TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12420/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12420/2024
tra
Parte_1
[...]
e
Persona_1
OPPOSTO
Controparte_1
ER TO
Oggi 21 ottobre 2025 ad ore 10.06 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. ZAPPALA' FILIPPO Parte_1 Per l'avv. Persona_1 Persona_1
Per l'avv. SPAGNOLO SANTO oggi sostituito Controparte_1
dall'avv.GIUSEPPE TESTA
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 11 IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12420/2024 promossa da:
(cf. ), nata a [...], il [...] elett. dom. in Via Parte_1 C.F._1
A. Manzoni n. 88/B 95014 Giarre, rappr. e dif. dall'Avv. ZAPPALA' FILIPPO
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(cf. ), nato a [...], Persona_1 C.F._3
il15/01/1950, elett. dom. in VIA TRENTO,IS.B N.1/D 98123 ME, rappr. e dif.
dall'Avv. (cf. ) giusta procura in atti Persona_1 C.F._3
RESISTENTE
pagina 2 di 11 e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Controparte_1
dom. in CORSO ITALIA 244 95129 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. SPAGNOLO SANTO
(cf. ) giusta procura in atti C.F._4
ER TO
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 22.10.2024, notificato in Parte_1 data 05/11/2024 per il pagamento di parcelle professionali (proc. n. 10484/2024 R.G. del
Tribunale di Catania), per l'importo di € 16.660,03, oltre spese e accessori di legge. Premetteva che l'identica ingiunzione di pagamento era stata chiesta al Tribunale di NA (proc. n.
1360/2023 R.G.) e tempestivamente opposta;
con Ordinanza 27/06/2024, il G.U. dichiarava l'inefficacia dell'emesso D.I., onerando chi di interesse alla proposizione\riassunzione della domanda dinanzi al Tribunale di Catania, entro il termine di legge, eccependo l'estinzione del giudizio e chiedendo la liquidazione delle spese di quel procedimento. Nel merito, contestava il credito avanzato nell'an e nel quantum ed eccepiva l'inadempimento del professionista. Pertanto, chiedeva: in via principale l'accoglimento dell'opposizione con annullamento totale del debito asserito dall'opposto; in via riconvenzionale ed a titolo di danno patrimoniale la restituzione degli acconti corrisposti al legale, le spese per CTU ed altri costi della procedura, per quei giudizi che con una corretta informazione da parte del legale la cliente non avrebbe sicuramente intrapreso e, così, in dettaglio: proc. n. 445/2019 € 8.649,00 (costi vivi dell'esecuzione - C.U. € 278, trascr. pign. € 299, cert. ip. € 310, iscr. ip. € 1.101, C.T.U. € 2.579 ed acc. € 2.500); proc. n. 443/2019 €
2.729,00 (costi della nota prec. cred. € 829, acc. € 1.900); proc. 1663/2017 € 2.804,00 (C.U. €
139, CTU € 2.165, acc. € 500); proc. 1331/2020 € 2.554,00 (doppio C.U. € 1.554, acc. € 1.000) e
l'acconto di € 3000,00 corrisposto indistintamente per i due procedimenti da ultimo richiamati, per il totale di € 19.736,00. Oltre una somma ritenuta congrua ed equa (seppur ancorata all'entità del credito riconosciuto giudizialmente pari ad € 46.299,18, ma non realizzato a causa delle incompetenze o negligenze difensive) per i giudizi contro ed il Condominio e per l'appello CP_2
CP_ RG. 191/2017 contro la (con pagamento di spese legali per € 2.855,50 per l'infondato appello incidentale), a ristoro di tutti quei danni economici che non possono essere quantificati in maniera precisa, compresi i costi sopportati a seguito della rinunzia ai mandati, nonché per il pagina 3 di 11 pregiudizio non patrimoniale causato dall'avventa lesione del diritto di difesa tutelato dalla costituzione. Con la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non in una somma non inferiore a € 25.000,00. In via meramente subordinata (fermo restando la domanda risarcitoria) e per quei procedimenti in cui sussisterebbe un residuo diritto al compenso che esso sia parametrato alle liquidazioni giudiziali in atto o, in ogni caso, ai minimi tariffari e senza
l'applicazione dei diritti COA., tenendo conto, comunque, dei maggiori acconti già corrisposti.
Si costituiva l'Avv. , il quale, in via preliminare chiedeva la chiamata in causa Persona_1 della per essere eventualmente Parte_2 manlevato in caso di condanna. Nel merito, contestava l'opposizione avanzata e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva: ritenere e dichiarare Controparte_1
l'inoperatività e comunque la nullità e/o pronunciare l'annullamento della garanzia assicurativa invocata dall'Avv. per le ragioni di cui in narrativa e statuire in conseguenza;
Per_1 comunque rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'Avv. in quanto Per_1 infondata;
in subordine: ridotta la domanda di parte attrice nei limiti del danno subìto e provato, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di responsabilità in capo all' e la garanzia prestata dalla concludente dovesse essere ritenuta operante, dire la Parte_3 concludente tenuta esclusivamente nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e nei limiti contrattuali della polizza esposti in narrativa e, comunque, limitatamente alle sole somme dovute a titolo risarcitorio, escludendo quanto dovuto a titolo restitutorio previa applicazione della franchigia per ciascun danno relativo a ciascun procedimento;
con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che la domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n.
794/1942 e 14 L n. 150/2011, trattandosi di attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio civile;
si applica , pertanto, il rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs cit ( cfr da ultimo Cass.
Civ. sent. n. 2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa
Corte n, 4485 del 2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. pagina 4 di 11 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur . A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, oggi sostituito dal procedimento semplificato di cognizione regolato dagli artt. 281 decies e segg. c.p.c., introdotti dal
D.Lgs. n.149/22.
Innanzitutto, con riguardo alla eccepita estinzione del giudizio incoato innanzi al Tribunale di
NA (proc. n. 1360/2023 R.G.) conclusosi con Ordinanza del 27/06/2024, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito, deve osservarsi la tempestività della proposta riassunzione nel termine di tre mesi dalla predetta ordinanza, dovendosi fare riferimento al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 11.10.2024, non potendosi fare riferimento alla data di notifica del predetto, in quanto non possono ricadere sul ricorrente “i tempi” di emissione del decreto ingiuntivo medesimo ed in conformità al disposto di cui all'art.39 ult. co. c.p.c. (si veda, analogalmente, Cass. Civ., n.20596/2007; Cass. Civ., n.6511/2012). In ogni caso, deve evidenziarsi, in diritto, che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del
2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre nè quel giudice né le parti. Ne consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice "ad quem" è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (Cass. Civ.,
n.16744/2009). A ciò si aggiunga che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è pagina 5 di 11 rimessa la causa (Cass. Civ., n.21300/2024).
Ciò posto, nel merito, in linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293). La determinazione giudiziale
è, pertanto, sussidiaria in quanto è subordinata alla mancanza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso. Sicchè, poiché tale rapporto contrattuale non è stato affiancato da una convenzione scritta relativa alla misura del compenso occorre determinarlo entrando nel merito dell'attività svolta, per poterne comprendere pregio e importanza, il tutto previa individuazione delle tariffe applicabili.
Inoltre, in punto di diritto, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr. Cass. Civ.,
23873/2021).
Ne deriva che occorre valutare nel dettaglio la prestazione professionale svolta dall'opposto in relazione alla documentazione depositata e alle eccezioni sollevate da parte opponente.
Con riguardo al procedimento n.413/2019 R.G. innanzi la Corte d'Appello di Catania contro
, l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il deposito di Controparte_4 copia della comparsa di costituzione, note d'udienza e di deposito, nonché c.t.u. espletata e copia di rinuncia al mandato del 27.01.2021.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (quarto scaglione), dell'entità e del pregio della stessa, nonché dell'esito del procedimento, i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti: pagina 6 di 11 Fase di studio euro 1.960,00 (valore medio)
Fase introduttiva euro 1.350,00 (valore medio)
Fase istruttoria euro 870,00 (valore basso)
Totale euro 4.180,00, oltre €. 357,08 spese per diritti C.OA. parere + €. 32,00 Bolli per richiesta e rilascio parere.
Con riguardo al procedimento n° 1321/2020 R.G. innanzi la Corte di Appello Civile di Catania contro l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il Parte_4 deposito di copia dell'atto di appello, note d'udienza e copia di rinuncia al mandato del
27.01.2021.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (quarto scaglione), dell'esigua entità e dei motivi di impugnazione, i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti:
Fase di studio euro 980,00 (valore basso)
Fase introduttiva euro 675,00 (valore basso)
Totale euro 1.655,00, che va decurtato della somma versata dall'opponente a titolo di acconto pari ad 1.000,00, quindi, per un totale di euro 655,00 per compensi, oltre 109,10 spese per diritti
C.O.A. parere + €. 32,00 bolli per richiesta e rilascio parere.
Con riguardo al proc. n°1663/2017 R.G. innanzi il Tribunale Civile di Catania contro
[...]
l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il deposito di copia Pt_4 della comparsa di costituzione, comparsa conclusionale, ordinanze e atto di citazione.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (terzo scaglione), dell'entità e dell'esito del giudizio, i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo
2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti:
Fase di studio euro 875,00 (valore medio)
Fase introduttiva euro 370,00 (valore basso)
Fase decisionale euro 810,00 (valore basso)
Totale euro 2.055,00 decurtato della somma di euro 500,00 versata a titolo di acconto, pari alla somma di euro 1.555,00, oltre euro 53,87 spese per diritti C.O.A. parere, oltre 32,00 bolli per pagina 7 di 11 richiesta e rilascio parere.
Per quanto concerne il proc. Esec. Imm.re n. 445/2019 R.G. innanzi il Tribunale Civile di Catania contro l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il Controparte_4 deposito di copia dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento, istanza di vendita.
E' appena il caso di rilevare che l'art.4 lett.e prevede che deve comprendersi: per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (quarto scaglione), i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti:
Fase di introduttiva euro 1.000,00 (valore medio)
Fase istruttoria euro 645,00 (valore medio)
Iscrizione ipotecaria euro 675,00 (valore medio)
Totale euro 2.320,00, decurtato della somma di euro €. 1.000,00, versato a titolo di acconto, pari alla somma di euro 1.320,00, oltre €. 125,40 per spese per diritti C.O.A. parere, oltre €. 32,00 bolli per richiesta e rilascio parere.
Infine, con riguardo al proc. Esec. Imm.re n. 443/2019 R.G. innanzi il Tribunale Civile di Catania contro l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il Parte_4 deposito di copia dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, nonché istanza di vendita.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (terzo scaglione), i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti:
Fase di introduttiva euro 650,00 (valore medio)
Fase istruttoria euro 430,00 (valore medio)
Iscrizione ipotecaria euro 405,00 (valore medio) pagina 8 di 11 Totale euro 1.485,00, oltre €. 19,48 per spese per diritti C.O.A. parere, oltre €. 32,00 bolli per richiesta e rilascio parere.
Sicchè, in definitiva, il compenso dell'opposto è pari alla complessiva somma di euro 9.195,00
(4.180,00 + 655,00 + 1.555,00 + 1.320,00 + 1.485,00), decurtata della somma di euro 1.900,00 di acconto, pari alla complessiva somma di euro 7.295,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive per diritti C.O.A. parere e bolli per un totale complessivo di euro
824,93, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con riguardo alla eccezione di pagamento, deve osservarsi che l'opposto ha tenuto conto dei versamenti effettuati in acconto, mentre con riguardo al versamento di euro 2.935,00, l'opposto ha documentato che esso è stato imputato quale corrispettivo per le prestazioni professionali rese in altri procedimenti in favore dell'opponente. Sicchè, tale eccezione va rigettata.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata, deve osservarsi che, in punto di diritto, si osserva che il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Nello specifico, come chiarito dalla Corte di Cassazione “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”
(Cass. 24544/2009; nonché, Tribunale di Milano sez. I. sentenza n. 7899 del 30.09.2021). La prestazione professionale fornita dall'avvocato a favore del proprio assistito è ritenuta comunemente una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. In tema di responsabilità professionale l'avvocato è responsabile nei confronti del cliente solo quando, per negligenza compromette il buon esito del giudizio, secondo il criterio del c.d. “più probabile che non”. Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente pagina 9 di 11 applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez. Un. 13533 del 2001). Il cliente che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve infatti provare:
l'avvenuto conferimento del mandato, non necessariamente formalizzato tramite un contratto scritto;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale, vale a dire la mancanza di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito, avendo commesso errori che hanno pregiudicato l'esito positivo della causa per il cliente, o avendo omesso di compiere atti che avrebbero fatto avere giustizia al cliente;
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questa ed il danno subito: nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020;
Cass. Civ. 22026/2004; Cass. Civ. 11548/2013). Peraltro, come confermato da costante giurisprudenza ( vedi ad es. sentenza n. 7064 del 12.03.2021, 2^ Sez. Civ.) la perdita di una chance favorevole non costituisce di per sé danno, ma solo se la stessa ha la certezza o comunque l'elevata probabilità di avverarsi in base ad elementi certi ed obiettivi. La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Tribunale
Cosenza sez. II, 06/03/2020, n.509). Nella specie, con riferimento all'appello incidentale avanzato, ovvero con riguardo all'appello avverso la sentenza di cessazione della materia del contendere,
l'opposto ha inteso considerare la particolare attività difensiva espletata e, alla luce del principio di soccombenza virtuale, la sussistenza di motivi per ritenere erronea la compensazione delle spese.
Tali motivi, seppur non accolti, non esclude a priori una astratta idoneità della strategia difensiva pagina 10 di 11 posta in essere che esclude la sussistenza di un abuso del diritto alla luce di un giudizio prognostico secondo la giurisprudenza sopra richiamata. Parimenti, appaiono peregrine le censure alle condotte difensive poste in essere nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, stante l'esito delle stesse e la idoneità ad ottenere la soddisfazione del proprio credito. D'altro canto,
l'opponente non ha dimostrato che eventuali condotte alternative avrebbero evitato eventuali danni, nemmeno provati, a carico della opponente. Sicchè, la domanda riconvenzionale, peraltro, generica, e prospettata in termini probabilistici, non appare provata sia nell'an come nel quantum, anche con riguardo all'asserito omesso obbligo informativo, pertanto, va rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e liquida in favore dell'Avv. , per la causale di cui in motivazione, Persona_1 la somma di complessivi euro 7.295,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive per diritti C.O.A. parere e bolli per un totale complessivo di euro 824,93, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto del superiore importo;
Rigetta le domande riconvenzionale avanzate da parte opponente.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Verbale chiuso alle ore 10.10.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12420/2024
tra
Parte_1
[...]
e
Persona_1
OPPOSTO
Controparte_1
ER TO
Oggi 21 ottobre 2025 ad ore 10.06 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. ZAPPALA' FILIPPO Parte_1 Per l'avv. Persona_1 Persona_1
Per l'avv. SPAGNOLO SANTO oggi sostituito Controparte_1
dall'avv.GIUSEPPE TESTA
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 11 IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12420/2024 promossa da:
(cf. ), nata a [...], il [...] elett. dom. in Via Parte_1 C.F._1
A. Manzoni n. 88/B 95014 Giarre, rappr. e dif. dall'Avv. ZAPPALA' FILIPPO
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(cf. ), nato a [...], Persona_1 C.F._3
il15/01/1950, elett. dom. in VIA TRENTO,IS.B N.1/D 98123 ME, rappr. e dif.
dall'Avv. (cf. ) giusta procura in atti Persona_1 C.F._3
RESISTENTE
pagina 2 di 11 e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Controparte_1
dom. in CORSO ITALIA 244 95129 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. SPAGNOLO SANTO
(cf. ) giusta procura in atti C.F._4
ER TO
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 22.10.2024, notificato in Parte_1 data 05/11/2024 per il pagamento di parcelle professionali (proc. n. 10484/2024 R.G. del
Tribunale di Catania), per l'importo di € 16.660,03, oltre spese e accessori di legge. Premetteva che l'identica ingiunzione di pagamento era stata chiesta al Tribunale di NA (proc. n.
1360/2023 R.G.) e tempestivamente opposta;
con Ordinanza 27/06/2024, il G.U. dichiarava l'inefficacia dell'emesso D.I., onerando chi di interesse alla proposizione\riassunzione della domanda dinanzi al Tribunale di Catania, entro il termine di legge, eccependo l'estinzione del giudizio e chiedendo la liquidazione delle spese di quel procedimento. Nel merito, contestava il credito avanzato nell'an e nel quantum ed eccepiva l'inadempimento del professionista. Pertanto, chiedeva: in via principale l'accoglimento dell'opposizione con annullamento totale del debito asserito dall'opposto; in via riconvenzionale ed a titolo di danno patrimoniale la restituzione degli acconti corrisposti al legale, le spese per CTU ed altri costi della procedura, per quei giudizi che con una corretta informazione da parte del legale la cliente non avrebbe sicuramente intrapreso e, così, in dettaglio: proc. n. 445/2019 € 8.649,00 (costi vivi dell'esecuzione - C.U. € 278, trascr. pign. € 299, cert. ip. € 310, iscr. ip. € 1.101, C.T.U. € 2.579 ed acc. € 2.500); proc. n. 443/2019 €
2.729,00 (costi della nota prec. cred. € 829, acc. € 1.900); proc. 1663/2017 € 2.804,00 (C.U. €
139, CTU € 2.165, acc. € 500); proc. 1331/2020 € 2.554,00 (doppio C.U. € 1.554, acc. € 1.000) e
l'acconto di € 3000,00 corrisposto indistintamente per i due procedimenti da ultimo richiamati, per il totale di € 19.736,00. Oltre una somma ritenuta congrua ed equa (seppur ancorata all'entità del credito riconosciuto giudizialmente pari ad € 46.299,18, ma non realizzato a causa delle incompetenze o negligenze difensive) per i giudizi contro ed il Condominio e per l'appello CP_2
CP_ RG. 191/2017 contro la (con pagamento di spese legali per € 2.855,50 per l'infondato appello incidentale), a ristoro di tutti quei danni economici che non possono essere quantificati in maniera precisa, compresi i costi sopportati a seguito della rinunzia ai mandati, nonché per il pagina 3 di 11 pregiudizio non patrimoniale causato dall'avventa lesione del diritto di difesa tutelato dalla costituzione. Con la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non in una somma non inferiore a € 25.000,00. In via meramente subordinata (fermo restando la domanda risarcitoria) e per quei procedimenti in cui sussisterebbe un residuo diritto al compenso che esso sia parametrato alle liquidazioni giudiziali in atto o, in ogni caso, ai minimi tariffari e senza
l'applicazione dei diritti COA., tenendo conto, comunque, dei maggiori acconti già corrisposti.
Si costituiva l'Avv. , il quale, in via preliminare chiedeva la chiamata in causa Persona_1 della per essere eventualmente Parte_2 manlevato in caso di condanna. Nel merito, contestava l'opposizione avanzata e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva: ritenere e dichiarare Controparte_1
l'inoperatività e comunque la nullità e/o pronunciare l'annullamento della garanzia assicurativa invocata dall'Avv. per le ragioni di cui in narrativa e statuire in conseguenza;
Per_1 comunque rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'Avv. in quanto Per_1 infondata;
in subordine: ridotta la domanda di parte attrice nei limiti del danno subìto e provato, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di responsabilità in capo all' e la garanzia prestata dalla concludente dovesse essere ritenuta operante, dire la Parte_3 concludente tenuta esclusivamente nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e nei limiti contrattuali della polizza esposti in narrativa e, comunque, limitatamente alle sole somme dovute a titolo risarcitorio, escludendo quanto dovuto a titolo restitutorio previa applicazione della franchigia per ciascun danno relativo a ciascun procedimento;
con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che la domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n.
794/1942 e 14 L n. 150/2011, trattandosi di attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio civile;
si applica , pertanto, il rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs cit ( cfr da ultimo Cass.
Civ. sent. n. 2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa
Corte n, 4485 del 2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. pagina 4 di 11 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur . A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, oggi sostituito dal procedimento semplificato di cognizione regolato dagli artt. 281 decies e segg. c.p.c., introdotti dal
D.Lgs. n.149/22.
Innanzitutto, con riguardo alla eccepita estinzione del giudizio incoato innanzi al Tribunale di
NA (proc. n. 1360/2023 R.G.) conclusosi con Ordinanza del 27/06/2024, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito, deve osservarsi la tempestività della proposta riassunzione nel termine di tre mesi dalla predetta ordinanza, dovendosi fare riferimento al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 11.10.2024, non potendosi fare riferimento alla data di notifica del predetto, in quanto non possono ricadere sul ricorrente “i tempi” di emissione del decreto ingiuntivo medesimo ed in conformità al disposto di cui all'art.39 ult. co. c.p.c. (si veda, analogalmente, Cass. Civ., n.20596/2007; Cass. Civ., n.6511/2012). In ogni caso, deve evidenziarsi, in diritto, che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del
2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre nè quel giudice né le parti. Ne consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice "ad quem" è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (Cass. Civ.,
n.16744/2009). A ciò si aggiunga che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è pagina 5 di 11 rimessa la causa (Cass. Civ., n.21300/2024).
Ciò posto, nel merito, in linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293). La determinazione giudiziale
è, pertanto, sussidiaria in quanto è subordinata alla mancanza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso. Sicchè, poiché tale rapporto contrattuale non è stato affiancato da una convenzione scritta relativa alla misura del compenso occorre determinarlo entrando nel merito dell'attività svolta, per poterne comprendere pregio e importanza, il tutto previa individuazione delle tariffe applicabili.
Inoltre, in punto di diritto, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr. Cass. Civ.,
23873/2021).
Ne deriva che occorre valutare nel dettaglio la prestazione professionale svolta dall'opposto in relazione alla documentazione depositata e alle eccezioni sollevate da parte opponente.
Con riguardo al procedimento n.413/2019 R.G. innanzi la Corte d'Appello di Catania contro
, l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il deposito di Controparte_4 copia della comparsa di costituzione, note d'udienza e di deposito, nonché c.t.u. espletata e copia di rinuncia al mandato del 27.01.2021.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (quarto scaglione), dell'entità e del pregio della stessa, nonché dell'esito del procedimento, i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti: pagina 6 di 11 Fase di studio euro 1.960,00 (valore medio)
Fase introduttiva euro 1.350,00 (valore medio)
Fase istruttoria euro 870,00 (valore basso)
Totale euro 4.180,00, oltre €. 357,08 spese per diritti C.OA. parere + €. 32,00 Bolli per richiesta e rilascio parere.
Con riguardo al procedimento n° 1321/2020 R.G. innanzi la Corte di Appello Civile di Catania contro l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il Parte_4 deposito di copia dell'atto di appello, note d'udienza e copia di rinuncia al mandato del
27.01.2021.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (quarto scaglione), dell'esigua entità e dei motivi di impugnazione, i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti:
Fase di studio euro 980,00 (valore basso)
Fase introduttiva euro 675,00 (valore basso)
Totale euro 1.655,00, che va decurtato della somma versata dall'opponente a titolo di acconto pari ad 1.000,00, quindi, per un totale di euro 655,00 per compensi, oltre 109,10 spese per diritti
C.O.A. parere + €. 32,00 bolli per richiesta e rilascio parere.
Con riguardo al proc. n°1663/2017 R.G. innanzi il Tribunale Civile di Catania contro
[...]
l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il deposito di copia Pt_4 della comparsa di costituzione, comparsa conclusionale, ordinanze e atto di citazione.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (terzo scaglione), dell'entità e dell'esito del giudizio, i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo
2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti:
Fase di studio euro 875,00 (valore medio)
Fase introduttiva euro 370,00 (valore basso)
Fase decisionale euro 810,00 (valore basso)
Totale euro 2.055,00 decurtato della somma di euro 500,00 versata a titolo di acconto, pari alla somma di euro 1.555,00, oltre euro 53,87 spese per diritti C.O.A. parere, oltre 32,00 bolli per pagina 7 di 11 richiesta e rilascio parere.
Per quanto concerne il proc. Esec. Imm.re n. 445/2019 R.G. innanzi il Tribunale Civile di Catania contro l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il Controparte_4 deposito di copia dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento, istanza di vendita.
E' appena il caso di rilevare che l'art.4 lett.e prevede che deve comprendersi: per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (quarto scaglione), i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti:
Fase di introduttiva euro 1.000,00 (valore medio)
Fase istruttoria euro 645,00 (valore medio)
Iscrizione ipotecaria euro 675,00 (valore medio)
Totale euro 2.320,00, decurtato della somma di euro €. 1.000,00, versato a titolo di acconto, pari alla somma di euro 1.320,00, oltre €. 125,40 per spese per diritti C.O.A. parere, oltre €. 32,00 bolli per richiesta e rilascio parere.
Infine, con riguardo al proc. Esec. Imm.re n. 443/2019 R.G. innanzi il Tribunale Civile di Catania contro l'opposto ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il Parte_4 deposito di copia dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, nonché istanza di vendita.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (terzo scaglione), i compensi professionali spettanti al difensore, determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, vigente al momento della cessazione della prestazione professionale sono i seguenti:
Fase di introduttiva euro 650,00 (valore medio)
Fase istruttoria euro 430,00 (valore medio)
Iscrizione ipotecaria euro 405,00 (valore medio) pagina 8 di 11 Totale euro 1.485,00, oltre €. 19,48 per spese per diritti C.O.A. parere, oltre €. 32,00 bolli per richiesta e rilascio parere.
Sicchè, in definitiva, il compenso dell'opposto è pari alla complessiva somma di euro 9.195,00
(4.180,00 + 655,00 + 1.555,00 + 1.320,00 + 1.485,00), decurtata della somma di euro 1.900,00 di acconto, pari alla complessiva somma di euro 7.295,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive per diritti C.O.A. parere e bolli per un totale complessivo di euro
824,93, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con riguardo alla eccezione di pagamento, deve osservarsi che l'opposto ha tenuto conto dei versamenti effettuati in acconto, mentre con riguardo al versamento di euro 2.935,00, l'opposto ha documentato che esso è stato imputato quale corrispettivo per le prestazioni professionali rese in altri procedimenti in favore dell'opponente. Sicchè, tale eccezione va rigettata.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata, deve osservarsi che, in punto di diritto, si osserva che il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Nello specifico, come chiarito dalla Corte di Cassazione “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”
(Cass. 24544/2009; nonché, Tribunale di Milano sez. I. sentenza n. 7899 del 30.09.2021). La prestazione professionale fornita dall'avvocato a favore del proprio assistito è ritenuta comunemente una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. In tema di responsabilità professionale l'avvocato è responsabile nei confronti del cliente solo quando, per negligenza compromette il buon esito del giudizio, secondo il criterio del c.d. “più probabile che non”. Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente pagina 9 di 11 applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez. Un. 13533 del 2001). Il cliente che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve infatti provare:
l'avvenuto conferimento del mandato, non necessariamente formalizzato tramite un contratto scritto;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale, vale a dire la mancanza di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito, avendo commesso errori che hanno pregiudicato l'esito positivo della causa per il cliente, o avendo omesso di compiere atti che avrebbero fatto avere giustizia al cliente;
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questa ed il danno subito: nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020;
Cass. Civ. 22026/2004; Cass. Civ. 11548/2013). Peraltro, come confermato da costante giurisprudenza ( vedi ad es. sentenza n. 7064 del 12.03.2021, 2^ Sez. Civ.) la perdita di una chance favorevole non costituisce di per sé danno, ma solo se la stessa ha la certezza o comunque l'elevata probabilità di avverarsi in base ad elementi certi ed obiettivi. La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Tribunale
Cosenza sez. II, 06/03/2020, n.509). Nella specie, con riferimento all'appello incidentale avanzato, ovvero con riguardo all'appello avverso la sentenza di cessazione della materia del contendere,
l'opposto ha inteso considerare la particolare attività difensiva espletata e, alla luce del principio di soccombenza virtuale, la sussistenza di motivi per ritenere erronea la compensazione delle spese.
Tali motivi, seppur non accolti, non esclude a priori una astratta idoneità della strategia difensiva pagina 10 di 11 posta in essere che esclude la sussistenza di un abuso del diritto alla luce di un giudizio prognostico secondo la giurisprudenza sopra richiamata. Parimenti, appaiono peregrine le censure alle condotte difensive poste in essere nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, stante l'esito delle stesse e la idoneità ad ottenere la soddisfazione del proprio credito. D'altro canto,
l'opponente non ha dimostrato che eventuali condotte alternative avrebbero evitato eventuali danni, nemmeno provati, a carico della opponente. Sicchè, la domanda riconvenzionale, peraltro, generica, e prospettata in termini probabilistici, non appare provata sia nell'an come nel quantum, anche con riguardo all'asserito omesso obbligo informativo, pertanto, va rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e liquida in favore dell'Avv. , per la causale di cui in motivazione, Persona_1 la somma di complessivi euro 7.295,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive per diritti C.O.A. parere e bolli per un totale complessivo di euro 824,93, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto del superiore importo;
Rigetta le domande riconvenzionale avanzate da parte opponente.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Verbale chiuso alle ore 10.10.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 11 di 11