CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6516 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2164 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. Emanuele Marselli C.F._2
, che li rappresenta e difende come da procura in atti, C.F._3
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
) e, per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Renato Sardi
1 ) e LA HI ), come da C.F._4 C.F._5 procura in atti
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1028/2020 del Tribunale di Viterbo, sezione civile, pubblicata in data 05.10.2020 (azione revocatoria ordinaria).
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale di ), rappresentata e Parte_3 P.IVA_3 difesa, giusta procura alle liti dagli Avv.ti Renato Sardi, ( ) C.F._4 disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. LA HI
). C.F._5
- PARTE INTERVENUTA -
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 06.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione la CA di Viterbo Credito Cooperativo soc. coop.va p.a. convenne in giudizio e Parte_1 Parte_2 esperendo azione revocatoria ordinaria, al fine di far dichiarare l'inefficacia dei suoi confronti dell'atto di permuta stipulato tra gli stessi coniugi convenuti, con il quale aveva trasferito a la Parte_1 Parte_2 sua quota di proprietà esclusiva (il 50%) dell'immobile adibito a casa familiare sita in Viterbo, concedendo la costituzione, a favore Parte_2 di , di un diritto di abitazione vitalizio sullo stesso immobile. Parte_1
In particolare, l'atto veniva così descritto “atto di permuta datato
19.03.2015 repertorio n. 294, raccolta n. 172, a rogito del Notaio in Viterbo
Dott alla Conservatoria di Viterbo in data Persona_1
26.03.2015,reg. gen. N. 3667 e reg. part n.2938 e registrato a Viterbo i1
25.03.2015 al n. 2567 serie l T, hanno dapprima il sig. pieno Parte_1
2 proprietario di una quota indivisa pari ad un mezzo trasferito a titolo di permuta alla sig.ra che al medesimo accetta una quota indivisa pari ad un Parte_2 mezzo del diritto di proprietà gravato del diritto di abitazione vitalizio del seguente immobile sito in Comune di Viterbo e precisamente: appartamento in
Via Tullio Cima n.50 palazzina “B” posto al piano terra interno 3 con annessi area scoperta di pertinenza esclusiva e locale garage al piano seminterrato confinante con area condominiale su due lati vano scala;
il locale ad uso garage confina con area condominiale ,intercapedine su due lati. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Viterbo al Foglio 196 con le particelle:
-1254 sub 28 ,zona cens. 1,Categ. A/2 classe 3 vani 65 RC. euro 83924,
(la casa di abitazione con annessa area scoperta: -1254 sub 25,zona cens. 1,
Categ. C/6 classe 3 mq 57,R.C.euro 179,57 (il locale ad uso garage); riservandosi su entrambi le unità immobiliari il diritto di abitazione Nel Pt_4 contempo la sig.ra piena proprietaria di una quota indivisa pari ad Parte_2 un mezzo costituisce a titolo di permuta a favore del sig. che Parte_1 accetta diritto di abitazione vitalizio su una quota indivisa pari ad un mezzo della casa di abitazione in Viterbo in Via Tullio Cima n.50 palazzina “B” posto al piano terra interno 3 con annessi area scoperta di pertinenza esclusiva e locale garage al piano seminterrato confinante con area condominiale su due lati vano scala;
il locale ad uso garage confinante con area condominiale,intercapedine su due lati. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Viterbo al Foglio 196 con le particelle: - 1254 sub 28,zona cens. 1, categ.
A/2 classe 3 vani 65 R.C.euro 839,24 (la casa di abitazione con annessa area scoperta); -1254 sub 25,zona cens.1,Categ.C/6 classe 3 mq.57,
RC.euro 179,57”.
In via subordinata, l'attrice chiese di accertare la simulazione del medesimo atto di permuta del 19.03.2015 e, conseguentemente, di dichiarare la inesistenza, nullità o inefficacia dello stesso, accertando che il bene in oggetto non sarebbe mai uscito dal patrimonio dei sig.ri ed . Parte_1 Parte_2
A sostegno delle domande proposte, l'attrice dedusse: che, in data 17.8.2010, l'allora CA di Viterbo aveva stipulato con la
[...] un contratto di mutuo ipotecario per il complessivo importo di Parte_5
3 euro 2.500.000,00; che il credito restitutorio (comprensivo di capitali e interessi) era stato garantito con ipoteca, iscritta sugli immobili costituenti il complesso aziendale, nonché con fideiussioni, rilasciate da e Persona_2 Parte_1
che erano amministratori della società mutuataria, della quale il secondo
[...] era anche socio;
che la medesima banca, in data 16.7.2013, aveva concesso alla società
di cui e erano soci, diverse linee Parte_6 Parte_1 Parte_2 di credito - in specie, due aperture di credito (n. 10537819 di 200.000,00 euro;
n. 10537827 di 150.000,00), un prestito chirografario di euro 250.000,00 e un anticipo assegni per l'importo di euro 10.000,00- a garanzia delle quali Parte_1
e avevano offerto garanzia fideiussoria per il complessivo
[...] Parte_2 importo di euro 850.000,00; che successivamente, in data 19.3.2015, i coniugi e Parte_1 Pt_2 avevano stipulato il contratto di permuta di cui in premessa, che
[...] prevedeva a titolo di conguaglio la corresponsione da parte di Parte_1 dell'importo di euro 96.000,00 in favore di Parte_2
La CA, vantando nei confronti dei convenuti crediti insoddisfatti (maggiorati dagli interessi) per i titoli già richiamati, anteriori alla permuta di cui innanzi, propose dunque azione revocatoria nei confronti di entrambi, deducendo il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni dall'atto con cui il debitore Parte_1 aveva disposto dell'unico bene presente nel suo patrimonio e utilmente
[...] aggredibile;
aggiungendo che sussisteva la consapevolezza, in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, anche in Parte_1 considerazione delle difficoltà economico-finanziarie delle società finanziate
(Società Agricola s.s. e Carnituscia s.r.l.), allo stesso ben note per la Pt_1 veste qualificata di amministratore della prima e di socio e fideiussore di entrambe;
deducendo che in considerazione di taluni indici di anomalia (tra i tanti il rapporto qualificato di coniugio tra le parti) ed a dispetto della qualificazione formale data dalle parti contraenti, l'atto dispositivo doveva intendersi a titolo gratuito;
che, ciononostante, anche la terza era Pt_2 consapevole del pregiudizio con esso arrecato alle ragioni dei creditori, visto il rapporto qualificato con il disponente (suo coniuge) e con una delle società
4 finanziate (la , di cui era socia e garante). Parte_6
I convenuti chiesero di “rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice, in quanto inammissibili e improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, Iva e Cpa come per legge”.
A sostegno delle loro difese, dedussero: che l'atto dispositivo non era idoneo ad arrecare alcun pregiudizio, giacché la avrebbe disposto di plurime e sufficienti garanzie personali e reali, sia in CP_2 ordine alla posizione debitoria di sia in ordine a quella di Parte_5
; Parte_6 che, difatti, a garanzia del mutuo era stata iscritta ipoteca di primo grado sui beni aziendali, il cui valore all'epoca della concessione del mutuo (12 luglio 2010) veniva stimato in € 3.652.574,04 (relazione di stima del Geom. Controparte_3 del 12 luglio 2010, allegata alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. dei convenuti); che, del resto, l'immobile oggetto di permuta risultava gravato da ipoteca iscritta in favore di altro debitore, la Unicredit CA per la Casa S.p.a, per l'importo di
€ 480.000,00 (a garanzia di un mutuo di € 320.000,00 erogato ai medesimi coniugi) e che, pertanto, su di esso la CA attrice non avrebbe potuto trovare soddisfazione;
che la revocatoria veniva azionata a tutela del credito originariamente vantato da CA di Viterbo e derivante oltre che dall'atto di mutuo ipotecario sottoscritto nel 2010, anche da diverse linee di credito concesse in favore della società
ma che l'esposizione debitoria dei convenuti ed Parte_6 Pt_1 Pt_2 si era ridotta in forza di un accordo transattivo concluso con la (prodotto CP_2 in primo grado con la memoria n.2 ex art. 183, comma 6 c.p.c.); che con il predetto accordo era stato estinto il debito della (quindi, del Controparte_4 tutto la posizione debitoria dell' , e disposta la riduzione del debito Pt_2 derivante dal mutuo ipotecario tra e la CA di Viterb,o Parte_7 con il versamento della somma pari ad €. 124.000,00; che l'atto di disposizione revocando aveva natura onerosa ciò rilevando ai fini dell'onere della prova necessaria ai fini della revocatoria.
Nel corso del giudizio di primo grado, il processo venne interrotto a cagione della
5 morte del procuratore di parte convenuta e tempestivamente riassunto da parte attrice.
Inoltre, l'originaria attrice Parte_8 cedette pro soluto crediti “in blocco” (ai sensi degli artt. 1, 4 e 7, co. 1, della legge n. 130/99, art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 ed artt. 1260 e ss. c.c.), tra i quali quello a tutela del quale ha agito in revocatoria, a la quale, Controparte_5
a sua volta, li cedette pro soluto a che dunque, in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, spiegò intervento nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., tramite la mandataria Controparte_2
Il Tribunale di Viterbo accolse la domanda principale e dichiarò l'inefficacia dell'atto revocando nei confronti dell'istante, con condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di primae curae, con la sentenza qui impugnata, accertò:
l'esistenza di un credito, precedente l'atto dispositivo del 19.3.1015, originariamente vantato (e poi ceduto) dalla CA di Viterbo, che derivava dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario del 17.08.2010 di euro 2.500.000,00, concesso in favore della società semplice. A garanzia Parte_5 di tale credito erano state poi rilasciate fideiussioni personali da parte degli amministratori della indicata società, e Parte_1 Persona_2 che il compimento dell'atto in esame aveva oggettivamente determinato, per il creditore, una riduzione della garanzia patrimoniale in suo favore e reso in ogni caso più incerta e difficile la soddisfazione del credito della banca istante. Con
l'atto in questione, infatti, si era definitivamente spogliato della Parte_1 sua quota di comproprietà sul bene de quo, che veniva ceduto alla moglie, accettando la costituzione in suo favore di un diritto di abitazione sul medesimo immobile, rendendo in tal modo vana la garanzia patrimoniale generica che assicurava il bene in questione;
l'omessa prova, da parte del debitore, che il suo patrimonio residuo, nonostante l'atto revocando, fosse comunque tale soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
la consapevolezza del debitore di realizzare un atto che avrebbe Parte_1 determinato un pregiudizio alle ragioni del creditore;
la medesima consapevolezza da parte della terza considerando non solo Pt_2
6 il suo rapporto di coniugio con ma anche e la sua qualità di Parte_1 socio e garante della società in grave crisi finanziaria nello Parte_6 stesso periodo.
2. Con atto di citazione, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma.
Si è costituita la e, per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 [...]
che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo CP_2 rigetto.
È quindi intervenuta in giudizio, ex art. 111 cc.p.c., la stessa Controparte_2 ma quale mandataria di , deducendo e documentando che, in Parte_3 forza di contratto di cessione concluso in data 27.12.2023 con Controparte_1 essa ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1.9.1993 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili “in blocco”. Della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U. Parte II, n. 3 del
09.01.2024, successivamente rettificata mediante pubblicazione in G.U. Parte
II, n. 17 del 10.02.2024, e tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello di cui alla sofferenza Parte_9
(ndg 22- 3631579), con annessi privilegi, garanzie e accessori,
[...] come risulta dalla lista per atto in data 20.12.2023 del Notaio di Persona_3
Brescia, Rep. n. 55843.
All'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale. Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
3. Preliminarmente, è incontestata la legittimazione attiva di parte intervenuta istante risultando dalla documentazione depositata la Parte_3 sussistenza del diritto di ad agire quale mandataria, Controparte_2 considerando che il credito ceduto alla mandante prima, ed in un CP_5 secondo momento alla mandante , ed infine alla mandante CP_1 [...]
[...
[...] , corrisponde a quello originariamente azionato da CA di Viterbo nei CP_6 confronti della Società Agricola Maiucci società semplice.
Non è stata richiesta l'estromissione della cedente.
4. Con il primo motivo, gli appellanti denunciano “il difetto di motivazione, la manifesta incongruità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza di primo grado in relazione alla presunta sussistenza delle condizioni di cui all'art.2901 c.c. quale motivo di accoglimento della domanda revocatoria azionata da parte attrice”. Lamentano che il giudice a quo avrebbe accolto la domanda revocatoria, nonostante l'insussistenza e la mancata prova dei presupposti applicativi dell'azione: l'eventus damni; la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione;
nonché, presupposta la natura onerosa di quest'ultimo, la consapevolezza o l'intenzione di nuocere anche del terzo.
Invero, gli appellanti hanno formulato un unico motivo, con cui, ripetendo le difese svolte in primo grado, si dolgono della sentenza impugnata sotto plurimi profili, che attengono i diversi presupposti, oggettivi e soggettivi, della revocatoria;
pertanto, ragioni di chiarezza espositiva impongono di seguire l'articolazione del motivo proposta dall'appellante.
4.1. Anzitutto, in ordine all'asserita insussistenza e/o omessa prova dell'eventus damni,lamentano l'erronea ricostruzione della vicenda fattuale e documentale compiuta dal giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza dell'eventus damni, pretermettendo ogni considerazione della documentazione offerta (in particolare gli all.ti 2 e 3 alla memoria ex art. 183, co. 6, n.2 c.p.c.), che proverebbe: l'infruttuosità del bene di cui si è disposto con l'atto di permuta, in quanto ipotecato in favore di un diverso istituto di credito;
la sufficienza della garanzia reale prestata in favore della banca per il credito di cui al mutuo fondiario, in ragione della capienza del compendio aziendale costituito in ipoteca volontaria per un valore che l'appellante afferma essere nettamente superiore a quello del credito garantivo;
nonché la riduzione del credito della banca in forza dell'accordo transattivo con cui si sarebbe promesso, da un lato, l'estinzione totale del credito della banca nei confronti della e, dall'altro, la parziale estinzione di quello verso la Società Parte_6
Agricola di cui è fideiussore. Parte_1
8 Procedendo con ordine rispetto ai plurimi profili di doglianza relativi al presupposto dell'eventus damni, anzitutto, gli appellanti sostengono che il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il pregiudizio, nonostante il bene oggetto dell'atto dispositivo revocando fosse stato già gravato (nel 2008, ossia prima del sorgere del credito del creditore revocante) da ipoteca volontaria di primo grado in favore di altro istituto di credito per l'importo di euro
480.000,00 (cfr. allegato n. 4 alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, cpc), il che escluderebbe la concreta possibilità per la banca di ottenere soddisfazione delle proprie ragioni sul bene, a cagione della preferenza, nel concorso tra creditore privilegiato e quello chirografario, accordata dalla legge al primo, nonché della capacità del bene di soddisfare le ragioni del solo creditore ipotecario;
conseguentemente l'atto dispositivo non avrebbe potuto ritenersi lesivo del credito del revocante.
Sul punto la doglianza non coglie nel segno, giacché, come correttamente ha argomentato il giudice di prime cure nell'applicare la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni " (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. n. 5815/2023).
In altri temini, non è rilevante che il bene oggetto dell'atto di disposizione sia gravato da garanzia reale in favore di un terzo creditore, ai fini della valutazione del pregiudizio che esso arreca alle ragioni del creditore revocante, in considerazione delle vicende che possono riguardare il credito garantito e quindi la garanzia reale, la quale potrebbe frattanto venir meno e/o subire un ridimensionamento in ragione dell'estinzione, anche solo parziale, del credito garantito, con conseguente emersione del concreto pregiudizio per gli altri creditori, chirografari, in ragione della impossibilità , o della maggior difficoltà,
9 di soddisfarsi sul bene, già ipotecato, del quale il debitore ha disposto con l'atto revocando.
Ha infatti così argomentato la Cassazione nel citato arresto: “Secondo questa
Corte, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n.
20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n.
13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). È stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass.,
n.11892/16, cit.).[ … ] è sufficiente osservare che la Corte territoriale.) [… ] non si è discostata dal principio secondo cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti ecuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia
10 dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per ilcreditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3,13/08/2015, n.
16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.” (Cass. n. 5815/2023, cit.).
4.2. Gli appellanti lamentano inoltre che il giudice di prime cure non avrebbe affatto considerato, onde accertare la dannosità dell'atto dispositivo, che il credito della banca era garantito da ipoteca volontaria iscritta sul compendio aziendale di (nonché su beni della terza , quale terza Parte_5 Pt_10 datrice di ipoteca), il cui valore, secondo la perizia elaborata dal tecnico incaricato dal Geom. veniva stimato in complessivi Pt_1 Controparte_3 euro 3.652.574,04, importo che assume di gran lunga superiore al credito garantito (cfr. allegati nn. 2 e 3 alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.2); il che proverebbe la fruttuosità della garanzia reale accessoria al mutuo, tramite la quale il creditore avrebbe potuto ottenere piena soddisfazione. Deduce
l'appellante che con ciò “appare evidente ed incontrovertibile, pertanto, che il debitore ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire pienamente e senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore”.
In senso contrario, l'appellata deduce che la relazione di stima menzionata e prodotta dagli appellanti costituirebbe una mera perizia di parte, inattendibile,
e che, al contrario, la c.t.u. a firma del Geom. depositata Persona_4 nell'ambito della procedura esecutiva contrassegnata da RGE n. 35/2016, pendente innanzi al Tribunale di Viterbo, stimava in € 2.458.571,19 il compendio aziendale oggetto di ipoteca volontaria a favore della banca a garanzia del mutuo ipotecario, ma in soli € 149.970,76 i beni di esclusiva
11 proprietà di tale stima rivelerebbe con incontestabile evidenza Parte_1
l'incapienza dei beni costituiti in garanzia della , nonché, in particolare, di CP_2 quelli in proprietà esclusiva di Parte_1
L'appellata, inoltre, deduce che il credito azionato nei confronti di
[...]
e del suo garante sorto dal contratto di mutuo Parte_5 Parte_1 ipotecario del 2010, di originari € 2.500.000, sarebbe aumentato nel tempo, anche in ragione degli interessi, per cui ammonterebbe ad € 2.997.817,06 (di cui 2.239.323,28 per capitale residuo alla data del passaggio a sofferenza del
29/06/2016; € 208.357,44 per interessi fino al 28/06/2016 ed € 550.136,34 per interessi dal 29/06/2016 al 2/09/2020; cui devono aggiungersi i successivi interessi e le spese).
Poste le difese avversarie, che ripetono le argomentazioni svolte in primo grado, deve anzitutto osservarsi che la relazione di stima cui fanno riferimento gli appellanti altro non è che una perizia svolta da un tecnico incaricato dalla stessa
, come emerge inequivocabilmente dalla dichiarazione di Parte_5 apertura dell'elaborato (sebbene, nel corpo dello stesso, il medesimo consulente si definisca apoditticamente anche “tecnico di fiducia” della CA di Viterbo), prima (ed ai fini della) della concessione del mutuo ipotecario, al fine di attribuire un valore commerciale ai beni che si sarebbero costituiti in garanzia reale a favore della banca. Si tratta pertanto di una stima che in questa sede non può avere rilevanza determinante per una serie di ragioni.
Innanzitutto, essa è stata elaborata ad altri fini (costituire la garanzia reale accessoria al mutuo) e in un momento antecedente all'atto dispositivo, per cui essa nulla dice in ordine alla dannosità di quest'ultimo.
Invero, la circostanza che essa è stata elaborata nel 2010, mentre l'atto di disposizione qui sindacato data l'anno 2015, ha in sé l'evidenza che la valutazione non tiene conto dei mutamenti di valore che può aver subito, in un lasso di tempo così rilevante, il compendio immobiliare, ovvero delle fisiologiche variazioni del mercato immobiliare. Giova, infatti, ricordare che, com'è noto, “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni" (inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale), è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in
12 giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore […]” (così in motivazione, ex plurimis,
Cass. n. 3538/2019).
Giova poi fare menzione della giurisprudenza di legittimità secondo cui non hanno alcun rilievo le condizioni patrimoniali degli altri eventuali obbligati al fine di escludere la natura potenzialmente dannosa dell' atto dispositivo, che va piuttosto valutata in rapporto alla capienza del patrimonio residuo del debitore convenuto in revocatoria, con irrilevanza di ogni indagine relativa alla sufficienza del patrimonio del debitore principale o di altro coobbligato in solido (cfr. Cass.,
n. 11251/1990; Cass. n. 2400/90; Cass. n. 2623/87; Cass. n. 12710/92).
Anche da ultimo la Cassazione ha avuto occasione di ribadire che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio,
è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento
(Cass. 33391 del 11/11/2022).
Infine, è comunque decisivo evidenziare l'inconferenza concreta della perizia prodotta dagli appellanti, in quanto stima particolarmente la capienza del complesso aziendale oggetto di garanzia reale in favore della banca, che, da quanto risulta dalla stessa perizia, è composto da beni di proprietà in parte della stessa società, in parte della terza , in altra parte di e Pt_10 Persona_2 solo in ulteriore parte dell'appellante La perizia effettua Parte_1 tuttavia una stima solo complessiva del valore del compendio, ai fini dell'eventuale iscrizione di ipoteche a garanzia del mutuo da concedere alla società, per cui non consente in alcun modo di determinare, ai fini che qui rilevano, quale possa essere l'effettiva incidenza, in termini di esclusione dell'eventus damni, della medesima garanzia reale rispetto al credito oggetto dell'azione revocatoria reale.
Tanto premesso, la censura in disamina è infondata, avendo il giudice di primo grado deciso correttamente, facendo piana applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di azione revocatoria, secondo le quali, dimostrata dall'attore l'idoneità dell'atto dispositivo a pregiudicare le sue ragioni, incombe sul debitore convenuto, onde escludere la pregiudizialità
13 dell'atto dispositivo, la prova della capienza del patrimonio residuo. Invero, la locuzione usata dal legislatore, e cioè “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene nterpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, il danno cioè che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non
è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così, ex plurimis, già Cass. n. 12678/2000; Cass. n.
6511/2004; Cass. n. 3546/2004; Cass. n. 7767 del 29/03/2007).
È stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'onere di provare l'insussistenza di tale potenziale conseguenza deteriore per il patrimonio del creditore, apprezzabile in termini di mero rischio, allegando l'ampia residualità patrimoniale disponibile all'esito del compimento dell'atto revocando, incombe, secondo i principi generali, al convenuto in revocatoria, il quale eccepisca la mancanza dell'eventus damni (Cass. n. 11471/2003, ex plurimis).
Eventus damni che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili), com'è nel caso che ci occupa, ove la comproprietà pro indiviso delle unità immobiliari è stata sostituita dal diritto di abitazione sull'intero, con obbligo di corrispondere il conguaglio in denaro. La differenza qualitativa è nell'evidenza che il diritto di abitazione è un diritto parziario, oltretutto non pignorabile, in quanto non cedibile in alcuna forma, trattandosi di diritto dalla connotazione personale. In ogni caso, poi, è palese anche la differente sostanz economica e funzionale del diritto parziario di abitazione rispetto a quello di proprietà, sia pure indivisa, sul medesimo immobile.
Pertanto, nel caso in esame, a fronte della prova offerta dal creditore revocante in ordine alla variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, quest'ultimo, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, avrebbe dovuto
14 provare che il proprio patrimonio residuo fosse tate da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. ex plurimis già Cass. n. 4578/1998; Cass. n.
15487/2002; Cass. n. 1902 del 03/02/2015). Tale prova non è stata fornita dalle parti convenute, ora appellanti.
E' quindi condivisibile la sentenza di prime cure che, aderendo alla menzionata giurisprudenza, ha ritenuto non provata dal debitore convenuto in revocatoria la disponibilità di ampie residualità patrimoniali sulle quali il creditore avrebbe potuto comunque soddisfarsi (v. da ultimo, Cass. n. 16843/2025).
4.3. Gli appellanti, inoltre, lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe affatto considerato la transazione intervenuta tra il creditore revocante e la di cui era socio e la coniuge ideiussore, Parte_6 Parte_1 Pt_2 in adempimento del quale si sarebbero estinti: totalmente il credito della banca verso la medesima società; solo in parte quello nascente dal mutuo ipotecario di cui è causa, da cui la riduzione dell'esposizione debitoria dello stesso Parte_1
con conseguente maggior capienza del patrimonio di quest'ultimo in
[...] rapporto ad un minor credito.
La censura è infondata.
Innanzitutto, non v'è prova dell'estinzione del credito per cui è causa, posto che con l'accordo transattivo l'obbligata principale Parte_11
) si è impegnata a versare la somma di euro 124.000,00, a titolo di
[...] acconto sulla maggiore esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario, per cui l'effetto estintivo sarebbe conseguito solo al pagamento, ma l'appellante non ha offerto la prova che esso abbia avuto luogo, per cui non può ritenersi estinto in parte il credito di cui è causa. In ogni caso, poi, la somma in questione è del tutto irrisoria rispetto alla effettiva consistenza dell'esposizione debitoria di per lo stesso titolo, ovvero quale fideiussore della Parte_1
vieppiù accresciuta dagli interessi maturati negli anni. Parte_5
Pertanto, l'accordo transattivo, ove pure in ipotesi adempiuto, non avrebbe comunque inciso negativamente sull' eventus damni.
4.3. Gli appellanti si dolgono inoltre che il giudice di prime cure abbia revocato la permuta in quanto, pur correttamente presupposta la natura onerosa dell'atto, sarebbe mancata la prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge (art. 2901 c.c.), ovvero che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto
15 arrecava alle ragioni del creditore (art. 2901, co.1, n. 1, c.c.); che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio
(art. 2901, co. 1, n. 2, c.c.).
Sostengono inoltre che sarebbe finanche occorsa la prova dell'intenzione delle parti di ledere le ragioni del creditore, del tutto omessa dall'attore in revocatoria.
L'appellata, dal suo canto, ribadendo le difese del primo grado, deduce che l'atto dispositivo deve considerarsi a titolo gratuito;
che non occorreva la prova della consapevolezza del danno da parte del terzo e che, in ogni caso, la banca l'avrebbe resa sulla base di una serie di indici sintomatici, tra loro convergenti, evidenziando le anomalie dell'atto dispositivo, nonché il rapporto qualificato tra le parti contraenti e tra e la società beneficiaria del mutuo Parte_1 ipotecario, come di seguito: “(…) mediante l'atto definito impropriamente “atto di permuta” trasferisce la propria quota di proprietà Parte_1 dell'abitazione in favore del coniuge (già proprietaria dell'altro Parte_2 mezzo dell'abitazione) a fronte del riconoscimento al primo di un diritto di abitazione sull'intero immobile, di talché il trasferimento ha quale effetto la fuoriuscita formale della proprietà dal patrimonio del debitore, restando tuttavia invariato lo stato di fatto, il possesso ed il godimento dello stesso immobile.
Entrambi i coniugi contraenti dichiarano in atto pubblico di essere residenti nell'abitazione oggetto della permuta sita in Viterbo via Tullio Cima n. 50 (cfr. doc. 11 della . Il legame personale tra gli odierni appellanti al momento CP_2 della conclusione dell'atto è dunque innegabile, e comprovato altresì dalla coabitazione dichiarata in atto, proseguita nonostante la riferita, e non provata separazione personale, la quale costituisce comunque circostanza irrilevante ai fini della cognizione della fattispecie di cui è causa”; e ancora: “La consapevolezza della terza beneficiaria del trasferimento è dunque elemento inoppugnabile della fattispecie di cui è causa. , in ragione dello Parte_2 stretto legame di parentela e coniugo con la famiglia (cui fanno capo le Pt_1
Srl debitrici principali), nonché del personale e diretto coinvolgimento nella gestione delle società di famiglia, non poteva non avere contezza della sussistenza di pretese creditorie vantate nei confronti del marito nel momento in cui veniva concluso il contratto di permuta pregiudizievole, considerato altresì che, in qualità di garante ed amministratore della , la stessa Parte_6
16 acquirente e beneficiaria del trasferimento aveva precipui doveri di informazione in relazione alla situazione economica ed all'esposizione debitoria delle società”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova dell'elemento soggettivo e, nella specie, della consapevolezza del debitore di porre in essere un atto pregiudizievole in considerazione del fatto che e la società Parte_1 mutuataria (per il cui debito lo stesso aveva prestato fideiussione), al Pt_1 tempo dell'atto dispositivo (19.3.2015) già versava in serie difficoltà economiche, che avevano reso anche il medesimo Parte_1 inadempiente verso la banca. Tale circostanza, secondo il giudice di prime cure,
è chiaramente “riferibile anche alla considerando, da un lato il suo Pt_2 rapporto di coniugio con il dall'altro la sua qualità di socio e garante Pt_1 della società società amministrata dal e che era già in Parte_6 Pt_1 grave crisi finanziaria nello stesso periodo”. Per cui, il giudice di primo grado, presupposta la natura onerosa dell'atto dispositivo, ha ritenuto provata la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e la consapevolezza di esso da parte del terzo, come effettivamente richiede l'art. 2901, co. 1, n. 2, c.c.
La natura onerosa dell'atto, comunque già accertata dal giudice a quo, è condivisibile.
La permuta, com'è qualificato dalle parti l'atto di disposizione revocato, costituisce in astratto un negozio che realizza uno scambio tra reciproche prestazioni di dare, le quali sono legate da un nesso di sinallagmaticità. Al fine di stabilire la effettiva natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo, tuttavia, occorre condurre un'indagine che muovendo dalla causa in astratto del negozio, ne accerti quella che in concreto esso realizza. Come noto, “La valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso e concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico e astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio
17 posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege" (cfr. Cass. n.
12357/2025). Ebbene, posto che l'operazione negoziale in esame era configurata in modo che al trasferimento di una quota di comproprietà corrispondesse la costituzione di un diritto di abitazione sull'intero complesso immobiliare, correttamente il giudice ha rilevato l'onerosità nel reciproco scambio di vantaggi e sacrifici a contenuto patrimoniale, assicurato anche dal previsto conguaglio in denaro. Ciò posto, considerato che la permuta è successiva al credito ed è a atto titolo oneroso, per la sua revocabilità l'art. 2901 c.c. richiede che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arreca o potrà arrecare al creditore, ossia che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, né che sia provato l'animus nocendi (cfr. ex plurimis Cass. n. 2792/2002; 17327 del 17/08/2011;
Cass. n. 16825 del 05/07/2013).
Quanto invece al terzo, la norma richiede la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori dall'atto di disposizione a titolo oneroso. Anche in questo caso - contrariamente a quanto, errando, deducono gli appellanti- non
è richiesta l'intenzione, condivisa con il debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, ossia non è chiesta la prova del cd. animus nocendi, rilevante, invece, ove l'atto di disposizione sia anteriore al credito (arg. ex art. 2901, co. 1, n. 2, c.c.; cfr. Cass., Sez. Un. n.1898/2025).
La prova della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, del resto, può essere data anche in via presuntiva (ex plurimis già Cass. n. 398/1982;
Cass. 6272/1997; Cass. n. 1054/1999; Cass. n. 25016 del 10/10/2008).
Sussiste, nel caso di specie, la piena consapevolezza del debitore che, Pt_1 spogliandosi della proprietà delle unità immobiliari oggetto della permuta in favore della coniuge in un momento di evidente difficoltà della società di Pt_2 cui era fideiussore (e quindi obbligato verso la banca), non poteva non percepire
18 che con tale atto dispositivo avrebbe evidentemente pregiudicato le ragioni di credito dell'attore.
Quanto poi alla posizione della terza la prova della consapevolezza del Pt_2 pregiudizio è stata resa dall'attore in revocatoria per mezzo di indici presuntivi, che il giudice di prime cure ha correttamente valutato e assunto alla base della sua decisione, poiché connotati da gravità, precisione e concordanza, quindi, in esito ad una valutazione complessiva sia del rapporto debito-creditorio intercorrente tra il creditore revocante e i debitori (quello principale e il fideiussore, nonché le altre società in ogni caso legate ai primi); sia della relazione personale tra gli stessi ed caratterizzata non solo dal Pt_1 Pt_2 loro rapporto di coniugio, ma anche dalla interessenza dei loro ruoli ed interessi patrimoniali nelle due società in questione, che lascia ampiamente presumere che la moglie non potesse non conoscere la critica situazione patrimoniale nella quale, per effetto dell'esposizione debitoria delle due compagini, versava il marito.
Quali fossero le intenzioni delle parti è, invece, del tutto irrilevante, non essendo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria che ha ad oggetto un atto dispositivo successivo al credito e a titolo oneroso.
Pertanto, mentre errano in diritto gli appellanti, laddove si dolgono che sarebbe mancata la prova del dolo specifico, correttamente ha argomentato il giudice di prime cure, per cui la sentenza merita di essere confermata.
4.4. In conclusione, il primo motivo non merita accoglimento.
5. Con il secondo motivo, gli appellanti denunciano l'errata statuizione, nella sentenza impugnata, di condanna al pagamento delle spese di lite, fondata sul presupposto della soccombenza della convenuta in revocatoria. Il motivo resta assorbito in conseguenza del rigetto del primo.
6. In definitiva, l'appello va rigettato. Nei rapporti tra le parti costituite le spese di questo giudizio devono essere rifuse, a favore dell'appellata e dell'intervenuta in solido tra loro, dagli appellanti in solido, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014
(aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione da
€ 2.000.001,00 a € 4.000.000,00, corrispondente al credito controverso ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene
19 liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in €
39.251,68 per compensi (€ 9.643,00 per fase di studio;
€ 5.607,00 per fase introduttiva;
€ 6.459,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 16.033,00 per fase decisionale;
aumento del 30 % ex art. 4, comma 2; riduzione del 20 % ex art. 4, co. 4)
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1028/2020, pubblicata il 05.10.2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata e dell'intervenuta - e per ciascuna di esse, della relativa mandante- in solido tra loro, liquidandole in € 39.251,68 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 6.11.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2164 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. Emanuele Marselli C.F._2
, che li rappresenta e difende come da procura in atti, C.F._3
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
) e, per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Renato Sardi
1 ) e LA HI ), come da C.F._4 C.F._5 procura in atti
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1028/2020 del Tribunale di Viterbo, sezione civile, pubblicata in data 05.10.2020 (azione revocatoria ordinaria).
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale di ), rappresentata e Parte_3 P.IVA_3 difesa, giusta procura alle liti dagli Avv.ti Renato Sardi, ( ) C.F._4 disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. LA HI
). C.F._5
- PARTE INTERVENUTA -
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 06.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione la CA di Viterbo Credito Cooperativo soc. coop.va p.a. convenne in giudizio e Parte_1 Parte_2 esperendo azione revocatoria ordinaria, al fine di far dichiarare l'inefficacia dei suoi confronti dell'atto di permuta stipulato tra gli stessi coniugi convenuti, con il quale aveva trasferito a la Parte_1 Parte_2 sua quota di proprietà esclusiva (il 50%) dell'immobile adibito a casa familiare sita in Viterbo, concedendo la costituzione, a favore Parte_2 di , di un diritto di abitazione vitalizio sullo stesso immobile. Parte_1
In particolare, l'atto veniva così descritto “atto di permuta datato
19.03.2015 repertorio n. 294, raccolta n. 172, a rogito del Notaio in Viterbo
Dott alla Conservatoria di Viterbo in data Persona_1
26.03.2015,reg. gen. N. 3667 e reg. part n.2938 e registrato a Viterbo i1
25.03.2015 al n. 2567 serie l T, hanno dapprima il sig. pieno Parte_1
2 proprietario di una quota indivisa pari ad un mezzo trasferito a titolo di permuta alla sig.ra che al medesimo accetta una quota indivisa pari ad un Parte_2 mezzo del diritto di proprietà gravato del diritto di abitazione vitalizio del seguente immobile sito in Comune di Viterbo e precisamente: appartamento in
Via Tullio Cima n.50 palazzina “B” posto al piano terra interno 3 con annessi area scoperta di pertinenza esclusiva e locale garage al piano seminterrato confinante con area condominiale su due lati vano scala;
il locale ad uso garage confina con area condominiale ,intercapedine su due lati. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Viterbo al Foglio 196 con le particelle:
-1254 sub 28 ,zona cens. 1,Categ. A/2 classe 3 vani 65 RC. euro 83924,
(la casa di abitazione con annessa area scoperta: -1254 sub 25,zona cens. 1,
Categ. C/6 classe 3 mq 57,R.C.euro 179,57 (il locale ad uso garage); riservandosi su entrambi le unità immobiliari il diritto di abitazione Nel Pt_4 contempo la sig.ra piena proprietaria di una quota indivisa pari ad Parte_2 un mezzo costituisce a titolo di permuta a favore del sig. che Parte_1 accetta diritto di abitazione vitalizio su una quota indivisa pari ad un mezzo della casa di abitazione in Viterbo in Via Tullio Cima n.50 palazzina “B” posto al piano terra interno 3 con annessi area scoperta di pertinenza esclusiva e locale garage al piano seminterrato confinante con area condominiale su due lati vano scala;
il locale ad uso garage confinante con area condominiale,intercapedine su due lati. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Viterbo al Foglio 196 con le particelle: - 1254 sub 28,zona cens. 1, categ.
A/2 classe 3 vani 65 R.C.euro 839,24 (la casa di abitazione con annessa area scoperta); -1254 sub 25,zona cens.1,Categ.C/6 classe 3 mq.57,
RC.euro 179,57”.
In via subordinata, l'attrice chiese di accertare la simulazione del medesimo atto di permuta del 19.03.2015 e, conseguentemente, di dichiarare la inesistenza, nullità o inefficacia dello stesso, accertando che il bene in oggetto non sarebbe mai uscito dal patrimonio dei sig.ri ed . Parte_1 Parte_2
A sostegno delle domande proposte, l'attrice dedusse: che, in data 17.8.2010, l'allora CA di Viterbo aveva stipulato con la
[...] un contratto di mutuo ipotecario per il complessivo importo di Parte_5
3 euro 2.500.000,00; che il credito restitutorio (comprensivo di capitali e interessi) era stato garantito con ipoteca, iscritta sugli immobili costituenti il complesso aziendale, nonché con fideiussioni, rilasciate da e Persona_2 Parte_1
che erano amministratori della società mutuataria, della quale il secondo
[...] era anche socio;
che la medesima banca, in data 16.7.2013, aveva concesso alla società
di cui e erano soci, diverse linee Parte_6 Parte_1 Parte_2 di credito - in specie, due aperture di credito (n. 10537819 di 200.000,00 euro;
n. 10537827 di 150.000,00), un prestito chirografario di euro 250.000,00 e un anticipo assegni per l'importo di euro 10.000,00- a garanzia delle quali Parte_1
e avevano offerto garanzia fideiussoria per il complessivo
[...] Parte_2 importo di euro 850.000,00; che successivamente, in data 19.3.2015, i coniugi e Parte_1 Pt_2 avevano stipulato il contratto di permuta di cui in premessa, che
[...] prevedeva a titolo di conguaglio la corresponsione da parte di Parte_1 dell'importo di euro 96.000,00 in favore di Parte_2
La CA, vantando nei confronti dei convenuti crediti insoddisfatti (maggiorati dagli interessi) per i titoli già richiamati, anteriori alla permuta di cui innanzi, propose dunque azione revocatoria nei confronti di entrambi, deducendo il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni dall'atto con cui il debitore Parte_1 aveva disposto dell'unico bene presente nel suo patrimonio e utilmente
[...] aggredibile;
aggiungendo che sussisteva la consapevolezza, in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, anche in Parte_1 considerazione delle difficoltà economico-finanziarie delle società finanziate
(Società Agricola s.s. e Carnituscia s.r.l.), allo stesso ben note per la Pt_1 veste qualificata di amministratore della prima e di socio e fideiussore di entrambe;
deducendo che in considerazione di taluni indici di anomalia (tra i tanti il rapporto qualificato di coniugio tra le parti) ed a dispetto della qualificazione formale data dalle parti contraenti, l'atto dispositivo doveva intendersi a titolo gratuito;
che, ciononostante, anche la terza era Pt_2 consapevole del pregiudizio con esso arrecato alle ragioni dei creditori, visto il rapporto qualificato con il disponente (suo coniuge) e con una delle società
4 finanziate (la , di cui era socia e garante). Parte_6
I convenuti chiesero di “rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice, in quanto inammissibili e improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, Iva e Cpa come per legge”.
A sostegno delle loro difese, dedussero: che l'atto dispositivo non era idoneo ad arrecare alcun pregiudizio, giacché la avrebbe disposto di plurime e sufficienti garanzie personali e reali, sia in CP_2 ordine alla posizione debitoria di sia in ordine a quella di Parte_5
; Parte_6 che, difatti, a garanzia del mutuo era stata iscritta ipoteca di primo grado sui beni aziendali, il cui valore all'epoca della concessione del mutuo (12 luglio 2010) veniva stimato in € 3.652.574,04 (relazione di stima del Geom. Controparte_3 del 12 luglio 2010, allegata alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. dei convenuti); che, del resto, l'immobile oggetto di permuta risultava gravato da ipoteca iscritta in favore di altro debitore, la Unicredit CA per la Casa S.p.a, per l'importo di
€ 480.000,00 (a garanzia di un mutuo di € 320.000,00 erogato ai medesimi coniugi) e che, pertanto, su di esso la CA attrice non avrebbe potuto trovare soddisfazione;
che la revocatoria veniva azionata a tutela del credito originariamente vantato da CA di Viterbo e derivante oltre che dall'atto di mutuo ipotecario sottoscritto nel 2010, anche da diverse linee di credito concesse in favore della società
ma che l'esposizione debitoria dei convenuti ed Parte_6 Pt_1 Pt_2 si era ridotta in forza di un accordo transattivo concluso con la (prodotto CP_2 in primo grado con la memoria n.2 ex art. 183, comma 6 c.p.c.); che con il predetto accordo era stato estinto il debito della (quindi, del Controparte_4 tutto la posizione debitoria dell' , e disposta la riduzione del debito Pt_2 derivante dal mutuo ipotecario tra e la CA di Viterb,o Parte_7 con il versamento della somma pari ad €. 124.000,00; che l'atto di disposizione revocando aveva natura onerosa ciò rilevando ai fini dell'onere della prova necessaria ai fini della revocatoria.
Nel corso del giudizio di primo grado, il processo venne interrotto a cagione della
5 morte del procuratore di parte convenuta e tempestivamente riassunto da parte attrice.
Inoltre, l'originaria attrice Parte_8 cedette pro soluto crediti “in blocco” (ai sensi degli artt. 1, 4 e 7, co. 1, della legge n. 130/99, art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 ed artt. 1260 e ss. c.c.), tra i quali quello a tutela del quale ha agito in revocatoria, a la quale, Controparte_5
a sua volta, li cedette pro soluto a che dunque, in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, spiegò intervento nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., tramite la mandataria Controparte_2
Il Tribunale di Viterbo accolse la domanda principale e dichiarò l'inefficacia dell'atto revocando nei confronti dell'istante, con condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di primae curae, con la sentenza qui impugnata, accertò:
l'esistenza di un credito, precedente l'atto dispositivo del 19.3.1015, originariamente vantato (e poi ceduto) dalla CA di Viterbo, che derivava dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario del 17.08.2010 di euro 2.500.000,00, concesso in favore della società semplice. A garanzia Parte_5 di tale credito erano state poi rilasciate fideiussioni personali da parte degli amministratori della indicata società, e Parte_1 Persona_2 che il compimento dell'atto in esame aveva oggettivamente determinato, per il creditore, una riduzione della garanzia patrimoniale in suo favore e reso in ogni caso più incerta e difficile la soddisfazione del credito della banca istante. Con
l'atto in questione, infatti, si era definitivamente spogliato della Parte_1 sua quota di comproprietà sul bene de quo, che veniva ceduto alla moglie, accettando la costituzione in suo favore di un diritto di abitazione sul medesimo immobile, rendendo in tal modo vana la garanzia patrimoniale generica che assicurava il bene in questione;
l'omessa prova, da parte del debitore, che il suo patrimonio residuo, nonostante l'atto revocando, fosse comunque tale soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
la consapevolezza del debitore di realizzare un atto che avrebbe Parte_1 determinato un pregiudizio alle ragioni del creditore;
la medesima consapevolezza da parte della terza considerando non solo Pt_2
6 il suo rapporto di coniugio con ma anche e la sua qualità di Parte_1 socio e garante della società in grave crisi finanziaria nello Parte_6 stesso periodo.
2. Con atto di citazione, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma.
Si è costituita la e, per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 [...]
che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo CP_2 rigetto.
È quindi intervenuta in giudizio, ex art. 111 cc.p.c., la stessa Controparte_2 ma quale mandataria di , deducendo e documentando che, in Parte_3 forza di contratto di cessione concluso in data 27.12.2023 con Controparte_1 essa ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1.9.1993 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili “in blocco”. Della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U. Parte II, n. 3 del
09.01.2024, successivamente rettificata mediante pubblicazione in G.U. Parte
II, n. 17 del 10.02.2024, e tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello di cui alla sofferenza Parte_9
(ndg 22- 3631579), con annessi privilegi, garanzie e accessori,
[...] come risulta dalla lista per atto in data 20.12.2023 del Notaio di Persona_3
Brescia, Rep. n. 55843.
All'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale. Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
3. Preliminarmente, è incontestata la legittimazione attiva di parte intervenuta istante risultando dalla documentazione depositata la Parte_3 sussistenza del diritto di ad agire quale mandataria, Controparte_2 considerando che il credito ceduto alla mandante prima, ed in un CP_5 secondo momento alla mandante , ed infine alla mandante CP_1 [...]
[...
[...] , corrisponde a quello originariamente azionato da CA di Viterbo nei CP_6 confronti della Società Agricola Maiucci società semplice.
Non è stata richiesta l'estromissione della cedente.
4. Con il primo motivo, gli appellanti denunciano “il difetto di motivazione, la manifesta incongruità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza di primo grado in relazione alla presunta sussistenza delle condizioni di cui all'art.2901 c.c. quale motivo di accoglimento della domanda revocatoria azionata da parte attrice”. Lamentano che il giudice a quo avrebbe accolto la domanda revocatoria, nonostante l'insussistenza e la mancata prova dei presupposti applicativi dell'azione: l'eventus damni; la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione;
nonché, presupposta la natura onerosa di quest'ultimo, la consapevolezza o l'intenzione di nuocere anche del terzo.
Invero, gli appellanti hanno formulato un unico motivo, con cui, ripetendo le difese svolte in primo grado, si dolgono della sentenza impugnata sotto plurimi profili, che attengono i diversi presupposti, oggettivi e soggettivi, della revocatoria;
pertanto, ragioni di chiarezza espositiva impongono di seguire l'articolazione del motivo proposta dall'appellante.
4.1. Anzitutto, in ordine all'asserita insussistenza e/o omessa prova dell'eventus damni,lamentano l'erronea ricostruzione della vicenda fattuale e documentale compiuta dal giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza dell'eventus damni, pretermettendo ogni considerazione della documentazione offerta (in particolare gli all.ti 2 e 3 alla memoria ex art. 183, co. 6, n.2 c.p.c.), che proverebbe: l'infruttuosità del bene di cui si è disposto con l'atto di permuta, in quanto ipotecato in favore di un diverso istituto di credito;
la sufficienza della garanzia reale prestata in favore della banca per il credito di cui al mutuo fondiario, in ragione della capienza del compendio aziendale costituito in ipoteca volontaria per un valore che l'appellante afferma essere nettamente superiore a quello del credito garantivo;
nonché la riduzione del credito della banca in forza dell'accordo transattivo con cui si sarebbe promesso, da un lato, l'estinzione totale del credito della banca nei confronti della e, dall'altro, la parziale estinzione di quello verso la Società Parte_6
Agricola di cui è fideiussore. Parte_1
8 Procedendo con ordine rispetto ai plurimi profili di doglianza relativi al presupposto dell'eventus damni, anzitutto, gli appellanti sostengono che il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il pregiudizio, nonostante il bene oggetto dell'atto dispositivo revocando fosse stato già gravato (nel 2008, ossia prima del sorgere del credito del creditore revocante) da ipoteca volontaria di primo grado in favore di altro istituto di credito per l'importo di euro
480.000,00 (cfr. allegato n. 4 alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, cpc), il che escluderebbe la concreta possibilità per la banca di ottenere soddisfazione delle proprie ragioni sul bene, a cagione della preferenza, nel concorso tra creditore privilegiato e quello chirografario, accordata dalla legge al primo, nonché della capacità del bene di soddisfare le ragioni del solo creditore ipotecario;
conseguentemente l'atto dispositivo non avrebbe potuto ritenersi lesivo del credito del revocante.
Sul punto la doglianza non coglie nel segno, giacché, come correttamente ha argomentato il giudice di prime cure nell'applicare la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni " (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. n. 5815/2023).
In altri temini, non è rilevante che il bene oggetto dell'atto di disposizione sia gravato da garanzia reale in favore di un terzo creditore, ai fini della valutazione del pregiudizio che esso arreca alle ragioni del creditore revocante, in considerazione delle vicende che possono riguardare il credito garantito e quindi la garanzia reale, la quale potrebbe frattanto venir meno e/o subire un ridimensionamento in ragione dell'estinzione, anche solo parziale, del credito garantito, con conseguente emersione del concreto pregiudizio per gli altri creditori, chirografari, in ragione della impossibilità , o della maggior difficoltà,
9 di soddisfarsi sul bene, già ipotecato, del quale il debitore ha disposto con l'atto revocando.
Ha infatti così argomentato la Cassazione nel citato arresto: “Secondo questa
Corte, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n.
20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n.
13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). È stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass.,
n.11892/16, cit.).[ … ] è sufficiente osservare che la Corte territoriale.) [… ] non si è discostata dal principio secondo cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti ecuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia
10 dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per ilcreditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3,13/08/2015, n.
16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.” (Cass. n. 5815/2023, cit.).
4.2. Gli appellanti lamentano inoltre che il giudice di prime cure non avrebbe affatto considerato, onde accertare la dannosità dell'atto dispositivo, che il credito della banca era garantito da ipoteca volontaria iscritta sul compendio aziendale di (nonché su beni della terza , quale terza Parte_5 Pt_10 datrice di ipoteca), il cui valore, secondo la perizia elaborata dal tecnico incaricato dal Geom. veniva stimato in complessivi Pt_1 Controparte_3 euro 3.652.574,04, importo che assume di gran lunga superiore al credito garantito (cfr. allegati nn. 2 e 3 alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.2); il che proverebbe la fruttuosità della garanzia reale accessoria al mutuo, tramite la quale il creditore avrebbe potuto ottenere piena soddisfazione. Deduce
l'appellante che con ciò “appare evidente ed incontrovertibile, pertanto, che il debitore ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire pienamente e senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore”.
In senso contrario, l'appellata deduce che la relazione di stima menzionata e prodotta dagli appellanti costituirebbe una mera perizia di parte, inattendibile,
e che, al contrario, la c.t.u. a firma del Geom. depositata Persona_4 nell'ambito della procedura esecutiva contrassegnata da RGE n. 35/2016, pendente innanzi al Tribunale di Viterbo, stimava in € 2.458.571,19 il compendio aziendale oggetto di ipoteca volontaria a favore della banca a garanzia del mutuo ipotecario, ma in soli € 149.970,76 i beni di esclusiva
11 proprietà di tale stima rivelerebbe con incontestabile evidenza Parte_1
l'incapienza dei beni costituiti in garanzia della , nonché, in particolare, di CP_2 quelli in proprietà esclusiva di Parte_1
L'appellata, inoltre, deduce che il credito azionato nei confronti di
[...]
e del suo garante sorto dal contratto di mutuo Parte_5 Parte_1 ipotecario del 2010, di originari € 2.500.000, sarebbe aumentato nel tempo, anche in ragione degli interessi, per cui ammonterebbe ad € 2.997.817,06 (di cui 2.239.323,28 per capitale residuo alla data del passaggio a sofferenza del
29/06/2016; € 208.357,44 per interessi fino al 28/06/2016 ed € 550.136,34 per interessi dal 29/06/2016 al 2/09/2020; cui devono aggiungersi i successivi interessi e le spese).
Poste le difese avversarie, che ripetono le argomentazioni svolte in primo grado, deve anzitutto osservarsi che la relazione di stima cui fanno riferimento gli appellanti altro non è che una perizia svolta da un tecnico incaricato dalla stessa
, come emerge inequivocabilmente dalla dichiarazione di Parte_5 apertura dell'elaborato (sebbene, nel corpo dello stesso, il medesimo consulente si definisca apoditticamente anche “tecnico di fiducia” della CA di Viterbo), prima (ed ai fini della) della concessione del mutuo ipotecario, al fine di attribuire un valore commerciale ai beni che si sarebbero costituiti in garanzia reale a favore della banca. Si tratta pertanto di una stima che in questa sede non può avere rilevanza determinante per una serie di ragioni.
Innanzitutto, essa è stata elaborata ad altri fini (costituire la garanzia reale accessoria al mutuo) e in un momento antecedente all'atto dispositivo, per cui essa nulla dice in ordine alla dannosità di quest'ultimo.
Invero, la circostanza che essa è stata elaborata nel 2010, mentre l'atto di disposizione qui sindacato data l'anno 2015, ha in sé l'evidenza che la valutazione non tiene conto dei mutamenti di valore che può aver subito, in un lasso di tempo così rilevante, il compendio immobiliare, ovvero delle fisiologiche variazioni del mercato immobiliare. Giova, infatti, ricordare che, com'è noto, “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni" (inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale), è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in
12 giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore […]” (così in motivazione, ex plurimis,
Cass. n. 3538/2019).
Giova poi fare menzione della giurisprudenza di legittimità secondo cui non hanno alcun rilievo le condizioni patrimoniali degli altri eventuali obbligati al fine di escludere la natura potenzialmente dannosa dell' atto dispositivo, che va piuttosto valutata in rapporto alla capienza del patrimonio residuo del debitore convenuto in revocatoria, con irrilevanza di ogni indagine relativa alla sufficienza del patrimonio del debitore principale o di altro coobbligato in solido (cfr. Cass.,
n. 11251/1990; Cass. n. 2400/90; Cass. n. 2623/87; Cass. n. 12710/92).
Anche da ultimo la Cassazione ha avuto occasione di ribadire che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio,
è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento
(Cass. 33391 del 11/11/2022).
Infine, è comunque decisivo evidenziare l'inconferenza concreta della perizia prodotta dagli appellanti, in quanto stima particolarmente la capienza del complesso aziendale oggetto di garanzia reale in favore della banca, che, da quanto risulta dalla stessa perizia, è composto da beni di proprietà in parte della stessa società, in parte della terza , in altra parte di e Pt_10 Persona_2 solo in ulteriore parte dell'appellante La perizia effettua Parte_1 tuttavia una stima solo complessiva del valore del compendio, ai fini dell'eventuale iscrizione di ipoteche a garanzia del mutuo da concedere alla società, per cui non consente in alcun modo di determinare, ai fini che qui rilevano, quale possa essere l'effettiva incidenza, in termini di esclusione dell'eventus damni, della medesima garanzia reale rispetto al credito oggetto dell'azione revocatoria reale.
Tanto premesso, la censura in disamina è infondata, avendo il giudice di primo grado deciso correttamente, facendo piana applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di azione revocatoria, secondo le quali, dimostrata dall'attore l'idoneità dell'atto dispositivo a pregiudicare le sue ragioni, incombe sul debitore convenuto, onde escludere la pregiudizialità
13 dell'atto dispositivo, la prova della capienza del patrimonio residuo. Invero, la locuzione usata dal legislatore, e cioè “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene nterpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, il danno cioè che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non
è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così, ex plurimis, già Cass. n. 12678/2000; Cass. n.
6511/2004; Cass. n. 3546/2004; Cass. n. 7767 del 29/03/2007).
È stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'onere di provare l'insussistenza di tale potenziale conseguenza deteriore per il patrimonio del creditore, apprezzabile in termini di mero rischio, allegando l'ampia residualità patrimoniale disponibile all'esito del compimento dell'atto revocando, incombe, secondo i principi generali, al convenuto in revocatoria, il quale eccepisca la mancanza dell'eventus damni (Cass. n. 11471/2003, ex plurimis).
Eventus damni che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili), com'è nel caso che ci occupa, ove la comproprietà pro indiviso delle unità immobiliari è stata sostituita dal diritto di abitazione sull'intero, con obbligo di corrispondere il conguaglio in denaro. La differenza qualitativa è nell'evidenza che il diritto di abitazione è un diritto parziario, oltretutto non pignorabile, in quanto non cedibile in alcuna forma, trattandosi di diritto dalla connotazione personale. In ogni caso, poi, è palese anche la differente sostanz economica e funzionale del diritto parziario di abitazione rispetto a quello di proprietà, sia pure indivisa, sul medesimo immobile.
Pertanto, nel caso in esame, a fronte della prova offerta dal creditore revocante in ordine alla variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, quest'ultimo, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, avrebbe dovuto
14 provare che il proprio patrimonio residuo fosse tate da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. ex plurimis già Cass. n. 4578/1998; Cass. n.
15487/2002; Cass. n. 1902 del 03/02/2015). Tale prova non è stata fornita dalle parti convenute, ora appellanti.
E' quindi condivisibile la sentenza di prime cure che, aderendo alla menzionata giurisprudenza, ha ritenuto non provata dal debitore convenuto in revocatoria la disponibilità di ampie residualità patrimoniali sulle quali il creditore avrebbe potuto comunque soddisfarsi (v. da ultimo, Cass. n. 16843/2025).
4.3. Gli appellanti, inoltre, lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe affatto considerato la transazione intervenuta tra il creditore revocante e la di cui era socio e la coniuge ideiussore, Parte_6 Parte_1 Pt_2 in adempimento del quale si sarebbero estinti: totalmente il credito della banca verso la medesima società; solo in parte quello nascente dal mutuo ipotecario di cui è causa, da cui la riduzione dell'esposizione debitoria dello stesso Parte_1
con conseguente maggior capienza del patrimonio di quest'ultimo in
[...] rapporto ad un minor credito.
La censura è infondata.
Innanzitutto, non v'è prova dell'estinzione del credito per cui è causa, posto che con l'accordo transattivo l'obbligata principale Parte_11
) si è impegnata a versare la somma di euro 124.000,00, a titolo di
[...] acconto sulla maggiore esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario, per cui l'effetto estintivo sarebbe conseguito solo al pagamento, ma l'appellante non ha offerto la prova che esso abbia avuto luogo, per cui non può ritenersi estinto in parte il credito di cui è causa. In ogni caso, poi, la somma in questione è del tutto irrisoria rispetto alla effettiva consistenza dell'esposizione debitoria di per lo stesso titolo, ovvero quale fideiussore della Parte_1
vieppiù accresciuta dagli interessi maturati negli anni. Parte_5
Pertanto, l'accordo transattivo, ove pure in ipotesi adempiuto, non avrebbe comunque inciso negativamente sull' eventus damni.
4.3. Gli appellanti si dolgono inoltre che il giudice di prime cure abbia revocato la permuta in quanto, pur correttamente presupposta la natura onerosa dell'atto, sarebbe mancata la prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge (art. 2901 c.c.), ovvero che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto
15 arrecava alle ragioni del creditore (art. 2901, co.1, n. 1, c.c.); che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio
(art. 2901, co. 1, n. 2, c.c.).
Sostengono inoltre che sarebbe finanche occorsa la prova dell'intenzione delle parti di ledere le ragioni del creditore, del tutto omessa dall'attore in revocatoria.
L'appellata, dal suo canto, ribadendo le difese del primo grado, deduce che l'atto dispositivo deve considerarsi a titolo gratuito;
che non occorreva la prova della consapevolezza del danno da parte del terzo e che, in ogni caso, la banca l'avrebbe resa sulla base di una serie di indici sintomatici, tra loro convergenti, evidenziando le anomalie dell'atto dispositivo, nonché il rapporto qualificato tra le parti contraenti e tra e la società beneficiaria del mutuo Parte_1 ipotecario, come di seguito: “(…) mediante l'atto definito impropriamente “atto di permuta” trasferisce la propria quota di proprietà Parte_1 dell'abitazione in favore del coniuge (già proprietaria dell'altro Parte_2 mezzo dell'abitazione) a fronte del riconoscimento al primo di un diritto di abitazione sull'intero immobile, di talché il trasferimento ha quale effetto la fuoriuscita formale della proprietà dal patrimonio del debitore, restando tuttavia invariato lo stato di fatto, il possesso ed il godimento dello stesso immobile.
Entrambi i coniugi contraenti dichiarano in atto pubblico di essere residenti nell'abitazione oggetto della permuta sita in Viterbo via Tullio Cima n. 50 (cfr. doc. 11 della . Il legame personale tra gli odierni appellanti al momento CP_2 della conclusione dell'atto è dunque innegabile, e comprovato altresì dalla coabitazione dichiarata in atto, proseguita nonostante la riferita, e non provata separazione personale, la quale costituisce comunque circostanza irrilevante ai fini della cognizione della fattispecie di cui è causa”; e ancora: “La consapevolezza della terza beneficiaria del trasferimento è dunque elemento inoppugnabile della fattispecie di cui è causa. , in ragione dello Parte_2 stretto legame di parentela e coniugo con la famiglia (cui fanno capo le Pt_1
Srl debitrici principali), nonché del personale e diretto coinvolgimento nella gestione delle società di famiglia, non poteva non avere contezza della sussistenza di pretese creditorie vantate nei confronti del marito nel momento in cui veniva concluso il contratto di permuta pregiudizievole, considerato altresì che, in qualità di garante ed amministratore della , la stessa Parte_6
16 acquirente e beneficiaria del trasferimento aveva precipui doveri di informazione in relazione alla situazione economica ed all'esposizione debitoria delle società”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova dell'elemento soggettivo e, nella specie, della consapevolezza del debitore di porre in essere un atto pregiudizievole in considerazione del fatto che e la società Parte_1 mutuataria (per il cui debito lo stesso aveva prestato fideiussione), al Pt_1 tempo dell'atto dispositivo (19.3.2015) già versava in serie difficoltà economiche, che avevano reso anche il medesimo Parte_1 inadempiente verso la banca. Tale circostanza, secondo il giudice di prime cure,
è chiaramente “riferibile anche alla considerando, da un lato il suo Pt_2 rapporto di coniugio con il dall'altro la sua qualità di socio e garante Pt_1 della società società amministrata dal e che era già in Parte_6 Pt_1 grave crisi finanziaria nello stesso periodo”. Per cui, il giudice di primo grado, presupposta la natura onerosa dell'atto dispositivo, ha ritenuto provata la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e la consapevolezza di esso da parte del terzo, come effettivamente richiede l'art. 2901, co. 1, n. 2, c.c.
La natura onerosa dell'atto, comunque già accertata dal giudice a quo, è condivisibile.
La permuta, com'è qualificato dalle parti l'atto di disposizione revocato, costituisce in astratto un negozio che realizza uno scambio tra reciproche prestazioni di dare, le quali sono legate da un nesso di sinallagmaticità. Al fine di stabilire la effettiva natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo, tuttavia, occorre condurre un'indagine che muovendo dalla causa in astratto del negozio, ne accerti quella che in concreto esso realizza. Come noto, “La valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso e concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico e astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio
17 posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege" (cfr. Cass. n.
12357/2025). Ebbene, posto che l'operazione negoziale in esame era configurata in modo che al trasferimento di una quota di comproprietà corrispondesse la costituzione di un diritto di abitazione sull'intero complesso immobiliare, correttamente il giudice ha rilevato l'onerosità nel reciproco scambio di vantaggi e sacrifici a contenuto patrimoniale, assicurato anche dal previsto conguaglio in denaro. Ciò posto, considerato che la permuta è successiva al credito ed è a atto titolo oneroso, per la sua revocabilità l'art. 2901 c.c. richiede che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arreca o potrà arrecare al creditore, ossia che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, né che sia provato l'animus nocendi (cfr. ex plurimis Cass. n. 2792/2002; 17327 del 17/08/2011;
Cass. n. 16825 del 05/07/2013).
Quanto invece al terzo, la norma richiede la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori dall'atto di disposizione a titolo oneroso. Anche in questo caso - contrariamente a quanto, errando, deducono gli appellanti- non
è richiesta l'intenzione, condivisa con il debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, ossia non è chiesta la prova del cd. animus nocendi, rilevante, invece, ove l'atto di disposizione sia anteriore al credito (arg. ex art. 2901, co. 1, n. 2, c.c.; cfr. Cass., Sez. Un. n.1898/2025).
La prova della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, del resto, può essere data anche in via presuntiva (ex plurimis già Cass. n. 398/1982;
Cass. 6272/1997; Cass. n. 1054/1999; Cass. n. 25016 del 10/10/2008).
Sussiste, nel caso di specie, la piena consapevolezza del debitore che, Pt_1 spogliandosi della proprietà delle unità immobiliari oggetto della permuta in favore della coniuge in un momento di evidente difficoltà della società di Pt_2 cui era fideiussore (e quindi obbligato verso la banca), non poteva non percepire
18 che con tale atto dispositivo avrebbe evidentemente pregiudicato le ragioni di credito dell'attore.
Quanto poi alla posizione della terza la prova della consapevolezza del Pt_2 pregiudizio è stata resa dall'attore in revocatoria per mezzo di indici presuntivi, che il giudice di prime cure ha correttamente valutato e assunto alla base della sua decisione, poiché connotati da gravità, precisione e concordanza, quindi, in esito ad una valutazione complessiva sia del rapporto debito-creditorio intercorrente tra il creditore revocante e i debitori (quello principale e il fideiussore, nonché le altre società in ogni caso legate ai primi); sia della relazione personale tra gli stessi ed caratterizzata non solo dal Pt_1 Pt_2 loro rapporto di coniugio, ma anche dalla interessenza dei loro ruoli ed interessi patrimoniali nelle due società in questione, che lascia ampiamente presumere che la moglie non potesse non conoscere la critica situazione patrimoniale nella quale, per effetto dell'esposizione debitoria delle due compagini, versava il marito.
Quali fossero le intenzioni delle parti è, invece, del tutto irrilevante, non essendo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria che ha ad oggetto un atto dispositivo successivo al credito e a titolo oneroso.
Pertanto, mentre errano in diritto gli appellanti, laddove si dolgono che sarebbe mancata la prova del dolo specifico, correttamente ha argomentato il giudice di prime cure, per cui la sentenza merita di essere confermata.
4.4. In conclusione, il primo motivo non merita accoglimento.
5. Con il secondo motivo, gli appellanti denunciano l'errata statuizione, nella sentenza impugnata, di condanna al pagamento delle spese di lite, fondata sul presupposto della soccombenza della convenuta in revocatoria. Il motivo resta assorbito in conseguenza del rigetto del primo.
6. In definitiva, l'appello va rigettato. Nei rapporti tra le parti costituite le spese di questo giudizio devono essere rifuse, a favore dell'appellata e dell'intervenuta in solido tra loro, dagli appellanti in solido, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014
(aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione da
€ 2.000.001,00 a € 4.000.000,00, corrispondente al credito controverso ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene
19 liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in €
39.251,68 per compensi (€ 9.643,00 per fase di studio;
€ 5.607,00 per fase introduttiva;
€ 6.459,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 16.033,00 per fase decisionale;
aumento del 30 % ex art. 4, comma 2; riduzione del 20 % ex art. 4, co. 4)
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1028/2020, pubblicata il 05.10.2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata e dell'intervenuta - e per ciascuna di esse, della relativa mandante- in solido tra loro, liquidandole in € 39.251,68 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 6.11.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
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