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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 139/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Grazia Ricciardi e Carla Di Lello, in forza di procure in calce all'atto di citazione per revocazione;
ATTORI IN REVOCAZIONE
Contro
, in persona del Curatore fallimentare Controparte_1
p.t. sig.ra e , Persona_1 Controparte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Walter Marinelli, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello per la seconda e procura rilasciata con atto di precisazione delle conclusioni per la prima;
CONVENUTI IN REVOCAZIONE OGGETTO: revocazione ex art. 395, n. 1), n.3), n.4) c.p.c. della sentenza n. 96/2023, pubblicata in data 23 gennaio 2023, della Corte di Appello di L'Aquila, quale Giudice di primo grado.
All'udienza tenutasi in data 13 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato, 13 maggio 2025, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 96/2023 pubblicata in data 23 gennaio 2023 la Corte di Appello di
L'Aquila, quale giudice di primo grado, decideva sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 30 del d. lgs. n. 150/2011 presentato dalla allora Curatrice Fallimentare sig.ra
[...] nell'interesse del Fallimento di quale Controparte_2 Controparte_1 imprenditore individuale, diretto a ottenere il riconoscimento e l'attuazione, ai sensi dell'art. 67 della l. n. 218/1995, dei seguenti provvedimenti:
• Sentenza di Fallimento emessa in data 25 dicembre 2017 dal Tribunale Arbitrale del Territorio di Perm nella Federazione Russa nei confronti del Sig. Pt_1
con la quale questi è stato dichiarato fallito quale imprenditore
[...]
individuale;
• Sentenza di nomina del Curatore, (ossia la sentenza emessa in data 26/01/2018, dal Tribunale Arbitrale del Territorio di Perm nella Federazione Russa anche nei confronti del Sig. come identificato in atti, cittadino russo Parte_2
residente in Italia, che ha nominato la sig. quale Controparte_2
curatore del relativo Fallimento);
• Sentenza degli Urali, (ossia la sentenza emessa in data 08/11/2019, dal Tribunale
Arbitrale del Circondario degli Urali nella Federazione Russa anche nei confronti del
Sig. come identificato in atti, cittadino russo residente in Italia, avente Parte_2
pag. 2/13 ad oggetto l'accertamento del diritto del Curatore del Fallimento di cercare al di fuori del territorio della Federazione Russa beni appartenenti al fallimento da sottoporre ad esecuzione forzata nell'interesse del Fallimento stesso);
• Provvedimento di Autorizzazione, (ossia la sentenza emessa in data 19 luglio 2021, dalla Corte d'Appello Arbitrale di Perm anche nei confronti del Sig. Parte_2
come identificato in atti, cittadino russo residente in Italia, avente ad oggetto, anch'essa, l'accertamento dell'esistenza in Italia dell'Immobile, come identificato in atti, di proprietà del Sig. quale bene acquisito al Fallimento, Parte_2
nonché del diritto del Curatore del Falli-mento di sottoporlo ad esecuzione forzata nell'interesse del Fallimento stesso), dichiarando esecutivi nel territorio della Repubblica Italiana i su menzionati provvedimenti in quanto rispettosi dei requisiti di cui all'art. 64 l. n. 218/1995 per il loro riconoscimento e attuazione ai sensi dell'art. 67 della medesima legge con la conseguente dichiarazione della legittimità dell'allora curatrice fallimentare ad agire alla vendita forzata dell'immobile – nella quota di ½- nonché nella ricerca e individuazione di ogni altro bene immobile appartenente al sig. nel territorio Pt_2
italiano.
2) La Sentenza della Corte di Appello: dopo una breve ricostruzione dei fatti del giudizio, nella contumacia di la Corte di Appello procedeva alla verifica Parte_2 della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 64 l. n. 218/1995, premettendo che in assenza di apposita convenzione tra lo Stato Italiano e la Federazione Russa, trovava applicazione la disciplina di cui agli artt. 64-70 l. n. 218/1995.
La Corte riteneva sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 64 l. n. 218/1995 ed in particolare:
- Primo: il aveva svolto l'attività imprenditoriale, in relazione alla quale era stato Pt_2
dischiarato fallito, nella Federazione Russa – distretto di Perm - con competenza secondo la legislazione russa fallimentare, art. 33 par. 1, del Tribunale Arbitrale di
Perm, ovvero il distretto nel quale si trovava la sede dell'attività del criterio Pt_2
rispettato per tutte le sentenze delle quali si chiedeva il riconoscimento e l'efficacia;
- Secondo: tutti gli atti introduttivi dei diversi procedimenti erano stati notificati al il quale non aveva mai dedotto violazioni del diritto di difesa;
Pt_2
pag. 3/13 - Terzo: tutte le parti coinvolte nei vari procedimenti si erano regolarmente costituite nei diversi procedimenti;
- Quarto: tutte le sentenze erano passate in giudicato;
- Quinto: vi era l'assenza di giudicato italiano in procedimento in cui era parte il
Pt_2
- Sesto: l'assenza di altri procedimenti con la partecipazione del nel territorio Pt_2
italiano in correlazione con i fatti del fallimento;
- Settimo: assenza di effetti contrari all'ordine pubblico dello Stato Italiano in quanto le sentenze erano state rese in conformità con la legge straniera, legge fallimentare, rispettosa dei diritti costituzionalmente garantiti dalla Costituzione italiana e dei principi delle legge fallimentare italiana.
3) Revocazione: avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di L'Aquila propone impugnazione in revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 1), 3) e 4) e ss c.p.c. il sig. . Parte_1
3.1) Art. 395 n. 1 c.p.c. sentenza pronunciata per effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
L'attore assume che la sentenza revocanda sia il frutto del dolo della Curatela in danno del non avendo questi mai avuto conoscenza né del ricorso introduttivo Parte_2
ex art. 702 bis c.p.c. né della sentenza impugnata per revocazione, in quanto il processo notificatorio avvenuto tramite l'Unep di L'Aquila, con il successivo ausilio del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., si era perfezionato “per compiuta giacenza”, malgrado l'avviso di deposito della notifica non fosse stato immesso nella propria cassetta postale, ma in quella di altro condomino dello stabile, recando la relata di notifica solo l'indicazione dell'indirizzo e del numero civico, ma non anche il numero dell'interno dell'abitazione del Pt_2
Rappresenta che una persona di fiducia dell'attore, addetto al controllo della posta di questi, aveva rilevato che il nome del era attaccato su una cassetta postale Pt_2 appartenente ad altro condomino, con la conseguenza che l'attore in revocazione non aveva mai avuto conoscenza del procedimento incardinato dalla curatela avanti alla
Corte di Appello di L'Aquila.
pag. 4/13 Prosegue l'attore nell'evidenziare che nemmeno la sentenza resa dalla intestata Corte gli era stata notificata e che aveva appreso dell'esistenza della procedura solo successivamente tramite accesso in data 19 dicembre 2023 al fascicolo telematico rappresentando, così, l'intenzione della Curatela di tenere all'oscuro l'odierno attore del procedimento di riconoscimento dei provvedimenti fallimentari andando a violare i principi posti a tutela del contraddittorio.
Parte attrice assume la sussistenza del dolo revocatorio in danno del Gabov dolo inteso come fatto idoneo a ledere in modo irreversibile il diritto di difesa dell'altra parte con ripercussioni negative sul tenore della sentenza emessa.
Circa il momento della scoperta del dolo, parte attrice ritiene che possa essere provato attraverso la prova testimoniale del sig. e che il sig. aveva sporto denuncia Tes_1 Pt_2
contro ignoti circa i fatti relativi allo scambio del nome sulla cassetta della posta, rilevando altresì che il predetto non dimorava in Italia nel periodo in cui era stata effettuata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
3.2) Art. 395 n. 3 c.p.c. Documenti decisivi non prodotti in giudizio per fatto avversario.
L'attore ritiene la sussistenza anche della circostanza n.3 dell'art. 395 c.p.c. in considerazione del fatto che nel giudizio in esame non aveva prodotto documenti che avrebbero comportato il rigetto della domanda di riconoscimento della sentenza russa di fallimento, documenti che avrebbero provato che il fallimento sarebbe stato il frutto di una truffa in suo danno perpetrata da ed oggetto di giudizio pendente avanti Parte_3
le autorità di Cipro. La mancata produzione della relativa documentazione era stata causata dalla condotta dolosa della Curatela che, come detto al punto precedente, aveva fatto in modo da non mettere il a canoscenza del giudizio di riconoscimento Pt_2 dell'efficacia in Italia delle sentenze di fallimento e conseguenti in epigrafe indicate.
3.3) Art. 395 n. 4 Errore di fatto.
Parte attrice rappresenta che l'impugnata sentenza è stata resa sulle circostanze errate che il è stato dichiarato fallito quale imprenditore e che fosse residente nella Pt_2
Federazione Russa, errori compiuti dalla Corte di Appello in quanto indotta dalla
Curatela.
Assume l'attore che il sig. è stato dichiarato fallito quale persona fisica e non Pt_2
come imprenditore individuale come emergerebbe:
pag. 5/13 - sia nella parte dispositiva sia in quella motiva della sentenza del Tribunale Arbitrale della Regione di Perm del 25 dicembre 2017;
- dall'Affidavit redatto dallo studio legale di Mosca MGAP nel quale si fa riferimento all'art. 213.8 paragrafo 12 della l. fallimentare russa – fallimento persona fisica, come riportato nella nota 9 dell'Affidavit;
- dall'istanza di fallimento presentata dal sig. dalla quale emergerebbe che il Pt_4 contratto sottoscritto da questi e dal era stato assunto da quest'ultimo a titolo Pt_2
personale e non come imprenditore.
Da tali circostanze parte attrice asserisce che il riconoscimento delle sentenze non poteva essere effettuato in quanto contrario all'ordine pubblico italiano, non contemplando il sistema italiano il fallimento di persona fisica.
A parere dell'attore il riconoscimento delle predette sentenze non poteva avvenire anche in considerazione del fatto che il era residente all'epoca del fallimento in Italia e Pt_2 non a Perm con conseguente applicazione dell'art. 3 della l. n. 218/1995 che stabilisce la giurisdizione italiana allorquando il convenuto è domiciliato o residente in Italia.
3.4) Si è costituito nel presente giudizio il Curatore Fallimentare del Fall.
[...]
, nella persona del sig. e la ex curatrice CP_1 Controparte_3
fallimentare il quale preliminarmente rappresentava che: Controparte_2
- la sig.ra non era più in carica a far data dal 21 marzo Controparte_2
2023 quale Curatrice del fallimento in quanto destituita con provvedimento del
Tribunale Arbitrale e veniva sostituita dal sig. e come Controparte_3
tale non avente alcun potere di rappresenta del fallimento né di sottoporre a esecuzione forzata l'immobile di Tortoreto, per cui la sentenza della Corte di Appello non era attualmente eseguibile dalla procedura fallimentare, paventando la possibilità di promuovere un nuovo giudizio diretto a ottenere il riconoscimento del provvedimento di nomina e di attribuzione dei poteri esecutivi per il nuovo curatore fallimentare;
- Sulla notifica della citazione in revocazione: il convenuto fallimento eccepiva la circostanza che l'atto di citazione in revocazione era stato notificato ai precedenti difensori della curatela nominati dall'allora curatrice fallimentare difensori privi di rappresentanza e Controparte_2
domiciliazione della procedura fallimentare e quindi privi di mandato da parte del pag. 6/13 nuovo curatore, circostanza della nomina del nuovo curatore peraltro nota al il Pt_2
quale aveva partecipato al procedimento che aveva portato alla destituzione della
. Controparte_2
Il Fallimento contesta nel merito quanto dedotto dall'attore chiedendo di dichiarare la carenza di interesse ad agire in revocazione della sentenza impugnata in relazione ai provvedimenti dichiarati esecutivi e relativi alla nomina dell'allora curatrice fallimentare, del riconoscimento di quest'ultima del diritto di ricercare beni al di fuori della federazione Russa e del diritto di sottoporre a esecuzione forzata i beni rinvenuti;
nel merito di confermare l'impugnata sentenza relativamente alla sentenza di fallimento del 25 dicembre 2017.
3.5) Con le note di precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2025, la difesa della
Curatela fallimentare dava atto della nomina di un nuovo Curatore fallimentare sig.ra la quale conferiva mandato al difensore per la Persona_1
prosecuzione del giudizio.
4) Motivi della decisione: la domanda di revocazione della sentenza della Corte di
Appello di L'Aquila n. 96/2023 pubblicata in data 23 gennaio 2023 è infondata e deve essere rigettata.
4.1) Preliminarmente, questa Corte ritiene infondata ogni eccezione relativa alla erroneità della notifica dell'impugnazione presso i difensori del destituito curatore fallimentare, risultando il tutto eventualmente sanato dalla costituzione in giudizio del in persona del curatore fallimentare in carica, oltre che del precedente CP_1
curatore fallimentare.
Ancora in via preliminare, prende atto questa Corte che a seguito della destituzione di dall'incarico di curatrice fallimentare, con provvedimento Controparte_2
del Tribunale Arbitrale del territorio di Perm del 21 marzo 2023, e della nomina di altri curatori, da ultimo la è venuto meno l'interesse della Persona_1
parte appellante di agire in revocazione avverso parte della sentenza della Corte
d'appello nella quale si è resa esecutiva:
• Sentenza di nomina del Curatore, (ossia la sentenza emessa in data 26/01/2018, dal Tribunale Arbitrale del Territorio di Perm nella Federazione Russa anche nei confronti del Sig. come identificato in atti, cittadino russo Parte_2
pag. 7/13 residente in Italia, che ha nominato la sig. quale Controparte_2
curatore del relativo Fallimento);
• Sentenza degli Urali, (ossia la sentenza emessa in data 08/11/2019, dal Tribunale
Arbitrale del Circondario degli Urali nella Federazione Russa anche nei confronti del
Sig. come identificato in atti, cittadino russo residente in Italia, avente Parte_2
ad oggetto l'accertamento del diritto del Curatore del Fallimento di cercare al di fuori del territorio della Federazione Russa beni appartenenti al fallimento da sottoporre ad esecuzione forzata nell'interesse del Fallimento stesso);
• Provvedimento di Autorizzazione, (ossia la sentenza emessa in data 19 luglio 2021, dalla Corte d'Appello Arbitrale di Perm anche nei confronti del Sig. Parte_2
come identificato in atti, cittadino russo residente in Italia, avente ad oggetto, anch'essa, l'accertamento dell'esistenza in Italia dell'Immobile, come identificato in atti, di proprietà del Sig. quale bene acquisito al Fallimento, Parte_2
nonché del diritto del Curatore del Falli-mento di sottoporlo ad esecuzione forzata nell'interesse del Fallimento stesso).
Si tratta infatti di sentenza della Corte per quella parte non più eseguibile in quanto diretta ad autorizzare attività esecutiva in Italia di soggetto non più legittimato perché non più curatore del fallimento di circostanza riconosciuta sia da parte appellata, Parte_2
che infatti ha dato atto di dovere per tale motivo intraprendere nuovo giudizio per ottenere nuovamente le medesime autorizzazioni in capo al nuovo curatore e la esecutività in Italia di tali decisioni, sia da parte appellante.
Pertanto in relazione a quella parte della sentenza revocanda il giudizio di revocazione deve rigettarsi per carenza di interesse del ricorrente, trattandosi di atti di per sé non meramente endoprocessuali, come asserito dal ricorrente, bensì atti necessari per procedere all'esecuzione forzata ex art. 67 l. n. 218/1995 e, in ogni caso, passati tutti in giudicato secondo la legislazione russa come risultante dall'Affidavit depositato in atti.
Si tratta in sostanza di provvedimenti definitivi ed soggetti alla revocazione, ma ormai per quanto detto sopra non eseguibili, con conseguente venir meno di ogni interesse all'impugnativa da parte d Parte_2
pag. 8/13 Deve pertanto valutarsi la revocazione proposta limitatamente alla prima sentenza dichiarata esecutiva dalla Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza di Fallimento emessa in data 25 dicembre 2017 dal Tribunale Arbitrale del Territorio di Perm nella
Federazione Russa nei confronti del Sig. con la quale questi è stato Parte_1
dichiarato fallito quale imprenditore individuale, così in relazione a tale sentenza esaminarsi i singoli motivi di revocazione proposti.
4.2) La domanda di revocazione formulata ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata per effetto del dolo dalla convenuta in danno dell'attore, è infondata.
Deve premettersi come il dolo in revocazione, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione della fattispecie
– per contro – un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento” (Cass. Civ. Ord. n. 31211/2022; Cass. Civ. Ord. n. 1102/2020) necessitando un comportamento intenzionale della parte, un atteggiamento concreto del quale la parte deve individuare le cause e gli effetti (Cass. Civ. Sent. n.12756/2000).
Nel caso di specie, alla stregua della ricostruzione dei fatti come operata da parte attrice in relazione al processo notificatorio effettuato a mezzo del servizio postale per cui l'avviso di deposito della raccomandata contenente gli atti da notificare sarebbe stata immessa in un'altra cassetta della posta recante il nome del sig. ma a questi non Pt_2
riconducibile, tale ricostruzione, sotto il profilo della sussistenza del dolo revocatorio, non è tale da far emergere quali siano gli “artifizi o raggiri” posti in essere dalla
Curatela al fine di tenere all'oscuro parte attrice dell'esistenza del giudizio pendente avanti la Corte di Appello.
Nemmeno l'invocata prova testimoniale diretta a dimostrare il dolo revocatorio è idonea a tale scopo consistendo in una generica prova su quale cassetta postale fosse quella con apposto il nome del sig. nulla dimostrando circa una presunta attività – scambio Pt_2
dei nomi – riconducibile alla Curatela o da altro soggetto per suo conto.
pag. 9/13 Inoltre ai fini della validità della notifica occorre l'individuazione dell'esatto indirizzo di residenza del destinatario, senza necessità di indicazione di cassetta postale, dovendosi, in mancanza di prova di dolo, ritenere del tutto valida e efficacemente compiuta la notifica del ricorso e della sentenza revocando all'indirizzo di residenza del all'epoca dei fatti. Pt_2
Da ultimo giova precisare che anche in caso di notifica effettuata con ipotetico inserimento in cassetta postale errata, la dedotta nullità della notifica scaturirebbe solo dalla prova che la mancata conoscenza del processo sia derivata proprio da tale modalità di notifica, oltre che nel caso di specie, ai fini della revocatoria in esame, che tali modalità siano stati frutto di artificio da parte della controparte, prove tutte mancanti e nemmeno oggetto di precisa articolazione da parte del ricorrente.
Né rileva l'eventuale dimora all'estero nel periodo, genericamente indicata e non dimostrata in modo tale da alterare e modificare l'indirizzo di residenza.
4.3) Anche la domanda di revocazione formulata ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. è priva di fondamento.
Del tutto irrilevanti si rilevano le argomentazioni svolte dall'attore a sostegno della domanda di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. fondata sulla circostanza che a causa della mancata conoscenza del procedimento introdotto avanti alla Corte d'Appello l'attore non ha potuto produrre in quel giudizio documenti, oggetto di altro giudizio pendente dal 2018 avanti all'autorità cipriota, che, se scrutinati, avrebbero potuto portare al rigetto della domanda di riconoscimento della sentenza di fallimento.
Trattasi a parere della Corte, anche in considerazione di quanto rilevato in precedenza circa l'assenza del dolo revocatorio in capo alla Curatela fallimentare, di circostanze non rientranti nell'ipotesi contemplata al punto n. 3 dell'art. 395 c.p.c..
E' pacifico che: “la disposizione dell'art. 395, n. 3, c.p.c. individua come presupposto della revocazione il ritrovamento, dopo la sentenza, di << uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
>>. La lettera della legge è chiara nel richiedere che si tratti di documenti che preesistevano alla sentenza della cui revocazione si tratta e che soltanto il loro ritrovamento sia successivo ad essa. D'altronde, lo stesso impedimento alla produzione del giudizio concluso con la sentenza
pag. 10/13 della cui revocazione si tratta, individuato dal legislatore nella forza maggiore o nel fatto dell'avversario, in tanto si spiega, in quanto i documenti presi in considerazione fossero già venuti ad esistenza prima o nel corso di quel giudizio, ma essi non fossero nella disponibilità della parte per le ragioni appena dette” (Cass. Civ. ord. n. 1914/2023).
Nel caso in esame, i documenti ai quali si riferisce parte attrice erano già in possesso della stessa, come riferito in citazione, e quindi esulano dalla fattispecie del “ritrovamento” in epoca successiva alla sentenza né può ravvisarsi “un fatto dell'avversario”, come già detto al punto precedente, inteso quale impedimento alla partecipazione al giudizio di riconoscimento della sentenza di fallimento.
4.4) La Corte ritiene non condivisibile quanto argomentato dall'attore in revocazione sulla sussistenza dell'errore di fatto circa la qualifica del fallito quale imprenditore e della sua residenza nel territorio italiano.
Non si rinviene alcun errore di fatto circa la riconosciuta qualità del quale imprenditore Pt_2
individuale, anziché quale persona fisica come da questi affermato, dal momento che è la stessa sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale Arbitrale di Perm in data 25 dicembre 2017, provvedimento giurisdizionale, ad affermare (cfr. traduzione):
- Secondo un estratto dal registro statale unificato degli imprenditori individuali, Parte_5
è stato registrato come imprenditore individuale il 28/10/2011 dall'ispettorato del
[...]
servizio fiscale federale della Russia per il distretto di Sverdlovsk della città di Perm. Gli è stato assegnato Numero unico di registrazione statale . E' attivo come NumeroDiCart_1
imprenditore individuale. L'attività principale è la locazione e la gestione di immobili non residenziali propri o locati (pag. 8);
- Ai sensi dei paragrafi 1, 2 dell'art. 216 della legge fallimentare, dal momento in cui il tribunale arbitrale decide di dichiarare fallito un imprenditore individuale e di introdurre la vendita di una proprietà di un cittadino, la registrazione statale di un cittadino come imprenditore individuale diventa invalido e le licenze a lui rilasciate per l'attuazione di determinati tipi di attività imprenditoriale (pagg. 10/11);
- Un imprenditore individuale dichiarato fallito non può essere registrato come imprenditore individuale per cinque anni dalla data di completamento della procedura per la vendita di una
pag. 11/13 proprietà di un cittadino o dalla conclusione della procedura fallimentare durante la procedura
(pag. 11).
Dalle premesse della sentenza il Tribunale Arbitrale, nel dispositivo, dichiara l'invalidità della registrazione statale del sig. come imprenditore individuale e la cessazione della Pt_2
registrazione statale come imprenditore individuale e l'annullamento di tutte le licenze rilasciate.
Appaiono a questa Corte irrilevanti i riferimenti fatti dall'attore al contenuto dell'Affidavit in quanto promanante da soggetti, pur qualificati, ma che nulla aggiungono o modificano rispetto al contenuto proprio della sentenza del Tribunale Arbitrale.
Da ultimo questa Corte ritiene non sussistente l'asserito errore compiuto dalla Corte di Appello nel riconoscere la sussistenza del primo requisito di cui all'art. 64 l. n. 218/1995 nella parte in cui afferma che l'attività di imprenditore individuale (..) era infatti svolta dal unicamente Pt_2
nella Federazione Russa, nel distretto di Perm, rilevando di contro che il era residente Pt_2
all'epoca del fallimento in Italia, con conseguente attrazione della giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 218/1995, di tutti i procedimenti di insolvenza.
A tale riguardo questo Collegio aderisce all'orientamento della giurisprudenziale di legittimità secondo il quale: “in tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai sensi della legge n. 218 del 1995, i vizi che, se tempestivamente dedotti avanti al giudice straniero, avrebbero inficiato il giudizio non possono essere fatti valere, per la prima volta, davanti al giudice italiano. Ciò vale, a maggior ragione, anche in ordine al preteso difetto di “competenza giurisdizionale”, secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 64, primo comma, lett. a), della legge n. 218, atteso che si tratta di materia derogabile, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
218” (Cass. Civ. n. 8588/2003; Cass. Civ. n. 21946/2015 e Cass. Civ. Ord. n.3199/2023-in parte motiva).
Dalla disamina di tutti i provvedimenti oggetto di riconoscimento da parte della Corte di
Appello non emerge alcun riferimento a eventuali eccezioni sollevate dal relative a un Pt_2
possibile difetto di giurisdizione in capo al Tribunale Arbitrale di Perm in favore del Giudice italiano in ragione della residenza del sig. in Italia. Pt_2
4.5) La domanda di revocazione deve essere per tali motivi rigettata.
pag. 12/13 Le spese di lite seguono la soccombenza secondo liquidazione effettuata in dispositivo, con elusione della fase istruttoria, secondo i valori medi per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile-complessità media) in applicazione del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sulla domanda di revocazione proposta da , avverso la sentenza n. 96/2023, pubblicata in data 23 Controparte_1
gennaio 2023, nei confronti della Controparte_4
, in persona del Curatore p.t., e della sig.ra
[...] Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore di ciascuna delle parti appellate che si liquidano in €
8.470,00, oltre spese Generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto 9 giugno 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
.
pag. 13/13