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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 37979/2021 R.G. il 18.6.2021 e vertente tra
e in persona dei legali Parte_1 Controparte_1
rappresentanti pro tempore, nonché , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
Giuseppe Di Pietro, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella Controparte_2
qualità di mandataria con rappresentanza della rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. Gianluigi Iannetti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.5.2021 la nella qualità Parte_1
di utilizzatrice in forza di contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 3081110438 del
19.11.2008, e la ed il sig. nella qualità di suoi fidejussori, Controparte_1 Parte_2
chiedevano dichiararsi l'illegittimità della risoluzione contrattuale nonché l'illegittimità degli addebiti e dei conteggi effettuati dalla banca, con il conseguente ricalcolo del rapporto di dare/avere tra le parti in relazione al contratto per cui è causa;
si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di Controparte_2
mandataria con rappresentanza della che, nel contestare in toto Controparte_3
l'avversa domanda e nel chiederne l'integrale rigetto, spiegava domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento in suo favore dell'importo di € 367.575,21 a titolo di spese e canoni scaduti alla data di risoluzione contrattuale nonché di condanna della Pt_1 [...]
alla riconsegna dell'immobile oggetto di contratto, sito in Roma, alla via Parte_1
dell'Urbanistica, n. 15.
In corso di causa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la corrispondenza del tasso di leasing indicato in contratto con il tasso interno di attualizzazione ovvero con il TAN e di ricalcolare, in tale ultimo caso, il rapporto di dare/avere tra le parti;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 13.9.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
L'azione introdotta dalla e dai suoi fidejussori, nel postulare la Parte_1
sostanziale indeterminatezza dei tassi contrattualmente previsti, ha ad oggetto il ricalcolo del rapporto di dare/avere in riferimento al contratto di locazione finanziaria oggetto di causa;
a fronte di tale prospettazione difensiva, la convenuta, rappresentando la gravità
dell'inadempimento contrattuale della utilizzatrice (che, a far data dall'aprile 2019, si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni periodici) cui è seguita la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 19 delle CGC, chiede in via riconvenzionale la condanna degli attori,
nelle rispettive qualità, al pagamento dell'importo di € 367.575,21 (corrispondente all'ammontare delle spese e dei canoni insoluti alla data della risoluzione contrattuale) e la condanna della ex utilizzatrice, alla riconsegna dell'immobile Parte_1
oggetto del contratto di locazione finanziaria ormai risolto. Per quanto riguarda la domanda attorea, si osserva che gli accertamenti peritali svolti in corso di causa hanno permesso di appurare che “…la difesa della società attrice ritiene che il tasso
leasing richiesto dalla normativa di trasparenza non sia il tasso leasing nominale (TAN), quale
indicato nel contratto in esame, ma il TIR su base annua per il quale si verifica l'uguaglianza fra
costo d'acquisto del bene oggetto della locazione e valore attuale dei canoni e del prezzo
d'acquisto finale… La (l'associazione di categoria che Parte_3
raggruppa i principiali istituti di credito che operano nel mondo del leasing), con le FAQ del
novembre 2014, alla domanda su cosa si intendesse per tasso leasing, dopo aver riportato
esattamente la definizione di Banca d'Italia sopra illustrata, precisava anche che il tasso di
attualizzazione del leasing è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso
Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard
di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro”.
Dall'analisi del contratto di leasing in esame emerge che tutte le indicazioni di cui sopra, ed in
particolare il contenuto della Circolare della Banca d'Italia richiamata, sono state riportate dal
concedente nel Documento di sintesi del contratto di leasing…
…mentre nell'atto di citazione la parte attrice si duole del fatto che il tasso pubblicizzato nel
contratto di leasing corrisponda non già al tasso interno di attualizzazione, previsto da Banca
d'Italia nella già citata Circolare, bensì al tasso nominale annuo (TAN), la parte convenuta
rappresenta, nelle Note tecniche del CTP del 23.11.2023, di aver seguito le indicazioni fornite da
Banca d'Italia e di aver ricavato, secondo quanto previsto da nelle proprie FAQ del Pt_3
2014, il tasso periodale utile ai fini della determinazione della quota mensile di interessi passivi,
mediante la seguente formula matematica:
Tasso leasing mensile = Tasso leasing annuo/12 mesi
Applicando, infatti, la formula di cui sopra al tasso di leasing nominale indicato in contratto, del
6,70%, si ottiene un tasso periodale mensile dello 0,5583%.
Lo scrivente ha così proceduto a verificare se con l'applicazione del suddetto tasso periodale
mensile dello 0,5583% si verificasse quanto previsto dalla normativa, e cioè “l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo
dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Ebbene, dai calcoli effettuati su apposito foglio Excel…è emerso chiaramente che il tasso leasing
pubblicizzato del 6,70%, espresso in termini di tasso annuo nominale (secondo le indicazioni
fornite da ), consente effettivamente di eguagliare il valore attuale dei canoni e del Pt_3
prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti al costo di
acquisto del bene locato (al netto di imposte). Tale indicazione del tasso leasing come TAN è in
ogni caso conforme alla normativa di trasparenza…”; in considerazione della sostanziale equiparazione tra il valore attuale dei canoni e quello del prezzo dell'opzione di acquisto finale contrattualmente previsto, non può trovare ingresso il ricalcolo comunque effettuato dal CTU in riferimento al minore importo del debito residuo alla data del 1.3.2019.
Sulla base delle conclusioni rassegnate dall'ausiliare (che, in ragione della compiutezza ed analiticità dell'indagine svolta, appaiono pienamente condivisibili e idonee ad essere poste a fondamento della presente decisione), la domanda attorea risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
Non è stata in alcun modo contestata la circostanza dell'inadempimento dell'utilizzatrice nel versamento dei canoni periodici, che ha determinato la risoluzione contrattuale ai sensi del relativo art. 19 né risulta contestato (o contestabile, sulla base delle risultanze peritali)
l'ammontare dei canoni scaduti ed insoluti (e delle spese) al momento della risoluzione contrattuale per il complessivo ammontare di € 367.575,21, oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta.
Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda riconvenzionale sono documentalmente comprovate: è in atti il contratto di locazione finanziaria immobiliare n.
3081110438 del 19.11.2008; è in atti la successiva cessione del detto contratto dalla CP_1
alla n. IF650661; è in atti la lettera di risoluzione
[...] Parte_1
contrattuale del 15.3.2021; sono in atti i contratti di fidejussione a firma della e Controparte_1
del sig. Parte_2 A mente dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto “…le parti espressamente convengono
che l'inadempimento da parte dell'utilizzatore anche di una sola delle clausole appresso elencate,
potrò dare luogo, in considerazione del valore essenziale alle stesse attribuito, alla risoluzione di
diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.: art. 4 (corrispettivo…l'utilizzatore sarà
tenuto a restituire immediatamente i beni giusta le previsioni di cui al precedente art. 18…”.
Risulta, in punto di fatto, provato dalla documentazione in atti (in particolare dall'estratto contabile versato in atti da parte convenuta), oltre che non contestato dagli attori,
l'inadempimento contrattuale dell'utilizzatrice alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione per cui è causa;
in punto di diritto, si rileva che l'operatività della clausola risolutiva espressa necessita, quale presupposto sostanziale e processuale, di una dichiarazione della parte di volersene avvalere, secondo l'insegnamento della S.C., a mente del quale “...la risoluzione di
diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una
delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola
risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione
che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto
giudiziale...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 7178 del 16.05.2002); ed ancora “...in tema di contratti,
la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la
risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza,
sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere
pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto
dichiara di volersene avvalere...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16993 dell'1.8.2007).
Nel caso di specie, parte convenuta con raccomandata a.r. del 15.3.2021 espressamente contestava alla utilizzatrice ed ai suoi fidejussori l'inadempimento nel versamento dei canoni e,
nel ratificare agli stessi la risoluzione del contratto, formulava istanza di pagamento dei canoni insoluti e richiedeva la immediata restituzione del bene oggetto di contratto, così espressamente dando atto di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 19 del contratto di riferimento, ed esercitando il suo diritto potestativo ad avvalersi di detta previsione, senza che possa a questo punto assumere rilevanza alcuna la valutazione dell'importanza e della gravità dell'inadempimento del convenuto, essendo stata già pattiziamente prevista e predeterminata la tipologia dell'inadempimento idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto.
A fronte dell'intervenuto scioglimento del vincolo negoziale, risulta sfornito di qualsivoglia valida giustificazione giuridica il perdurante possesso dell'immobile da parte della ex utilizzatrice e,
pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, deve esserne ordinata alla stessa la immediata restituzione in favore della come rappresentata in atti. Controparte_3
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, sono poste a carico di parte attrice, in ragione della sua soccombenza;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
e dalla in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 Controparte_1
tempore, nonché da con atto di citazione notificato in data 25.5.2021 nei Parte_2
confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore e nella qualità di mandataria con rappresentanza della Controparte_3
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda principale;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 3081110438 del 19.11.2008 e per l'effetto condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro, del complessivo importo di € 367.575,21
in favore di parte convenuta, oltre agli accessori di legge;
---
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, all'immediato rilascio, in favore di parte convenuta, dell'unità immobiliare sita in
Roma, alla via dell'Urbanistica, n. 15, censita in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 854,
part. 147, sub. 1, cat. A/10, classe 5, libera da persone e cose;
4) condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 22.457,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Roma, 11.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi