Art. 10. Disposizioni finali 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865 .
Nota all' art. 10:
- Il D.P.R. n. 865/1982 recava: "Attuazione della direttiva CEE n. 76/764 relativa ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima".
2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865 .
Nota all' art. 10:
- Il D.P.R. n. 865/1982 recava: "Attuazione della direttiva CEE n. 76/764 relativa ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima".