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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/07/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 675 /2025 , promossa da:
con l'Avv.ti ROTUNDO SIMONA, NICOLA ZAMPIERI, WALTER MICELI, Parte_1
GIOVANNI RINALDI E FABIO GANCI
RICORRENTE contro
con l'avv. TOGO DOMENICA Controparte_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente adiva questo Tribunale rassegnando le seguenti
Conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 4.252,72 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019
e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.” Si costituiva in giudizio parte resistente contestando in toto quanto dedotto ed eccepito da parte resistente.
In via preliminare di rito parte resistente eccepiva la prescrizione quinquennale in relazione a tutte le domande proposte dalla controparte.
Parte resistente eccepiva la prescrizione sia ex art. 2 R.D.L. 19.1.1939 n. 295 ed ex art. 2948 c.c., in relazione alle pretese retributive e contributive avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio anteriore al giorno di deposito del ricorso e/o di eventuale altro atto interruttivo, nonché alla domanda di condanna al pagamento delle somme per cui è causa in riferimento al periodo antecedente la predetta data.
Parte resistente nel merito chiedeva che la domanda non venisse accolta in quanto infondata.
La domanda è fondata
Parte ricorrente ha giustamente richiamato l'ordinanza, n. 9009/24 della Corte di Cassazione, richiamata dal
Con
nel proprio atto di costituzione in giudizio ha confermato la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie “che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva”.
Pertanto, la suindicata ordinanza non smentisce in alcuna parte quanto affermato nella sentenza n. 3021/20 della Suprema Corte di Cassazione che ha statuito il seguente principio di diritto: "la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale". Con Come osservato da parte ricorrente l'ordinanza richiamata dal è oltremodo inconferente atteso che il
Giudice di legittimità ha esaminato la natura retributiva delle ferie ai soli fini dell'imposizione fiscale e del conteggio del montante contributivo, cosicché il richiamo giurisprudenziale non può ritenersi idoneo a scalfire quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione in punto di prescrizione decennale. In tal senso anche la Corte d'Appello di Firenze - Sezione Lavoro Sentenza n. 535/2023: “infondata appare poi l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che per Cass n. 3021/2020, nell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in ragione della sua natura mista (risarcitoria e retributiva), deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, ragione per cui trova applicazione - ai fini della prescrizione - il termine prescrizionale decennale e non quello quinquennale dell'art.
2948 cc (la natura retributiva venendo in rilievo, allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione)- (cfr. documento n.
13 del ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda il merito la domanda è fondata per i seguenti motivi. Fino all'entrata in vigore del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012), le norme del CCNL Comparto
Scuola prevedevano: - la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 13, comma 15, e art. 19); - per il solo personale a tempo determinato, la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo dall'art. 13, comma
9), come regolato dall'art. 19, comma 2: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art.5 comma 8 DL n.95/2012, convertito nella L.n.135/2012, ha previsto che: “le ferie… spettanti al personale … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e 4 contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La disposizione ha introdotto, pertanto, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dalla sua entrata in vigore (07/07/2012), prevalendo sull'art. 19 CCNL
Comparto Scuola, che ne consentiva la monetizzazione.
La L. n.228/2012, in vigore dal 01/01/2012, con l'art. 1, comma 54, ha previsto, per tutto il personale docente,
l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Quanto al personale a tempo determinato, l'art.1 comma 55 L. n.228 comma 55 ha introdotto una clausola derogatoria alla disposizione di cui all'art. 5 comma 8 , DL n. 95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), consentendola espressamente: “Il presente comma non si applica al personale docente …… con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L'art. 1 comma 56 L. n.228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole dei CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ciò posto, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la normativa relativa al diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostituiva delle ferie non fruite deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'U.E. In particolare, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del DL n.95 del 2012, come integrato dall'art.1 comma 55 della L. n.228/2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto
5 precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 14268 del
05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Si veda, altresì, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 02), secondo la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Pertanto, anche la previsione di cui all'art. 1 comma 55 L. n. 228/2012, come integrato dall'art. 5 comma 8
DL n.95/2012, laddove stabilisce per il docente a tempo determinato l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, interpretato conformemente all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE
e a quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva quando il datore di lavoro non abbia provato di averlo invitato a fruire delle ferie e di averlo informato, in modo puntuale e in tempo utile, che la mancata fruizione ne determina la perdita.
Si ritiene, altresì, dovuta l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale, ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina, ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE regolante le ferie annuali (v. Tribunale di Firenze, sentenza n. 474/2023, est. dott.ssa Carlucci).
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente per quanto riguarda il quantum debeatur nulla oppone al calcolo di cui alla nota del MIM come enunciato dalla Corte di Cassazione,
Pertanto vengono accolte le conclusioni così precisate e specificate alla luce dei principi della Corte di
Cassazione e della nota MIM del 27.03.2025:
PQM
Accerta e dichiara, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, il diritto di a percepire € 2.930,62 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e Parte_1
festività soppresse per gli anni scolastici 2014/15, 2016/17 e 2018/19 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma o al pagamento della Controparte_1
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, il diritto di a percepire € 2.930,62 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non Parte_1 godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/15, 2016/17 e 2018/19 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta Controparte_1 somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
-condanna parte resistente alle spese di lite, che liquida in € 1.500 per compenso al procuratore antistatario , oltre rimborso spese generali CPA ed IVA e CU
Pisa, 29 luglio 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone