Art. 13.
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889 , e successive modificazioni, nonche' quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 , sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889 , e successive modificazioni, nonche' quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 , sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.