modalità educativa. La minore è chiara su questo punto, alla madre non interessa la scuola, non valorizza i percorsi di studio e non fa nulla né ha fatto nulla per portare la figlia a non abbandonare il percorso di studi”. Ed ancora, dai colloqui svolti con la minore si evince che “la stessa sembra in attesa di qualcuno che le consenta di tornare ad una vita più organizzata e sana, in quanto bloccata da un sentimento di
“pena” per la madre che viene percepita “sola” e certamente disturbata nei suoi meccanismi psicologici” (cfr. CTU, p. 5).
20. Quanto alle competenze genitoriali il consulente dell'ufficio ha evidenziato che, pur non essendo stato possibile valutare il profilo psicologico della in quanto si è sempre resa irreperibile, dalle dichiarazioni rese da CP_1 Per_1
Pag. 8 di 12 è possibile ritenere che la madre sia caratterizzata da un tratto fortemente Per_1
paranoideo e da una “disorganizzazione emotiva importante a livello clinico”, per cui necessiterebbe di un supporto psicologico e di una valutazione psichiatrica. Quanto al
, è emersa la figura di una persona emotivamente equilibrata e centrata sui Pt_1
problemi della figlia, egli “Non parla male dell'ex coniuge che tuttavia dipinge come una donna volubile e fragile ma allo stesso tempo pericolosa negli agiti e imprevedibile. Per il bene della minore ha cercato spesso di non confliggere apertamente con l'ex moglie che tuttavia ha avuto agiti importanti ai suoi danni e che ha anche condizionato la serenità del rapporto padre figlia” (cfr. CTU, p. 5).
21. Ed ancora, rispondendo al quesito sulla capacità dei genitori di definire uno spazio fisico e ambientale idoneo alla minore e di tutelare il rapporto con l'altro genitore concentrandosi sui bisogni emotivi della figlia, il CTU ha messo in rilievo che l'attuale coabitazione di con la madre non è funzionale per la Persona_1
stessa. In particolare, i comportamenti di risultano tutti orientati verso il Per_1 soddisfacimento dei bisogni della madre, denotando un evidente
“sbilanciamento/rovesciamento di ruoli”. Anche da tale indagine risulta che il padre è maggiormente concentrato sui bisogni della figlia (cfr. CTU, p. 6, dove si legge “Il padre è centrato sui bisogni della figlia, siano essi espressi o meno. Ha chiara l'importanza delle scelte per il futuro della minore, i danni attualmente evincibili in base allo stile di vita e alla vicinanza con la madre e l'ambiente da lei proposto. Come detto il padre non parla in modo apertamente negativo della madre e sia lui che la figlia, separatamente, sembrano comprenderne il disagio psichico e la necessità di leggerei suoi agiti in questa chiave”).
22. In relazione, poi, all'indagine sulla qualità psicologica del rapporto della minore con le figure genitoriali, emerge che si sente controllata dalla Persona_1
madre ed è ben consapevole dei meccanismi disfunzionali posti in essere dalla stessa che lei non riesce a controllare;
la minore dichiara, invece, di avere un buon rapporto con il padre e di sentirsi serena con lui (cfr. CTU, p. 6).
23. All'esito degli accertamenti svolti, il CTU ha quindi concluso ritenendo che l'attuale condizione di vita della minore – con affidamento congiunto della stessa e collocamento prevalente con la madre – sia inappropriata, in quanto Persona_1
“ha bisogno di un luogo stabile e di regole chiare, ha necessità di riprendere la propria
Pag. 9 di 12 esistenza senza vivere quotidianamente nell'incertezza emotiva e relazionale, preoccupandosi più di tenere calma la madre e non di se stessa. Inoltre la signora non è in grado di essere tutelante nei confronti del legame con l'altro genitore” (cfr. CTU p. 6).
24. Alla luce dell'analisi offerta dal consulente dell'ufficio, le cui conclusioni vanno integralmente condivise, poiché scevre da errori o vizi logici, deve ritenersi che una gestione condivisa della responsabilità genitoriale non è un'ipotesi ulteriormente percorribile e appare, comunque, contraria all'interesse della minore.
25. Va evidenziato, in proposito che, come sottolineato dall'ausiliario,
ha interrotto la frequenza scolastica – circostanza questa segnalata oltre Persona_1 che dai Servizi Sociali territorialmente competenti, con relazione del 20.01.2022, anche dalla Procura della Repubblica –la madre non le consente di intrattenere degli stabili rapporti con il padre, limitando gli incontri solo per le questioni di ordine economico.
Inoltre, dalle dichiarazioni rilasciate dalla minore emerge che la – la quale CP_1
si è sempre resa irreperibile ai Servizi Sociali ed anche in sede di espletamento di
CTU – sia affetta da un disturbo psicologico con tratti paranoidei che la inducono a ritenere di essere spiata, tanto da rendere irreperibile al cellulare lei e la figlia, oltre che caratterizzata da una personalità vulnerabile con frequenti crisi di rabbia per evitare le quali si sente in dovere di sintonizzarsi con la madre, Persona_1
rovesciando, di fatto, i ruoli (cfr. CTU, p. 3). Tutto ciò genera in svariati Persona_1
disagi, lei infatti si dice consapevole dei problemi della madre e dichiara di volere una guida stabile nella sua vita, inoltre stigmatizza il fatto che la madre si sia sempre disinteressata della sua frequenza scolastica. Il , invece, appare una persona Pt_1
emotivamente equilibrata e centrata sui problemi della figlia, la stessa Persona_1 ha dichiarato di sentirsi serena quando è con lui.
26. La minore necessita di un supporto stabile per il proprio sviluppo, senza incertezze emotive e relazionali che la inducano ad abbandonare il suo ruolo di figlia per assecondare il comportamento poco funzionale della madre, concentrata prevalentemente sulle sue esigenze personali. L'affidamento esclusivo al padre, dunque, appare essere la soluzione più adeguata al migliore soddisfacimento dei bisogni della minore . Persona_1
27. Gli incontri con la madre, attesa l'età della minore, devono essere
Pag. 10 di 12 consentiti liberamente, secondo modalità compatibili con la volontà della minore e con le sue esigenze.
28. Dall'affidamento esclusivo al padre discende, inoltre, la revoca dell'obbligo economico posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dovendo essere invece disposto un siffatto obbligo a carico della CP_1
29. Tenuto conto delle condizioni economiche della la quale è CP_1 allo stato inoccupata, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia durante il matrimonio, e di essere percettrice di pensione di invalidità, il contributo per il mantenimento della figlia deve essere disposto nella misura di € 100,00 mensili.
30. Ciascun genitore, inoltre, dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore.
31. Con l'ultimo motivo di appello chiede che la Parte_1
venga condannata al risarcimento del danno – commisurato in € 10.000,00 o CP_1
nella maggiore o minore misura determinata - per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c. in quanto la stessa ha agito con mala fede avanzando pretese assolutamente infondate sia in fatto che in diritto.
32. Il motivo non è fondato.
33. La Suprema Corte ha di recente ribadito il principio in base al quale in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire (Cass. n. 21667/2023). È, dunque, necessario distinguere tra infondatezza e temerarietà, viceversa, giungendo a sanzionare chi partecipa al contraddittorio solo perché l'esito del giudizio non gli è stato favorevole, si finirebbe per comprimere il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
34. Nel caso di specie la nell'esercizio del suo diritto di difesa, ha CP_1
avanzato pretese sì infondate, ma non per questo temerarie. Per tali ragioni tale motivo di appello non merita accoglimento.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale Pag. 11 di 12 - In accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 3055/2022 dei giorni 1-
8.07.2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo proposto da Parte_1
nei confronti di , dispone l'affidamento esclusivo
[...] Controparte_1
di a e pone a carico di Parte_2 Parte_1
l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 100,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia Persona_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi ulteriormente su base annuale secondo gli indici Istat FOI oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 4 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
D'Antoni Giovanni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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