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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/09/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 911 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Alessia Petrone e Amedeo Valente) Parte_1 appellante
E
(avv. Maria Coppola) e (avv.ti Controparte_1 CP_2
Marta Odorizzi, Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi) appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Opposizione a intimazione di pagamento. Prescrizione dei contributi previdenziali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Contro l'intimazione di pagamento notificatagli il 21.11.2019 dall'
[...]
, ha proposto ricorso in data 8.4.2022 al Controparte_1 Parte_1 tribunale di Paola. Ha denunciato l'illegittimità formale dell'intimazione lamentando, altresì, di non aver mai ricevuto il propedeutico avviso di addebito che asseritamente gli
Pag. 1 di 5 era stato notificato il 29.5.2014 per il recupero di contributi previdenziali dell' , dei CP_2 quali ha perciò eccepito la prescrizione.
2. Il tribunale, nella resistenza della medesima e dell' , ha CP_1 CP_2 giudicato tardive le “eccezioni formali dell'atto”, in quanto proposte oltre il termine perentorio fissato dall'art. 617 c.p.c., e, acclarata l'intervenuta notificazione dell'avviso di addebito, ha ritenuto che essa impedisca di “vagliare la prescrizione del credito” che il ricorrente eccepisce maturata “tra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento”. Ha compensato tra le parti le spese di lite.
3. Il ricorrente interpone appello perché invece sostiene: a) che non sia dimostrata la rituale notificazione dell'avviso di addebito, in ossequio alle norme dettate in materia dall'art. 8, c. 4, della l. n. 890/1982; b) che la prescrizione dei crediti contributivi azionati con un avviso di addebito non opposto, che sia maturata dopo la notifica di quello stesso avviso di addebito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e, quindi, ben può essere eccepita dal contribuente ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335/1995.
4. L ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto alla denunciata mancata notifica dell'avviso di addebito e, quanto alla prescrizione fatta valere dall'appellante, ha sostenuto che il relativo termine è decennale.
5. L' ha chiesto il rigetto dei motivi di appello, che assume infondati, e ha CP_2 sostenuto che la legittimazione ad interloquire sulla prescrizione eccepita dall'appellante spetti all'Agenzia esattrice, in quanto l'Istituto previdenziale, dopo averle affidato la riscossione dei contributi, non può “disporre di atti esecutivi” contro il contribuente “ovvero di atti interruttivi della prescrizione” del proprio credito.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il Collegio ha acquisito le note prodotte dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello è fondato.
8. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la prescrizione del credito contributivo che sia maturata dopo il consolidarsi del titolo esecutivo stragiudiziale
(cartella di pagamento o avviso di addebito) ben può essere eccepita dalla parte interessata e, anzi, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia
Pag. 2 di 5 sottratta alla disponibilità delle parti. Lo strumento di cui il contribuente dispone per far valere la sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa contributiva, successivi alla notificazione del titolo, è l'opposizione all'esecuzione1: com'è quella che il ricorrente ha promosso avverso l'intimazione di pagamento che gli è stata notificata il
21.11.20192.
9. E poiché è incontestato che prima di quella data, nel quinquennio successivo alla notifica dell'avviso di addebito che il tribunale ha verificato eseguita il 29.5.2014, nessun altro atto interruttivo è stato notificato al ricorrente, deve convenirsi che i contributi di cui l' esige da lui il pagamento si sono prescritti. CP_2
10. Poco è a dirsi sulla durata quinquennale della prescrizione. Al riguardo è sufficiente il rimando all'insuperato arresto delle Sezioni Unite in materia3.
11. La legittimazione a contraddire sulla causa estintiva sopravvenuta del credito contributivo è esclusivamente dell' , come affermato, ancora una volta, dalle CP_2 sezioni unite della Cassazione4. 1 Cass. 10584/2020 in mot.: “Come più volte statuito da questa Corte (Cass. n. 16024 del 2016; n. 2428 del 2019; n. 5446 del 2019), la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza”. 2 Cass. 8198/2023: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. 3 Cass. SU 23397/2016: “La scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la l n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Nel caso di specie veniva esperita l'opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento per far valere la prescrizione quinquennale del debito contributivo)”. 4 Cass. SU 7514/2022 in mot. “la parte che introduce il giudizio … al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio … l'agente della riscossione … non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
Pag. 3 di 5 12. Né vale sostenere, come invece fa l' , che l'affidamento della CP_2 riscossione all'Agenzia esattrice impedisca al titolare del credito di mettere in mora il contribuente e di interrompere così il corso della prescrizione. In senso contrario, infatti, milita la considerazione che tra l'ente impositore e l'agente della riscossione intercorre un mandato regolato dalla legge, il cui oggetto è limitato alla sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, i quali restano nella sfera del titolare: non può dunque ritenersi l'esclusiva responsabilità dell'Agenzia esattrice per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica dell'avviso di addebito5.
13. Ne consegue, in parziale riforma della gravata sentenza, la declaratoria di estinzione per prescrizione del credito contributivo controverso.
14. Le spese processuali: a) si compensano nei confronti dell'Agenzia esattrice, che è priva di legittimazione passiva rispetto alle questioni di merito oggetto d'appello6;
b) si pongono, in base alla soccombenza, a carico dell' e, distratte a favore dei CP_2 richiedenti procuratori attorei, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore del credito in contesa (1.181,49 euro) e dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 attualmente vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 22/09/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Paola, giudice del lavoro, n. 160/23, pubblicata in data 30/03/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza dichiara prescritti i crediti che formano oggetto dell'avviso di pagamento opposto;
2. Compensa le spese tra l'appellante e l' ; Controparte_1
(Cass. 24.6.2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412”. 5 Cass. 25691/2023: “Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella”. 6 Cass. 19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”.
Pag. 4 di 5
3. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite che, distratte a favore CP_2 dei suoi difensori, liquida in 1.312 per il primo grado e in 1.458 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 911 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Alessia Petrone e Amedeo Valente) Parte_1 appellante
E
(avv. Maria Coppola) e (avv.ti Controparte_1 CP_2
Marta Odorizzi, Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi) appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Opposizione a intimazione di pagamento. Prescrizione dei contributi previdenziali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Contro l'intimazione di pagamento notificatagli il 21.11.2019 dall'
[...]
, ha proposto ricorso in data 8.4.2022 al Controparte_1 Parte_1 tribunale di Paola. Ha denunciato l'illegittimità formale dell'intimazione lamentando, altresì, di non aver mai ricevuto il propedeutico avviso di addebito che asseritamente gli
Pag. 1 di 5 era stato notificato il 29.5.2014 per il recupero di contributi previdenziali dell' , dei CP_2 quali ha perciò eccepito la prescrizione.
2. Il tribunale, nella resistenza della medesima e dell' , ha CP_1 CP_2 giudicato tardive le “eccezioni formali dell'atto”, in quanto proposte oltre il termine perentorio fissato dall'art. 617 c.p.c., e, acclarata l'intervenuta notificazione dell'avviso di addebito, ha ritenuto che essa impedisca di “vagliare la prescrizione del credito” che il ricorrente eccepisce maturata “tra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento”. Ha compensato tra le parti le spese di lite.
3. Il ricorrente interpone appello perché invece sostiene: a) che non sia dimostrata la rituale notificazione dell'avviso di addebito, in ossequio alle norme dettate in materia dall'art. 8, c. 4, della l. n. 890/1982; b) che la prescrizione dei crediti contributivi azionati con un avviso di addebito non opposto, che sia maturata dopo la notifica di quello stesso avviso di addebito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e, quindi, ben può essere eccepita dal contribuente ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335/1995.
4. L ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto alla denunciata mancata notifica dell'avviso di addebito e, quanto alla prescrizione fatta valere dall'appellante, ha sostenuto che il relativo termine è decennale.
5. L' ha chiesto il rigetto dei motivi di appello, che assume infondati, e ha CP_2 sostenuto che la legittimazione ad interloquire sulla prescrizione eccepita dall'appellante spetti all'Agenzia esattrice, in quanto l'Istituto previdenziale, dopo averle affidato la riscossione dei contributi, non può “disporre di atti esecutivi” contro il contribuente “ovvero di atti interruttivi della prescrizione” del proprio credito.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il Collegio ha acquisito le note prodotte dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello è fondato.
8. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la prescrizione del credito contributivo che sia maturata dopo il consolidarsi del titolo esecutivo stragiudiziale
(cartella di pagamento o avviso di addebito) ben può essere eccepita dalla parte interessata e, anzi, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia
Pag. 2 di 5 sottratta alla disponibilità delle parti. Lo strumento di cui il contribuente dispone per far valere la sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa contributiva, successivi alla notificazione del titolo, è l'opposizione all'esecuzione1: com'è quella che il ricorrente ha promosso avverso l'intimazione di pagamento che gli è stata notificata il
21.11.20192.
9. E poiché è incontestato che prima di quella data, nel quinquennio successivo alla notifica dell'avviso di addebito che il tribunale ha verificato eseguita il 29.5.2014, nessun altro atto interruttivo è stato notificato al ricorrente, deve convenirsi che i contributi di cui l' esige da lui il pagamento si sono prescritti. CP_2
10. Poco è a dirsi sulla durata quinquennale della prescrizione. Al riguardo è sufficiente il rimando all'insuperato arresto delle Sezioni Unite in materia3.
11. La legittimazione a contraddire sulla causa estintiva sopravvenuta del credito contributivo è esclusivamente dell' , come affermato, ancora una volta, dalle CP_2 sezioni unite della Cassazione4. 1 Cass. 10584/2020 in mot.: “Come più volte statuito da questa Corte (Cass. n. 16024 del 2016; n. 2428 del 2019; n. 5446 del 2019), la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza”. 2 Cass. 8198/2023: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. 3 Cass. SU 23397/2016: “La scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la l n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Nel caso di specie veniva esperita l'opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento per far valere la prescrizione quinquennale del debito contributivo)”. 4 Cass. SU 7514/2022 in mot. “la parte che introduce il giudizio … al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio … l'agente della riscossione … non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
Pag. 3 di 5 12. Né vale sostenere, come invece fa l' , che l'affidamento della CP_2 riscossione all'Agenzia esattrice impedisca al titolare del credito di mettere in mora il contribuente e di interrompere così il corso della prescrizione. In senso contrario, infatti, milita la considerazione che tra l'ente impositore e l'agente della riscossione intercorre un mandato regolato dalla legge, il cui oggetto è limitato alla sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, i quali restano nella sfera del titolare: non può dunque ritenersi l'esclusiva responsabilità dell'Agenzia esattrice per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica dell'avviso di addebito5.
13. Ne consegue, in parziale riforma della gravata sentenza, la declaratoria di estinzione per prescrizione del credito contributivo controverso.
14. Le spese processuali: a) si compensano nei confronti dell'Agenzia esattrice, che è priva di legittimazione passiva rispetto alle questioni di merito oggetto d'appello6;
b) si pongono, in base alla soccombenza, a carico dell' e, distratte a favore dei CP_2 richiedenti procuratori attorei, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore del credito in contesa (1.181,49 euro) e dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 attualmente vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 22/09/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Paola, giudice del lavoro, n. 160/23, pubblicata in data 30/03/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza dichiara prescritti i crediti che formano oggetto dell'avviso di pagamento opposto;
2. Compensa le spese tra l'appellante e l' ; Controparte_1
(Cass. 24.6.2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412”. 5 Cass. 25691/2023: “Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella”. 6 Cass. 19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”.
Pag. 4 di 5
3. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite che, distratte a favore CP_2 dei suoi difensori, liquida in 1.312 per il primo grado e in 1.458 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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