Art. 70. (Esecuzione richiesta in via diplomatica) 1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
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1 settembre 1995
1 settembre 1995
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte d'Appello Bologna, decreto 30/11/2023Provvedimento: […] Tribunale Civile e Commerciale Distrettuale n. 10 di Rosario, provincial di Santa Fe, nell'ambito di un procedimento tra e in materia commerciale, ha richiesto tramite Parte_1 Org_2 rogatoria internazionale per via diplomatica, che venissero frnite informazioni sulla situazione attuale dell'impresa Org_2 visti gli art. 69 e 70 della legge n. 218/1995; letti gli atti e ritenuta l'ammissibilità della richiesta di rogatoria sia ai sensi della Convenzione dell'Aja citata sia ai sensi della normativa interna; ritenuta la propria competenza;Leggi di più...