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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2066/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NALDI Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI N. 7 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
NALDI PAOLO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03-05-2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di CP_1
Giudice del lavoro. Affermava di essere stato iscritto all' nel fondo lavoratori dipendenti dal 1976, e di CP_1 avere presentato all'Istituto, in data 27-01-2020, domanda di riscatto agevolato del corso di laurea, avendo conseguito il titolo anteriormente al 1996.
pagina 1 di 6 Precisava che con e-mail del 29-01-2020, l'Istituto aveva comunicato al ricorrente che
“alla luce della nuova circolare n. 6/2020 uscita da pochi giorni è confermata la possibilità di poter aderire al riscatto agevolato anche per chi ha conseguito il titolo di studio ante 1996 a condizioni che effettui la facoltà di opzione al sistema contributivo antecedentemente alla domanda di riscatto laurea ”. Affermava poi che sulla base delle indicazioni dell' lo stesso ricorrente aveva CP_1 presentato l'opzione per il sistema contributivo ed in data 30-01-2020, aveva presentato domanda di riscatto agevolato di laurea, che era stata accolta. Proseguiva affermando che sulla base di tali presupposti, in data 09-07-2021, aveva cessato la propria attività lavorativa ed in data 21-11-2022, aveva inoltrato domanda di autorizzazione al versamento di contributi volontari al fine della maturazione del diritto a pensione, domanda che era stata accolta dall' con provvedimento in data 02-02- CP_1
2023, ed il ricorrente stesso aveva provveduto a versare la contribuzione volontaria al cui versamento era stato autorizzato. Affermava ancora che, in data04-09-2023, essendo in possesso dei requisiti contributivi e di età e di anzianità contributiva, aveva presentato all' domanda di pensione CP_1 anticipata flessibile ex art. 1 commi 283 e 284 della Legge N°197/2022, nella gestione lavoratori dipendenti. Allegava che l aveva respinto la domanda specificando le ritenute ragioni della CP_1 decisione nei seguenti termini: “ Non risultano almeno N° 2132 contributi. Risultano infatti complessivamente N°1821 contributi nella gestione lavoratori deponenti, di cui N°208 per contribuzione da riscatto laurea, N°64 per servizio militare. La contribuzione volontaria versata dal 28/05/2022 al 30/09/2022 non concorre al perfezionamento del requisito contributivo per la pensione anticipata con opzione al contributivo, in forza dell'art. 1 comma 7 della Legge N°335/1985”. Precisava sul punto che l non aveva ritenuto valutabili ai fini del conseguimento CP_2 della pensione anticipata flessibile, i contributi volontari ai quali il ricorrente era stato debitamente autorizzato e che lo stesso aveva effettivamente versato. Eccepiva l'illegittimità della decisione dell per le ragioni indicate in ricorso e CP_1 chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione anticipata flessibile nella Gestione Lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 01-11-2023 e condannasse l' a corrispondere al ricorrente la relativa pensione, dalla data indicata. CP_1
Il tutto con interessi legali sui ratei pregressi, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande proposte dal CP_1 ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare allegava che, in data 30-01-2020, il ricorrente aveva proposto domanda di
“Verifica del Diritto a Pensione con Opzione Contributivo”, avendo i requisiti per l'esercizio di opzione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero meno di 18 anni al 1995, almeno 5 anni nel sistema contributivo ossia dal 1996, almeno 15 anni in tutta la vita assicurativa, e tale domanda era stata accolta in data 18-03-2020.
pagina 2 di 6 Precisava che nel provvedimento di accoglimento era stato chiarito che: “L'opzione al contributivo diviene irrevocabile dal momento in cui produce effetti sostanziali ….e che ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata introdotti dall'articolo 24 del D.L. N°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge N°214/2011, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”. Precisava poi sul punto che gli effetti dell'opzione al contributivo, per il ricorrente, erano stati immediati per applicazione del massimale contributivo sulle retribuzioni dal mese successivo alla domanda di opzione, con la conseguenza che la retribuzione del ricorrente eccedente il limite, non era più stata assoggettata a prelievo di contributi previdenziali, se non contributi minori. Proseguiva allegando che, in data 30-01-2020, il ricorrente aveva presentato domanda di riscatto agevolato della laurea, “per il solo riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo”,con il costo agevolato previsto dalla normativa sul punto. Allegava che il ricorrente, in data 09-07-2021, aveva cessato l'attività lavoro dipendente per risoluzione consensuale con ed in data 26-11-2022, aveva presentato CP_3 domanda di autorizzazione ai versamenti volontari nel FPLD con richiesta di ricalcolo a seguito opzione, ed in data 04-09-2023, aveva presentato domanda di “pensione anticipata flessibile”. Allegava ancora sul punto che l' aveva respinto la domanda, qualificata come CP_2
“Pensione Anticipata Flessibile opzione contributivo” per la ragione che nella posizione contributive del ricorrente, non risultavano i 2132 contributi richiesti, dal momento che non poteva essere conteggiata la contribuzione volontaria versata dal 28/5/2022 al 30/9/2023, contribuzione che non poteva concorrere al perfezionamento del requisito contributivo per la pensione anticipata con opzione al contributivo, in forza del disposto dell'art. 1 comma 7 della Legge N°335 del 1995. Precisava sul punto che l'art. 1 comma 7 della L. N°335/95, come modificato dall'art. 2 comma 5 ter della Legge N°247/2007, prevedeva che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”, mentre era rimasto confermato che: “Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.” pagina 3 di 6 Precisava ulteriormente sul punto che l' , con messaggio N°155/2019, CP_2 aveva comunicato agli interessati che “Ai fini del computo dell'anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trovava applicazione l'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995 e pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, non concorrevano le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età”. Il processo si svolgeva alle udienze del 21-10-2024 e 20-01-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti è emerso ed è incontestato che l' non ha accolto la domanda di pensione anticipata flessibile opzione CP_1 contributivo presentata dal ricorrente, perché ha ritenuto che non potessero contribuire a realizzare il requisito della anzianità contributiva, i contributi volontari versati dal sig.
come sopra evidenziato. Parte_1
Non vi invece contestazione in relazione agli altri contributi accreditati in favore del ricorrente per un totale di N°2093 contributi, né vi è contestazione sul fatto che considerando i contributi volontari versati ed accreditati, il ricorrente era in possesso del requisito contributivo di N°2132 contributi per beneficiare della pensione anticipata flessibile. Ciò posto, osserva il Tribunale che come rilevato da parte ricorrente, le norme che regolano la presente fattispecie, devono essere interpretate tenendo conto del fatto che le stesse sono entrate in vigore in tempi diversi e con finalità diverse.
La pensione anticipata flessibile è stata introdotta con l'art. 1 commi 283 e 284 della legge di bilancio N°197/2022, che statuisce che: “Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall CP_1 nonché' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita pensione anticipata flessibile.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.
pagina 4 di 6 Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214” . La norma in esame quindi, prevede quali i requisiti previsti per beneficiare della pensione anticipata, il raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni ed il possesso di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, senza ulteriori specificazioni, e la previsione di un'anzianità contributiva, senza ulteriori specificazioni, deve essere interpretata nel senso che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è utile tutta la contribuzione comunque accreditata e quindi anche i contributi volontari, che sono soltanto una tipologia di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che gli assicurati all' possono chiedere di poter pagare, per raggiungere il minimo CP_1 necessario per il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo. Sul punto, l'art. 9 del Dpr N°1432/1971, stabilisce che i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile. Ne consegue che in linea generale ed astratta, per la pensione anticipata flessibile , tutti i contributi accreditati sono validi per l'accesso alla pensione Quota 103. Tale interpretazione trova conferma nella previsione della Circolare N°27/2003, CP_1 che afferma che“Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”. L'art. 1 comma 7 della Legge N° 335 del 1995, sulla base del quale l' ha respinto CP_2 la domanda del ricorrente, come sopra evidenziato, detta peraltro, espressamente, una regola apparentemente ostativa ed in contrasto, statuendo che: “Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5”. Tale contrasto, a parere del Tribunale deve essere risolto considerando che la normativa in questione non si riferiva né poteva riferirsi all'istituto della c.d. pensione flessibile quota 103, e la normativa specifica per la pensione flessibile quota 103, prevede ai fini della maturazione del diritto, unicamente una anzianità contributiva specifica, senza escludere alcuna tipologia di contribuzione.
pagina 5 di 6 A ciò si aggiunge che l'art. 1 comma 7 della Legge N°335/1995, nella sua complessiva letteralità, pare incentrato sul quantum della pensione e non sull'an, quest'ultimo collegato alla maturazione del quantum contributivo. In buona sostanza, l'inciso normativo su cui l' fonda le ragioni del rigetto della CP_1 domanda del ricorrente, sembra essere un'incrostazione sopravvissuta al succedersi di istituti pensionistici e relative normative, non ben armonizzati dal legislatore, stante anche la stratificazione normativa della materia. Convince di quanto sopra la circostanza che non appare individuabile una ragione logica strutturale, connessa al nuovo istituto pensionistico, per escludere la valenza della contribuzione volontaria autorizzata, ai fini della maturazione del diritto, in presenza di tutti i restanti requisiti. A ciò si aggiunge che, ad un esame complessivo, la normativa che ha introdotto la
Pensione Anticipata Flessibile Quota 103, sembra porsi come normativa speciale, rispetto all'art. 1 comma 7 della Legge N° 335 del 1995. Pertanto, il Tribunale dichiara che ha diritto alla corresponsione Parte_1 della pensione anticipata flessibile nella Gestione Lavoratori Dipendenti, con decorrenza dal 01-11-2023, e l' viene condannato a corrispondere al ricorrente, la suddetta CP_2 pensione, con interessi legali sui ratei maturati e non corrisposti, dal 01-11-2023 al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.500,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che ha diritto alla corresponsione della pensione anticipata flessibile Parte_1 nella Gestione Lavoratori Dipendenti, con decorrenza dal 01-11-2023. Condanna l a corrispondere al ricorrente la pensione di cui al capo che precede, con CP_1 interessi legali sui ratei maturati e non corrisposti, dal 01-11-2023 al saldo. Condanna l alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate CP_1 in Euro 5.400,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 20-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2066/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NALDI Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI N. 7 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
NALDI PAOLO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03-05-2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di CP_1
Giudice del lavoro. Affermava di essere stato iscritto all' nel fondo lavoratori dipendenti dal 1976, e di CP_1 avere presentato all'Istituto, in data 27-01-2020, domanda di riscatto agevolato del corso di laurea, avendo conseguito il titolo anteriormente al 1996.
pagina 1 di 6 Precisava che con e-mail del 29-01-2020, l'Istituto aveva comunicato al ricorrente che
“alla luce della nuova circolare n. 6/2020 uscita da pochi giorni è confermata la possibilità di poter aderire al riscatto agevolato anche per chi ha conseguito il titolo di studio ante 1996 a condizioni che effettui la facoltà di opzione al sistema contributivo antecedentemente alla domanda di riscatto laurea ”. Affermava poi che sulla base delle indicazioni dell' lo stesso ricorrente aveva CP_1 presentato l'opzione per il sistema contributivo ed in data 30-01-2020, aveva presentato domanda di riscatto agevolato di laurea, che era stata accolta. Proseguiva affermando che sulla base di tali presupposti, in data 09-07-2021, aveva cessato la propria attività lavorativa ed in data 21-11-2022, aveva inoltrato domanda di autorizzazione al versamento di contributi volontari al fine della maturazione del diritto a pensione, domanda che era stata accolta dall' con provvedimento in data 02-02- CP_1
2023, ed il ricorrente stesso aveva provveduto a versare la contribuzione volontaria al cui versamento era stato autorizzato. Affermava ancora che, in data04-09-2023, essendo in possesso dei requisiti contributivi e di età e di anzianità contributiva, aveva presentato all' domanda di pensione CP_1 anticipata flessibile ex art. 1 commi 283 e 284 della Legge N°197/2022, nella gestione lavoratori dipendenti. Allegava che l aveva respinto la domanda specificando le ritenute ragioni della CP_1 decisione nei seguenti termini: “ Non risultano almeno N° 2132 contributi. Risultano infatti complessivamente N°1821 contributi nella gestione lavoratori deponenti, di cui N°208 per contribuzione da riscatto laurea, N°64 per servizio militare. La contribuzione volontaria versata dal 28/05/2022 al 30/09/2022 non concorre al perfezionamento del requisito contributivo per la pensione anticipata con opzione al contributivo, in forza dell'art. 1 comma 7 della Legge N°335/1985”. Precisava sul punto che l non aveva ritenuto valutabili ai fini del conseguimento CP_2 della pensione anticipata flessibile, i contributi volontari ai quali il ricorrente era stato debitamente autorizzato e che lo stesso aveva effettivamente versato. Eccepiva l'illegittimità della decisione dell per le ragioni indicate in ricorso e CP_1 chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione anticipata flessibile nella Gestione Lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 01-11-2023 e condannasse l' a corrispondere al ricorrente la relativa pensione, dalla data indicata. CP_1
Il tutto con interessi legali sui ratei pregressi, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande proposte dal CP_1 ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare allegava che, in data 30-01-2020, il ricorrente aveva proposto domanda di
“Verifica del Diritto a Pensione con Opzione Contributivo”, avendo i requisiti per l'esercizio di opzione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero meno di 18 anni al 1995, almeno 5 anni nel sistema contributivo ossia dal 1996, almeno 15 anni in tutta la vita assicurativa, e tale domanda era stata accolta in data 18-03-2020.
pagina 2 di 6 Precisava che nel provvedimento di accoglimento era stato chiarito che: “L'opzione al contributivo diviene irrevocabile dal momento in cui produce effetti sostanziali ….e che ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata introdotti dall'articolo 24 del D.L. N°201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge N°214/2011, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”. Precisava poi sul punto che gli effetti dell'opzione al contributivo, per il ricorrente, erano stati immediati per applicazione del massimale contributivo sulle retribuzioni dal mese successivo alla domanda di opzione, con la conseguenza che la retribuzione del ricorrente eccedente il limite, non era più stata assoggettata a prelievo di contributi previdenziali, se non contributi minori. Proseguiva allegando che, in data 30-01-2020, il ricorrente aveva presentato domanda di riscatto agevolato della laurea, “per il solo riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo”,con il costo agevolato previsto dalla normativa sul punto. Allegava che il ricorrente, in data 09-07-2021, aveva cessato l'attività lavoro dipendente per risoluzione consensuale con ed in data 26-11-2022, aveva presentato CP_3 domanda di autorizzazione ai versamenti volontari nel FPLD con richiesta di ricalcolo a seguito opzione, ed in data 04-09-2023, aveva presentato domanda di “pensione anticipata flessibile”. Allegava ancora sul punto che l' aveva respinto la domanda, qualificata come CP_2
“Pensione Anticipata Flessibile opzione contributivo” per la ragione che nella posizione contributive del ricorrente, non risultavano i 2132 contributi richiesti, dal momento che non poteva essere conteggiata la contribuzione volontaria versata dal 28/5/2022 al 30/9/2023, contribuzione che non poteva concorrere al perfezionamento del requisito contributivo per la pensione anticipata con opzione al contributivo, in forza del disposto dell'art. 1 comma 7 della Legge N°335 del 1995. Precisava sul punto che l'art. 1 comma 7 della L. N°335/95, come modificato dall'art. 2 comma 5 ter della Legge N°247/2007, prevedeva che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”, mentre era rimasto confermato che: “Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.” pagina 3 di 6 Precisava ulteriormente sul punto che l' , con messaggio N°155/2019, CP_2 aveva comunicato agli interessati che “Ai fini del computo dell'anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trovava applicazione l'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995 e pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, non concorrevano le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età”. Il processo si svolgeva alle udienze del 21-10-2024 e 20-01-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti è emerso ed è incontestato che l' non ha accolto la domanda di pensione anticipata flessibile opzione CP_1 contributivo presentata dal ricorrente, perché ha ritenuto che non potessero contribuire a realizzare il requisito della anzianità contributiva, i contributi volontari versati dal sig.
come sopra evidenziato. Parte_1
Non vi invece contestazione in relazione agli altri contributi accreditati in favore del ricorrente per un totale di N°2093 contributi, né vi è contestazione sul fatto che considerando i contributi volontari versati ed accreditati, il ricorrente era in possesso del requisito contributivo di N°2132 contributi per beneficiare della pensione anticipata flessibile. Ciò posto, osserva il Tribunale che come rilevato da parte ricorrente, le norme che regolano la presente fattispecie, devono essere interpretate tenendo conto del fatto che le stesse sono entrate in vigore in tempi diversi e con finalità diverse.
La pensione anticipata flessibile è stata introdotta con l'art. 1 commi 283 e 284 della legge di bilancio N°197/2022, che statuisce che: “Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall CP_1 nonché' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita pensione anticipata flessibile.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.
pagina 4 di 6 Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214” . La norma in esame quindi, prevede quali i requisiti previsti per beneficiare della pensione anticipata, il raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni ed il possesso di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, senza ulteriori specificazioni, e la previsione di un'anzianità contributiva, senza ulteriori specificazioni, deve essere interpretata nel senso che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è utile tutta la contribuzione comunque accreditata e quindi anche i contributi volontari, che sono soltanto una tipologia di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che gli assicurati all' possono chiedere di poter pagare, per raggiungere il minimo CP_1 necessario per il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo. Sul punto, l'art. 9 del Dpr N°1432/1971, stabilisce che i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile. Ne consegue che in linea generale ed astratta, per la pensione anticipata flessibile , tutti i contributi accreditati sono validi per l'accesso alla pensione Quota 103. Tale interpretazione trova conferma nella previsione della Circolare N°27/2003, CP_1 che afferma che“Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”. L'art. 1 comma 7 della Legge N° 335 del 1995, sulla base del quale l' ha respinto CP_2 la domanda del ricorrente, come sopra evidenziato, detta peraltro, espressamente, una regola apparentemente ostativa ed in contrasto, statuendo che: “Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5”. Tale contrasto, a parere del Tribunale deve essere risolto considerando che la normativa in questione non si riferiva né poteva riferirsi all'istituto della c.d. pensione flessibile quota 103, e la normativa specifica per la pensione flessibile quota 103, prevede ai fini della maturazione del diritto, unicamente una anzianità contributiva specifica, senza escludere alcuna tipologia di contribuzione.
pagina 5 di 6 A ciò si aggiunge che l'art. 1 comma 7 della Legge N°335/1995, nella sua complessiva letteralità, pare incentrato sul quantum della pensione e non sull'an, quest'ultimo collegato alla maturazione del quantum contributivo. In buona sostanza, l'inciso normativo su cui l' fonda le ragioni del rigetto della CP_1 domanda del ricorrente, sembra essere un'incrostazione sopravvissuta al succedersi di istituti pensionistici e relative normative, non ben armonizzati dal legislatore, stante anche la stratificazione normativa della materia. Convince di quanto sopra la circostanza che non appare individuabile una ragione logica strutturale, connessa al nuovo istituto pensionistico, per escludere la valenza della contribuzione volontaria autorizzata, ai fini della maturazione del diritto, in presenza di tutti i restanti requisiti. A ciò si aggiunge che, ad un esame complessivo, la normativa che ha introdotto la
Pensione Anticipata Flessibile Quota 103, sembra porsi come normativa speciale, rispetto all'art. 1 comma 7 della Legge N° 335 del 1995. Pertanto, il Tribunale dichiara che ha diritto alla corresponsione Parte_1 della pensione anticipata flessibile nella Gestione Lavoratori Dipendenti, con decorrenza dal 01-11-2023, e l' viene condannato a corrispondere al ricorrente, la suddetta CP_2 pensione, con interessi legali sui ratei maturati e non corrisposti, dal 01-11-2023 al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.500,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che ha diritto alla corresponsione della pensione anticipata flessibile Parte_1 nella Gestione Lavoratori Dipendenti, con decorrenza dal 01-11-2023. Condanna l a corrispondere al ricorrente la pensione di cui al capo che precede, con CP_1 interessi legali sui ratei maturati e non corrisposti, dal 01-11-2023 al saldo. Condanna l alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate CP_1 in Euro 5.400,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 20-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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