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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di PA, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Alina Rossato
- Giudice dr. Federica Di Paolo
- Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4228/2024 R.G. promossa con ricorso da
ed , Parte_1 Parte_2
Ricorrenti nei confronti di
, Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Revoca dell'inabilitazione.
Conclusioni delle ricorrenti:
“insistono per la revoca della curatela e la nomina dell'amministratore di sostegno anche nella persona dell'avv. Gobbo che già conosce la situazione del resistente.”
Conclusioni del resistente:
“dichiara di non aver bisogno né dell'amministrazione di sostegno né della curatela.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11.09.2024 ed promuovevano ricorso per ottenere la revoca Parte_1 Parte_2 dell'inabilitazione disposta in favore del fratello e la trasmissione degli atti al Giudice Controparte_1
Tutelare al fine di nominare un amministratore di sostegno.
pagina 1 di 4 Le ricorrenti riportavano che il fratello era stato dichiarato inabilitato con la sentenza n. 1930/2002 del
Tribunale di PA del 12.09.2002 e che era stato nominato curatore l'avv. Donatella Boscarino, poi sostituito dall'avv. Giovanni Gobbo con provvedimento del 19.11.2023 del G.T.
Le sig.re , in particolare, allegavano che la misura della inabilitazione non era più consona Pt_1 rispetto ai bisogni del resistente. Quest'ultimo nel corso degli anni aveva proceduto alla demolizione di parte dell'immobile in cui viveva (di cui era proprietario per la quota di 1/3 insieme alle sorelle), inoltre, non provvedeva né alla cura e alla pulizia della casa né alla propria igiene personale. Le ricorrenti dichiaravano che l'incuria nella conduzione dell'immobile si desumeva sia dall'ordinanza n.
26 del 19.04.2023 del Comune di Selvazzano, con cui veniva dichiarata l'inagibilità dell'immobile a causa del crollo di un cornicione e della precaria situazione igienico sanitaria, sia dall'incendio di parte della struttura in data 31.10.2023 dovuto ad un presunto corto circuito.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza di comparizione del 18.11.2024 davanti al
Giudice delegato dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi, in cui compariva , il procuratore delle Parte_2
ricorrenti e il curatore del resistente, i quali rappresentavano la necessità della misura dell'amministrazione di sostegno a tutela del sig. . Il G.D., ritenuto necessario procedere Pt_1 all'ascolto del resistente, rinviava all'udienza del 14.01.2025, da svolgersi da remoto, e ordinava ai
Servizi Sociali di Selvazzano di inviare una relazione in ordine alle condizioni di vita del sig. . Pt_1
In data 18.12.2024 si costituiva in giudizio l'avv. Giovanni Gobbo, curatore di , al solo Controparte_1 fine di fornire i recapiti per il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'udienza.
All'udienza da remoto del 14.01.2025 comparivano con il procuratore e tramite Parte_2 videochiamata il resistente con il curatore avv Gobbo. Il G.D. procedeva all'audizione del sig. e Pt_1 alla visione delle condizioni dell'immobile; quindi, il resistente dichiarava di non aver bisogno di alcuna misura di tutela, il curatore si rimetteva e le ricorrenti, invece, insistevano per la revoca della curatela e la nomina dell'amministratore di sostegno, anche nella persona dell'avv. Gobbo. Il G.D. si riservava di riferire al collegio.
***
La domanda delle ricorrenti può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, dagli atti del giudizio che l'istituto dell'inabilitazione non appare più opportuno per tutelare gli interessi del sig. . Pt_1
L'inabilitazione del resistente era stata disposta con sentenza 1930/2002 del Tribunale di PA del
12.09.2002 a seguito di una CTU che aveva evidenziato un “disturbo borderline di personalità” che non lo rendeva incapace di provvedere alle proprie necessità quotidiane ma causava incapacità
pagina 2 di 4 nell'affrontare problemi più complessi attinenti alle attività di straordinaria amministrazione. Il sig.
, a seguito dell'audizione da parte del giudice avvenuta il 14.01.2025, ha risposto con lucidità e Pt_1
prontezza alle domande rivoltegli, tuttavia, ha dimostrato di non essere assolutamente consapevole delle inidonee condizioni igienico sanitarie in cui vive: l'abitazione, di cui è proprietario pro quota per
1/3 insieme alle sorelle, è in stato di totale degrado, come si evince non solo dai documenti depositati dalle ricorrenti (docc. 7B e 7C), ma anche dalla visione dell'immobile effettuata da remoto dal giudice
(ad esempio, l'unico rubinetto funzionante è posto all'esterno dell'abitazione mentre sono stati asportati i restanti rubinetti, vi è muffa sulle pareti, le porte sono sganciate dai relativi cardini e appoggiate alle pareti, il bagno è inagibile per carenza di acqua avendo anche asportato parte delle tubature ed, in generale, è stato possibile constatare una condizione di generale e rilevante incuria). In particolare, il sig. , ha negato categoricamente l'esistenza di un problema circa le proprie Pt_1 condizioni di vita e ha affermato di non aver bisogno né della curatela né dell'amministrazione di sostegno.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la misura dell'inabilitazione non sia più idonea ad assicurare un'adeguata tutela al resistente. L'inabilitato, infatti, può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre necessita dell'assistenza del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Il sig. , tuttavia, al momento ha bisogno di assistenza anche per il compimento Pt_1
di atti di ordinaria amministrazione: egli non appare più in grado di gestire autonomamente la propria quotidianità in quanto non è consapevole del grave stato di incuria in cui vive e del pericolo che questo può arrecare sia a lui sia a terzi (si pensi al crollo del cornicione o all'incendio avvenuto il 31.10.2023).
Il resistente, inoltre, non sembra in grado di tutelare anche i propri interessi di natura economica in quanto risulta, sia dalle sue dichiarazioni sia dalle allegazioni delle ricorrenti, che lo stesso usi esclusivamente il reddito da pensione per provvedere al proprio sostentamento e alle utenze, accumulando quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza/reddito di inclusione con il rischio di perdere l'intera somma accantonata.
Il Collegio, tenuto conto della situazione specifica del sig. , ritiene che l'amministrazione di Pt_1
sostegno rappresenti lo strumento migliore per tutelare i suoi interessi, poichè tale misura permetterebbe di gestire in modo efficace la sua quotidianità e il suo patrimonio tramite l'assistenza di un amministratore di sostegno senza comportare una completa privazione della sua autonomia (si veda
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 6079 del 04/03/2020: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art.
3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a
pagina 3 di 4 tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.”).
Ciò premesso, il Collegio, ritenuta l'inadeguatezza dell'inabilitazione per la tutela degli interessi di revoca tale misura, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per Controparte_1 quanto di competenza in ordine all'eventuale nomina di amministratore di sostegno.
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
1) Revoca l'inabilitazione di;
Controparte_1
2) Dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare di PA;
3) Nulla sulle spese di lite.
PA, il 30.01.25
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
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