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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 15154/2023 R.G. introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
Controparte_1
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
, Controparte_2 minore rappresentata in giudizio dai genitori e Controparte_3 Controparte_4
[.. ;
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfiero Costantini del Foro di Velletri contro
resistente contumace Controparte_5
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Indirizzi di residenza dei ricorrenti in nota depositata in data 29.04.2025
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_5
1 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di
[...]
nato il [...] a [...]à di Piave (VE), che emigrato in Brasile ivi con- Per_1 traeva matrimonio, in data 05.11.1898, con e dalla cui unione aveva ori- Persona_2 gine l'odierna discendenza.
Il sig. mai si naturalizzava cittadino brasiliano. Parte_1
Il è rimasto contumace. Controparte_5
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
La causa è passata in decisione in data 18.06.2025 sulle conclusioni precisate, come da ricorso introduttivo, con nota di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discus- sione ex art. 127 ter c.p.c.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in parti- colare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit-
2 tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti
(in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene.
Va preliminarmente rilevato che l'avo ebbe a nascere a S. Donà di Piave Parte_1
(VE) il 12/08/1876 e quindi dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia (avvenuto il
22 ottobre 1866): fu pertanto cittadino italiano.
E' altresì documentato che , emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai cit- Parte_1 tadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto agli atti, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a pro- pria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telemati- camente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite , in cui non si registrano passaggi generazio- Parte_1 nali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della
Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra ac- cennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fo- netico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
3 Con specifico riferimento alla discendente e qui ricorrente TE
, va rilevata l'erronea indicazione nel ricorso della data di nascita della stessa
[...] riportata nel “13.06.1990”, laddove come si evince dal certificato di nascita prodotto agli atti la data corretta è “12.06.1990”.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che il Consola- to Generale d'Italia di AN OL, territorialmente competente in base alle residenze di- chiarate in giudizio per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, risulta tro- varsi in una situazione di gravissimo arretrato.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione delle domande previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (seppur per fattispecie diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_5
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta-
4 dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interrutti- va.” (Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti per il riconoscimento della propria cittadinanza ita- liana iure sanguinis va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguen- Controparte_5 ti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
OL (SP, Brasile),
2. , nato in [...] il [...], residente in [...](SP, Brasi- Controparte_1 le),
3. , nato in [...] il [...], residente in [...](SP, Brasi- CP_1 le),
4. , nata in [...] il [...],residente in [...]TE
(SP, Brasile),
5. , nata in [...] il [...], residente in[...]Controparte_2
(SP, Brasile),
6. , nata in [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_2
5 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 18 Giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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