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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 509/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 509/2025 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/06/1942 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
MARRAZZO DOMENICO e COSENTINO EMANUELA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 14/01/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con morbo di Parkinson, artrosi polidistrettuale deformante” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione della prestazione invocata.
Il CTU ha analizzato tutte le infermità sofferte dall'istante esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali: “Il periziato presenta una diagnosi di malattia di Parkinson e contestualmente una vascolopatia cerebrale cronica, come evinto da una RM encefalica effettuata nel marzo 2022
“iperintensità di segnale della sostanza bianca periventricolare biemisferica cerebrale da vasculopatia ipoperfusiva cronica unitamente a gliosi ai centri semiovali e corona radiata bilateralmente”; allo stato, però, non è esitata in conclamato deficit cognitivo. Al colloquio peritale
è parso un soggetto collaborante, lucido, orientato nei parametri temporo-spaziali ed in rapporto alle persone e non si sono rilevati deficit mnesici. In relazione al morbo di Parkinson, si è potuto
2 rilevare lieve tremore intenzionale della mano destra. È in terapia con AD e non si sono osservati amimia del volto, bradicinesia, rigidità muscolari ed atteggiamento comptocormico. Altra patologia da considerare è l'artrosi polidistrettuale deformante ed una sofferenza del tratto cervicale del rachide strumentalmente accertata con “dischi intersomatici C4-C5-C6 e C6-C7 appaiono ridotti di spessore e di intensità per fenomeni degenerativi disidratativi e presentano una diffusa protrusione del loro profilo posteriore con impronta a sede mediana e paramediana bilaterale sullo spazio subaracnoideo anteriore”. Alla visita peritale si è osservato: deambulazione autonoma rallentata e con appoggio a scopo cautelativo, passaggi posturali liberi, stazione eretta mantenuta. Scrosci delle grosse articolazioni. Tutti i movimenti del capo sulla cerniera occipitale atlantoidea (flessione, estensione e rotazione bilaterale) sono lievemente ridotti. Lieve contrattura dei muscoli paravertebrali. Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Ciò constatato all'esame clinico, con lieve ripercussione funzionale del processo degenerativa osteo-articolare.
Ed ancora, con riguardo ai requisiti richiesti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che: “Ai fini dell'istanza, avanzata nel ricorso, di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ho ritenuto opportuno utilizzare i test ADL e IADL che, com'è noto, rappresentano un valido ausilio per la valutazione del grado di autonomia proprio perché esplorano sia l'autonomia nelle attività di vita quotidiana che delle attività strumentali della vita quotidiana secondo il seguente schema…. Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo
(es. dorso)… Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe… Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o comoda svuotandoli al mattino)… Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrone senza assistenza
(eventualmente con canadesi o deambulatore… Si deve osservare che il ricorrente presenta una deambulazione autonoma con un buon mantenimento della stazione eretta. Inoltre dal colloquio non emerge alcun deficit cognitivo”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge
3 ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Infine, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve, altresì, rilevarsi che parte ricorrente, con il ricorso e con le note di trattazione, ha depositato documentazione medica successiva ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di accesso peritale.
4 La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1919/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 06/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 509/2025 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/06/1942 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
MARRAZZO DOMENICO e COSENTINO EMANUELA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 14/01/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con morbo di Parkinson, artrosi polidistrettuale deformante” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione della prestazione invocata.
Il CTU ha analizzato tutte le infermità sofferte dall'istante esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali: “Il periziato presenta una diagnosi di malattia di Parkinson e contestualmente una vascolopatia cerebrale cronica, come evinto da una RM encefalica effettuata nel marzo 2022
“iperintensità di segnale della sostanza bianca periventricolare biemisferica cerebrale da vasculopatia ipoperfusiva cronica unitamente a gliosi ai centri semiovali e corona radiata bilateralmente”; allo stato, però, non è esitata in conclamato deficit cognitivo. Al colloquio peritale
è parso un soggetto collaborante, lucido, orientato nei parametri temporo-spaziali ed in rapporto alle persone e non si sono rilevati deficit mnesici. In relazione al morbo di Parkinson, si è potuto
2 rilevare lieve tremore intenzionale della mano destra. È in terapia con AD e non si sono osservati amimia del volto, bradicinesia, rigidità muscolari ed atteggiamento comptocormico. Altra patologia da considerare è l'artrosi polidistrettuale deformante ed una sofferenza del tratto cervicale del rachide strumentalmente accertata con “dischi intersomatici C4-C5-C6 e C6-C7 appaiono ridotti di spessore e di intensità per fenomeni degenerativi disidratativi e presentano una diffusa protrusione del loro profilo posteriore con impronta a sede mediana e paramediana bilaterale sullo spazio subaracnoideo anteriore”. Alla visita peritale si è osservato: deambulazione autonoma rallentata e con appoggio a scopo cautelativo, passaggi posturali liberi, stazione eretta mantenuta. Scrosci delle grosse articolazioni. Tutti i movimenti del capo sulla cerniera occipitale atlantoidea (flessione, estensione e rotazione bilaterale) sono lievemente ridotti. Lieve contrattura dei muscoli paravertebrali. Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Ciò constatato all'esame clinico, con lieve ripercussione funzionale del processo degenerativa osteo-articolare.
Ed ancora, con riguardo ai requisiti richiesti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che: “Ai fini dell'istanza, avanzata nel ricorso, di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ho ritenuto opportuno utilizzare i test ADL e IADL che, com'è noto, rappresentano un valido ausilio per la valutazione del grado di autonomia proprio perché esplorano sia l'autonomia nelle attività di vita quotidiana che delle attività strumentali della vita quotidiana secondo il seguente schema…. Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo
(es. dorso)… Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe… Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o comoda svuotandoli al mattino)… Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrone senza assistenza
(eventualmente con canadesi o deambulatore… Si deve osservare che il ricorrente presenta una deambulazione autonoma con un buon mantenimento della stazione eretta. Inoltre dal colloquio non emerge alcun deficit cognitivo”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge
3 ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Infine, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve, altresì, rilevarsi che parte ricorrente, con il ricorso e con le note di trattazione, ha depositato documentazione medica successiva ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di accesso peritale.
4 La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1919/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 06/06/2025
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