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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6649/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Tazza
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Controparte_1 C.F._2
Longo
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 3.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il Parte_1 Controparte_1
9.7.1993 (atto annotato al n. 00129, parte 2, serie CO3, anno 1993).
Dalla unione tra le parti sono nati, già prima del matrimonio, i figli (n. a Roma in Persona_1 data 11 gennaio 1988) e (n. a Roma il 24 agosto 1989), maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti. Con ricorso depositato il 17.11.2022 la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con assegno di euro 1.000,00, da porsi a carico del marito, per il proprio mantenimento.
Con memoria di costituzione depositata il 24.3.2023 si è costituito il quale ha chiesto Controparte_1 la pronuncia di separazione e che l'assegno di mantenimento per la coniuge sia quantificato in un importo non superiore ad euro 450,00.
All'udienza del 3.4.2023 sono state sentite le parti ed è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione;
il presidente delegato ha riservato la decisione e, all'esito, con ordinanza del
7.4.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la coniuge di euro 650,00 mensili, nonché disposto il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza del 24.4.2024, rigettate le richieste istruttorie di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 3.11.2025.
In data 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno depositato entrambi note conclusive congiunte rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito - dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
confermare per
l'aspetto economico i provvedimenti adottati in sede Presidenziale e in particolare confermare che il sig. versi alla sig.ra l'assegno mensile di € 650,00 oltre le maggiorazioni CP_1 Parte_1
ISTAT medio tempore intervenute a far data dall'anno successivo al 7 aprile 2023 mediante bonifico su c.c. intestato alla stessa sig.ra ; - Voglia, altresì, il Tribunale adito disporre la Parte_1 trasmissione della sentenza di separazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le relative annotazioni”.
Entrambi i difensori hanno dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 3.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Invero, la separazione materiale tra i coniugi, protrattasi per tutta la durata del presente giudizio, e l'irreparabile deterioramento dei rapporti tra gli stessi che emerge dagli atti di causa sono elementi che consentono di ritenere accertata l'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti con riguardo alle domande di contenuto economico e dispone in conformità.
Attesa la presentazione di conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando: - pronuncia la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Roma il 9.7.1993;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto annotato al n. 00129, parte 2, serie CO3, anno 1993);
- dispone in conformità alle condizioni concordate riportate in parte motiva, che si intendono qui integralmente richiamate;
- spese di giudizio compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR UN RI MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6649/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Tazza
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Controparte_1 C.F._2
Longo
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 3.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il Parte_1 Controparte_1
9.7.1993 (atto annotato al n. 00129, parte 2, serie CO3, anno 1993).
Dalla unione tra le parti sono nati, già prima del matrimonio, i figli (n. a Roma in Persona_1 data 11 gennaio 1988) e (n. a Roma il 24 agosto 1989), maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti. Con ricorso depositato il 17.11.2022 la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con assegno di euro 1.000,00, da porsi a carico del marito, per il proprio mantenimento.
Con memoria di costituzione depositata il 24.3.2023 si è costituito il quale ha chiesto Controparte_1 la pronuncia di separazione e che l'assegno di mantenimento per la coniuge sia quantificato in un importo non superiore ad euro 450,00.
All'udienza del 3.4.2023 sono state sentite le parti ed è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione;
il presidente delegato ha riservato la decisione e, all'esito, con ordinanza del
7.4.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la coniuge di euro 650,00 mensili, nonché disposto il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza del 24.4.2024, rigettate le richieste istruttorie di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 3.11.2025.
In data 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno depositato entrambi note conclusive congiunte rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito - dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
confermare per
l'aspetto economico i provvedimenti adottati in sede Presidenziale e in particolare confermare che il sig. versi alla sig.ra l'assegno mensile di € 650,00 oltre le maggiorazioni CP_1 Parte_1
ISTAT medio tempore intervenute a far data dall'anno successivo al 7 aprile 2023 mediante bonifico su c.c. intestato alla stessa sig.ra ; - Voglia, altresì, il Tribunale adito disporre la Parte_1 trasmissione della sentenza di separazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le relative annotazioni”.
Entrambi i difensori hanno dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 3.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Invero, la separazione materiale tra i coniugi, protrattasi per tutta la durata del presente giudizio, e l'irreparabile deterioramento dei rapporti tra gli stessi che emerge dagli atti di causa sono elementi che consentono di ritenere accertata l'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti con riguardo alle domande di contenuto economico e dispone in conformità.
Attesa la presentazione di conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando: - pronuncia la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Roma il 9.7.1993;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto annotato al n. 00129, parte 2, serie CO3, anno 1993);
- dispone in conformità alle condizioni concordate riportate in parte motiva, che si intendono qui integralmente richiamate;
- spese di giudizio compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR UN RI MA