Articolo 2545 septies del Codice civile
Articolo 2506 bisArticolo 2508 bis
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1 gennaio 2004
Art. 2545-septies.

(( (Gruppo cooperativo paritetico).)) ((Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.

La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle societa' cooperative. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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