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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 786 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, c.f. e , E_ C.F._1 Parte_2
c.f. , in qualità di curatore speciale della C.F._2 minore , c.f. nata a [...] il Persona_1 C.F._3
29/10/2012, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro
Cavaliere, come da procure rilasciate nel giudizio di primo grado
- appellanti
E
Controparte_1
, c.f. , in persona del Curatore Dott.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_2
Di Bartolomeo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 869 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 16/6/2023, avente ad oggetto cessione di credito ed azione revocatoria ordinaria
Conclusioni degli appellanti
“In via preliminare e pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295
c.p.c. sospendere per le causali di cui in premessa il presente giudizio in attesa che venga definito il processo penale n.
2209/2019 R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Pescara a carico dei sigg. e per avere CP_3 CP_4 distratto, dissipato o, comunque, occultato beni, risorse finanziarie e in particolare somme di denaro contante per almeno
€ 200.000,00, costituente parte del corrispettivo della vendita
a dell'unità immobiliare sita in Pescara, Via E_
Primo Vere n. 48, materialmente versato dal coniuge dell'acquirente, direttamente nelle Controparte_5 mani di all'atto della stipula in data 02.10.2014; CP_4
> nel merito e in riforma della sentenza n. 869/2023 emessa dal
Tribunale di Pescara il 15/06/2023 nel giudizio rubricato al n.
1459/2020 R.G. e pubblicata il successivo 16/06/2023, notificata in data 19/06/2023 - previo rigetto di ogni contraria deduzione, eccezione, produzione, domanda e conclusione, in rito e in merito, principale e subordinata formulata da controparte nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio - accogliere il presente appello e, quindi, le conclusioni degli appellanti di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 23 settembre
2020, come di seguito riportate: <<voglia l tribunale adito ogni contraria istanza deduzione eccezione produzione e domanda in rito merito fatto diritto principale>
e subordinata, rigettati:
- respingere le domande proposte dalla AT del Fallimento della per le ragioni di Controparte_6 fatto e di diritto di cui sopra, con condanna della stessa attrice al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, cap ed iva come per legge.
- in subordine, e nella deprecata ipotesi di conferma della pronuncia di “falsità della quietanza di avvenuto pagamento della somma di euro 200.00,00 quale prezzo pagato da E_
, per la cessione del credito vantato dalla
[...] [...] verso Immobiliare Sirena Srl“, Controparte_1 dichiarare, altresì, la nullità del relativo contratto di cessione perché affetto da causa illecita, per le causali di cui in premessa, revocando sia la condanna della sig.ra E_
al pagamento del corrispettivo della predetta cessione e
[...] di quello delle spese legali sia la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione per Notar di Pescara Persona_2 del 27.11.2019 Rep. 8789, Racc. 6095.
In via istruttoria:
- dare atto della produzione dei documenti distintamente indicati in narrativa che si chiede di esaminare e valutare meglio;
- previa revoca dell'ordinanza di ammissione mezzi istruttori del Tribunale di Pescara emessa in data 02.04.2021, si chiede ammettersi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che, con contratto del 04 marzo 2011, la Immobiliare
Sirena S.r.l. ha dato in appalto alla Controparte_1 unipersonale i lavori di realizzazione, abbattimento e rifacimento del fabbricato sito in Pescara, Viale Primo Vere n.
48”.
2) “Vero che, a fronte di detto contratto, la
[...]
ha emesso la fattura n. 9 del 04 agosto 2011 Controparte_1 di euro 756.397,22”.
3) “Vero che, in pagamento della suddetta fattura, la
[...] unipersonale si è resa disponibile ad accettare CP_1 dalla Immobiliare Sirena S.r.l. la cessione di due unità immobiliari, giusta preliminari ripassati tra le parti”.
4) “Vero che, a sua volta, la Controparte_1
ha promesso in vendita alla sig.ra
[...] E_ una delle due unità immobiliari che avrebbe dovuto ricevere dalla
Immobiliare Sirena S.r.l., come da contratto preliminare del
02.10.2014 che si esibisce ed allegato al fascicolo di parte convenuta come doc. 7”.
5) “Vero che, a fronte degli acconti versati dalla sig.ra
[...]
il sig. ha rilasciato in calce al E_ CP_4 contratto preliminare di vendita del 02.10.2014 - e per conto della unipersonale - la ricevuta di Controparte_1 pagamento che si mostra, ed allegata al fascicolo di parte convenuta come doc. 9”.
6) “Vero che la provvista di euro 200.000,00 pagati in contanti
è frutto di compensi incassati nel 2013 in virtù di un contratto di consulenza che si esibisce, stipulato da una società della famiglia della Di Cecco, ER S.r.l.”.
7) “Vero che gli acconti ricevuti in virtù del ripetuto preliminare, pari ad euro 200.000,00, sono stati imputati al corrispettivo della cessione del credito per atto notar
[...]
in Montesilvano del 14 luglio 2016, Rep. 4951, Racc. Per_2
3388”.
8) “Vero che anche le altre unità immobiliari site al piano terra del fabbricato di Viale Primo Vere n. 48 sono state vendute agli stessi prezzi di quella della . _1
9) “Vero che, con la sottoscrizione di detta cessione, il legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 unipersonale, sig. ha poi ratificato l'operato CP_3 del sig. il quale ha agito a suo nome pur in CP_4 assenza di poteri rappresentativi firmando il preliminare del 02.10.2014 e incamerando l'acconto di euro 200.000,00”.
10) “Vero che per evitare un doppio passaggio di proprietà, ovvero i costi di due atti di compravendita, si è deciso di fare trasferire l'immobile promesso in vendita dalla
[...]
unipersonale alla sig.ra e di cui CP_1 E_ al preliminare del 02.10.2014, direttamente dalla Immobiliare
Sirena S.r.l., giusta atto per notar in Persona_2
Montesilvano del 14 luglio 2016, Rep. 4951, Racc. 3388”.
11) “Vero che, per effetto del suindicato atto di cessione del
14 luglio 2016, il corrispettivo della compravendita ripassata in pari data è stato regolato, in parte, mediante compensazione con il credito vantato dalla cessionaria verso il E_ debitore ceduto, Immobiliare Sirena S.r.l., in virtù della ripetuta cessione”.
12) “Vero che, agli inizi di giugno 2017, la sig.ra E_
maturava la decisione di effettuare due donazioni, di
[...] altrettanti immobili di sua proprietà, in favore delle sue figlie
e , la prima maggiorenne avuta da CP_7 Persona_1 una precedente relazione sentimentale e la seconda minorenne nata durante il matrimonio con l'attuale marito, sig.
[...]
”. CP_5
13) “Vero che, per l'effetto di quanto sopra, in data 14 giugno
2017 il sig. inviava una mail allo Studio Controparte_5 del Notaio di Pescara con la quale chiedeva Persona_2 un preventivo per poter procedere alle due donazioni, come da mail che si mostra ed allegata al fascicolo di parte convenuta come doc. 2”.
14) “Vero che, in data 21 giugno 2017, si è proceduti con la prima donazione, avente ad oggetto l'immobile sito in Pescara, alla via Colle Carullo, in favore della figlia CP_7 come da atto a rogito del Notaio che si mostra Persona_2 ed allegato al fascicolo di parte convenuta come doc. 3”. 15) “Vero che, in occasione della predetta stipula, il Notaio propose alla sig.ra di fissare un Persona_2 _1 incontro ad hoc per affrontare gli aspetti fiscali e procedurali della seconda donazione, visto che la parte donataria sarebbe stata una minorenne”.
16) “Vero che, nel corso del 2018, il Notaio Persona_2
e la sig.ra ebbero il suddetto incontro durante il _1 quale, tra l'altro, il primo rappresentò alla seconda la necessità di predisporre un'istanza rivolta al giudice tutelare per ottenere la nomina di un curatore speciale nonché
l'autorizzazione in favore di questi ad accettare la donazione in nome e per conto della minore”.
17) “Vero che, a seguito di tale incontro, ci furono numerosi contatti con lo studio del Notaio per concertare la Per_2 stipula del secondo atto di donazione, i quali culminarono nell'estate del 2019 allorquando venne sottoposta all'attenzione della sig.ra una bozza della donazione e dell'istanza _1 da presentare al Giudice Tutelare di Pescara”.
18) “Vero che, in data 12 novembre 2019, il Notaio
[...]
ha depositato la prescritta richiesta al suindicato Per_2
Giudice Tutelare e, dopo averne ottenuto l'autorizzazione unitamente alla nomina del curatore speciale, ha proceduto alla stipula della seconda donazione, come da atti che si mostrano ed allegati al fascicolo di parte convenuta come docc. 4 e 5”.
Si indicano a testi i sigg. Controparte_5 Tes_1
, e il notaio tutti
[...] Testimone_2 Persona_2 domiciliati in Pescara, nonché il sig. CP_4 domiciliato in Montesilvano (PE);
- sin d'ora, si impugna e contesta ogni produzione documentale
e richiesta istruttoria di controparte in quanto inammissibile
e, nella deprecata ipotesi di ammissione, si chiede ammettersi
a prova diretta e contraria con i medesimi testi, nonché con quelli che verranno indicati nei termini di rito>>;
> per l'effetto di quanto sopra, ordinare al Conservatore dei
RR.II. di Pescara la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dalla AT ed avente ad oggetto l'inefficacia dell'atto di donazione per Notar di Pescara Persona_2 del 27.11.2019 Rep. 8789, Racc. 6095, avente ad oggetto
l'appartamento al piano terra, sito in Pescara al Viale Primo
Vere, descritto al Catasto Fabbricati al Fg. 29, particella 290 sub 13, ed il locale autorimessa al piano seminterrato, anch'esso in Pescara alla via Primo Vere, descritto in Catasto Fabbricati al Fg. 29, particella 290 sub 12);
> condannare la AT appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex D.M.
55/2014, cap e iva come per legge, secondo soccombenza”.
Conclusioni dell'appellato
“1) dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare
l'avverso gravame, con conferma della sentenza appellata;
2)in subordine, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, accertare la nullità e/o invalidità della quietanza di cui all'atto per Notar 14.07.2016 e/o la nullità, Per_2
l'invalidità e/o l'inopponibilità alla AT di tutti i patti
e gli atti attestanti l'avvenuto pagamento del corrispettivo convenuto per la cessione del credito vantato dalla fallita verso
Immobiliare Sirena Srl;
3) per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento E_ in favore della della somma di € 200.00,00, oltre CP_1 interessi dal 15.07.2016 al saldo;
4) revocare e dichiarare inefficace nei confronti dell'istante
l'atto di donazione per Notar di Pescara in Persona_2 data 27.11.2019 Rep. 8789, Racc. 6095, avente ad oggetto l'appartamento al piano terra, sito in Pescara al Viale Primo
Vere, decritto al Catasto Fabbricati al Fg. 29, particella 290 sub 13, ed il locale autorimessa al piano seminterrato, anch'esso in Pescara alla via Primo Vere, descritto in Catasto Fabbricati al Fg. 29, particella 290 sub 12), atto trascritto presso
l'Ufficio Provinciale del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare il giorno 10.12.2019 al n. 17793 R.G. ed al n. 12460
R.P.; con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare ogni dovuta annotazione;
5)con vittoria di spese e competenze del giudizio…”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 869 pubblicata in data 16 giugno 2023 il
Tribunale Ordinario di Pescara, in accoglimento delle domande proposte dal Controparte_1 unipersonale, dichiarava la falsità della quietanza con la quale la società in bonis aveva attestato di avere ricevuto dalla sig.ra la somma di euro 200.000,00 a titolo di E_ corrispettivo della cessione del credito di pari importo vantato dalla predetta nei confronti di Immobiliare Controparte_1
Sirena s.r.l.; condannava la sig.ra al pagamento in _1 favore del della somma sopra indicata di € 200.000,00, CP_1 oltre ad interessi decorrenti dalla stipula dell'atto di cessione del credito;
dichiarava inoltre inefficace nei confronti della AT il rogito in data 27/11/2019, con il quale la sig.ra aveva donato alla figlia minore _1 [...]
l'appartamento sito in Pescara, viale Primo Vere n. Per_1
48, con annesso garage;
ordinava al Conservatore dei Registri
Immobiliari l'annotazione della sentenza, e condannava infine i convenuti a rifondere al le spese del giudizio. CP_1
1.1 Il Tribunale riferiva che il Fallimento della s.r.l. unipersonale , dichiarato con sentenza in data Controparte_1
19/02/2019, aveva esposto che la società in bonis, operante nel settore delle costruzioni, aveva stipulato in data 14/07/2016 un atto di “Cessione del Credito - Compravendita” con Immobiliare
Sirena s.r.l. e la sig.ra che nelle premesse E_ dell'atto Immobiliare Sirena s.r.l. e CP_1 Controparte_1 si erano date atto: a) d'essere quest'ultima creditrice della prima della somma di € 756.397,22 a titolo di corrispettivo di lavori edili appaltatile da Immobiliare Sirena nel 2011; b) di avere stipulato in data 4/3/2011 un contratto preliminare con il quale Immobiliare Sirena aveva promesso di vendere a CP_1
, o a persona da questa nominata, per il corrispettivo di
[...] euro 400.000,00, un appartamento con garage sito in Pescara, viale Primo Vere n. 48, realizzato dall'appaltatrice mediante demolizione e ricostruzione di un edificio di proprietà della committente, da pagare mediante compensazione parziale con il credito vantato da nei confronti di Immobiliare Controparte_1
Sirena per i lavori eseguiti;
c) di avere Controparte_1 nominato la sig.ra quale acquirente dell'immobile E_ oggetto del preliminare;
che, ciò premesso, Controparte_1 aveva ceduto pro soluto alla sig.ra il credito E_ di euro 200.000,00 vantato nei confronti di Immobiliare Sirena ed il notaio aveva precisato che: “Il corrispettivo della cessione è convenuto in Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) prezzo che, come le parti mi dichiarano, è stato già regolato dalle medesime prima di oggi”; che Immobiliare Sirena aveva quindi venduto alla sig.ra l'appartamento sito in _1 viale Primo Vere n. 48, oggetto del preliminare stipulato dalla committente con l'appaltatrice, per il corrispettivo di €
400.000,00, oltre ad € 16.000,00 per IVA, che veniva pagato per
€ 200.000,00 mediante assegni circolari emessi in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., come da indicazione di
Immobiliare Sirena s.r.l., delegata ad effettuare il pagamento nell'interesse di per debiti tributari di Controparte_1 quest'ultima; per € 16.000,00 mediante un assegno circolare intestato alla venditrice, e per la residua somma di € 200.000,00
“mediante compensazione del credito di pari importo vantato dalla Sig.ra verso la venditrice Immobiliare Sirena _1 giusta cessione del credito di cui alla prima convenzione che precede”; che dalle verifiche effettuate dal Curatore sui documenti contabili e sugli estratti conto bancari non si rinveniva il versamento della somma di euro 200.000,00 che sarebbe stata pagata dalla sig.ra a _1 Controparte_1
in corrispettivo del credito cedutole;
che il Curatore
[...] aveva chiesto in data 12/11/2019 alla sig.ra di _1 trasmettergli la documentazione comprovante il pagamento, tenuto conto che nell'atto non erano specificati né i tempi né i mezzi del versamento della somma di euro 200.000,00; che, non avendo ricevuto risposta, il curatore aveva inviato alla convenuta una lettera raccomandata in data 10/12/2019; che la sig.ra _1 aveva trasmesso in data 17/12/2019 la fotocopia di un contratto preliminare, recante la data, non certa, del 02/10/2014, con il quale con le aveva promesso in vendita Controparte_1
l'appartamento di viale Primo Vere per il corrispettivo di €
400.000,00, oltre ad IVA, da pagare quanto ad € 200.000,00 alla firma del preliminare, quanto ad € 96.000,00 in 24 rate mensili dell'importo di € 4.000,00 ciascuna a decorrere dal mese di gennaio del 2015 e quanto ad € 104.000,00, oltre ad IVA, alla stipula del rogito;
che la sig.ra aveva inoltre inviato _1 la fotocopia di una quietanza, recante la stessa data, non certa, del 2/10/2014, del seguente tenore letterale: “Io sottoscritto ricevo la somma di Euro 200.000,00 dico CP_4 duecentomila dalla Signora in acconto (contanti) E_ per l'acquisto dell'appartamento in Viale Primo Vere n. 48,
Pescara. Fra di noi c'è un compromesso in essere. 2.10.2014
”; che il Curatore aveva inoltre accertato che il CP_4
27/11/2019, subito dopo aver ricevuto la richiesta del curatore di fornire prova del pagamento della somma di euro 200.000,00, la sig.ra aveva donato l'appartamento alla figlia minore _1
, nata a [...] il [...], rappresentata per Persona_1 la stipula della donazione dal curatore speciale, sig. Pt_2
, nominato dal giudice tutelare;
che non vi era prova del
[...] pagamento del corrispettivo della cessione del credito e che l'atto di donazione aveva pregiudicato le ragioni della massa dei creditori.
1.2 Il Tribunale riferiva che i convenuti e E_
quale curatore speciale della figlia Parte_2 minore della convenuta, avevano chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore, deducendo che già nel giugno del 2017 la sig.ra aveva deciso di donare i suoi immobili alle due _1 figlie, avuta da una precedente relazione CP_7 sentimentale, e , minorenne, nata dal matrimonio Persona_1 con il sig. , come risultava dai contatti Controparte_5 avuti con il notaio per la stipula dell'atto; che il curatore non aveva fornito nessuna prova della natura simulata della quietanza di pagamento di euro 200.000,00 rilasciatale dalla società in bonis a fronte dei versamenti effettuati in forza del contratto preliminare stipulato il 2/10/2014; che le parti avevano deciso che la sig.ra acquistasse l'appartamento _1 da Immobiliare Sirena invece che da al fine di Controparte_1 evitare i costi di un doppio passaggio di proprietà ed avevano imputato i versamenti già effettuati dalla promissaria acquirente a corrispettivo della cessione del credito vantato da verso Immobiliare Sirena;
che era infondata la Controparte_1 tesi del , secondo cui il pagamento era nullo in quanto CP_1 effettuato in contanti in violazione del d.lgs. n. 231 del 2007; che anche la seconda unità immobiliare edificata da CP_1
nello stesso fabbricato di viale Primo Vere era stata
[...] venduta da Immobiliare Sirena per lo stesso corrispettivo indicato nel contratto del 14/7/2016.
1.3 Il Tribunale evidenziava che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore, poi fallito, non è opponibile al;
osservava che non era attendibile che CP_1 il pagamento dell'ingente somma di euro 200.000,00 fosse stato effettuato in contanti in spregio delle vigenti norme antiriciclaggio;
che il contratto preliminare del 2/10/2014 era privo di data certa, era sottoscritto dal sig. CP_4 che all'epoca non aveva la rappresentanza di CP_1 CP_1
e dava conto di un pagamento in contanti non tracciabile e quindi non era idoneo a dimostrare il pagamento;
che in sede di interrogatorio formale la sig.ra aveva dichiarato che _1 la somma di euro 200.000,00 era stata versata al sig. CP_4 dal marito , il quale aveva ricevuto tale Controparte_5 somma come corrispettivo di un'attività di consulenza nel settore navale effettuata dalla società ER s.r.l., di cui lei era socia con una piccola partecipazione, a favore di tale che pertanto non vi era coincidenza fra quanto Persona_3 dichiarato dalla convenuta e quanto indicato nel contratto preliminare;
che la circostanza del pagamento in contanti in favore della società ER, dedotta tardivamente dalla convenuta, era anch'essa non provata, giacché il contratto di consulenza prodotto dalla sig.ra stipulato da ER _1 con il sig. era privo di data certa ed in esso il sig. Per_3 si impegnava a pagare alla società entro l'anno 2013 la Per_3 complessiva somma di euro 200.000,00, anche in questo caso senza alcuna tracciabilità; che inoltre nell'atto di cessione di credito e di compravendita stipulato il 14/7/2016 le parti non avevano fatto nessun riferimento al contratto preliminare del
2/10/2014.
1.4. Quanto all'azione revocatoria, il Tribunale rilevava che sussisteva il pregiudizio del creditore, poiché a seguito della donazione la sig.ra si era privata di ogni _1 proprietà immobiliare;
che inoltre, trattandosi di atto posteriore all'atto di cessione del 14/7/2016, era sufficiente la consapevolezza da parte della donante della lesione delle ragioni creditorie della cedente;
che erano irrilevanti le deduzioni della convenuta, secondo la quale aveva maturato la volontà di donare i suoi beni alle figlie nel 2017, in epoca comunque posteriore al momento nel quale era sorto il credito di oggetto del presente giudizio. Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2023 i sig.ri e in qualità di E_ Parte_2 curatore speciale della minore proponevano Persona_1 appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di sette motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello.
2.2 L'udienza del 17/12/2024 di discussione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. veniva svolta in forma cartolare, secondo le modalità di cui all'art. 127-bis c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
2.2.1 Con ordinanza in data 19/12/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1418 e 1421
c.c.; rilevano che il giudice di primo grado aveva dichiarato che la quietanza era stata rilasciata per una somma ingente pagata in contanti dalla sig.ra in spregio alla vigente _1 normativa in materia di antiriciclaggio che impone la
“tracciabilità” dei pagamenti superiori ad un determinato valore e che pertanto in caso di contestazione doveva presumersi la non veridicità del pagamento;
assumono che, ciò premesso, il giudice avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità della cessione di credito, giacché se un pagamento viene eseguito in contanti oltre i limiti dettati dalla normativa antiriciclaggio si è in presenza di un'operazione illecita che vizia la causa del contratto;
rilevano che in tal modo non vi sarebbe stata neppure la necessità di dichiarare l'inefficacia della donazione, giacché la dichiarazione di nullità della cessione avrebbe comportato la riviviscenza del credito vantato dalla società fallita nei confronti di Immobiliare Sirena s.r.l.
3.1. Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.
3.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il giudice di primo grado non ha ritenuto il pagamento del corrispettivo della cessione del credito illecito in quanto eseguito in violazione della normativa antiriciclaggio, ma, richiamando il costante orientamento della Corte di Cassazione, ha correttamente rilevato che la quietanza rilasciata dall'imprenditore poi fallito non è opponibile al fallimento
(Cass. n. 4288 del 2005; Cass. n. 21258 del 2014; Cass. n. 24690 del 2017), con conseguente onere del debitore di fornire la prova dell'estinzione del suo debito, ed ha osservato che l'esistenza di limiti di legge ai pagamenti in denaro contante conduce a presumere, in caso di pagamenti asseritamente effettuati in violazione di tali limiti, la non veridicità di essi in caso di contestazione da parte di chi vi abbia interesse, richiamando anche in questo caso uno specifico precedente della Suprema Corte che di tale principio ha fatto applicazione (Cass. n. 14481 del
2005).
3.2. La tesi degli appellanti della nullità del contratto ove il pagamento sia effettuato in contanti oltre i limiti di legge è inoltre infondata, in base all'insegnamento della Corte di Cassazione, che ha espressamente escluso la sanzione della nullità nell'ipotesi in esame, essendo prevista una sanzione amministrativa per la violazione della legge n. 231 del 2007
(vedi Cass. n. 525 del 2017).
4. Con il secondo motivo di appello, articolato in più censure, gli appellanti deducono che la sentenza era viziata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., avendo il giudice dato rilievo unicamente a presunzioni a favore del
. CP_1
4.1. Gli appellanti rilevano che la quietanza era stata rilasciata in favore della sig.ra nell'atto pubblico _1 del 14 luglio 2016, nel quale il sig. legale CP_3 rappresentante di aveva ratificato l'operato Controparte_1 del suocero il quale aveva sottoscritto il CP_4 contratto preliminare e la quietanza del 2/10/2014; che pertanto la quietanza rilasciata nell'atto pubblico aveva data certa anteriore al ed era a questo opponibile, spettando al CP_1 curatore dare la prova della sua inesistenza o invalidità; ribadiscono quanto già dedotto in primo grado in ordine al fatto che l'acquisto dell'appartamento dalla proprietaria Immobiliare
Sirena era stato preferito dalle parti al fine di contenere i costi che sarebbero derivati da una doppia compravendita ed evidenziano che l'appartamento limitrofo a quello oggetto di causa era stato venduto da Immobiliare Sirena a condizioni analoghe.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. Come già esposto trattando il primo motivo di appello, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale non rende la quietanza opponibile al e non prova CP_1
l'effettività del pagamento quietanzato, che deve essere dimostrato dal debitore mediante strumenti verificabili (vedi
Cass. n. 19654 del 2019; Cass. n 14481 del 2005).
4.2.2. Il Tribunale ha inoltre evidenziato una serie di circostanze che inducevano a ritenere che il corrispettivo della cessione del credito non fosse stato versato, quali l'assenza di data certa del preliminare di compravendita stipulato fra la sig.ra e nel quale si dava atto del _1 Controparte_1 versamento in contanti della somma di euro 200.000,00; la circostanza che nel rogito del 14/7/2016 non era contenuto nessun riferimento al predetto preliminare, che pertanto poteva ritenersi confezionato allo scopo di giustificare il mancato versamento del corrispettivo della cessione del credito;
le dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di _1 interrogatorio formale, difformi rispetto a quanto attestato nella ricevuta rilasciatale dal sig. la tardiva CP_4 allegazione, effettuata per la prima volta in sede istruttoria, secondo la quale l'odierna appellante aveva la disponibilità di tale ingente somma in contanti per effetto di una consulenza prestata in materia navale a tale all'epoca Persona_3 settantottenne, dalla società ER s.r.l., nella quale la sig.ra aveva una piccola partecipazione e di cui era _1 legale rappresentante il marito la Controparte_5 mancanza di data certa del contratto di consulenza, apparentemente stipulato il 4/9/2012, e la mancanza di tracciabilità dei versamenti che sarebbero stati effettuati dal sig. in corrispettivo di tale consulenza;
la circostanza Per_3 che tali versamenti avrebbero dovuto essere effettuati in favore della società e non incamerati direttamente dall'amministratore per scopi personali.
4.2.3. Sul punto va inoltre rilevata l'estrema genericità dell'attività di consulenza che la società ER si impegnava a prestare in favore di tale persona fisica, nato Persona_3 il 1°/11/1935, avente ad oggetto consulenza ed assistenza professionale nei settori della “Contrattualistica
(compravendita di aziende, compravendita di partecipazioni, contratti di agenzia, contratti di royalties, contratti di management fees, ecc.); Assistenza nella costituzione di società ed in tutte le modifiche dell'atto costitutivo, sia sul territorio nazionale che all'estero; Cessione di quote di Srl;
Aspetti legali e societari inerenti alle operazioni straordinarie citate;
Assistenza nella creazione, riorganizzazione e ristrutturazione di gruppi societari;
Gestione delle problematiche e degli adempimento societari connessi;
Assistenza nell'ambito degli adempimenti societari ricorrenti (tenuta di libri sociali, predisposizione verbali, adempimenti conseguenti all'approvazione del bilancio, ecc.);
Contributi e finanziamenti;
Assistenza nell'ambito di successioni ereditarie”, con impegno del sig. a fronte Per_3 di tali generiche prestazioni, di versare mensilmente a ER la somma mensile di euro 50.000,00 dal 4/5/2013 al 4/9/2013.
4.2.4. Nessun elemento a sostegno dell'effettività del pagamento da parte della sig.ra del corrispettivo della _1 cessione del credito si ricava infine dal contratto di compravendita stipulato il 29/6/2016 da Immobiliare Sirena
s.r.l. con un terzo, avente ad oggetto l'appartamento limitrofo a quello acquistato dall'appellante. Anche in tale contratto risulta infatti documentato il versamento unicamente della somma di euro 261.960,00, pagata a mezzo di assegni circolari, su un corrispettivo complessivo di euro 381.960,00, IVA compresa, giacché euro 40.000,00 risultano pagati mediante compensazione con un preteso credito dell'acquirente per responsabilità precontrattuale della venditrice ed euro 80.000,00 risultano versati mediante assegni bancari, mezzo anomalo di pagamento nei contratti di compravendita, che non dà alcuna garanzia dell'esistenza della provvista e che appare tanto più inusuale a fronte della rinuncia di Immobiliare Sirena all'ipoteca legale.
5. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti evidenziano che i sig.ri e erano stati rinviati CP_3 CP_4
a giudizio per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, n. 1 e
2, e 223 r.d. n. 267 del 1942, per avere distratto, in qualità di amministratori di diritto o di fatto di Controparte_1
, fra l'altro, la somma di euro 200.000,00 versata in
[...] contanti dal marito della sig.ra per l'acquisto _1 dell'appartamento oggetto di causa, secondo quanto dichiarato dal sig. nel corso delle indagini. Controparte_5
5.1. Gli appellanti rilevano che la AT si era costituita parte civile nel processo penale, chiedendo agli amministratori il risarcimento dei danni;
che in tal modo il aveva ammesso l'effettività del versamento del CP_1 corrispettivo della cessione del credito da parte della sig.ra e rilevano che l'eventuale condanna risarcitoria in _1 favore della AT in sede penale unita alla condanna della sig.ra in sede civile avrebbe comportato un _1 arricchimento senza causa del CP_1
5.2. Producono la sentenza di condanna dei sig.ri e CP_3
frattanto pronunciata in primo grado e chiedono la CP_4 sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale al fine di evitare un possibile conflitto di giudicati. 5.3. Deve essere in primo luogo rilevata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della produzione da parte degli appellanti dell'atto di costituzione di parte civile della
AT in data 12/10/2021 e del decreto che dispone il giudizio, recante la stessa, trattandosi di atti che avrebbero dovuto essere prodotti nel giudizio di primo grado.
5.3.1. Inammissibile risulta anche la produzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara di condanna dei sig.ri e per il reato di bancarotta CP_3 CP_4 fraudolenta con riferimento, fra l'altro, alla distrazione della somma di euro 200.000,00 oggetto del presente giudizio. Tale sentenza risulta pubblicata in data 11/12/2023 ed avrebbe dovuto essere prodotta dagli appellanti unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 14/10/2024, mentre gli appellanti l'hanno depositata in giudizio unitamente alla comparsa conclusionale, il successivo 14/11/2024.
5.4. Va comunque osservato che la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale risulta infondata.
5.4.1. Come correttamente evidenziato dall'appellato, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte nel vigente ordinamento processuale l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., che esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia tra i due processi, con conseguente prosecuzione parallela dei due giudizi ed obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti, essendo la sospensione necessaria del giudizio civile limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. 5.4.2. La Corte ha anche rilevato che il giudizio civile può essere sospeso ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile, non essendo sufficiente che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorrendo che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato
(si veda Cass. n. 18918 del 2019, Cass. n. 18202 del 2018, Cass.
n. 26863 del 2016).
5.4.3. Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, tenuto conto che i due giudizi non vertono tra le stesse parti e che la decisione nei due casi dipende dall'applicazione di principi di diritto diversi.
5.4.4. Risponde, infatti, del delitto di bancarotta per distrazione l'imprenditore che, come nel caso in esame, non fornisce prova della destinazione allo svolgimento dell'attività
d'impresa delle somme che dagli atti risultino ricevute nell'ambito di tale attività, mentre nel presente giudizio rileva il principio civilistico della non opponibilità alla massa dei creditori della quietanza rilasciata al debitore dall'imprenditore poi fallito.
6. Con il quarto motivo di appello i sig.ri e _1
lamentano la violazione del diritto di difesa per non Pt_2 avere il giudice di primo grado ammesso i capitoli di prova testimoniale da loro articolati, ed insistono nella richiesta di ammissione, già reiterata in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni.
6.1. Anche tale istanza deve essere disattesa.
6.2. Correttamente il giudice di primo grado non ha ammesso i capitoli di prova riportati in epigrafe, tenuto conto che i capitoli n. 1, 2 e 3 vertono su circostanze non contestante;
i capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 risultano in parte superflui, laddove riproducono le pattuizioni contenute nei documenti versati in atti, ed in parte inammissibili, ove sono volti a provare per testi la data di stipula dei contratti e l'effettuazione dei pagamenti, in contrasto con il divieto di cui agli artt. 2721 e 2725 c.c.; il capitolo 10 risulta valutativo ed infine i capitoli dal n. 12 al n. 18 sono irrilevanti ai fini del decidere, tendendo a dare la prova che la sig.ra sin dal 2017 aveva in animo di donare i suoi _1 beni alle figlie, trattandosi comunque di condotte tenute dall'odierna appellante in epoca successiva al sorgere del credito di al pagamento della somma di euro Controparte_1
200.000,00 con la stipula in data 14/7/2016 del contratto di cessione di credito, ed essendo stata la donazione stipulata successivamente al ricevimento da parte della sig.ra _1 della richiesta di chiarimenti da parte del CP_1
7. Con il quinto motivo di appello parte appellante contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando il mancato rispetto da parte del Tribunale delle norme processuali in tema di valutazione delle prove.
7.1. Gli appellanti deducono che priva di fondamento era anche la domanda revocatoria formulata dal;
che CP_1 infatti nessun pregiudizio si era verificato ai danni della
AT a causa della donazione dell'appartamento alla figlia minore della sig.ra giacché, ove la quietanza fosse _1 stata considerata nulla, doveva essere dichiarata la nullità del contratto di cessione del credito con conseguente riviviscenza del credito della AT nei confronti di Immobiliare Sirena;
che mancava inoltre il consilium fraudis, giacché la sig.ra
[...]
aveva in animo di donare i suoi beni alle figlie prima _1 ancora della dichiarazione di fallimento di Nuova Casa
Immobiliare. 7.2. Il motivo è infondato.
7.3. Per ciò che riguarda l'eventus damni, va ribadito quanto esposto in relazione al primo motivo di appello in ordine all'infondatezza della tesi degli appellanti della nullità del contratto di cessione di credito per essere stato effettuato il pagamento in contanti.
7.4. Il primo giudice ha correttamente ritenuto provato il pregiudizio delle ragioni creditorie per effetto della spogliazione da parte della sig.ra dell'intero suo _1 patrimonio immobiliare a seguito della donazione alla figlia minore dell'appartamento sito in Pescara, viale Primo Vere n.
48.
7.5. Risulta provata anche la consapevolezza della donante di pregiudicare le ragioni creditorie mediante tale atto, stante l'assenza di altri beni immobili a lei intestati. Non è infatti necessario che l'atto dispositivo fosse preordinato a tale scopo, trattandosi di atto a titolo gratuito posto in essere dalla sig.ra successivamente all'insorgere del credito _1
e subito dopo aver ricevuto la raccomandata inviatale dalla
AT fallimentare in data 12/11/2019, ricevuta nella stessa data, con richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento della somma di euro 200.000,00.
8. Con il sesto motivo di gravame gli appellanti contestano la violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 132,
n. 4, c.p.c., deducendo che il Giudice di primo grado aveva travisato le loro allegazioni, trascurando le dichiarazioni rese dal sig. nel processo penale, il quale Controparte_5 aveva confermato il pagamento in contanti della somma di euro
200.000,00 da lui percepita per effetto del contratto di consulenza sottoscritto da ER con il sig. ; lamentano Per_3 che il giudice non valorizzato il fatto che il contratto definitivo aveva il medesimo oggetto del contratto preliminare e che l'immobile attiguo a quello oggetto di causa era stato venduto allo stesso prezzo, escludendo con ciò qualsiasi intento simulatorio.
8.1. Anche tale motivo è infondato.
8.2. Gli appellanti reiterano nella sostanza le censure già esposte nel secondo motivo di gravame, al cui esame si rimanda
(vedi paragrafi 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.)
9. Con il settimo motivo di appello i sig.ri e _1
chiedono che, in conseguenza della riforma della Pt_2 sentenza di primo grado, le spese processuali siano poste a carico del . CP_1
9.1. Il rigetto di questo motivo di appello discende dal rigetto dei motivi precedentemente esaminati, cui consegue la conferma integrale della sentenza di primo grado.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00 di media complessità, esclusa la fase di trattazione, che non si è svolta.
11. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione, calcolato sulla base del valore della controversia, quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di appello, che liquida nell'importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato in base al valore della controversia.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data
8/5/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 786 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, c.f. e , E_ C.F._1 Parte_2
c.f. , in qualità di curatore speciale della C.F._2 minore , c.f. nata a [...] il Persona_1 C.F._3
29/10/2012, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro
Cavaliere, come da procure rilasciate nel giudizio di primo grado
- appellanti
E
Controparte_1
, c.f. , in persona del Curatore Dott.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_2
Di Bartolomeo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 869 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 16/6/2023, avente ad oggetto cessione di credito ed azione revocatoria ordinaria
Conclusioni degli appellanti
“In via preliminare e pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295
c.p.c. sospendere per le causali di cui in premessa il presente giudizio in attesa che venga definito il processo penale n.
2209/2019 R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Pescara a carico dei sigg. e per avere CP_3 CP_4 distratto, dissipato o, comunque, occultato beni, risorse finanziarie e in particolare somme di denaro contante per almeno
€ 200.000,00, costituente parte del corrispettivo della vendita
a dell'unità immobiliare sita in Pescara, Via E_
Primo Vere n. 48, materialmente versato dal coniuge dell'acquirente, direttamente nelle Controparte_5 mani di all'atto della stipula in data 02.10.2014; CP_4
> nel merito e in riforma della sentenza n. 869/2023 emessa dal
Tribunale di Pescara il 15/06/2023 nel giudizio rubricato al n.
1459/2020 R.G. e pubblicata il successivo 16/06/2023, notificata in data 19/06/2023 - previo rigetto di ogni contraria deduzione, eccezione, produzione, domanda e conclusione, in rito e in merito, principale e subordinata formulata da controparte nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio - accogliere il presente appello e, quindi, le conclusioni degli appellanti di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 23 settembre
2020, come di seguito riportate: <<voglia l tribunale adito ogni contraria istanza deduzione eccezione produzione e domanda in rito merito fatto diritto principale>
e subordinata, rigettati:
- respingere le domande proposte dalla AT del Fallimento della per le ragioni di Controparte_6 fatto e di diritto di cui sopra, con condanna della stessa attrice al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, cap ed iva come per legge.
- in subordine, e nella deprecata ipotesi di conferma della pronuncia di “falsità della quietanza di avvenuto pagamento della somma di euro 200.00,00 quale prezzo pagato da E_
, per la cessione del credito vantato dalla
[...] [...] verso Immobiliare Sirena Srl“, Controparte_1 dichiarare, altresì, la nullità del relativo contratto di cessione perché affetto da causa illecita, per le causali di cui in premessa, revocando sia la condanna della sig.ra E_
al pagamento del corrispettivo della predetta cessione e
[...] di quello delle spese legali sia la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione per Notar di Pescara Persona_2 del 27.11.2019 Rep. 8789, Racc. 6095.
In via istruttoria:
- dare atto della produzione dei documenti distintamente indicati in narrativa che si chiede di esaminare e valutare meglio;
- previa revoca dell'ordinanza di ammissione mezzi istruttori del Tribunale di Pescara emessa in data 02.04.2021, si chiede ammettersi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che, con contratto del 04 marzo 2011, la Immobiliare
Sirena S.r.l. ha dato in appalto alla Controparte_1 unipersonale i lavori di realizzazione, abbattimento e rifacimento del fabbricato sito in Pescara, Viale Primo Vere n.
48”.
2) “Vero che, a fronte di detto contratto, la
[...]
ha emesso la fattura n. 9 del 04 agosto 2011 Controparte_1 di euro 756.397,22”.
3) “Vero che, in pagamento della suddetta fattura, la
[...] unipersonale si è resa disponibile ad accettare CP_1 dalla Immobiliare Sirena S.r.l. la cessione di due unità immobiliari, giusta preliminari ripassati tra le parti”.
4) “Vero che, a sua volta, la Controparte_1
ha promesso in vendita alla sig.ra
[...] E_ una delle due unità immobiliari che avrebbe dovuto ricevere dalla
Immobiliare Sirena S.r.l., come da contratto preliminare del
02.10.2014 che si esibisce ed allegato al fascicolo di parte convenuta come doc. 7”.
5) “Vero che, a fronte degli acconti versati dalla sig.ra
[...]
il sig. ha rilasciato in calce al E_ CP_4 contratto preliminare di vendita del 02.10.2014 - e per conto della unipersonale - la ricevuta di Controparte_1 pagamento che si mostra, ed allegata al fascicolo di parte convenuta come doc. 9”.
6) “Vero che la provvista di euro 200.000,00 pagati in contanti
è frutto di compensi incassati nel 2013 in virtù di un contratto di consulenza che si esibisce, stipulato da una società della famiglia della Di Cecco, ER S.r.l.”.
7) “Vero che gli acconti ricevuti in virtù del ripetuto preliminare, pari ad euro 200.000,00, sono stati imputati al corrispettivo della cessione del credito per atto notar
[...]
in Montesilvano del 14 luglio 2016, Rep. 4951, Racc. Per_2
3388”.
8) “Vero che anche le altre unità immobiliari site al piano terra del fabbricato di Viale Primo Vere n. 48 sono state vendute agli stessi prezzi di quella della . _1
9) “Vero che, con la sottoscrizione di detta cessione, il legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 unipersonale, sig. ha poi ratificato l'operato CP_3 del sig. il quale ha agito a suo nome pur in CP_4 assenza di poteri rappresentativi firmando il preliminare del 02.10.2014 e incamerando l'acconto di euro 200.000,00”.
10) “Vero che per evitare un doppio passaggio di proprietà, ovvero i costi di due atti di compravendita, si è deciso di fare trasferire l'immobile promesso in vendita dalla
[...]
unipersonale alla sig.ra e di cui CP_1 E_ al preliminare del 02.10.2014, direttamente dalla Immobiliare
Sirena S.r.l., giusta atto per notar in Persona_2
Montesilvano del 14 luglio 2016, Rep. 4951, Racc. 3388”.
11) “Vero che, per effetto del suindicato atto di cessione del
14 luglio 2016, il corrispettivo della compravendita ripassata in pari data è stato regolato, in parte, mediante compensazione con il credito vantato dalla cessionaria verso il E_ debitore ceduto, Immobiliare Sirena S.r.l., in virtù della ripetuta cessione”.
12) “Vero che, agli inizi di giugno 2017, la sig.ra E_
maturava la decisione di effettuare due donazioni, di
[...] altrettanti immobili di sua proprietà, in favore delle sue figlie
e , la prima maggiorenne avuta da CP_7 Persona_1 una precedente relazione sentimentale e la seconda minorenne nata durante il matrimonio con l'attuale marito, sig.
[...]
”. CP_5
13) “Vero che, per l'effetto di quanto sopra, in data 14 giugno
2017 il sig. inviava una mail allo Studio Controparte_5 del Notaio di Pescara con la quale chiedeva Persona_2 un preventivo per poter procedere alle due donazioni, come da mail che si mostra ed allegata al fascicolo di parte convenuta come doc. 2”.
14) “Vero che, in data 21 giugno 2017, si è proceduti con la prima donazione, avente ad oggetto l'immobile sito in Pescara, alla via Colle Carullo, in favore della figlia CP_7 come da atto a rogito del Notaio che si mostra Persona_2 ed allegato al fascicolo di parte convenuta come doc. 3”. 15) “Vero che, in occasione della predetta stipula, il Notaio propose alla sig.ra di fissare un Persona_2 _1 incontro ad hoc per affrontare gli aspetti fiscali e procedurali della seconda donazione, visto che la parte donataria sarebbe stata una minorenne”.
16) “Vero che, nel corso del 2018, il Notaio Persona_2
e la sig.ra ebbero il suddetto incontro durante il _1 quale, tra l'altro, il primo rappresentò alla seconda la necessità di predisporre un'istanza rivolta al giudice tutelare per ottenere la nomina di un curatore speciale nonché
l'autorizzazione in favore di questi ad accettare la donazione in nome e per conto della minore”.
17) “Vero che, a seguito di tale incontro, ci furono numerosi contatti con lo studio del Notaio per concertare la Per_2 stipula del secondo atto di donazione, i quali culminarono nell'estate del 2019 allorquando venne sottoposta all'attenzione della sig.ra una bozza della donazione e dell'istanza _1 da presentare al Giudice Tutelare di Pescara”.
18) “Vero che, in data 12 novembre 2019, il Notaio
[...]
ha depositato la prescritta richiesta al suindicato Per_2
Giudice Tutelare e, dopo averne ottenuto l'autorizzazione unitamente alla nomina del curatore speciale, ha proceduto alla stipula della seconda donazione, come da atti che si mostrano ed allegati al fascicolo di parte convenuta come docc. 4 e 5”.
Si indicano a testi i sigg. Controparte_5 Tes_1
, e il notaio tutti
[...] Testimone_2 Persona_2 domiciliati in Pescara, nonché il sig. CP_4 domiciliato in Montesilvano (PE);
- sin d'ora, si impugna e contesta ogni produzione documentale
e richiesta istruttoria di controparte in quanto inammissibile
e, nella deprecata ipotesi di ammissione, si chiede ammettersi
a prova diretta e contraria con i medesimi testi, nonché con quelli che verranno indicati nei termini di rito>>;
> per l'effetto di quanto sopra, ordinare al Conservatore dei
RR.II. di Pescara la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dalla AT ed avente ad oggetto l'inefficacia dell'atto di donazione per Notar di Pescara Persona_2 del 27.11.2019 Rep. 8789, Racc. 6095, avente ad oggetto
l'appartamento al piano terra, sito in Pescara al Viale Primo
Vere, descritto al Catasto Fabbricati al Fg. 29, particella 290 sub 13, ed il locale autorimessa al piano seminterrato, anch'esso in Pescara alla via Primo Vere, descritto in Catasto Fabbricati al Fg. 29, particella 290 sub 12);
> condannare la AT appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex D.M.
55/2014, cap e iva come per legge, secondo soccombenza”.
Conclusioni dell'appellato
“1) dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare
l'avverso gravame, con conferma della sentenza appellata;
2)in subordine, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, accertare la nullità e/o invalidità della quietanza di cui all'atto per Notar 14.07.2016 e/o la nullità, Per_2
l'invalidità e/o l'inopponibilità alla AT di tutti i patti
e gli atti attestanti l'avvenuto pagamento del corrispettivo convenuto per la cessione del credito vantato dalla fallita verso
Immobiliare Sirena Srl;
3) per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento E_ in favore della della somma di € 200.00,00, oltre CP_1 interessi dal 15.07.2016 al saldo;
4) revocare e dichiarare inefficace nei confronti dell'istante
l'atto di donazione per Notar di Pescara in Persona_2 data 27.11.2019 Rep. 8789, Racc. 6095, avente ad oggetto l'appartamento al piano terra, sito in Pescara al Viale Primo
Vere, decritto al Catasto Fabbricati al Fg. 29, particella 290 sub 13, ed il locale autorimessa al piano seminterrato, anch'esso in Pescara alla via Primo Vere, descritto in Catasto Fabbricati al Fg. 29, particella 290 sub 12), atto trascritto presso
l'Ufficio Provinciale del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare il giorno 10.12.2019 al n. 17793 R.G. ed al n. 12460
R.P.; con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare ogni dovuta annotazione;
5)con vittoria di spese e competenze del giudizio…”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 869 pubblicata in data 16 giugno 2023 il
Tribunale Ordinario di Pescara, in accoglimento delle domande proposte dal Controparte_1 unipersonale, dichiarava la falsità della quietanza con la quale la società in bonis aveva attestato di avere ricevuto dalla sig.ra la somma di euro 200.000,00 a titolo di E_ corrispettivo della cessione del credito di pari importo vantato dalla predetta nei confronti di Immobiliare Controparte_1
Sirena s.r.l.; condannava la sig.ra al pagamento in _1 favore del della somma sopra indicata di € 200.000,00, CP_1 oltre ad interessi decorrenti dalla stipula dell'atto di cessione del credito;
dichiarava inoltre inefficace nei confronti della AT il rogito in data 27/11/2019, con il quale la sig.ra aveva donato alla figlia minore _1 [...]
l'appartamento sito in Pescara, viale Primo Vere n. Per_1
48, con annesso garage;
ordinava al Conservatore dei Registri
Immobiliari l'annotazione della sentenza, e condannava infine i convenuti a rifondere al le spese del giudizio. CP_1
1.1 Il Tribunale riferiva che il Fallimento della s.r.l. unipersonale , dichiarato con sentenza in data Controparte_1
19/02/2019, aveva esposto che la società in bonis, operante nel settore delle costruzioni, aveva stipulato in data 14/07/2016 un atto di “Cessione del Credito - Compravendita” con Immobiliare
Sirena s.r.l. e la sig.ra che nelle premesse E_ dell'atto Immobiliare Sirena s.r.l. e CP_1 Controparte_1 si erano date atto: a) d'essere quest'ultima creditrice della prima della somma di € 756.397,22 a titolo di corrispettivo di lavori edili appaltatile da Immobiliare Sirena nel 2011; b) di avere stipulato in data 4/3/2011 un contratto preliminare con il quale Immobiliare Sirena aveva promesso di vendere a CP_1
, o a persona da questa nominata, per il corrispettivo di
[...] euro 400.000,00, un appartamento con garage sito in Pescara, viale Primo Vere n. 48, realizzato dall'appaltatrice mediante demolizione e ricostruzione di un edificio di proprietà della committente, da pagare mediante compensazione parziale con il credito vantato da nei confronti di Immobiliare Controparte_1
Sirena per i lavori eseguiti;
c) di avere Controparte_1 nominato la sig.ra quale acquirente dell'immobile E_ oggetto del preliminare;
che, ciò premesso, Controparte_1 aveva ceduto pro soluto alla sig.ra il credito E_ di euro 200.000,00 vantato nei confronti di Immobiliare Sirena ed il notaio aveva precisato che: “Il corrispettivo della cessione è convenuto in Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) prezzo che, come le parti mi dichiarano, è stato già regolato dalle medesime prima di oggi”; che Immobiliare Sirena aveva quindi venduto alla sig.ra l'appartamento sito in _1 viale Primo Vere n. 48, oggetto del preliminare stipulato dalla committente con l'appaltatrice, per il corrispettivo di €
400.000,00, oltre ad € 16.000,00 per IVA, che veniva pagato per
€ 200.000,00 mediante assegni circolari emessi in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., come da indicazione di
Immobiliare Sirena s.r.l., delegata ad effettuare il pagamento nell'interesse di per debiti tributari di Controparte_1 quest'ultima; per € 16.000,00 mediante un assegno circolare intestato alla venditrice, e per la residua somma di € 200.000,00
“mediante compensazione del credito di pari importo vantato dalla Sig.ra verso la venditrice Immobiliare Sirena _1 giusta cessione del credito di cui alla prima convenzione che precede”; che dalle verifiche effettuate dal Curatore sui documenti contabili e sugli estratti conto bancari non si rinveniva il versamento della somma di euro 200.000,00 che sarebbe stata pagata dalla sig.ra a _1 Controparte_1
in corrispettivo del credito cedutole;
che il Curatore
[...] aveva chiesto in data 12/11/2019 alla sig.ra di _1 trasmettergli la documentazione comprovante il pagamento, tenuto conto che nell'atto non erano specificati né i tempi né i mezzi del versamento della somma di euro 200.000,00; che, non avendo ricevuto risposta, il curatore aveva inviato alla convenuta una lettera raccomandata in data 10/12/2019; che la sig.ra _1 aveva trasmesso in data 17/12/2019 la fotocopia di un contratto preliminare, recante la data, non certa, del 02/10/2014, con il quale con le aveva promesso in vendita Controparte_1
l'appartamento di viale Primo Vere per il corrispettivo di €
400.000,00, oltre ad IVA, da pagare quanto ad € 200.000,00 alla firma del preliminare, quanto ad € 96.000,00 in 24 rate mensili dell'importo di € 4.000,00 ciascuna a decorrere dal mese di gennaio del 2015 e quanto ad € 104.000,00, oltre ad IVA, alla stipula del rogito;
che la sig.ra aveva inoltre inviato _1 la fotocopia di una quietanza, recante la stessa data, non certa, del 2/10/2014, del seguente tenore letterale: “Io sottoscritto ricevo la somma di Euro 200.000,00 dico CP_4 duecentomila dalla Signora in acconto (contanti) E_ per l'acquisto dell'appartamento in Viale Primo Vere n. 48,
Pescara. Fra di noi c'è un compromesso in essere. 2.10.2014
”; che il Curatore aveva inoltre accertato che il CP_4
27/11/2019, subito dopo aver ricevuto la richiesta del curatore di fornire prova del pagamento della somma di euro 200.000,00, la sig.ra aveva donato l'appartamento alla figlia minore _1
, nata a [...] il [...], rappresentata per Persona_1 la stipula della donazione dal curatore speciale, sig. Pt_2
, nominato dal giudice tutelare;
che non vi era prova del
[...] pagamento del corrispettivo della cessione del credito e che l'atto di donazione aveva pregiudicato le ragioni della massa dei creditori.
1.2 Il Tribunale riferiva che i convenuti e E_
quale curatore speciale della figlia Parte_2 minore della convenuta, avevano chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore, deducendo che già nel giugno del 2017 la sig.ra aveva deciso di donare i suoi immobili alle due _1 figlie, avuta da una precedente relazione CP_7 sentimentale, e , minorenne, nata dal matrimonio Persona_1 con il sig. , come risultava dai contatti Controparte_5 avuti con il notaio per la stipula dell'atto; che il curatore non aveva fornito nessuna prova della natura simulata della quietanza di pagamento di euro 200.000,00 rilasciatale dalla società in bonis a fronte dei versamenti effettuati in forza del contratto preliminare stipulato il 2/10/2014; che le parti avevano deciso che la sig.ra acquistasse l'appartamento _1 da Immobiliare Sirena invece che da al fine di Controparte_1 evitare i costi di un doppio passaggio di proprietà ed avevano imputato i versamenti già effettuati dalla promissaria acquirente a corrispettivo della cessione del credito vantato da verso Immobiliare Sirena;
che era infondata la Controparte_1 tesi del , secondo cui il pagamento era nullo in quanto CP_1 effettuato in contanti in violazione del d.lgs. n. 231 del 2007; che anche la seconda unità immobiliare edificata da CP_1
nello stesso fabbricato di viale Primo Vere era stata
[...] venduta da Immobiliare Sirena per lo stesso corrispettivo indicato nel contratto del 14/7/2016.
1.3 Il Tribunale evidenziava che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore, poi fallito, non è opponibile al;
osservava che non era attendibile che CP_1 il pagamento dell'ingente somma di euro 200.000,00 fosse stato effettuato in contanti in spregio delle vigenti norme antiriciclaggio;
che il contratto preliminare del 2/10/2014 era privo di data certa, era sottoscritto dal sig. CP_4 che all'epoca non aveva la rappresentanza di CP_1 CP_1
e dava conto di un pagamento in contanti non tracciabile e quindi non era idoneo a dimostrare il pagamento;
che in sede di interrogatorio formale la sig.ra aveva dichiarato che _1 la somma di euro 200.000,00 era stata versata al sig. CP_4 dal marito , il quale aveva ricevuto tale Controparte_5 somma come corrispettivo di un'attività di consulenza nel settore navale effettuata dalla società ER s.r.l., di cui lei era socia con una piccola partecipazione, a favore di tale che pertanto non vi era coincidenza fra quanto Persona_3 dichiarato dalla convenuta e quanto indicato nel contratto preliminare;
che la circostanza del pagamento in contanti in favore della società ER, dedotta tardivamente dalla convenuta, era anch'essa non provata, giacché il contratto di consulenza prodotto dalla sig.ra stipulato da ER _1 con il sig. era privo di data certa ed in esso il sig. Per_3 si impegnava a pagare alla società entro l'anno 2013 la Per_3 complessiva somma di euro 200.000,00, anche in questo caso senza alcuna tracciabilità; che inoltre nell'atto di cessione di credito e di compravendita stipulato il 14/7/2016 le parti non avevano fatto nessun riferimento al contratto preliminare del
2/10/2014.
1.4. Quanto all'azione revocatoria, il Tribunale rilevava che sussisteva il pregiudizio del creditore, poiché a seguito della donazione la sig.ra si era privata di ogni _1 proprietà immobiliare;
che inoltre, trattandosi di atto posteriore all'atto di cessione del 14/7/2016, era sufficiente la consapevolezza da parte della donante della lesione delle ragioni creditorie della cedente;
che erano irrilevanti le deduzioni della convenuta, secondo la quale aveva maturato la volontà di donare i suoi beni alle figlie nel 2017, in epoca comunque posteriore al momento nel quale era sorto il credito di oggetto del presente giudizio. Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2023 i sig.ri e in qualità di E_ Parte_2 curatore speciale della minore proponevano Persona_1 appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di sette motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello.
2.2 L'udienza del 17/12/2024 di discussione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. veniva svolta in forma cartolare, secondo le modalità di cui all'art. 127-bis c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
2.2.1 Con ordinanza in data 19/12/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1418 e 1421
c.c.; rilevano che il giudice di primo grado aveva dichiarato che la quietanza era stata rilasciata per una somma ingente pagata in contanti dalla sig.ra in spregio alla vigente _1 normativa in materia di antiriciclaggio che impone la
“tracciabilità” dei pagamenti superiori ad un determinato valore e che pertanto in caso di contestazione doveva presumersi la non veridicità del pagamento;
assumono che, ciò premesso, il giudice avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità della cessione di credito, giacché se un pagamento viene eseguito in contanti oltre i limiti dettati dalla normativa antiriciclaggio si è in presenza di un'operazione illecita che vizia la causa del contratto;
rilevano che in tal modo non vi sarebbe stata neppure la necessità di dichiarare l'inefficacia della donazione, giacché la dichiarazione di nullità della cessione avrebbe comportato la riviviscenza del credito vantato dalla società fallita nei confronti di Immobiliare Sirena s.r.l.
3.1. Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.
3.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il giudice di primo grado non ha ritenuto il pagamento del corrispettivo della cessione del credito illecito in quanto eseguito in violazione della normativa antiriciclaggio, ma, richiamando il costante orientamento della Corte di Cassazione, ha correttamente rilevato che la quietanza rilasciata dall'imprenditore poi fallito non è opponibile al fallimento
(Cass. n. 4288 del 2005; Cass. n. 21258 del 2014; Cass. n. 24690 del 2017), con conseguente onere del debitore di fornire la prova dell'estinzione del suo debito, ed ha osservato che l'esistenza di limiti di legge ai pagamenti in denaro contante conduce a presumere, in caso di pagamenti asseritamente effettuati in violazione di tali limiti, la non veridicità di essi in caso di contestazione da parte di chi vi abbia interesse, richiamando anche in questo caso uno specifico precedente della Suprema Corte che di tale principio ha fatto applicazione (Cass. n. 14481 del
2005).
3.2. La tesi degli appellanti della nullità del contratto ove il pagamento sia effettuato in contanti oltre i limiti di legge è inoltre infondata, in base all'insegnamento della Corte di Cassazione, che ha espressamente escluso la sanzione della nullità nell'ipotesi in esame, essendo prevista una sanzione amministrativa per la violazione della legge n. 231 del 2007
(vedi Cass. n. 525 del 2017).
4. Con il secondo motivo di appello, articolato in più censure, gli appellanti deducono che la sentenza era viziata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., avendo il giudice dato rilievo unicamente a presunzioni a favore del
. CP_1
4.1. Gli appellanti rilevano che la quietanza era stata rilasciata in favore della sig.ra nell'atto pubblico _1 del 14 luglio 2016, nel quale il sig. legale CP_3 rappresentante di aveva ratificato l'operato Controparte_1 del suocero il quale aveva sottoscritto il CP_4 contratto preliminare e la quietanza del 2/10/2014; che pertanto la quietanza rilasciata nell'atto pubblico aveva data certa anteriore al ed era a questo opponibile, spettando al CP_1 curatore dare la prova della sua inesistenza o invalidità; ribadiscono quanto già dedotto in primo grado in ordine al fatto che l'acquisto dell'appartamento dalla proprietaria Immobiliare
Sirena era stato preferito dalle parti al fine di contenere i costi che sarebbero derivati da una doppia compravendita ed evidenziano che l'appartamento limitrofo a quello oggetto di causa era stato venduto da Immobiliare Sirena a condizioni analoghe.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. Come già esposto trattando il primo motivo di appello, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale non rende la quietanza opponibile al e non prova CP_1
l'effettività del pagamento quietanzato, che deve essere dimostrato dal debitore mediante strumenti verificabili (vedi
Cass. n. 19654 del 2019; Cass. n 14481 del 2005).
4.2.2. Il Tribunale ha inoltre evidenziato una serie di circostanze che inducevano a ritenere che il corrispettivo della cessione del credito non fosse stato versato, quali l'assenza di data certa del preliminare di compravendita stipulato fra la sig.ra e nel quale si dava atto del _1 Controparte_1 versamento in contanti della somma di euro 200.000,00; la circostanza che nel rogito del 14/7/2016 non era contenuto nessun riferimento al predetto preliminare, che pertanto poteva ritenersi confezionato allo scopo di giustificare il mancato versamento del corrispettivo della cessione del credito;
le dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di _1 interrogatorio formale, difformi rispetto a quanto attestato nella ricevuta rilasciatale dal sig. la tardiva CP_4 allegazione, effettuata per la prima volta in sede istruttoria, secondo la quale l'odierna appellante aveva la disponibilità di tale ingente somma in contanti per effetto di una consulenza prestata in materia navale a tale all'epoca Persona_3 settantottenne, dalla società ER s.r.l., nella quale la sig.ra aveva una piccola partecipazione e di cui era _1 legale rappresentante il marito la Controparte_5 mancanza di data certa del contratto di consulenza, apparentemente stipulato il 4/9/2012, e la mancanza di tracciabilità dei versamenti che sarebbero stati effettuati dal sig. in corrispettivo di tale consulenza;
la circostanza Per_3 che tali versamenti avrebbero dovuto essere effettuati in favore della società e non incamerati direttamente dall'amministratore per scopi personali.
4.2.3. Sul punto va inoltre rilevata l'estrema genericità dell'attività di consulenza che la società ER si impegnava a prestare in favore di tale persona fisica, nato Persona_3 il 1°/11/1935, avente ad oggetto consulenza ed assistenza professionale nei settori della “Contrattualistica
(compravendita di aziende, compravendita di partecipazioni, contratti di agenzia, contratti di royalties, contratti di management fees, ecc.); Assistenza nella costituzione di società ed in tutte le modifiche dell'atto costitutivo, sia sul territorio nazionale che all'estero; Cessione di quote di Srl;
Aspetti legali e societari inerenti alle operazioni straordinarie citate;
Assistenza nella creazione, riorganizzazione e ristrutturazione di gruppi societari;
Gestione delle problematiche e degli adempimento societari connessi;
Assistenza nell'ambito degli adempimenti societari ricorrenti (tenuta di libri sociali, predisposizione verbali, adempimenti conseguenti all'approvazione del bilancio, ecc.);
Contributi e finanziamenti;
Assistenza nell'ambito di successioni ereditarie”, con impegno del sig. a fronte Per_3 di tali generiche prestazioni, di versare mensilmente a ER la somma mensile di euro 50.000,00 dal 4/5/2013 al 4/9/2013.
4.2.4. Nessun elemento a sostegno dell'effettività del pagamento da parte della sig.ra del corrispettivo della _1 cessione del credito si ricava infine dal contratto di compravendita stipulato il 29/6/2016 da Immobiliare Sirena
s.r.l. con un terzo, avente ad oggetto l'appartamento limitrofo a quello acquistato dall'appellante. Anche in tale contratto risulta infatti documentato il versamento unicamente della somma di euro 261.960,00, pagata a mezzo di assegni circolari, su un corrispettivo complessivo di euro 381.960,00, IVA compresa, giacché euro 40.000,00 risultano pagati mediante compensazione con un preteso credito dell'acquirente per responsabilità precontrattuale della venditrice ed euro 80.000,00 risultano versati mediante assegni bancari, mezzo anomalo di pagamento nei contratti di compravendita, che non dà alcuna garanzia dell'esistenza della provvista e che appare tanto più inusuale a fronte della rinuncia di Immobiliare Sirena all'ipoteca legale.
5. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti evidenziano che i sig.ri e erano stati rinviati CP_3 CP_4
a giudizio per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, n. 1 e
2, e 223 r.d. n. 267 del 1942, per avere distratto, in qualità di amministratori di diritto o di fatto di Controparte_1
, fra l'altro, la somma di euro 200.000,00 versata in
[...] contanti dal marito della sig.ra per l'acquisto _1 dell'appartamento oggetto di causa, secondo quanto dichiarato dal sig. nel corso delle indagini. Controparte_5
5.1. Gli appellanti rilevano che la AT si era costituita parte civile nel processo penale, chiedendo agli amministratori il risarcimento dei danni;
che in tal modo il aveva ammesso l'effettività del versamento del CP_1 corrispettivo della cessione del credito da parte della sig.ra e rilevano che l'eventuale condanna risarcitoria in _1 favore della AT in sede penale unita alla condanna della sig.ra in sede civile avrebbe comportato un _1 arricchimento senza causa del CP_1
5.2. Producono la sentenza di condanna dei sig.ri e CP_3
frattanto pronunciata in primo grado e chiedono la CP_4 sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale al fine di evitare un possibile conflitto di giudicati. 5.3. Deve essere in primo luogo rilevata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della produzione da parte degli appellanti dell'atto di costituzione di parte civile della
AT in data 12/10/2021 e del decreto che dispone il giudizio, recante la stessa, trattandosi di atti che avrebbero dovuto essere prodotti nel giudizio di primo grado.
5.3.1. Inammissibile risulta anche la produzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara di condanna dei sig.ri e per il reato di bancarotta CP_3 CP_4 fraudolenta con riferimento, fra l'altro, alla distrazione della somma di euro 200.000,00 oggetto del presente giudizio. Tale sentenza risulta pubblicata in data 11/12/2023 ed avrebbe dovuto essere prodotta dagli appellanti unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 14/10/2024, mentre gli appellanti l'hanno depositata in giudizio unitamente alla comparsa conclusionale, il successivo 14/11/2024.
5.4. Va comunque osservato che la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale risulta infondata.
5.4.1. Come correttamente evidenziato dall'appellato, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte nel vigente ordinamento processuale l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., che esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia tra i due processi, con conseguente prosecuzione parallela dei due giudizi ed obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti, essendo la sospensione necessaria del giudizio civile limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. 5.4.2. La Corte ha anche rilevato che il giudizio civile può essere sospeso ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile, non essendo sufficiente che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorrendo che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato
(si veda Cass. n. 18918 del 2019, Cass. n. 18202 del 2018, Cass.
n. 26863 del 2016).
5.4.3. Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, tenuto conto che i due giudizi non vertono tra le stesse parti e che la decisione nei due casi dipende dall'applicazione di principi di diritto diversi.
5.4.4. Risponde, infatti, del delitto di bancarotta per distrazione l'imprenditore che, come nel caso in esame, non fornisce prova della destinazione allo svolgimento dell'attività
d'impresa delle somme che dagli atti risultino ricevute nell'ambito di tale attività, mentre nel presente giudizio rileva il principio civilistico della non opponibilità alla massa dei creditori della quietanza rilasciata al debitore dall'imprenditore poi fallito.
6. Con il quarto motivo di appello i sig.ri e _1
lamentano la violazione del diritto di difesa per non Pt_2 avere il giudice di primo grado ammesso i capitoli di prova testimoniale da loro articolati, ed insistono nella richiesta di ammissione, già reiterata in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni.
6.1. Anche tale istanza deve essere disattesa.
6.2. Correttamente il giudice di primo grado non ha ammesso i capitoli di prova riportati in epigrafe, tenuto conto che i capitoli n. 1, 2 e 3 vertono su circostanze non contestante;
i capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 risultano in parte superflui, laddove riproducono le pattuizioni contenute nei documenti versati in atti, ed in parte inammissibili, ove sono volti a provare per testi la data di stipula dei contratti e l'effettuazione dei pagamenti, in contrasto con il divieto di cui agli artt. 2721 e 2725 c.c.; il capitolo 10 risulta valutativo ed infine i capitoli dal n. 12 al n. 18 sono irrilevanti ai fini del decidere, tendendo a dare la prova che la sig.ra sin dal 2017 aveva in animo di donare i suoi _1 beni alle figlie, trattandosi comunque di condotte tenute dall'odierna appellante in epoca successiva al sorgere del credito di al pagamento della somma di euro Controparte_1
200.000,00 con la stipula in data 14/7/2016 del contratto di cessione di credito, ed essendo stata la donazione stipulata successivamente al ricevimento da parte della sig.ra _1 della richiesta di chiarimenti da parte del CP_1
7. Con il quinto motivo di appello parte appellante contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando il mancato rispetto da parte del Tribunale delle norme processuali in tema di valutazione delle prove.
7.1. Gli appellanti deducono che priva di fondamento era anche la domanda revocatoria formulata dal;
che CP_1 infatti nessun pregiudizio si era verificato ai danni della
AT a causa della donazione dell'appartamento alla figlia minore della sig.ra giacché, ove la quietanza fosse _1 stata considerata nulla, doveva essere dichiarata la nullità del contratto di cessione del credito con conseguente riviviscenza del credito della AT nei confronti di Immobiliare Sirena;
che mancava inoltre il consilium fraudis, giacché la sig.ra
[...]
aveva in animo di donare i suoi beni alle figlie prima _1 ancora della dichiarazione di fallimento di Nuova Casa
Immobiliare. 7.2. Il motivo è infondato.
7.3. Per ciò che riguarda l'eventus damni, va ribadito quanto esposto in relazione al primo motivo di appello in ordine all'infondatezza della tesi degli appellanti della nullità del contratto di cessione di credito per essere stato effettuato il pagamento in contanti.
7.4. Il primo giudice ha correttamente ritenuto provato il pregiudizio delle ragioni creditorie per effetto della spogliazione da parte della sig.ra dell'intero suo _1 patrimonio immobiliare a seguito della donazione alla figlia minore dell'appartamento sito in Pescara, viale Primo Vere n.
48.
7.5. Risulta provata anche la consapevolezza della donante di pregiudicare le ragioni creditorie mediante tale atto, stante l'assenza di altri beni immobili a lei intestati. Non è infatti necessario che l'atto dispositivo fosse preordinato a tale scopo, trattandosi di atto a titolo gratuito posto in essere dalla sig.ra successivamente all'insorgere del credito _1
e subito dopo aver ricevuto la raccomandata inviatale dalla
AT fallimentare in data 12/11/2019, ricevuta nella stessa data, con richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento della somma di euro 200.000,00.
8. Con il sesto motivo di gravame gli appellanti contestano la violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 132,
n. 4, c.p.c., deducendo che il Giudice di primo grado aveva travisato le loro allegazioni, trascurando le dichiarazioni rese dal sig. nel processo penale, il quale Controparte_5 aveva confermato il pagamento in contanti della somma di euro
200.000,00 da lui percepita per effetto del contratto di consulenza sottoscritto da ER con il sig. ; lamentano Per_3 che il giudice non valorizzato il fatto che il contratto definitivo aveva il medesimo oggetto del contratto preliminare e che l'immobile attiguo a quello oggetto di causa era stato venduto allo stesso prezzo, escludendo con ciò qualsiasi intento simulatorio.
8.1. Anche tale motivo è infondato.
8.2. Gli appellanti reiterano nella sostanza le censure già esposte nel secondo motivo di gravame, al cui esame si rimanda
(vedi paragrafi 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.)
9. Con il settimo motivo di appello i sig.ri e _1
chiedono che, in conseguenza della riforma della Pt_2 sentenza di primo grado, le spese processuali siano poste a carico del . CP_1
9.1. Il rigetto di questo motivo di appello discende dal rigetto dei motivi precedentemente esaminati, cui consegue la conferma integrale della sentenza di primo grado.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00 di media complessità, esclusa la fase di trattazione, che non si è svolta.
11. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione, calcolato sulla base del valore della controversia, quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di appello, che liquida nell'importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato in base al valore della controversia.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data
8/5/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi