TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2138/24 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Frattini Francesca Romana giusta _1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'avv. Padovani Fabio giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 14/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/24 aveva chiesto la _1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio ( il 3/9/22 ), esponendo in proposito ER quanto segue: “- dal mese di maggio 2020 al mese di settembre 2023, la IGnora ed il _1
IGnor hanno intrattenuto una relazione more uxorio; - dalla loro unione, in data 03.09.2022, CP_1
1 è nata la figlia ad oggi di anni 2 e un mese circa, riconosciuta da entrambi i genitori;
- la Persona_2
IG.ra è altresì mamma del minore nato in data [...], attualmente di _1 Persona_3 anni 8 ed avuto, dalla ricorrente, nel corso di una precedente relazione. Affidato consensualmente ad entrambi i genitori, questi ultimi hanno convenuto che la collocazione abitativa sarebbe stata presso la propria Per_3 mamma;
- tutto il nucleo familiare sopra indicato, , ha vissuto unitamente e stabilmente in Persona_4
Piglio (FR), Via Cona, n. 58, sino a quando, venute meno le condizioni a fondamento della vita di coppia, la relazione tra la IG.ra ed il IG. si è interrotta ed entrambi hanno deciso di _1 CP_1 porre fine al loro stato di convivenza;
- per tale ragione, nel mese di settembre 2023, la IG.ra , _1 unitamente ai due minori ed è tornata ad abitare nella casa familiare dei propri genitori, sita in ER Per_3
Trevi nel Lazio, Via Roma, n. 26, mentre il IG. ha continuato e continua ad occupare l'immobile di CP_1
Via Cona, n. 58 in Piglio, per diritto di assegnazione da parte dell'Ater; - la IG.ra è attualmente _1 in attesa di trasferirsi presso altra abitazione, sita sempre in Trevi nel Lazio, in Via Fortezza n. 23, di proprietà del IG. , padre dell'odierna ricorrente, dove la stessa intenderebbe stabilire, unitamente ai Parte_2 due minori ed , la nuova dimora familiare onde poter meglio ed autonomamente articolare la ER Per_3 sua quotidianità e quella dei suoi due figli;
- quanto alla capacità lavorativa delle parti, economicamente autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, si ritiene necessario evidenziare che: a) la IG.ra non _1 svolge al momento alcuna stabile attività lavorativa;
tuttavia, compatibilmente con i bisogni e le necessità di assistenza ai due minori, supporta saltuariamente l'attività commerciale di famiglia, titolare del Bar-Pasticceria
“Gemma” in Trevi nel Lazio, Via Cesare Battisti, n. 36, percependo un rimborso spese non dichiarato di circa €
500,00 mensili, che consente alla medesima di provvedere autonomamente alle proprie necessità e di affrontare, almeno in parte, gli impegni e le spese economiche per il mantenimento dei minori, comunque garantito dalla contribuzione dei nonni materni;
b) il IG. risulta invece lavorativamente CP_1 occupato ed assunto - con la mansione di benzinaio - presso l'azienda Cotral Servizi Trasporti, con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:30 alle ore 17:30, ed il sabato dalle ore 11:30 alle ore 16:00; attività dalla quale dovrebbe percepire un reddito mensile di circa € 1.000,00, che potrà essere meglio confermato dal resistente medesimo attraverso la documentazione fiscale attestante la propria capacità reddituale che lo stesso vorrà produrre in giudizio;
- attualmente, la piccola non è iscritta ad alcun istituto/asilo per l'infanzia ed è la ER ricorrente ad occuparsi di lei nella sua quotidianità, impegnandosi a garantirle tutte le cure, l'assistenza e le attenzioni necessarie, nonché il congruo sostentamento economico, cui riesce a far fronte anche grazie al provvidenziale supporto finanziario dei nonni materni;
- quanto alla frequentazione del padre con la minore, una volta terminata la relazione sentimentale tra la IG.ra ed il IG. gli incontri tra Pt_1 CP_1 quest'ultimo ed non hanno mai beneficiato di un'idonea, stabile ed equilibrata regolamentazione ER convenuta tra i genitori;
- al contrario, non sono mancati tra questi ultimi attriti, problematiche ed incomprensioni afferenti l'organizzazione e la gestione delle visite tra e suo padre, in special modo ER
2 dovuti ai comportamenti, tutt'altro che ragionevoli e collaborativi, tenuti dal IG. nei confronti CP_1 dell'odierna ricorrente. In particolare, il IG. è solito relazionarsi verbalmente con la IG.ra CP_1 Pt_1 utilizzando un linguaggio aggressivo, offensivo nonché denigratorio;
non rispetta mai né gli orari e né i giorni - tra loro precedentemente concordati - in cui prima prendere dalla mamma e poi riportarla a casa;
ER trascura altresì di tenerla informata ogniqualvolta decida di tenere con sé la minore oltre i termini convenuti, sia in relazione agli orari che ai giorni. In diverse occasioni infatti il IG. ha disatteso gli orari cui CP_1 riportare la bambina a casa, nonché deciso unilateralmente - non curandosi delle preoccupazioni e delle doglianze espresse della IG.ra al riguardo - di trascorrere continuativamente con la bambina anche le Pt_1 giornate precedenti e/o successive ai weekend in cui risultava affidata al padre, ignorando spesso le ER chiamate ricevute della ricorrente, nonché ostacolando e rendendo difficoltose le interlocuzioni tra la mamma e la minore;
- spesso il IG. facendo leva sul proprio ruolo di “padre”, ha determinato CP_1 unilateralmente le modalità di frequentazione tra lui e la bambina, imponendo alla ricorrente giorni ed orari in cui prelevare dalla mamma, limitandosi solo a comunicare a quest'ultima che la bimba avrebbe poi ER trascorso con il medesimo periodi più lunghi di un pomeriggio o di un weekend;
- sempre in relazione a ciò, non può non riportarsi quanto riferito dalla IG.ra in merito ad un episodio occorso in data 10-10-2024, Pt_1 quando, tramite rappresentazioni video postate in tempo reale sul contatto what'app del IG. la CP_1 ricorrente afferma di aver visto, nel corso di una festa organizzata all'interno dell'abitazione dell'odierno resistente la piccola - alle ore 02:00 della mattina – ancora sveglia alla presenza di amici e parenti del ER padre e comunque in un contesto che difficilmente si adatta alle condizioni in cui dovrebbe trovarsi un minore di tenera età; - è innegabile come tutte le circostanze poc'anzi riferite siano tali da ingenerare nella ricorrente fondati timori per la sicurezza, la tranquillità e l'equilibrio della piccola nonché motivi di preoccupazione ER ed ansia per la ricorrente medesima, in particolar modo nelle occasioni in cui sua figlia non è affidata a lei e per di più si trova lontana da casa per periodi di tempo talvolta anche indeterminati;
- i sopra descritti episodi, esemplificativi ma non assolutamente esaustivi, accompagnati dall'atteggiamento continuamente ostile mostrato del IG. nei confronti dell'altro genitore, non solo rendono difficoltosa la cooperazione tra CP_1 le parti in merito alla gestione della minore a seguito della separazione, ma contrastano con l'interesse primario, che invece dovrebbe essere perseguito da entrambi, di voler costruire un rapporto stabile ed equilibrato attraverso cui regolamentare ed esercitare pacificamente e nel modo migliore il bisogno di a ER frequentare sia la mamma che il papà, compatibilmente con le esigenze, l'età e i bisogni della minore stessa;
- quanto invece ai contributi economici corrisposti dal IG. a titolo di mantenimento della piccola CP_1
l'odierna ricorrente ha ricevuto ad oggi quanto segue: € 300,00 per il mese di ottobre 2023; € 200,00 ER per il mese di novembre 2023; € 200,00 per il mese di dicembre 2023; € 200,00 per il mese di gennaio 2024; €
200,00 per il mese di febbraio 2024; € 150,00 per il mese di marzo 2024; € 150,00 per il mese di aprile 2024 ed € 150,00 per il mese di ottobre 2024, contravvenendo per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e
3 settembre 2024, ovvero per 5 mensilità consecutive, al dovere morale e materiale del mantenimento economico di - sempre in merito agli aspetti finanziari, si fa presente che la IG.ra ER _1 beneficia del sussidio economico costituito dall'assegno unico per i figli a carico, per effetto del quale la medesima percepisce dall'Inps, nella misura del 50% dell'intero importo, complessivamente per ed ER
, la somma mensile di € 114,00, e dunque € 57,00 per ciascun figlio (doc.); - ancorchè il reddito Per_3 percepito dalla IG.ra , che nei momenti di difficoltà ha potuto fortunatamente contare anche sull'apporto Pt_1 economico concesso dalla propria famiglia di origine, abbia consentito ad oggi alla ricorrente di farsi prevalentemente carico e provvedere a tutte le spese necessarie di cui la minore ha avuto ed ha bisogno, la scrivente difesa ritiene essenziale che parte resistente torni a contribuire con regolarità e nella misura dovuta al mantenimento economico di PREMESSO ALTRESI' CHE - le sopra descritte vicende, unitamente ER alle modalità in cui il IG. sta svolgendo il proprio ruolo di genitore, appaiono illogiche, impercorribili CP_1
e assolutamente contrarie all'interesse preminente della minore.”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “1. disporre l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collazione presso la mamma, stabilendo la residenza della minore nell'immobile di
Trevi nel Lazio, in Via Fortezza n. 23; 2. quanto alle modalità di frequentazione, sino quando la minore non frequenterà la scuola per l'infanzia e dunque verosimilmente sino al mese di settembre 2025, il padre potrà trascorrere con due mezze giornate a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì in un orario ER compatibile con i turni lavorativi del medesimo che dovranno essere preventivamente dichiarati, ma che potrebbero coincidere sia con la mattina dalle 9:30 alle 13:00 che con il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30, prevedendo l'impegno a riaccompagnare presso l'abitazione materna;
dall'iscrizione scolastica di ER in poi, il padre trascorrerà con la minore due pomeriggi a settimana indicativamente il martedì e il ER giovedì in un orario compatibile con i turni lavorativi dello stesso che dovranno essere preventivamente dichiarati, dalle 15:00 alle 18:30, sempre riaccompagnando la minore presso l'abitazione materna;
3. il padre potrà altresì avere con sé la minore due weekend alternati, senza pernotto, dalle ore 10.00 sino alle 19,00 del sabato e della domenica, riaccompagnando la figlia presso l'abitazione materna il sabato sera e riprendendola la mattina del giorno successivo, facendo salva la possibilità di integrare e o modificare la presente previsione compatibilmente con le esigenze e la crescita della minore;
4. per le festività, ad anni alterni, ER trascorrerà con la mamma la Vigilia di Natale (24 dicembre) e con il papà il giorno di Natale (25 dicembre), senza pernotto;
così come trascorrerà alternativamente con la madre il giorno di Capodanno, e con il padre il giorno 6 gennaio, senza pernottare. Trascorrerà altresì sempre ad anni alterni con la madre il giorno di
Pasqua, e con il padre il lunedì successivo, ugualmente senza il pernotto. Quanto alle vacanze estive, solo qualora le condizioni lo permetteranno, trascorrerà con il padre 5/7 giorni consecutivi nel mese di ER agosto, previo accordo con la IG.ra da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
5. ritenere ad oggi Pt_1 impercorribile e troppo prematura l'eventuale richiesta di pernotto della minore presso l'abitazione paterna,
4 rinviando ogni opportuna valutazione circa la fattibilità di tale soluzione allorquando le condizioni anagrafiche e i bisogni della minore saranno compatibili con la possibilità di trascorrere continuativamente uno o più giorni lontana ed in assenza della figura materna;
6. porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla
IG.ra , a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di € 300,00 per le spese di natura Pt_1 ordinaria, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria da determinare secondo quanto stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Frosinone, da versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato alla IG.ra , o quello che sarà _1 ritenuto di maggiormente interesse del minore, da rivalutarli annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
7. disporre a carico del padre il pregresso mantenimento della figlia non corrisposto relativo alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, per tutti i mesi successivi, nella somma di €
300,00 mensili da versare alla IG.ra ;
8. disporre a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare Pt_1 all'altro i luoghi ed i recapiti ove si recheranno con i figli se diversi dalla residenza abituale;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e non solo;
10. ciascuna parte si impegna reciprocamente a comunicare all'altra - con congruo anticipo – e comunque con un preavviso di almeno tre giorni - il giorno e l'ora in cui saranno fissate le visite mediche della piccola oltre agli incontri con personale scolastico o presso altri ER istituti ove la minore svolgerà le sue regolari o anche saltuarie attività; 11. la IG.ra si dichiara sin d'ora Pt_1 favorevole ad un eventuale monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con segnalazione solo in caso di accertati eventi nocivi per la minore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e/o presso il Tribunale di Frosinone ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 16/11/24 il Giudice rel. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 14/3/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 17/2/25, con la quale contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgeva contrapposte allegazioni fattuali e deduzioni difensive, concludendo come segue:
“Affinché accolte le conclusioni su cui le parti hanno espresso comune volontà, disponga un mantenimento in favore di sua figlia ed a carico dell'esponente di Euro 200,00 mensili oltre un contributo per spese straordinarie nella misura del 50% nonché conceda il diritto di visita alla figlia comprensivo del diritto di poterla mantenere nella propria abitazione anche con pernottamento sia nei fine settimana alternati sia nei periodi di festività natalizie e pasquali che durante le vacanze estive.”.
5 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14/3/25 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo in quanto le parti, presenti personalmente, raggiungevano il seguente accordo conciliativo sulle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la loro figlia minorenne: “1. disporre l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collazione prevalente presso la mamma, stabilendo quindi la residenza della minore nell'immobile di Trevi nel Lazio, in Via Fortezza n. 23; 2. quanto alle modalità di frequentazione di col padre, sino ER quando la minore non frequenterà la scuola per l'infanzia e dunque verosimilmente sino al mese di settembre
2025, il padre potrà trascorrere con due mezze giornate a settimana, indicativamente il martedì e il ER giovedì in un orario compatibile con i turni lavorativi del medesimo che dovranno essere preventivamente dichiarati, ma che potrebbero coincidere sia con la mattina dalle 9:30 alle 13:00 che con il pomeriggio dalle
15:00 alle 18:30, prevedendo l'impegno a prelevare e poi riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
ER dall'inizio della frequentazione scolastica di in poi ( e quindi da settembre 2025 ), il padre trascorrerà
ER con la minore due pomeriggi a settimana indicativamente il martedì e il giovedì in un orario compatibile con i turni lavorativi dello stesso che dovranno essere preventivamente dichiarati, dalle 15:00 alle 18:30, sempre prelevando e riaccompagnando la minore presso l'abitazione materna;
3. il padre potrà altresì avere con sé la minore due weekend alternati al mese, dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica alle ore 17, sempre con prelievo di e suo successivo riaccompagnamento a cura del 4. per le festività, ad anni
ER CP_1 alterni, trascorrerà con la mamma la Vigilia di Natale (24 dicembre) e con il papà il giorno di Natale (25
ER dicembre), con pernotto presso il padre e suo riaccompagnamento dalla madre la mattina seguente del giorno
26; così come trascorrerà alternativamente con la madre il giorno di Capodanno, e con il padre il giorno 6 gennaio, con pernotto presso il padre. trascorrerà altresì, sempre ad anni alterni, con la madre il giorno ER di Pasqua, e con il padre il lunedì dell'Angelo, ugualmente con pernotto presso il padre. Quanto alle vacanze estive trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la IG.ra ER
da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
5. l'a.u.u. spettante alle parti per già allo stato Pt_1 ER percepito in modo integrale dalla e avente l'attuale importo mensile di circa € 114,00, viene attribuito Pt_1 integralmente a;
6. viene posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla IG.ra _1
, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 200,00 per le spese di Pt_1 natura ordinaria, da versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla IG.ra , già noto al Sugamele, da rivalutarsi annualmente _1 secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese di natura straordinaria da determinare secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Frosinone;
7. viene disposto a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro i luoghi ed i recapiti ove si recheranno con la figlia se diversi dalla residenza abituale;
8. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco
6 rispetto e di serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano reciprocamente, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e non solo;
9. ciascuna parte si impegna reciprocamente a comunicare all'altra - con congruo anticipo – e comunque con un preavviso di almeno tre giorni - il giorno e l'ora in cui saranno fissate le visite mediche della piccola ER oltre agli incontri con personale scolastico o presso altri istituti ove la minore svolgerà le sue regolari o anche saltuarie attività; 10. Le parti infine si danno reciprocamente fin d'ora il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la loro figlia minorenne 11. Spese di lite compensate tra Persona_2 le parti.”.
I difensori delle parti concludevano congiuntamente in conformità, chiedendo l'accoglimento delle predette condizioni concordate dalle parti.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologato l'accordo raggiunto dalle parti, posto che il
Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne e per l'effetto le recepisce come in dispositivo. ER
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di CP_1
e verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio _1 come da condizioni concordate dalle parti all'udienza del Persona_2
14/3/25, sopratrascritte, che vengono recepite e fatte proprie dal Tribunale;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2138/24 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Frattini Francesca Romana giusta _1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'avv. Padovani Fabio giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 14/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/24 aveva chiesto la _1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio ( il 3/9/22 ), esponendo in proposito ER quanto segue: “- dal mese di maggio 2020 al mese di settembre 2023, la IGnora ed il _1
IGnor hanno intrattenuto una relazione more uxorio; - dalla loro unione, in data 03.09.2022, CP_1
1 è nata la figlia ad oggi di anni 2 e un mese circa, riconosciuta da entrambi i genitori;
- la Persona_2
IG.ra è altresì mamma del minore nato in data [...], attualmente di _1 Persona_3 anni 8 ed avuto, dalla ricorrente, nel corso di una precedente relazione. Affidato consensualmente ad entrambi i genitori, questi ultimi hanno convenuto che la collocazione abitativa sarebbe stata presso la propria Per_3 mamma;
- tutto il nucleo familiare sopra indicato, , ha vissuto unitamente e stabilmente in Persona_4
Piglio (FR), Via Cona, n. 58, sino a quando, venute meno le condizioni a fondamento della vita di coppia, la relazione tra la IG.ra ed il IG. si è interrotta ed entrambi hanno deciso di _1 CP_1 porre fine al loro stato di convivenza;
- per tale ragione, nel mese di settembre 2023, la IG.ra , _1 unitamente ai due minori ed è tornata ad abitare nella casa familiare dei propri genitori, sita in ER Per_3
Trevi nel Lazio, Via Roma, n. 26, mentre il IG. ha continuato e continua ad occupare l'immobile di CP_1
Via Cona, n. 58 in Piglio, per diritto di assegnazione da parte dell'Ater; - la IG.ra è attualmente _1 in attesa di trasferirsi presso altra abitazione, sita sempre in Trevi nel Lazio, in Via Fortezza n. 23, di proprietà del IG. , padre dell'odierna ricorrente, dove la stessa intenderebbe stabilire, unitamente ai Parte_2 due minori ed , la nuova dimora familiare onde poter meglio ed autonomamente articolare la ER Per_3 sua quotidianità e quella dei suoi due figli;
- quanto alla capacità lavorativa delle parti, economicamente autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, si ritiene necessario evidenziare che: a) la IG.ra non _1 svolge al momento alcuna stabile attività lavorativa;
tuttavia, compatibilmente con i bisogni e le necessità di assistenza ai due minori, supporta saltuariamente l'attività commerciale di famiglia, titolare del Bar-Pasticceria
“Gemma” in Trevi nel Lazio, Via Cesare Battisti, n. 36, percependo un rimborso spese non dichiarato di circa €
500,00 mensili, che consente alla medesima di provvedere autonomamente alle proprie necessità e di affrontare, almeno in parte, gli impegni e le spese economiche per il mantenimento dei minori, comunque garantito dalla contribuzione dei nonni materni;
b) il IG. risulta invece lavorativamente CP_1 occupato ed assunto - con la mansione di benzinaio - presso l'azienda Cotral Servizi Trasporti, con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:30 alle ore 17:30, ed il sabato dalle ore 11:30 alle ore 16:00; attività dalla quale dovrebbe percepire un reddito mensile di circa € 1.000,00, che potrà essere meglio confermato dal resistente medesimo attraverso la documentazione fiscale attestante la propria capacità reddituale che lo stesso vorrà produrre in giudizio;
- attualmente, la piccola non è iscritta ad alcun istituto/asilo per l'infanzia ed è la ER ricorrente ad occuparsi di lei nella sua quotidianità, impegnandosi a garantirle tutte le cure, l'assistenza e le attenzioni necessarie, nonché il congruo sostentamento economico, cui riesce a far fronte anche grazie al provvidenziale supporto finanziario dei nonni materni;
- quanto alla frequentazione del padre con la minore, una volta terminata la relazione sentimentale tra la IG.ra ed il IG. gli incontri tra Pt_1 CP_1 quest'ultimo ed non hanno mai beneficiato di un'idonea, stabile ed equilibrata regolamentazione ER convenuta tra i genitori;
- al contrario, non sono mancati tra questi ultimi attriti, problematiche ed incomprensioni afferenti l'organizzazione e la gestione delle visite tra e suo padre, in special modo ER
2 dovuti ai comportamenti, tutt'altro che ragionevoli e collaborativi, tenuti dal IG. nei confronti CP_1 dell'odierna ricorrente. In particolare, il IG. è solito relazionarsi verbalmente con la IG.ra CP_1 Pt_1 utilizzando un linguaggio aggressivo, offensivo nonché denigratorio;
non rispetta mai né gli orari e né i giorni - tra loro precedentemente concordati - in cui prima prendere dalla mamma e poi riportarla a casa;
ER trascura altresì di tenerla informata ogniqualvolta decida di tenere con sé la minore oltre i termini convenuti, sia in relazione agli orari che ai giorni. In diverse occasioni infatti il IG. ha disatteso gli orari cui CP_1 riportare la bambina a casa, nonché deciso unilateralmente - non curandosi delle preoccupazioni e delle doglianze espresse della IG.ra al riguardo - di trascorrere continuativamente con la bambina anche le Pt_1 giornate precedenti e/o successive ai weekend in cui risultava affidata al padre, ignorando spesso le ER chiamate ricevute della ricorrente, nonché ostacolando e rendendo difficoltose le interlocuzioni tra la mamma e la minore;
- spesso il IG. facendo leva sul proprio ruolo di “padre”, ha determinato CP_1 unilateralmente le modalità di frequentazione tra lui e la bambina, imponendo alla ricorrente giorni ed orari in cui prelevare dalla mamma, limitandosi solo a comunicare a quest'ultima che la bimba avrebbe poi ER trascorso con il medesimo periodi più lunghi di un pomeriggio o di un weekend;
- sempre in relazione a ciò, non può non riportarsi quanto riferito dalla IG.ra in merito ad un episodio occorso in data 10-10-2024, Pt_1 quando, tramite rappresentazioni video postate in tempo reale sul contatto what'app del IG. la CP_1 ricorrente afferma di aver visto, nel corso di una festa organizzata all'interno dell'abitazione dell'odierno resistente la piccola - alle ore 02:00 della mattina – ancora sveglia alla presenza di amici e parenti del ER padre e comunque in un contesto che difficilmente si adatta alle condizioni in cui dovrebbe trovarsi un minore di tenera età; - è innegabile come tutte le circostanze poc'anzi riferite siano tali da ingenerare nella ricorrente fondati timori per la sicurezza, la tranquillità e l'equilibrio della piccola nonché motivi di preoccupazione ER ed ansia per la ricorrente medesima, in particolar modo nelle occasioni in cui sua figlia non è affidata a lei e per di più si trova lontana da casa per periodi di tempo talvolta anche indeterminati;
- i sopra descritti episodi, esemplificativi ma non assolutamente esaustivi, accompagnati dall'atteggiamento continuamente ostile mostrato del IG. nei confronti dell'altro genitore, non solo rendono difficoltosa la cooperazione tra CP_1 le parti in merito alla gestione della minore a seguito della separazione, ma contrastano con l'interesse primario, che invece dovrebbe essere perseguito da entrambi, di voler costruire un rapporto stabile ed equilibrato attraverso cui regolamentare ed esercitare pacificamente e nel modo migliore il bisogno di a ER frequentare sia la mamma che il papà, compatibilmente con le esigenze, l'età e i bisogni della minore stessa;
- quanto invece ai contributi economici corrisposti dal IG. a titolo di mantenimento della piccola CP_1
l'odierna ricorrente ha ricevuto ad oggi quanto segue: € 300,00 per il mese di ottobre 2023; € 200,00 ER per il mese di novembre 2023; € 200,00 per il mese di dicembre 2023; € 200,00 per il mese di gennaio 2024; €
200,00 per il mese di febbraio 2024; € 150,00 per il mese di marzo 2024; € 150,00 per il mese di aprile 2024 ed € 150,00 per il mese di ottobre 2024, contravvenendo per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e
3 settembre 2024, ovvero per 5 mensilità consecutive, al dovere morale e materiale del mantenimento economico di - sempre in merito agli aspetti finanziari, si fa presente che la IG.ra ER _1 beneficia del sussidio economico costituito dall'assegno unico per i figli a carico, per effetto del quale la medesima percepisce dall'Inps, nella misura del 50% dell'intero importo, complessivamente per ed ER
, la somma mensile di € 114,00, e dunque € 57,00 per ciascun figlio (doc.); - ancorchè il reddito Per_3 percepito dalla IG.ra , che nei momenti di difficoltà ha potuto fortunatamente contare anche sull'apporto Pt_1 economico concesso dalla propria famiglia di origine, abbia consentito ad oggi alla ricorrente di farsi prevalentemente carico e provvedere a tutte le spese necessarie di cui la minore ha avuto ed ha bisogno, la scrivente difesa ritiene essenziale che parte resistente torni a contribuire con regolarità e nella misura dovuta al mantenimento economico di PREMESSO ALTRESI' CHE - le sopra descritte vicende, unitamente ER alle modalità in cui il IG. sta svolgendo il proprio ruolo di genitore, appaiono illogiche, impercorribili CP_1
e assolutamente contrarie all'interesse preminente della minore.”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “1. disporre l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collazione presso la mamma, stabilendo la residenza della minore nell'immobile di
Trevi nel Lazio, in Via Fortezza n. 23; 2. quanto alle modalità di frequentazione, sino quando la minore non frequenterà la scuola per l'infanzia e dunque verosimilmente sino al mese di settembre 2025, il padre potrà trascorrere con due mezze giornate a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì in un orario ER compatibile con i turni lavorativi del medesimo che dovranno essere preventivamente dichiarati, ma che potrebbero coincidere sia con la mattina dalle 9:30 alle 13:00 che con il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30, prevedendo l'impegno a riaccompagnare presso l'abitazione materna;
dall'iscrizione scolastica di ER in poi, il padre trascorrerà con la minore due pomeriggi a settimana indicativamente il martedì e il ER giovedì in un orario compatibile con i turni lavorativi dello stesso che dovranno essere preventivamente dichiarati, dalle 15:00 alle 18:30, sempre riaccompagnando la minore presso l'abitazione materna;
3. il padre potrà altresì avere con sé la minore due weekend alternati, senza pernotto, dalle ore 10.00 sino alle 19,00 del sabato e della domenica, riaccompagnando la figlia presso l'abitazione materna il sabato sera e riprendendola la mattina del giorno successivo, facendo salva la possibilità di integrare e o modificare la presente previsione compatibilmente con le esigenze e la crescita della minore;
4. per le festività, ad anni alterni, ER trascorrerà con la mamma la Vigilia di Natale (24 dicembre) e con il papà il giorno di Natale (25 dicembre), senza pernotto;
così come trascorrerà alternativamente con la madre il giorno di Capodanno, e con il padre il giorno 6 gennaio, senza pernottare. Trascorrerà altresì sempre ad anni alterni con la madre il giorno di
Pasqua, e con il padre il lunedì successivo, ugualmente senza il pernotto. Quanto alle vacanze estive, solo qualora le condizioni lo permetteranno, trascorrerà con il padre 5/7 giorni consecutivi nel mese di ER agosto, previo accordo con la IG.ra da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
5. ritenere ad oggi Pt_1 impercorribile e troppo prematura l'eventuale richiesta di pernotto della minore presso l'abitazione paterna,
4 rinviando ogni opportuna valutazione circa la fattibilità di tale soluzione allorquando le condizioni anagrafiche e i bisogni della minore saranno compatibili con la possibilità di trascorrere continuativamente uno o più giorni lontana ed in assenza della figura materna;
6. porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla
IG.ra , a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di € 300,00 per le spese di natura Pt_1 ordinaria, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria da determinare secondo quanto stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Frosinone, da versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato alla IG.ra , o quello che sarà _1 ritenuto di maggiormente interesse del minore, da rivalutarli annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
7. disporre a carico del padre il pregresso mantenimento della figlia non corrisposto relativo alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, per tutti i mesi successivi, nella somma di €
300,00 mensili da versare alla IG.ra ;
8. disporre a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare Pt_1 all'altro i luoghi ed i recapiti ove si recheranno con i figli se diversi dalla residenza abituale;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e non solo;
10. ciascuna parte si impegna reciprocamente a comunicare all'altra - con congruo anticipo – e comunque con un preavviso di almeno tre giorni - il giorno e l'ora in cui saranno fissate le visite mediche della piccola oltre agli incontri con personale scolastico o presso altri ER istituti ove la minore svolgerà le sue regolari o anche saltuarie attività; 11. la IG.ra si dichiara sin d'ora Pt_1 favorevole ad un eventuale monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con segnalazione solo in caso di accertati eventi nocivi per la minore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e/o presso il Tribunale di Frosinone ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 16/11/24 il Giudice rel. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 14/3/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 17/2/25, con la quale contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgeva contrapposte allegazioni fattuali e deduzioni difensive, concludendo come segue:
“Affinché accolte le conclusioni su cui le parti hanno espresso comune volontà, disponga un mantenimento in favore di sua figlia ed a carico dell'esponente di Euro 200,00 mensili oltre un contributo per spese straordinarie nella misura del 50% nonché conceda il diritto di visita alla figlia comprensivo del diritto di poterla mantenere nella propria abitazione anche con pernottamento sia nei fine settimana alternati sia nei periodi di festività natalizie e pasquali che durante le vacanze estive.”.
5 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14/3/25 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo in quanto le parti, presenti personalmente, raggiungevano il seguente accordo conciliativo sulle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la loro figlia minorenne: “1. disporre l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collazione prevalente presso la mamma, stabilendo quindi la residenza della minore nell'immobile di Trevi nel Lazio, in Via Fortezza n. 23; 2. quanto alle modalità di frequentazione di col padre, sino ER quando la minore non frequenterà la scuola per l'infanzia e dunque verosimilmente sino al mese di settembre
2025, il padre potrà trascorrere con due mezze giornate a settimana, indicativamente il martedì e il ER giovedì in un orario compatibile con i turni lavorativi del medesimo che dovranno essere preventivamente dichiarati, ma che potrebbero coincidere sia con la mattina dalle 9:30 alle 13:00 che con il pomeriggio dalle
15:00 alle 18:30, prevedendo l'impegno a prelevare e poi riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
ER dall'inizio della frequentazione scolastica di in poi ( e quindi da settembre 2025 ), il padre trascorrerà
ER con la minore due pomeriggi a settimana indicativamente il martedì e il giovedì in un orario compatibile con i turni lavorativi dello stesso che dovranno essere preventivamente dichiarati, dalle 15:00 alle 18:30, sempre prelevando e riaccompagnando la minore presso l'abitazione materna;
3. il padre potrà altresì avere con sé la minore due weekend alternati al mese, dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica alle ore 17, sempre con prelievo di e suo successivo riaccompagnamento a cura del 4. per le festività, ad anni
ER CP_1 alterni, trascorrerà con la mamma la Vigilia di Natale (24 dicembre) e con il papà il giorno di Natale (25
ER dicembre), con pernotto presso il padre e suo riaccompagnamento dalla madre la mattina seguente del giorno
26; così come trascorrerà alternativamente con la madre il giorno di Capodanno, e con il padre il giorno 6 gennaio, con pernotto presso il padre. trascorrerà altresì, sempre ad anni alterni, con la madre il giorno ER di Pasqua, e con il padre il lunedì dell'Angelo, ugualmente con pernotto presso il padre. Quanto alle vacanze estive trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la IG.ra ER
da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
5. l'a.u.u. spettante alle parti per già allo stato Pt_1 ER percepito in modo integrale dalla e avente l'attuale importo mensile di circa € 114,00, viene attribuito Pt_1 integralmente a;
6. viene posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla IG.ra _1
, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 200,00 per le spese di Pt_1 natura ordinaria, da versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla IG.ra , già noto al Sugamele, da rivalutarsi annualmente _1 secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese di natura straordinaria da determinare secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Frosinone;
7. viene disposto a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro i luoghi ed i recapiti ove si recheranno con la figlia se diversi dalla residenza abituale;
8. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco
6 rispetto e di serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano reciprocamente, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e non solo;
9. ciascuna parte si impegna reciprocamente a comunicare all'altra - con congruo anticipo – e comunque con un preavviso di almeno tre giorni - il giorno e l'ora in cui saranno fissate le visite mediche della piccola ER oltre agli incontri con personale scolastico o presso altri istituti ove la minore svolgerà le sue regolari o anche saltuarie attività; 10. Le parti infine si danno reciprocamente fin d'ora il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la loro figlia minorenne 11. Spese di lite compensate tra Persona_2 le parti.”.
I difensori delle parti concludevano congiuntamente in conformità, chiedendo l'accoglimento delle predette condizioni concordate dalle parti.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologato l'accordo raggiunto dalle parti, posto che il
Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne e per l'effetto le recepisce come in dispositivo. ER
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di CP_1
e verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio _1 come da condizioni concordate dalle parti all'udienza del Persona_2
14/3/25, sopratrascritte, che vengono recepite e fatte proprie dal Tribunale;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
7