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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240006652831003 SPESE GIUDIZIAL 2022
- RUOLO ORDINARIO n. 2024 000206 SPESE GIUDIZIAL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 497/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 27.12.2024,(rgr. N.742/2024), la sign.ra Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento nn.9220240006652831,9220240006652831 e 9220240006652831,anno di imposta 2016,per i seguenti motivi: alla data di esecutività del ruolo (16.05.2024) le sentenze della Corte Tributaria di secondo grado nn.323/324 e 325/02/2022, non erano ancora diventate definitive per effetto della sospensione prevista dall'art. 1 com ma 197 della legge n.197/2022;le sentenze citate erano errate nella parte in cui condannavano la ricorrente a rispondere dei debiti tributari della società in accomandita semplice estinta;
di questo fatto era a conoscenza anche l'Ufficio che, nel giudizio di impugnazione delle cartelle formato per la riscossione del credito e degli accessori ,il cui pagamento era stato intimato con gli atti di recupero,aveva provveduto ad uno sgravio parziale. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che impugnava ,punto per punto ,quanto affermato da parte ricorrente sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti,come correttamente afferma parte resistente,le sentenze della Corte Tributaria regionale di Basilicata
n. 323,324 e 325/02/2022, sono state depositate il 14.11.2022.Il termine di impugnazione sarebbe scaduto, ordinariamente, il 14 maggio 2023 ma ,per effetto della sospensione dei termini di impugnazione per undici mesi, di cui alla legge n. 197/2022,il termine scadeva lunedì 15 aprile 2024. Ora, non essendo state presentate le impugnazioni delle sentenze ,innanzi alla Corte di Cassazione, entro tale data,le stesse sentenze erano divenute definitive. Infatti l'art. 1 comma 199 della legge n.197/2022 ha stabilito la durata della sospensione in undici mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali.
La durata della sospensione straordinaria resta pari ad undici mesi anche nei casi in cui essa si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini .In tal senso il giudice di legittimità,come ancora correttamente afferma parte resistente,il quale , con riguardo alle sospensioni straordinarie dei termini di impugnazione disposte dal legislatore dei diversi condoni succedutisi nel tempo,ha chiarito che”… la sospensione straordinaria non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale- prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969,nel testo novellato da ultimo dall'art.16 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n.162 del 2014-nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi”
(Cass. sent. N.3598/2023,Cass,n. 28398/2021 ed altre).Le ulteriori ragioni di doglianza dedotte, non possono trovare ingresso legittimo nel giudizio che ci impegna in quanto si risolvono in una critica delle sopra citate sentenze della Corte Tributaria regionale di Basilicata, critiche che dovevano essere mosse avvalendosi delle impugnazioni previste dal codice di rito. Non essendo stata proposta impugnazione, le suddette sentenze sono divenute definitive anche sul capo avente ad oggetto la refusione delle spese di rito. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza rigetta il ricorso. Compensa, per intero, le spese di procedura.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240006652831003 SPESE GIUDIZIAL 2022
- RUOLO ORDINARIO n. 2024 000206 SPESE GIUDIZIAL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 497/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 27.12.2024,(rgr. N.742/2024), la sign.ra Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento nn.9220240006652831,9220240006652831 e 9220240006652831,anno di imposta 2016,per i seguenti motivi: alla data di esecutività del ruolo (16.05.2024) le sentenze della Corte Tributaria di secondo grado nn.323/324 e 325/02/2022, non erano ancora diventate definitive per effetto della sospensione prevista dall'art. 1 com ma 197 della legge n.197/2022;le sentenze citate erano errate nella parte in cui condannavano la ricorrente a rispondere dei debiti tributari della società in accomandita semplice estinta;
di questo fatto era a conoscenza anche l'Ufficio che, nel giudizio di impugnazione delle cartelle formato per la riscossione del credito e degli accessori ,il cui pagamento era stato intimato con gli atti di recupero,aveva provveduto ad uno sgravio parziale. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che impugnava ,punto per punto ,quanto affermato da parte ricorrente sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti,come correttamente afferma parte resistente,le sentenze della Corte Tributaria regionale di Basilicata
n. 323,324 e 325/02/2022, sono state depositate il 14.11.2022.Il termine di impugnazione sarebbe scaduto, ordinariamente, il 14 maggio 2023 ma ,per effetto della sospensione dei termini di impugnazione per undici mesi, di cui alla legge n. 197/2022,il termine scadeva lunedì 15 aprile 2024. Ora, non essendo state presentate le impugnazioni delle sentenze ,innanzi alla Corte di Cassazione, entro tale data,le stesse sentenze erano divenute definitive. Infatti l'art. 1 comma 199 della legge n.197/2022 ha stabilito la durata della sospensione in undici mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali.
La durata della sospensione straordinaria resta pari ad undici mesi anche nei casi in cui essa si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini .In tal senso il giudice di legittimità,come ancora correttamente afferma parte resistente,il quale , con riguardo alle sospensioni straordinarie dei termini di impugnazione disposte dal legislatore dei diversi condoni succedutisi nel tempo,ha chiarito che”… la sospensione straordinaria non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale- prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969,nel testo novellato da ultimo dall'art.16 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n.162 del 2014-nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi”
(Cass. sent. N.3598/2023,Cass,n. 28398/2021 ed altre).Le ulteriori ragioni di doglianza dedotte, non possono trovare ingresso legittimo nel giudizio che ci impegna in quanto si risolvono in una critica delle sopra citate sentenze della Corte Tributaria regionale di Basilicata, critiche che dovevano essere mosse avvalendosi delle impugnazioni previste dal codice di rito. Non essendo stata proposta impugnazione, le suddette sentenze sono divenute definitive anche sul capo avente ad oggetto la refusione delle spese di rito. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza rigetta il ricorso. Compensa, per intero, le spese di procedura.