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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1209/2024 R.G.; promossa da
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Gravina di Catania (CT), Via Trento n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
MA BR (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._2 in Catania, Via Firenze n. 8;
- Appellante - nei confronti di
(P.IVA , in persona del procuratore pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Dott.ssa , con sede in Roma, Via della Bufalotta n. 374, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Corso Italia n. 244;
- Appellata -
All'udienza di discussione del 25.11.2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 938/2024 pubblicata il 19.02.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 1875/2020
R.G.), il Tribunale di Catania, V Sez. Civile, in composizione monocratica, (adito da Parte_1 al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo da parte della
[...]
per il danno derivante dal furto del veicolo Hyundai, modello IX 20, tg. Parte_2
ES770RY, e per l'effetto condannare la suddetta compagnia assicurativa al pagamento di € 8.100,00, o
1 della diversa somma accertata in corso di causa. La si costituiva in Controparte_1 giudizio eccependo l'infondatezza delle domande di parte attrice, ed in particolare l'inoperatività della garanzia alla luce delle condizioni contrattuali pattuite, chiedendone, pertanto, il rigetto), così statuiva:
“Rigetta la domanda attorea.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.”.
Con atto di citazione regolarmente notificato il 18.09.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la menzionata sentenza e, contestualmente, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta pronuncia, nonché, in via istruttoria, insisteva nella richiesta di CTU al fine di accertare il valore del veicolo al momento del furto.
La si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'appello, Controparte_1 dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e di ogni richiesta istruttoria, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza del 21.01.2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 25.11.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, lamenta l'erronea valutazione delle evidenze Parte_1 documentali e probatorie da parte del giudice di prime cure. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda dell'odierna appellante per la presunta mancanza della prova del concreto valore del veicolo Hyundai, tg. ES770RY, al momento del furto, in quanto - secondo l'assunto difensivo - non sarebbero stati tenuti in considerazione l'atto di acquisto dell'autovettura, contenente il prezzo dell'auto, il certificato di assicurazione da cui si evince l'anno di circolazione, la circostanza che il furto sia avvenuto dopo poco tempo dall'acquisto del mezzo (circa due settimane), nonché le dichiarazioni rese dal teste . Testimone_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto la non avrebbe mosso alcuna contestazione in ordine al quantum Controparte_1 debeatur, limitandosi a richiamare l'applicazione della corrispondente franchigia, così come prevista in seno al contratto di assicurazione.
Contrariamente, parte appellata eccepisce che non può assumersi a fondamento del giudizio il prezzo pagato dalla per l'acquisto dell'autovettura in quanto frutto della contrattazione influenzata da Pt_1
2 plurimi parametri. Inoltre, la compagnia assicurativa rileva che le dichiarazioni dei testimoni avrebbero smentito che l'autovettura fosse stata sottoposta a tagliando completo prima dell'acquisto, e che il mezzo, al momento del furto, non si trovasse in ottimo stato, presentando danni alla tappezzeria. Infine, la ribadisce di aver sempre eccepito che, nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento della domanda attorea, in ogni caso la condanna non poteva eccedere la somma indicata nella polizza di assicurazione, con applicazione della franchigia.
I suddetti motivi di impugnazione, che saranno trattati contestualmente per la particolare connessione e consequenzialità che intercorre tra di essi, sono da ritenersi fondati per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è necessario rilevare che il capo della sentenza impugnata con il quale il Giudice di prime cure ha accertato che: “parte attrice ha sufficientemente fornito la prova sia del furto sia del fatto che l'auto avesse in dotazione una sola chiave” (v. pag. 3 sentenza) non è stato oggetto di appello incidentale da parte dell'odierna appellata, come dichiarato dalla stessa in seno alla comparsa di costituzione e risposta (“Si dichiara che il presente atto non contiene appello incidentale” - pag. 16 comparsa di costituzione).
Conseguentemente, ogni deduzione mossa al riguardo ha valore di mera difesa e, pertanto, deve ritenersi passato in giudicato l'accertamento del Tribunale sull'avvenuto furto dell'autovettura
Hyundai, modello IX 20, tg. ES770RY e sull'operatività della corrispondente polizza assicurativa.
Con riguardo alla liquidazione dell'indennizzo, invece, è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, statuendo su fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha elaborato i seguenti, e condivisibili, principi di diritto: “In ogni caso, passato in giudicato l'accertamento della responsabilità e del pregiudizio causato dalla sottrazione del mezzo, non era consentita una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (cfr., Cass. 13469/2002;
Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022).”; nonché: “In merito alla prova dell'esatta entità del danno risarcibile, la liquidazione non poteva che svolgersi in via equitativa, sulla base delle indicazioni e degli elementi acquisiti in giudizio, trattandosi di pregiudizio causato dal furto di un veicolo divenuto indisponibile e perciò di un danno di difficile liquidazione per ragioni oggettive, non essendo possibile individuare con certezza il valore dell'auto al momento della sottrazione sulla base del contratto di acquisto concluso anni prima.” (Cass. Civ., Sez. II, n.
17136/2024).
Alla luce di ciò, nel caso di specie, posto che è ormai passato in giudicato l'accertamento dell'avvenuto furto, il Collegio ritiene che parte appellante, mediante la produzione documentale e le prove
3 testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, abbia fornito adeguati e sufficienti elementi per dimostrare il concreto valore dell'autovettura al momento del furto e che dunque ricorrano i presupposti per la liquidazione dell'indennizzo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Difatti, dal contratto di compravendita del veicolo (all. 1 atto di citazione), sottoscritto il 24.11.2018, risulta un prezzo di acquisto pari ad € 9.500,00, nel contratto assicurativo n. 10000000726234 (all. 2 atto di citazione), sottoscritto il 26.11.2018, il valore del veicolo viene quantificato in € 9.000,00, ed infine, il teste , titolare dell'Autosalone FP Car di S. Giovanni La Punta, rispondendo al Testimone_1 capitolato di prova n. 10, ha così dichiarato. “l'auto (…) è stata venduta per 8/9.000 euro”.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti (in particolar modo, dalla denuncia resa dalla Pt_1
Tes_ presso la stazione dei Carabinieri di Gravina di Catania, nonché dalle dichiarazioni dei testimoni e emerge che il furto dell'auto si è verificato nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, a distanza Tes_3 di soli 13-14 giorni dalla data di acquisto dello stesso veicolo (24.11.2018) risultante dal contratto di compravendita.
Il breve arco temporale intercorrente tra l'acquisto e il furto è sintomatico di un ridotto utilizzo dell'autovettura da parte dell'appellante e, pertanto, si può presumere che il suo concreto valore al momento del furto coincida con quello dichiarato in seno alla polizza assicurativa, pari ad € 9.000,00.
Pertanto, tenuto conto del valore dell'auto (€ 9.000,00) e delle limitazioni alla garanzia applicabili in caso di furto ed espressamente previste nel contratto di assicurazione - scoperto 10%, minimo € 250,00
(v. pag. 2 contratto) - e nei limiti della domanda di parte appellante, l'indennizzo dovuto dalla compagnia assicuratrice ammonta ad € 8.100,00, oltre rivalutazione monetaria (secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo), dalla data del sinistro (7.12.2018) alla data odierna. Tuttavia, non sono dovuti interessi, ad alcun titolo, in quanto non espressamente richiesti da parte appellante.
In tal senso, è pacifico il principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione secondo cui:
“L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, sent. 18.3.2025 n. 7216; Cass. Civ., Sez. III, ord. 8.6.2023, n. 16229).
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, la richiesta dell'appellante di nomina del CTU, al fine di accertare e confermare il valore del veicolo al momento del furto, pari ad € 9.000,00, va rigettata in
4 quanto superflua ed irrilevante ai fini decisori, avendo liquidato l'indennizzo in via equitativa, ex art. 1226 c.c.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono, pertanto, la totale soccombenza di parte appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate in favore dell'appellante.
In particolare, le spese di primo grado vengono liquidate nella medesima misura già determinata dal
Tribunale, mentre quelle inerenti al presente giudizio di appello si liquidano come in dispositivo.
Al riguardo, ritiene la Corte che, alla luce del quantum condannatorio, il valore della controversia sia compreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, come già dichiarato da parte appellante.
Inoltre, tenuto conto della media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione in appello per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno distratte in favore dell'Avv. MA BR, avendone fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1209/2024 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 938/2024 del 19.02.2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Catania, V Sez. Civile, nel procedimento iscritto al n. 1875/2020 R.G., condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.100,00, a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione monetaria (secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo), dalla data del furto (7.12.2018) sino all'effettivo soddisfo.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali di primo grado, come già liquidate dal Tribunale nella misura di complessivi € 4.000,00, oltre € 145,50 per spese vive, nonché IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio d'appello che si liquidano in complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato
(di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre € 382,50 per spese vive, nonché IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
5 Dispone che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate in favore di siano Parte_1 distratte in favore dell'Avv. MA BR, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania il 2.12.2025, nella camera di consiglio della II Sezione Civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1209/2024 R.G.; promossa da
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Gravina di Catania (CT), Via Trento n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
MA BR (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._2 in Catania, Via Firenze n. 8;
- Appellante - nei confronti di
(P.IVA , in persona del procuratore pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Dott.ssa , con sede in Roma, Via della Bufalotta n. 374, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Corso Italia n. 244;
- Appellata -
All'udienza di discussione del 25.11.2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 938/2024 pubblicata il 19.02.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 1875/2020
R.G.), il Tribunale di Catania, V Sez. Civile, in composizione monocratica, (adito da Parte_1 al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo da parte della
[...]
per il danno derivante dal furto del veicolo Hyundai, modello IX 20, tg. Parte_2
ES770RY, e per l'effetto condannare la suddetta compagnia assicurativa al pagamento di € 8.100,00, o
1 della diversa somma accertata in corso di causa. La si costituiva in Controparte_1 giudizio eccependo l'infondatezza delle domande di parte attrice, ed in particolare l'inoperatività della garanzia alla luce delle condizioni contrattuali pattuite, chiedendone, pertanto, il rigetto), così statuiva:
“Rigetta la domanda attorea.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.”.
Con atto di citazione regolarmente notificato il 18.09.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la menzionata sentenza e, contestualmente, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta pronuncia, nonché, in via istruttoria, insisteva nella richiesta di CTU al fine di accertare il valore del veicolo al momento del furto.
La si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'appello, Controparte_1 dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e di ogni richiesta istruttoria, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza del 21.01.2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 25.11.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, lamenta l'erronea valutazione delle evidenze Parte_1 documentali e probatorie da parte del giudice di prime cure. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda dell'odierna appellante per la presunta mancanza della prova del concreto valore del veicolo Hyundai, tg. ES770RY, al momento del furto, in quanto - secondo l'assunto difensivo - non sarebbero stati tenuti in considerazione l'atto di acquisto dell'autovettura, contenente il prezzo dell'auto, il certificato di assicurazione da cui si evince l'anno di circolazione, la circostanza che il furto sia avvenuto dopo poco tempo dall'acquisto del mezzo (circa due settimane), nonché le dichiarazioni rese dal teste . Testimone_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto la non avrebbe mosso alcuna contestazione in ordine al quantum Controparte_1 debeatur, limitandosi a richiamare l'applicazione della corrispondente franchigia, così come prevista in seno al contratto di assicurazione.
Contrariamente, parte appellata eccepisce che non può assumersi a fondamento del giudizio il prezzo pagato dalla per l'acquisto dell'autovettura in quanto frutto della contrattazione influenzata da Pt_1
2 plurimi parametri. Inoltre, la compagnia assicurativa rileva che le dichiarazioni dei testimoni avrebbero smentito che l'autovettura fosse stata sottoposta a tagliando completo prima dell'acquisto, e che il mezzo, al momento del furto, non si trovasse in ottimo stato, presentando danni alla tappezzeria. Infine, la ribadisce di aver sempre eccepito che, nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento della domanda attorea, in ogni caso la condanna non poteva eccedere la somma indicata nella polizza di assicurazione, con applicazione della franchigia.
I suddetti motivi di impugnazione, che saranno trattati contestualmente per la particolare connessione e consequenzialità che intercorre tra di essi, sono da ritenersi fondati per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è necessario rilevare che il capo della sentenza impugnata con il quale il Giudice di prime cure ha accertato che: “parte attrice ha sufficientemente fornito la prova sia del furto sia del fatto che l'auto avesse in dotazione una sola chiave” (v. pag. 3 sentenza) non è stato oggetto di appello incidentale da parte dell'odierna appellata, come dichiarato dalla stessa in seno alla comparsa di costituzione e risposta (“Si dichiara che il presente atto non contiene appello incidentale” - pag. 16 comparsa di costituzione).
Conseguentemente, ogni deduzione mossa al riguardo ha valore di mera difesa e, pertanto, deve ritenersi passato in giudicato l'accertamento del Tribunale sull'avvenuto furto dell'autovettura
Hyundai, modello IX 20, tg. ES770RY e sull'operatività della corrispondente polizza assicurativa.
Con riguardo alla liquidazione dell'indennizzo, invece, è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, statuendo su fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha elaborato i seguenti, e condivisibili, principi di diritto: “In ogni caso, passato in giudicato l'accertamento della responsabilità e del pregiudizio causato dalla sottrazione del mezzo, non era consentita una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (cfr., Cass. 13469/2002;
Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022).”; nonché: “In merito alla prova dell'esatta entità del danno risarcibile, la liquidazione non poteva che svolgersi in via equitativa, sulla base delle indicazioni e degli elementi acquisiti in giudizio, trattandosi di pregiudizio causato dal furto di un veicolo divenuto indisponibile e perciò di un danno di difficile liquidazione per ragioni oggettive, non essendo possibile individuare con certezza il valore dell'auto al momento della sottrazione sulla base del contratto di acquisto concluso anni prima.” (Cass. Civ., Sez. II, n.
17136/2024).
Alla luce di ciò, nel caso di specie, posto che è ormai passato in giudicato l'accertamento dell'avvenuto furto, il Collegio ritiene che parte appellante, mediante la produzione documentale e le prove
3 testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, abbia fornito adeguati e sufficienti elementi per dimostrare il concreto valore dell'autovettura al momento del furto e che dunque ricorrano i presupposti per la liquidazione dell'indennizzo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Difatti, dal contratto di compravendita del veicolo (all. 1 atto di citazione), sottoscritto il 24.11.2018, risulta un prezzo di acquisto pari ad € 9.500,00, nel contratto assicurativo n. 10000000726234 (all. 2 atto di citazione), sottoscritto il 26.11.2018, il valore del veicolo viene quantificato in € 9.000,00, ed infine, il teste , titolare dell'Autosalone FP Car di S. Giovanni La Punta, rispondendo al Testimone_1 capitolato di prova n. 10, ha così dichiarato. “l'auto (…) è stata venduta per 8/9.000 euro”.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti (in particolar modo, dalla denuncia resa dalla Pt_1
Tes_ presso la stazione dei Carabinieri di Gravina di Catania, nonché dalle dichiarazioni dei testimoni e emerge che il furto dell'auto si è verificato nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, a distanza Tes_3 di soli 13-14 giorni dalla data di acquisto dello stesso veicolo (24.11.2018) risultante dal contratto di compravendita.
Il breve arco temporale intercorrente tra l'acquisto e il furto è sintomatico di un ridotto utilizzo dell'autovettura da parte dell'appellante e, pertanto, si può presumere che il suo concreto valore al momento del furto coincida con quello dichiarato in seno alla polizza assicurativa, pari ad € 9.000,00.
Pertanto, tenuto conto del valore dell'auto (€ 9.000,00) e delle limitazioni alla garanzia applicabili in caso di furto ed espressamente previste nel contratto di assicurazione - scoperto 10%, minimo € 250,00
(v. pag. 2 contratto) - e nei limiti della domanda di parte appellante, l'indennizzo dovuto dalla compagnia assicuratrice ammonta ad € 8.100,00, oltre rivalutazione monetaria (secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo), dalla data del sinistro (7.12.2018) alla data odierna. Tuttavia, non sono dovuti interessi, ad alcun titolo, in quanto non espressamente richiesti da parte appellante.
In tal senso, è pacifico il principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione secondo cui:
“L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, sent. 18.3.2025 n. 7216; Cass. Civ., Sez. III, ord. 8.6.2023, n. 16229).
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, la richiesta dell'appellante di nomina del CTU, al fine di accertare e confermare il valore del veicolo al momento del furto, pari ad € 9.000,00, va rigettata in
4 quanto superflua ed irrilevante ai fini decisori, avendo liquidato l'indennizzo in via equitativa, ex art. 1226 c.c.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono, pertanto, la totale soccombenza di parte appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate in favore dell'appellante.
In particolare, le spese di primo grado vengono liquidate nella medesima misura già determinata dal
Tribunale, mentre quelle inerenti al presente giudizio di appello si liquidano come in dispositivo.
Al riguardo, ritiene la Corte che, alla luce del quantum condannatorio, il valore della controversia sia compreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, come già dichiarato da parte appellante.
Inoltre, tenuto conto della media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione in appello per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno distratte in favore dell'Avv. MA BR, avendone fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1209/2024 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 938/2024 del 19.02.2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Catania, V Sez. Civile, nel procedimento iscritto al n. 1875/2020 R.G., condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.100,00, a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione monetaria (secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo), dalla data del furto (7.12.2018) sino all'effettivo soddisfo.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali di primo grado, come già liquidate dal Tribunale nella misura di complessivi € 4.000,00, oltre € 145,50 per spese vive, nonché IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio d'appello che si liquidano in complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato
(di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre € 382,50 per spese vive, nonché IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
5 Dispone che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate in favore di siano Parte_1 distratte in favore dell'Avv. MA BR, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania il 2.12.2025, nella camera di consiglio della II Sezione Civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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