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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 333/2019 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DAMIANO Parte_1 C.F._1
LUCA, presso il cui studio, con sede a Vasto, C.so Mazzini n. 290, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(c.f./p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI NICOLA STEFANIA, presso il cui studio, con sede ad Avezzano, Via Bagnoli n. 118, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
FATTO TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Parte_1 [...]
in qualità di società assicuratrice dell'autocarro Fiat, targato Controparte_1
AQ256349, a bordo del quale era trasportato, per ivi sentirla condannare al pagamento del danno differenziale patito a seguito di un sinistro stradale verificatosi durante l'espletamento della sua attività lavorativa, alle dipendenze della società
[...]
Controparte_2
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che, in data 15/06/2017, alle ore
07:30 circa, si trovava a Carpineto Sinello, sulla S.P. Vasto-Carpineto Sinello, a bordo del cassone del predetto autocarro per svolgere la propria attività lavorativa. Allorquando
stava scendendo dal mezzo, il conducente riprendeva la marcia, causando CP_3
la sua caduta a terra, in ragione della quale riportava notevoli danni fisici. Veniva, pertanto, trasportato presso il nosocomio di Vasto, dove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta biossea della gamba destra;
a seguito di visita medica, l CP_4
accertava la sussistenza di un grado di invalidità permanente pari al 14% e provvedeva a liquidare a favore dell'istante il relativo indennizzo, pari alla complessiva somma di €
15.475,29. Tanto premesso, l'attore ha rivendicato il suo diritto a vedersi corrispondere dalla convenuta compagnia assicurativa il c.d. danno biologico differenziale, pari alla differenza tra il danno biologico complessivamente patito dal medesimo, calcolato secondo i criteri civilistici, e quello già indennizzato dall'assicuratore sociale. Lo stesso ha evidenziato che nessuna offerta risarcitoria veniva formulata dall'odierna convenuta,
nonostante l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
2. Sulla scorta delle riferite argomentazioni, ha chiesto l'accoglimento Parte_1
delle seguenti
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
CONCLUSIONI
“1) Accertare e dichiarare che il sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto l'istante, si
è verificato nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le dinamiche descritte in
premessa; 2) Accertare e dichiarare che l'istante ha riportato le lesioni descritte in premessa e nella documentazione medica in atti, in conseguenza del predetto sinistro
stradale; 3) Per l'effetto e per le motivazioni di cui in premessa, condannare la
[...]
(C.F. e P.IVA ) con sede legale Via Po Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
20 - 00198 Roma, in persona del suo legale rapp.te, al risarcimento del danno differenziale in favore dall'istante, come riparametrato a seguito della CTU medico-
legale, nella misura di € 24.404,87=, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.”
3. Si è costituita in giudizio la la quale, nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, ha contestato tutte le avverse deduzioni, eccependo: a)
l'inoperatività della polizza assicurativa, per essere il sinistro occorso in area privata e al di fuori della circolazione veicolare;
b) l'imputabilità del sinistro alla negligente condotta del danneggiato, quantomeno a titolo di concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; c)
la completa ristorazione del danno biologico nella misura già indennizzata dall' . CP_4
Con le memorie istruttorie depositate il 02/12/2019, la convenuta ha, inoltre, eccepito il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del soggetto proprietario del mezzo, assumendone la qualità di litisconsorte necessario nel presente giudizio, ed ha inoltre dedotto – tardivamente - la carenza di copertura assicurativa per dichiarazioni
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 4 Setto re Civile
inesatte e reticenze rese dall'assicurato in merito all'individuazione del proprietario del mezzo, da identificarsi nella curatela fallimentare e non nella Controparte_6
come erroneamente riportato sul Controparte_7
certificato di assicurazione.
4. Sulla base delle riferite deduzioni, la convenuta ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“in via preliminare - preso atto della inesistenza e comunque nullità della notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, eseguita dall'attore in data
06.11.2023 all'Avv. LE ST, che a quella data aveva già cessato la carica di
curatore fallimentare del Fallimento Berardi Costruzioni s.r.l., già precedentemente chiuso con decreto 02.03.2022 del Tribunale di Vasto, nonché della mancata integrazione
del contraddittorio entro il termine perentorio assegnato con ordinanza 28.10.2023, ritenere e dichiarare l'estinzione del presente giudizio ex art. 307, comma 3 c.p.c., e
comunque l'improcedibilità della domanda e nullità del giudizio, per permanente difetto di integrità del contraddittorio, svoltosi in assenza del litisconsorte necessario, qual è il
responsabile civile, proprietario dell'autocarro Fiat Tg. AQ 256349; nel merito: ritenere
e dichiarare inoperante la polizza per la r.c.a. contratta per l'autocarro FIAT Tg. AQ
256349, per essere l'occorso avvenuto in area privata non aperta alla circolazione ed inoltre per nullità del contratto assicurativo, stipulato da soggetto incapace di disporre
del mezzo, che alla data della stipula della polizza faceva parte del patrimonio fallimentare della dichiarata fallita con sentenza del Controparte_6
Tribunale di Vasto del 28.06.2010; per l'effetto, rigettare la domanda dell'attore;
ritenuta e dichiarata altresì l'incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste e CP_3
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 5 Setto re Civile
pertanto la nullità della sua deposizione, in quanto resa dal conducente dell'autocarro
coinvolto e come tale portatore di interesse ex art. 100 c.p.c., rigettare la domanda del sig. , perché infondata in fatto ed in diritto, sull'an e sul quantum, e non Parte_1
provata, essendosi l'attore infortunato per esclusivo fatto proprio, con conseguente totale estraneità ad ogni responsabilità della in via subordinata: Controparte_8
tenuto conto della somma di € 25.500,80 erogata a dall' , a seguito Parte_1 CP_4
della denuncia di infortunio sul lavoro per cui è causa, nonché dell'azione di rivalsa
comunicata dall' a per il rimborso della relativa somma ed altresì CP_4 Controparte_8
considerata l'entità effettiva delle lesioni riportate dall'attore, ritenere esclusa ogni
personalizzazione del risarcimento perché non dovuta;
valutata altresì l'applicabilità
dell'art. 1227, II° comma ovvero I° comma, c.c. per il concorso colposo del danneggiato, ritenere e dichiarare l'importo di € 25.500,80 già percepito da Parte_1
interamente satisfattivo di ogni sua spettanza, rigettando per l'effetto la sua domanda di risarcimento del c.d. danno differenziale, perché infondata;
condannare, infine,
, nel rispetto del principio di soccombenza, al pagamento integrale in Parte_1
favore di delle spese e compensi di lite, spese generali imponibili, Controparte_8
CPA ed IVA come per legge”.
5. Rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del mezzo per le ragioni esposte con l'ordinanza del 05/03/2020, la causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali, all'esito delle quali veniva, altresì, espletata una consulenza medico-legale per l'effettiva quantificazione del danno biologico patito dall'attore.
All'udienza del 05/05/2023, la causa veniva trattenuta in decisione, per essere successivamente rimessa sul ruolo, con ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del mezzo - identificata nella curatela fallimentare
[...]
Parte_1 Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 6
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] (già , in virtù della Controparte_9 Controparte_7
documentazione versata in atti dalle parti – in modifica della precedente ordinanza del
05/03/2020.
6. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 06/11/2023, l'attore provvedeva a citare in giudizio la curatela fallimentare della Controparte_6
All'udienza del 03/04/2024, compariva l'avv. LE ST, in qualità di curatore nominato nella predetta procedura, la quale rappresentava che, in data 02/03/2022,
interveniva decreto di chiusura del fallimento per mancanza di attivo, a norma dell'art. 118, n. 4, L. Fall., depositando copia del relativo provvedimento.
7. Invitate le parti a precisare le conclusioni, in data 18/12/2024 la causa è stata nuovamente trattenuta a decisione.
DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, quale litisconsorte necessario pretermesso.
L'eccezione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta per i motivi che seguono.
Nella fattispecie, è pacifico e non contestato - oltreché comprovato dalla dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'odierno giudizio - che il sinistro per cui è causa ha coinvolto unicamente il veicolo a bordo del quale era trasportato l'attore, Parte_1
e non anche ulteriori mezzi, posto che, come emerge dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dall'attore nell'atto di citazione, l'istante si trovava sul cassone dell'autocarro
Fiat allorquando cadeva a terra, in conseguenza della improvvisa ripresa della marcia da parte del conducente . CP_3
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 7 Setto re Civile
2. Come già argomentato nell'ordinanza del 28/10/2023, relativamente alla tutela risarcitoria offerta al danneggiato trasportato, la Suprema di Corte di Cassazione ha recentemente espresso il principio di diritto secondo il quale "la tutela rafforzata
riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato
uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di
quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile"; nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al
trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da
esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile" (cfr. Cass.
S.U., 30/11/2022, n. 35318).
Dall'applicazione di tale principio al caso di specie deriva la sussunzione dell'azione esercitata dall'attore nell'alveo della disciplina di cui all'art. 144 del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, ivi inclusa la parte in cui detta norma prescrive che, nel giudizio promosso contro l'impresa assicuratrice, l'attore ha l'obbligo di convenire in giudizio, quale litisconsorte necessario, il responsabile del danno, da identificarsi nel proprietario del mezzo.
3. Appare, quindi, necessario individuare il proprietario dell'autocarro a bordo del quale era trasportato l'attore, alla luce dell'intervenuto fallimento della
[...]
(già e della Controparte_6 Controparte_7
successiva chiusura dello stesso per mancanza di attivo, ex art. 118, n.4, L. Fall., per verificare che il contraddittorio sia stato correttamente e tempestivamente integrato dall'attore nei confronti del litisconsorte pretermesso.
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A tal fine, occorre muovere dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo agli effetti sostanziali e processuali della cancellazione- estinzione della società, con particolare riferimento alle sentenze della Suprema Corte di
Cassazione del 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072.
In tali arresti giurisprudenziali si è affermato, per ciò che specificamente attiene agli effetti sul piano sostanziale, che “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il
venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si
estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si
trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero
limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in
regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui
inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di
ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo … Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti
e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a
determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e
l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa
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loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la
titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia
mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri
tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime
proprio della contitolarità o della comunione”.
Sul piano processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata – che è in parte equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. – determina la privazione della società della capacità di stare in giudizio, con conseguente subentro dei soci successori nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario (cfr, in tal senso anche Cass., S.U., 12/02/2025, n. 3625).
I richiamati principi di diritto sono da ritenersi applicabili anche alla fattispecie in esame, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "anche in conseguenza della
obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi della L. Fall., art. 118, n.
4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, si determina
l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente, ma che non siano stati
realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa…” (cfr., Cass., 22/05/2019, n. 13921).
4. Alla luce delle esposte argomentazioni, appare dunque evidente che, con la chiusura del fallimento e la successiva cancellazione della società [...]
Controparte_6 Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 10 Setto re Civile
s.r.l., l'autocarro Fiat, bene facente parte del patrimonio sociale, è passato nella contitolarità indivisa dei soci successori, identificabili nelle persone di Controparte_7
e (cfr. all. resistente, depositato il 21/03/2024, pag. 5), non essendo Persona_1
mai stato documentato, né tantomeno eccepito che, nelle more della procedura fallimentare, il mezzo sia stato ceduto a terzi.
Ciò ha determinato l'insorgenza della legittimazione processuale in capo ai predetti soci, ai sensi all'art. 110 c.p.c., con le ulteriori conseguenze che: a) il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei loro confronti e non della citata curatela fallimentare, la quale aveva cessato ogni funzione, in ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 120 L. Fall., al momento della chiusura del fallimento;
b) la notifica dell'atto di citazione effettuata nei confronti del curatore fallimentare deve considerarsi affetta da insanabile vizio di nullità, non essendo stata correttamente eseguita entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
A ciò aggiungasi che l'estinzione della società fallita era agevolmente conoscibile da parte dell'attore – soggetto interessato alla citazione del litisconsorte pretermesso – anche in epoca anteriore all'ordine di integrazione del contraddittorio, posto che la chiusura del fallimento risulta essere stata iscritta in data 08/03/2022 (cfr. all. resistente, depositato il 21/03/2024, pag.7).
5. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, deve concludersi che l'omessa integrazione del contraddittorio, da parte dell'attore, nei confronti dei litisconsorti pretermessi, e , entro il termine perentorio assegnato Controparte_7 Persona_1
dal giudice con l'ordinanza del 28/10/2023, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 102 e 307, comma 3, c.p.c., ha inevitabilmente determinato l'estinzione del giudizio, che investe necessariamente l'intero rapporto processuale e comporta, dunque,
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la declaratoria di estinzione totale del processo.
6. Per quanto concerne le spese del presente giudizio, va chiarito che il principio fissato dall'art. 310, ult.co., c.p.c. - secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate – non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza (come nella fattispecie in esame), “posto che in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il
criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle
spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale
non può configurarsi la soccombenza” (cfr. Cass. 14/07/2021, n. 20073).
Ne consegue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, sia pure limitatamente a quelle della fase decisoria, che si liquidano come in dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10
marzo 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Le spese processuali relative alle fasi precedenti alla intervenuta estinzione restano,
invece, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult.co., c.p.c.
Relativamente alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, esse
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 12 Setto re Civile
devono porsi definitivamente a carico delle parti in solido, con esclusione del diritto della parte, che abbia eventualmente già corrisposto al c.t.u. l'intero importo delle sue spettanze, di ripetere, nei confronti dell'altra, le somme versate in eccedenza rispetto alla misura del 50% dalla stessa dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
DICHIARA l'estinzione del presente giudizio;
CONDANNA al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio, limitatamente a quelle della fase decisoria, che liquida in €
1.955,00 (di cui 1.700,00 per compensi professionali ed € 255,00 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dispone in ordine alle spese del giudizio relative alle fasi precedenti alla CP_10
verificazione della estinzione;
PONE definitivamente a carico delle parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, escludendo – per la parte che abbia eventualmente già corrisposto al c.t.u. l'intero importo delle sue spettanze – il diritto di ripetere, nei confronti dell'altra, le somme versate in eccedenza rispetto alla misura del 50% dalla stessa dovuta;
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MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 22/04/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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