CASS
Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2024, n. 24304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24304 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/12/2023 del TRIB. della LIBERTA' di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza, validamente richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Florit;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria del 29 marzo 2024; udita la discussione della difesa del ricorrente, Avv. NT Curatola, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento è stato rigettata l'istanza di riesame promossa da NT AR avverso l'ordinanza del g.i.p. di Reggio Calabria che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare in carcere in relazione a tre imputazioni provvisorie aventi ad oggetto la partecipazione ad una associazione per delinquere dedita al commercio di stupefacente e due distinte ipotesi di reato-fine. Di queste ultime, la prima (corrispondente al Penale Sent. Sez. 2 Num. 24304 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/05/2024 capo 24 dell'imputazione provvisoria) descrive uno specifico episodio di consegna da parte dell'indagato, il 29 giugno 2020, di 4.320 grammi di cocaina al 77% di purezza, mentre la seconda si riferisce ad una serie di sei consegne di quantità variabile tra i due e gli otto chili dello stesso stupefacente avvenute tra il 13 maggio ed il 18 giugno 2020. L'ordinanza cautelare evidenziava che non erano contestate, da parte della difesa, le due cessioni di stupefacente. Veniva,invece, lamentata la retrodatazione della misura cautelare (con conseguente inefficacia della misura applicata nel presente procedimento) giacché le odierne imputazioni sarebbero legate ai reati ascritti nell'ambito di altri due procedimenti pendenti di fronte al Tribunale di Messina, dove AR deve rispondere di ulteriori episodi inerenti al traffico di droga, con conseguente 'effetto a catena' ex art.297, comma 3, c.p.p.. Nell'ordinanza si dà ampiamente conto (a pg. 12 e 13) dei motivi di fatto su cui si fonda la eccezione difensiva, e tuttavia se ne contesta il merito (pg.14-21), osservando che non sussistono i presupposti richiesti a tal fine dalla giurisprudenza di legittimità, a cominciare dal provvedimento di rinvio a giudizio nel procedimento che costituisce il primo anello della catena cui si afferma essersi unita la presente custodia cautelare. Si giunge„quindi, alla conclusione che non si sia in presenza di procedimenti arbitrariamente separati dal pubblico ministero o di un procedimento che un unico ufficio titolare delle indagini abbia deliberatamente omesso di riunire, bensì di procedimenti sorti da compendi investigativi del tutto autonomi e dinanzi a Procure distinte, così escludendosi in radice qualsivoglia valutazione di scelte arbitrarie dell'organo dell'accusa. Le pagine successive dell'ordinanza (22-29) riportano la ricostruzione degli elementi indiziari dei vari reati e si soffermano sulle contestazioni difensive della gravità indiziaria relativa alla intraneità al sodalizio associativo da parte del AR. Si osserva che,proprio la fonte addotta dalla difesa (le dichiarazioni del corriere dello stupefacente dalla Costa Jonica al Messinese, tal Melchionna), aveva reso dichiarazioni che non solo confermavano il ruolo del AR di fornitore ma addirittura ne delineavano la stabile collocazione all'interno della struttura operativa che la cosca dei Borghetto-Latella aveva inteso costituire per dare avvio all'illecito commercio. Nelle ultime due pagine dell'ordinanza, dedicate alle esigenze cautelari, vengono evidenziate le due circostanze (precedente condanna specifica e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che confermano la stabile collocazione del AR nel mondo del commercio di stupefacente) che giustificano il mantenimento della misura in corso. 2. Con il ricorso si formulano quattro motivi che formulano critiche di violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione a (i) contestazione a catena, (ii) partecipazione dell'indagato alla associazione, (iii) sussistenza della aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. nonché (iv) esigenze cautelari. 2.1, II primo motivo evidenzia i plurimi errori concettuali in cui è incorso il tribunale nell'escludere l'applicazione dell'art.297,comma 3,c.p.p., giacché il provvedimento impugnato: - ha dimenticato, per calcolare il termine massimo custodiale della prima misura, che il titolo originario risaliva al 18 dicembre 2021; - ha indebitamente escluso la sussistenza della connessione tra le varie condotte ascritte all'indagato; - ha sottolineato la mancata allegazione del decreto di rinvio a giudizio nel processo messinese, senza considerare che il processo è stato deciso con giudizio abbreviato. Con la trascrizione di passaggi salienti della informativa della Questura di Messina, riportata nell'ordinanza genetica, si sostiene che viene dimostrata la sussistenza di elementi di connessione dimostrativi di "un classico caso di un soggetto in cui sono state emesse più ordinanze di custodia cautelare per fatti commessi anteriormente alle emissione della prima ordinanza ed avvinti da concorso formale oltre che da continuazione o connessione teleologica" (grassetto nell'originale, pg.10). 2.2.Con riguardo al tema della partecipazione all'indagato alla associazione per delinquere per lo spaccio di stupefacente, si evidenzia che la durata dei rapporti tra il gruppo messinese e il AR è stata inferiore ai due mesi perché ha preso avvio con la costituzione dell'associazione (maggio 2020, secondo l'ordinanza stessa) e si è conclusa il 28 giugno dello stesso anno. Ma ciò che più conta, nella prospettiva difensiva, è che non siano stati indicati gli elementi in base ai quali il Tribunale abbia ritenuto di individuare in capo al ricorrente, la volontà di partecipare attivamente all'associazione in questione. AR era un semplice fornitore, non un associato. 2.3. Analoga carenza motivazionale sussiste in merito alla contestazione dell'aggravante 'mafiosa' dell'art.416-bis. 1 c.p., si sostiene nel terzo motivo di ricorso, mancando la chiara identificazione da parte del tribunale del riesame, delle ragioni per cui si sia ritenuto che le condotte abbiano avuto come fine il finanziamento della cosca Borghetto-Latella. 2.4. Quanto all'esigenza cautelare (pericolo di recidiva), l'ordinanza è intrinsecamente contraddittoria poiché, dopo aver riconosciuto la sussistenza della `doppia presunzione' (definita come relativa dallo stesso provvedimento), si trascura il dato saliente della cessazione della operatività del AR all'interno della stessa da ben 4 anni. Manca, quindi, l'attualità del pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati ed in parte anche generici. Seguendo l'ordine sopra riportato si osserva quanto segue. 2. Il tema della contestazione a catena, essendo il presente procedimento null'altro che un epifenomeno di una indagine già matura dal tempo in cui l'indagato fu sottoposto a misura a seguito delle indagini messinesi sul 'giro' di stupefacente tra il continente è l'isola, è errato nel rito e nel merito. Sotto il primo profilo, squisitamente processuale, occorre infatti ricordare il principio, che il Collegio condivide e al quale occorre dare continuità, secondo il quale, nel procedimento di riesame, la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, è deducibile esclusivamente nel caso in cui, per effetto della retrodatazione, i termini di fase fossero già scaduti al momento dell'emissione dell'ordinanza, in quanto diversamente, siccome si è in presenza di un vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare, la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex articolo 306 del codice di procedura penale e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex articolo 310 stesso codice (ex multis, Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, Di Rienzo, Rv. 271168; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 Di Biase Rv. 277351 -01). Il ricorrente non ha neppure menzionato tale presupposto, nel senso cioè di ritenere che i termini (da retrodatare sulla base della prima ordinanza) fossero già scaduti al momento dell'emanazione della seconda ordinanza (impugnata in sede di riesame), avendo prospettato il diritto alla scarcerazione sulla base dell'apodittico assunto che si fosse in presenza di ordinanze concatenate e assumendo, per ciò solo, che fosse maturato l'effetto liberatorio stante l'inefficacia del secondo titolo custodiale. Un errore prospettico, pertanto, trattandosi di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare. Ed in difetto di corretta deduzione in questa sede, la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, potrà sempre essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., come si è detto sopra. In ogni caso, la questione per quanto già accennato, è manifestamente infondata nel merito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumibilità dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01). Tra pagina 16 e pagina 19 del provvedimento di rigetto, il Tribunale del riesame ha adeguatamente analizzato ogni profilo rilevante della fattispecie concreta, evidenziando le diversità strutturali tra le vicende oggetto di indagine tra le due Procure, con attenta esegesi cronologica dei fatti ed analisi dei soggetti coinvolti, escludendo l'ipotesi della connessione tra le due contestazioni in particolar modo sotto forma di continuazione, e pervenendo alla conclusione, immune da vizi logici e pertanto in questa sede non sindacabile, che (i) non si sia in presenza di procedimenti arbitrariamente separati ovvero (ii) che il Pubblico Ministero non abbia voluto riunire e che, infine, (iii) "non sussista alcuna tlesumibilità dei fatti' oggetto del secondo procedimento al momento dell'adozione della prima ordinanza" (pg.20). Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre ad essere inammissibile per difetto di specificità, è manifestamente infondato. 3. Manifestamente infondati, generici e, in definitiva, ripetitivi sono anche il secondo ed il terzo motivo, concernenti l'ipotesi associativa e la sussistenza della specifica aggravante dei reati fine, temi che possono essere trattati unitariamente per economia e logica espositiva. Si rileva infatti che, in entrambi i casi;
il ricorso non si confronta con l'esposizione della ordinanza impugnata ove i temi indicati trovano congrua risposta. In relazione alla sussistenza della associazione dedita allo spaccio di stupefacente, ed alla partecipazione, ad essa, del AR, del tutto congrua appare la conclusione cui perviene il Tribunale del riesame, alla luce dei quantitativi di volta in volta commerciati (si parla di chili di eroina di principio attivo estremamente elevato, prossimo all'80°/0), del valore commerciale estremamente elevato, indicativo, unitamente all'uso di comunicazioni criptate, dell'elevato livello del fornitore, della stabilità dei rapporti, della componente fiduciaria nell'ambito del narcotraffico nonchè della disponibilità di ingenti risorse finanziarie. Si tratta di fattori che escludono la estemporaneità delle relazioni commerciali e predicano piuttosto nel senso della costituzione di un sodalizio diretto a sfruttare un'occasione commerciale (la possibilità di espandere il mercato dello stupefacente, per diversi chili al mese, nel Messinese se non addirittura nell'intera Isola) che richiede in sé, a prescindere dalla durata limitata (dovuta alla circostanza del tutto contingente della scoperta del traffico e dell'arresto del trasportatore), una solida prospettiva associativa. Corretta in tal senso appare, perciò 3 anche la contestazione della aggravante speciale, essendo di tutta evidenza che la gestione di un narcotraffico di tale levatura e consistenza sarebbe stata destinata al consolidamento territoriale della consorteria da cui promanava. 4. Manifestamente infondata è altresì la difesa inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa pare trattare del tema in termini riduttivi e svalutativi, come se ci si trovasse di fronte ad 'cavallo' o al Dusher, cioè al fornitore che rifornisce il mercato locale cioè la piazza di spaccio circoscritta. Ma qui, e questo è l'aspetto rilevante con cui il ricorso non si confronta, per quanto esso sia ampiamente esposto (pg.30), come pilastro di per sé giustificativo del mantenimento della misura, ci si trova d'innanzi ad un soggetto che viene indicato (dal collaboratore di giustizia Criseo, nemmeno menzionato nel ricorso) come inserito da sempre nel settore del narcotraffico. Come testimoniato dalla disponibilità di un criptofonino (gadget certo non necessario e non conosciuto dallo spacciatore di quartiere), dall'intrattenimento di contatti al massimo livello (il AR aveva rapporti con la cosca messinese ben prima di avviare il commercio e di effettuare la prima consegna a Felice Melchionna), dalla disponibilità di notevolissime partite di stupefacente sempre 'fresche' (come dimostrato dalla disponibilità ad avviare il commercio e non singole 'operazioni'); la capacità penetrativa e pervasiva della figura del AR non può essere affatto banalizzata. In presenza di un soggetto che ha dedicato tante energie e profuso un simile impegno per costituirsi una 'posizione' nel commercio dello stupefacente in un settore conteso da molti, la formulazione da parte del Tribunale di una prognosi negativa sulla recidivanza appare del tutto immune da censure. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 )commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così d ciso in Roma, 10 maggio 2024 Il Con igliere r latore Il Presidente Fraicesco Fl rit EA `rellegri no //
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza, validamente richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Florit;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria del 29 marzo 2024; udita la discussione della difesa del ricorrente, Avv. NT Curatola, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento è stato rigettata l'istanza di riesame promossa da NT AR avverso l'ordinanza del g.i.p. di Reggio Calabria che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare in carcere in relazione a tre imputazioni provvisorie aventi ad oggetto la partecipazione ad una associazione per delinquere dedita al commercio di stupefacente e due distinte ipotesi di reato-fine. Di queste ultime, la prima (corrispondente al Penale Sent. Sez. 2 Num. 24304 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/05/2024 capo 24 dell'imputazione provvisoria) descrive uno specifico episodio di consegna da parte dell'indagato, il 29 giugno 2020, di 4.320 grammi di cocaina al 77% di purezza, mentre la seconda si riferisce ad una serie di sei consegne di quantità variabile tra i due e gli otto chili dello stesso stupefacente avvenute tra il 13 maggio ed il 18 giugno 2020. L'ordinanza cautelare evidenziava che non erano contestate, da parte della difesa, le due cessioni di stupefacente. Veniva,invece, lamentata la retrodatazione della misura cautelare (con conseguente inefficacia della misura applicata nel presente procedimento) giacché le odierne imputazioni sarebbero legate ai reati ascritti nell'ambito di altri due procedimenti pendenti di fronte al Tribunale di Messina, dove AR deve rispondere di ulteriori episodi inerenti al traffico di droga, con conseguente 'effetto a catena' ex art.297, comma 3, c.p.p.. Nell'ordinanza si dà ampiamente conto (a pg. 12 e 13) dei motivi di fatto su cui si fonda la eccezione difensiva, e tuttavia se ne contesta il merito (pg.14-21), osservando che non sussistono i presupposti richiesti a tal fine dalla giurisprudenza di legittimità, a cominciare dal provvedimento di rinvio a giudizio nel procedimento che costituisce il primo anello della catena cui si afferma essersi unita la presente custodia cautelare. Si giunge„quindi, alla conclusione che non si sia in presenza di procedimenti arbitrariamente separati dal pubblico ministero o di un procedimento che un unico ufficio titolare delle indagini abbia deliberatamente omesso di riunire, bensì di procedimenti sorti da compendi investigativi del tutto autonomi e dinanzi a Procure distinte, così escludendosi in radice qualsivoglia valutazione di scelte arbitrarie dell'organo dell'accusa. Le pagine successive dell'ordinanza (22-29) riportano la ricostruzione degli elementi indiziari dei vari reati e si soffermano sulle contestazioni difensive della gravità indiziaria relativa alla intraneità al sodalizio associativo da parte del AR. Si osserva che,proprio la fonte addotta dalla difesa (le dichiarazioni del corriere dello stupefacente dalla Costa Jonica al Messinese, tal Melchionna), aveva reso dichiarazioni che non solo confermavano il ruolo del AR di fornitore ma addirittura ne delineavano la stabile collocazione all'interno della struttura operativa che la cosca dei Borghetto-Latella aveva inteso costituire per dare avvio all'illecito commercio. Nelle ultime due pagine dell'ordinanza, dedicate alle esigenze cautelari, vengono evidenziate le due circostanze (precedente condanna specifica e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che confermano la stabile collocazione del AR nel mondo del commercio di stupefacente) che giustificano il mantenimento della misura in corso. 2. Con il ricorso si formulano quattro motivi che formulano critiche di violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione a (i) contestazione a catena, (ii) partecipazione dell'indagato alla associazione, (iii) sussistenza della aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. nonché (iv) esigenze cautelari. 2.1, II primo motivo evidenzia i plurimi errori concettuali in cui è incorso il tribunale nell'escludere l'applicazione dell'art.297,comma 3,c.p.p., giacché il provvedimento impugnato: - ha dimenticato, per calcolare il termine massimo custodiale della prima misura, che il titolo originario risaliva al 18 dicembre 2021; - ha indebitamente escluso la sussistenza della connessione tra le varie condotte ascritte all'indagato; - ha sottolineato la mancata allegazione del decreto di rinvio a giudizio nel processo messinese, senza considerare che il processo è stato deciso con giudizio abbreviato. Con la trascrizione di passaggi salienti della informativa della Questura di Messina, riportata nell'ordinanza genetica, si sostiene che viene dimostrata la sussistenza di elementi di connessione dimostrativi di "un classico caso di un soggetto in cui sono state emesse più ordinanze di custodia cautelare per fatti commessi anteriormente alle emissione della prima ordinanza ed avvinti da concorso formale oltre che da continuazione o connessione teleologica" (grassetto nell'originale, pg.10). 2.2.Con riguardo al tema della partecipazione all'indagato alla associazione per delinquere per lo spaccio di stupefacente, si evidenzia che la durata dei rapporti tra il gruppo messinese e il AR è stata inferiore ai due mesi perché ha preso avvio con la costituzione dell'associazione (maggio 2020, secondo l'ordinanza stessa) e si è conclusa il 28 giugno dello stesso anno. Ma ciò che più conta, nella prospettiva difensiva, è che non siano stati indicati gli elementi in base ai quali il Tribunale abbia ritenuto di individuare in capo al ricorrente, la volontà di partecipare attivamente all'associazione in questione. AR era un semplice fornitore, non un associato. 2.3. Analoga carenza motivazionale sussiste in merito alla contestazione dell'aggravante 'mafiosa' dell'art.416-bis. 1 c.p., si sostiene nel terzo motivo di ricorso, mancando la chiara identificazione da parte del tribunale del riesame, delle ragioni per cui si sia ritenuto che le condotte abbiano avuto come fine il finanziamento della cosca Borghetto-Latella. 2.4. Quanto all'esigenza cautelare (pericolo di recidiva), l'ordinanza è intrinsecamente contraddittoria poiché, dopo aver riconosciuto la sussistenza della `doppia presunzione' (definita come relativa dallo stesso provvedimento), si trascura il dato saliente della cessazione della operatività del AR all'interno della stessa da ben 4 anni. Manca, quindi, l'attualità del pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati ed in parte anche generici. Seguendo l'ordine sopra riportato si osserva quanto segue. 2. Il tema della contestazione a catena, essendo il presente procedimento null'altro che un epifenomeno di una indagine già matura dal tempo in cui l'indagato fu sottoposto a misura a seguito delle indagini messinesi sul 'giro' di stupefacente tra il continente è l'isola, è errato nel rito e nel merito. Sotto il primo profilo, squisitamente processuale, occorre infatti ricordare il principio, che il Collegio condivide e al quale occorre dare continuità, secondo il quale, nel procedimento di riesame, la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, è deducibile esclusivamente nel caso in cui, per effetto della retrodatazione, i termini di fase fossero già scaduti al momento dell'emissione dell'ordinanza, in quanto diversamente, siccome si è in presenza di un vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare, la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex articolo 306 del codice di procedura penale e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex articolo 310 stesso codice (ex multis, Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, Di Rienzo, Rv. 271168; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 Di Biase Rv. 277351 -01). Il ricorrente non ha neppure menzionato tale presupposto, nel senso cioè di ritenere che i termini (da retrodatare sulla base della prima ordinanza) fossero già scaduti al momento dell'emanazione della seconda ordinanza (impugnata in sede di riesame), avendo prospettato il diritto alla scarcerazione sulla base dell'apodittico assunto che si fosse in presenza di ordinanze concatenate e assumendo, per ciò solo, che fosse maturato l'effetto liberatorio stante l'inefficacia del secondo titolo custodiale. Un errore prospettico, pertanto, trattandosi di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare. Ed in difetto di corretta deduzione in questa sede, la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, potrà sempre essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., come si è detto sopra. In ogni caso, la questione per quanto già accennato, è manifestamente infondata nel merito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumibilità dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01). Tra pagina 16 e pagina 19 del provvedimento di rigetto, il Tribunale del riesame ha adeguatamente analizzato ogni profilo rilevante della fattispecie concreta, evidenziando le diversità strutturali tra le vicende oggetto di indagine tra le due Procure, con attenta esegesi cronologica dei fatti ed analisi dei soggetti coinvolti, escludendo l'ipotesi della connessione tra le due contestazioni in particolar modo sotto forma di continuazione, e pervenendo alla conclusione, immune da vizi logici e pertanto in questa sede non sindacabile, che (i) non si sia in presenza di procedimenti arbitrariamente separati ovvero (ii) che il Pubblico Ministero non abbia voluto riunire e che, infine, (iii) "non sussista alcuna tlesumibilità dei fatti' oggetto del secondo procedimento al momento dell'adozione della prima ordinanza" (pg.20). Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre ad essere inammissibile per difetto di specificità, è manifestamente infondato. 3. Manifestamente infondati, generici e, in definitiva, ripetitivi sono anche il secondo ed il terzo motivo, concernenti l'ipotesi associativa e la sussistenza della specifica aggravante dei reati fine, temi che possono essere trattati unitariamente per economia e logica espositiva. Si rileva infatti che, in entrambi i casi;
il ricorso non si confronta con l'esposizione della ordinanza impugnata ove i temi indicati trovano congrua risposta. In relazione alla sussistenza della associazione dedita allo spaccio di stupefacente, ed alla partecipazione, ad essa, del AR, del tutto congrua appare la conclusione cui perviene il Tribunale del riesame, alla luce dei quantitativi di volta in volta commerciati (si parla di chili di eroina di principio attivo estremamente elevato, prossimo all'80°/0), del valore commerciale estremamente elevato, indicativo, unitamente all'uso di comunicazioni criptate, dell'elevato livello del fornitore, della stabilità dei rapporti, della componente fiduciaria nell'ambito del narcotraffico nonchè della disponibilità di ingenti risorse finanziarie. Si tratta di fattori che escludono la estemporaneità delle relazioni commerciali e predicano piuttosto nel senso della costituzione di un sodalizio diretto a sfruttare un'occasione commerciale (la possibilità di espandere il mercato dello stupefacente, per diversi chili al mese, nel Messinese se non addirittura nell'intera Isola) che richiede in sé, a prescindere dalla durata limitata (dovuta alla circostanza del tutto contingente della scoperta del traffico e dell'arresto del trasportatore), una solida prospettiva associativa. Corretta in tal senso appare, perciò 3 anche la contestazione della aggravante speciale, essendo di tutta evidenza che la gestione di un narcotraffico di tale levatura e consistenza sarebbe stata destinata al consolidamento territoriale della consorteria da cui promanava. 4. Manifestamente infondata è altresì la difesa inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa pare trattare del tema in termini riduttivi e svalutativi, come se ci si trovasse di fronte ad 'cavallo' o al Dusher, cioè al fornitore che rifornisce il mercato locale cioè la piazza di spaccio circoscritta. Ma qui, e questo è l'aspetto rilevante con cui il ricorso non si confronta, per quanto esso sia ampiamente esposto (pg.30), come pilastro di per sé giustificativo del mantenimento della misura, ci si trova d'innanzi ad un soggetto che viene indicato (dal collaboratore di giustizia Criseo, nemmeno menzionato nel ricorso) come inserito da sempre nel settore del narcotraffico. Come testimoniato dalla disponibilità di un criptofonino (gadget certo non necessario e non conosciuto dallo spacciatore di quartiere), dall'intrattenimento di contatti al massimo livello (il AR aveva rapporti con la cosca messinese ben prima di avviare il commercio e di effettuare la prima consegna a Felice Melchionna), dalla disponibilità di notevolissime partite di stupefacente sempre 'fresche' (come dimostrato dalla disponibilità ad avviare il commercio e non singole 'operazioni'); la capacità penetrativa e pervasiva della figura del AR non può essere affatto banalizzata. In presenza di un soggetto che ha dedicato tante energie e profuso un simile impegno per costituirsi una 'posizione' nel commercio dello stupefacente in un settore conteso da molti, la formulazione da parte del Tribunale di una prognosi negativa sulla recidivanza appare del tutto immune da censure. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 )commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così d ciso in Roma, 10 maggio 2024 Il Con igliere r latore Il Presidente Fraicesco Fl rit EA `rellegri no //