Articolo 33 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 32Articolo 34
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 33.

((Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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