Articolo 70 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 settembre 1995
Art. 70. (Esecuzione richiesta in via diplomatica) 1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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