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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
AR CL, RE
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3963/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035641815000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7657/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.04.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 21.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240035641815000, notificata il 21.02.2025, emessa per tassa rifiuti anni
2008-2009-2010-2011- 2012.
Pretesa complessiva pari ad € 6.888,88.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, alla intimazione di pagamento 281287 del 29/07/2019, notificata il 05/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione.
Con distrazione delle spese.
In data 08.09.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza. Ha dedotto l'applicabilità della normativa Covid19 e l'infondatezza delle doglianze avverse.
Nessuno si è costituito per l'ATO.
Parte ricorrente ha insistito in ricorso con memoria del 05.12.2025.
All'udienza del 19.12.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012. Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.100, oltre accessori di legge, e rimborso del CUT, se versato, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
AR CL, RE
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3963/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035641815000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7657/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.04.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 21.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240035641815000, notificata il 21.02.2025, emessa per tassa rifiuti anni
2008-2009-2010-2011- 2012.
Pretesa complessiva pari ad € 6.888,88.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, alla intimazione di pagamento 281287 del 29/07/2019, notificata il 05/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione.
Con distrazione delle spese.
In data 08.09.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza. Ha dedotto l'applicabilità della normativa Covid19 e l'infondatezza delle doglianze avverse.
Nessuno si è costituito per l'ATO.
Parte ricorrente ha insistito in ricorso con memoria del 05.12.2025.
All'udienza del 19.12.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012. Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.100, oltre accessori di legge, e rimborso del CUT, se versato, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.