Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4120 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/12/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GIARDINI NAXOS (ME) il
10/10/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 24, parte II, serie
A;
- che dall'unione erano nati, in data 07/11/2004, la figlia e, in data 03/07/2008, PE
i gemelli e Per_2 _3
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni: “1) I coniugi avranno il diritto di vivere separatamente, con l'unico obbligo reciproco di comunicarsi eventuali spostamenti di residenza e/o dimora, anche temporanei, e, ciò, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minori. 2) I figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori ai sensi della normativa introdotta dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, la figlia maggiorenne, PE
rimarrà a vivere con il padre. Ne consegue che le parti, relativamente ai gemelli e _3
, concorderanno a piacimento ed in funzione delle esigenze esistenziali dei figli i tempi Per_2
e le modalità della presenza presso ciascun genitore, ciò avuto riguardo alle rispettive esigenze lavorative. Si stabilisce, comunque, che, ai fini del superiore interesse dei figli, gli stessi siano prevalentemente domiciliati presso l'abitazione del padre salvo il diritto della madre a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo. In ogni caso si stabilisce fin d'ora che, tenuto conto delle esigenze lavorative dei coniugi, gli stessi trascorreranno con la madre il pomeriggio di almeno tre giorni alla settimana, dalle ore 14:00 alle ore 22:00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 23:00 della domenica. Ed inoltre sei giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno, tre giorni durante le festività pasquali e trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da scegliersi d'accordo tra le parti, o in mancanza nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto;
si stabilisce, altresì, che durante il periodo estivo che i minor i trascorreranno insieme al padre, la madre possa vederli e tenerli con sé secondo le stesse modalità previste in favore del padre nei rimanenti periodi dell'anno. 3) La casa coniugale sita in OR, Via Bruderi n. 10, completa degli arredi, rimarrà assegnata al Sig. che ivi continuerà a vivere con i tre figli. Pt_1
4) La signora verserà direttamente al padre entro i primi cinque giorni di ogni mese, Pt_2
la somma di € 150,00 per ciascuno dei figli, quale contributo al mantenimento de figli PE
e fino allo loro totale indipendenza economica. 5) La sig.ra in Per_2 _3 Parte_2
atto impiegata con contratto a tempo indeterminato godendo di autonoma fonte di reddito rinuncia ad ogni contributo per il mantenimento, non avendone diritto. 6) La signora Pt_2
contribuirà nella misura del 50% per tutte le eventuali, straordinarie e necessarie spese
[...]
mediche, scolastiche ed altre che dovranno essere affrontate dal padre nell'interesse dei figli, purché documentate e preventivamente concordate. 7) I coniugi reciprocamente ed espressamente si concedono, sin da adesso, l'autorizzazione a che gli stessi singolarmente ed autonomamente portino all'estero i figli minori per esclusive ragioni turistiche, sportive e di studio, autorizzandosi sin da adesso, altresì, a richiedere le necessarie autorizzazioni amministrative per sé e per i figli minori. 8) La sig. si obbliga a trasferire, per come Pt_2
in effetti trasferisce, con il presente atto o con successivo atto notarile, nel caso in cui il
Tribunale non potesse provvedere al trasferimento, 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione al signor la proprietà dell'immobile in Giardini Naxos, in Catasto Parte_1
al fg. 4 particelle 2076 e 2077, acquistato dal marito in costanza di matrimonio, ma alla stessa intestato. Ai fini della trascrizione del presente accordo si indicano appresso i dati catastali identificativi dell'immobile in Catasto al fg. 4 particelle 2076 e 2077, così consentendo al cancelliere competente l'annotazione al verbale d'udienza assumendo l'accordo omologato la forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art.2699 c.c. Le parti riservano la produzione utilmente all'udienza della relazione notarile e del certificato di agibilità e abitabilità. 9) Resta a carico di il pagamento del mutuo Unicredit nr.0049549/909, Parte_1
erogato per l'acquisto del predetto immobile che verrà estinto entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto e comunque contestualmente all'intervenuto trasferimento immobiliare. A tal fine si allegherà al verbale di trasferimento opportuna quietanza”.
All'udienza del 07/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta chiarendo che “il trasferimento immobiliare contenuto in ricorso alla condizione n. 8) debba intendersi con effetti meramente obbligatori tra le parti”.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
In data 12/05/2025 perveniva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Messina segnalazione relativa al minore , dalla quale emergeva un Per_4
quadro familiare “non rassicurante”, con necessità di avvio di un percorso di parent training e di educativa domiciliare da parte dei genitori. In particolare, veniva trasmesso il fascicolo avente n. 1217/2024 REG. SE, chiedendo al Tribunale l'adozione di eventuali provvedimenti ex artt. 333 c.c.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Alla luce di quanto emerso dal fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, il collegio non può omologare gli accordi intercorsi tra i coniugi.
Dalla relazione redatta dall' di OR in data 16/04/2025 risulta “un CP_1
esito fallimentare degli interventi posti in essere dai servizi coinvolti nel progetto”, e nella relazione predisposta dal Distretto di OR – Consultorio Familiare di Santa Teresa di
Riva in data 22/04/2025 si conclude che “sarebbe opportuno che i genitori si impegnassero in un percorso di Parent Training e inoltre auspicabile che l'Ente locale sostenga la famiglia attivando una educativa domiciliare”.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, appaiono infatti allo stato in contrasto con gli interessi della prole.
Deve procedersi, pertanto, al rigetto allo stato della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/12/2024, provvede come segue:
rigetta allo stato la separazione personale consensuale dei coniugi nato a Parte_1
RM (ME) il 02/12/1970, e , nata a [...] il Parte_2
21/06/1969;
dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Messina per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 15/05/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.