Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 7 marzo 2025, iscritta al n. 593 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Garbini n. 84/G, presso lo studio dell'Avv. Serena Santi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del matri- monio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 26 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 2 ottobre 2005 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Farnese (VT), parte I, n. 2 ); che dalla loro unione è nato il figlio a Viterbo il 28 novembre 2006; che la Persona_1
prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconci- liarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti eco- nomici:
“1- Dichiarare la separazione personale consensuale dei coniug Parte_1
e ordinando al Comune di Farnese di annotare l'emananda sen- Parte_2
tenza a margine dell'atto di matrimonio.
2- Disporre che i coniugi vivano separati serbandosi reciproco rispetto.
3- Statuire che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento.
4- Porre a carico del sig un contributo nella misura di euro 250,00 Parte_2
mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economica- Per_1
mente autosufficiente, che continuerà a vivere nella casa familiare con la madre. Tale importo sarà corrisposto alla sig.r fino al raggiungimento dell'in- Parte_1
dipendenza economica d La suddetta somma sarà versata anticipatamente, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annual- mente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dall'inizio del secondo anno dal dì della pubblicazione della sentenza parziale.
5- Statuire che i coniugi sostengano, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordi- narie necessarie per il figli che saranno determinate secondo il Protocollo Per_1
sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed il Tribunale di Viterbo che le parti dichiarano di conoscere e che qui si richiama.
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6- Dare atto che, a definizione dei rapporti di natura patrimoniale intervenuti tra le parti, quale elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione dei rapporti e della crisi coniugale ed al fine della sottoscrizione di condizioni congiunte finalizzate a conseguire la separazione in via consensuale, la casa coniugale e il locale garage, siti in Farnese, Corso Vittorio Emanuele III, n. 226, in considerazione del maggior apporto che la sig.ra ha dato nel corso del tempo per il paga- Parte_1
mento del mutuo contratto per l'acquisto dal Sig. con Banca Monte dei Parte_2
Paschi di Siena, vengono trasferiti alla medesima che si farà carico del contestuale pagamento del residuo del mutuo (ammontante alla data del 16.01.2025 a comples- sivi € 19.299,72) per l'estinzione dello stesso. Gli immobili sono contraddistinti dai seguenti dati catastali: appartamento distinto al NCEU del Comune di Farnese al
Foglio 32, particella 239 sub. 12 Cat A/4 cl. 2 vani 5,5, R.C. Euro 204,52 piano secondo;
locale garage distinto al NCEU del Comune di Farnese al Foglio 32, parti- cella 239 sub. 20 Cat C/6 cl. 3 mq 11 R.C. Euro 37,49. Il trasferimento degli immo- bili, con gli annessi arredi, dovrà avvenire nel termine di 90 giorni dall'emanazione della sentenza parziale di separazione con spese a carico della Sig.r Ai fini Pt_1
dei suddetti trasferimenti le parti sin da ora dichiarano che intendono avvalersi del beneficio fiscale previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74.
7- Dare atto che, a definizione dei rapporti di natura patrimoniale intervenuti tra i ricorrenti in corso di coniugio, i medesimi convengono, altresì, quanto segue: =Oltre
a quanto pattuito al punto 6 la sig.ra si obbliga ad estinguere il Parte_1
prestito personale acceso dal Sig con Compass Banca Spa, di cui la mede- Parte_2
sima è coobbligata, corrispondendo direttamente al finanziatore l'importo a saldo ammontante, alla data del 17.01.2025, ad € 14.001,50 contestualmente al trasferi- mento della proprietà dell'immobile di cui al punto 6.
Con la puntuale esecuzione delle intese sopra riportate le parti avranno definito ogni rapporto di natura patrimoniale fra di esse intercorso a motivo ed a seguito dell'in- tervenuto matrimonio ad eccezione di quanto [sarà] convenuto ai fini del divorzio a titolo di una tantum ex art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970”.
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedibi- lità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Farnese (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000. Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5